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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/12/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3319\22
(Vi è riunito il R.G. 24/2023)
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
(Avv. Antonino Giuseppe Di Salvo); Parte_1 Parte_2
-attrice nel proc. R.G. 3319/2022 e opposta nel proc. R.G. 24/2023
CONTRO
(Avv. Giovanni Rizzo) Controparte_1
-convenuto nel proc. R.G. 3319/2022-
E
(Avv. MA AL) Controparte_2
opponente nel proc. R.G. 24/2023-
Oggi 17 dicembre 2025 Il Giudice dato atto del deposito delle note delle parti;
ritenuto che
l'eccezione nell'interesse i deve essere respinta in quanto , Controparte_2 trattandosi di causa da decidersi ai sensi dell'art 281 sexies cpc, le note scritte sostitutive dell'udienza possono essere depositate fino al giorno stesso dell'udienza senza alcun pregiudizio per le parti.
Si pronuncia pertanto sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
Il Giudice
SA IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SA IO ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3319/2022 promossa da:
La P. IVA , con sede legale in Bagheria, Via Bernardo Mattarella Controparte_3 P.IVA_1
n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra , nata a [...], il [...], CP_4
C.F. rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, C.F._1 dall'avvocato Antonino Giuseppe Di Salvo, del Foro di Termini Imerese, c.f. , ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Bagheria, via Ciro Scianna, n. 174, fax 091964255, Pec: Email_1
ATTORE nel proc. R.G. 3319/2022 e OPPOSTA nel proc. R.G. 24/2023
CONTRO
nato a [...] il [...], ( ) elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Rizzo ( sito in Villabate (PA), Corso C.F._4
Vittorio MA n. 560, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto, il quale chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria presso l'indirizzo pec: oppure al n. di fax 091.7659124. Email_2
CONVENUTO nel proc. R.G. 3319/2022-
E
(C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Controparte_2 C.F._5
MA AL opponente nel proc. R.G. 24/2023-
Oggetto: Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice:
-accertare e dichiarare che grazie all'attività di intermediazione della il sig. Controparte_3
, nato a [...], il [...], c.f. ha acquistato, in data Controparte_1 C.F._3
10 agosto 2022, l'immobile sito in Casteldaccia, Via Carlo Cattaneo n. 52, di proprietà della;
CP_2
-conseguentemente condannare il predetto sig. a corrispondere immediatamente in Controparte_1 favore della ricorrente la somma di € 5124,00 per le causali di cui in premessa, oltre interessi come per legge, nonché le spese, competenze ed onorari del presente procedimento;
Con riserva di ogni altro diritto e credito derivante per legge anche a titolo di maggior danno per il ritardato pagamento
Per parte convenuta CP_1
in via principale
-ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto, stante l'assenza di alcun contratto di mediazione tra le odierne parti e/o comunque di attività legittimante la pretese di ottenere somme ad alcun titolo dal resistente;
In via subordinata
-ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dal resistente per i motivi di cui in premessa e precisati ai paragrafi 4 e/o 5.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_3 chiedendo la condanna dello stesso, previo accertamento dell'attività di Controparte_1 intermediazione della in relazione alla compravendita stipulata in data 10 agosto Controparte_3
2022 avente ad oggetto l'immobile sito in Casteldaccia, Via Carlo Cattaneo n. 52, al pagamento della somma di € 5124,00 per provvigioni, oltre interessi come per legge.
Si costituiva il convenuto chiedendo che in via principale fosse riconosciuta la carenza di legittimazione passiva del convenuto, stante l'assenza di alcun contratto di mediazione tra le parti e/o comunque di attività legittimante la pretese di ottenere somme ad alcun titolo.
All'udienza del 14 giugno 2024 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale di sui Controparte_1 capitolati articolati in ricorso.
All'udienza del 6 dicembre 2024 il Giudice, lette le note depositate e prima di decidere sulle istanze istruttorie, formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “obbligo di di Controparte_1 versare a , a satisfazione di ogni pretesa avanzata nel presente giudizio, la somma di € Controparte_3
2.500,00, comprensiva anche di interessi;
spese di lite compensate”.
All'udienza del 13 marzo 2025 parte attrice dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudicante mentre parte convenuta dichiarava di non accettare la proposta conciliativa ribadendo che l'attività di mediazione immobiliare non si è mai svolta e quindi nulla è dovuto. L'avv. Rizzo a questo punto avanzava istanza di riunione del presente procedimento con quello di cui al N.R.G. 24/2023 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo (opposizione a seguito di ricorso monitorio iscritto al N.R.G. 2764/2022) emesso a favore di nei confronti della parte venditrice ed avente ad oggetto Controparte_3 Controparte_2
l'omesso pagamento della medesima provvigione ex art. 1755 C.C.
L'avv. Di Salvo si opponeva alla richiesta riunione, evidenziando che i procedimenti sono in fasi diverse.
Con provvedimento del 1 aprile 2025 il Presidente del Tribunale (a cui erano rimessi gli atti per le valutazioni sulle richieste di riunioni) ha disposto la riunione dei giudizi 2764/2022 RGAC e 24/2023 con il presente giudizio.
All'udienza del 21 giugno 2025 il Giudice revocava l'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova orali articolati nell'ambito del procedimento n. 24/2023, stante la ritenuta superfluità degli stessi ai fini del decidere e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 ottobre 2026.
Con provvedimento del 26 novembre 2025 la causa veniva riassegnata allo scrivente Giudice che rinviava all'odierna udienza per la discussione ex art. 281sexies cpc.
All'odierna udienza le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c.
Le osservazioni dei convenuti sono del tutto infondate.
E' in atti il mandato a vendere -a favore di parte attrice- firmato da parte venditrice in Controparte_2 data 16 settembre 2021 e valido a far data dal 15 settembre 2021 al 15 luglio 2022 (“decorso tale periodo il mandato scadrà automaticamente”).
Nel mandato si prevedeva espressamente la provvigione del 3%+IVA sul prezzo di vendita dell'immobile.
In data 10 agosto 2022 si è conclusa la compravendita dell'immobile oggetto del mandato.
Il convenuto -acquirente dell'immobile- sostiene di essere del tutto estraneo al mandato a CP_1 vendere intercorso tra la proprietaria e l'odierna parte attrice. Controparte_2
La convenuta sostiene di avere stipulato la compravendita senza l'attività di mediazione di CP_2 parte attrice.
Tuttavia, dall'esame degli allegati prodotti da parte attrice si evince l'esatto contrario.
Vi è infatti documentazione, proveniente dal sito ove era pubblicato on line l'inserzione, da cui si ricava che in data 11 luglio 2022 (dunque quando il contratto di mandato non era scaduto) proprio CP_1
ha manifestato interesse per l'immobile lasciando sulla piattaforma www.immobiliare.it il suo
[...] numero di telefono al fine di essere ricontattato.
Non solo.
Vi è corrispondenza whatsapp intercorsa in data 12 luglio 2022 tra la e da un Controparte_3 lato con la venditrice e dall'altro con l'acquirente per concordare visita CP_2 CP_1 dell'immobile e nel corso della conversazione si accenna anche alla eventuale “trattabilità” del prezzo.
Circostanze che rendono pacifico che la compravendita sia avvenuta grazie all'intervento della
[...]
Controparte_3 In diritto si osserva che il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione tra loro acquirente e venditore, in modo che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta, anche se la conclusione è avvenuta dopo la scadenza dell'incarico, senza che le determinazioni interne di una delle parti possano essere ritenute idonee ad incidere sul nesso causale.
Il principio è stato affermato da Cass. Civ. sez.3 – sentenza n.5762 del 11 aprile 2003 – che si è pronunciata esattamente in un caso del tutto simile: è stato infatti riconosciuto il diritto alla provvigione all'agenzia immobiliare, il cui incaricato aveva fatto visitare l'immobile, tra gli altri, a persona che, successivamente e dopo la scadenza del mandato all'agenzia, si era determinata ad acquistare contattando direttamente il venditore.
Principio ribadito di recente da Cass. civ. Sez. II Ord., 08/04/2022, n. 11443 che ha stabilito che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, si da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
Ne consegue che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente, ovvero nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti.
Pertanto il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare si ponga in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all'accordo definitivo;
d'altro canto, una volta concluso l'affare, non assume rilevanza sotto il profilo dell'incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell'opera dello stesso, l'assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata portata successivamente a termine, dovendosi verificare se gli elementi di parziale differenziazione siano tali da interrompere il nesso eziologico tra l'attività originariamente svolta dal soggetto che ha messo in relazione le parti tra di loro e l'affare tra esse concluso. ( Cfr. Cass. civ. Sez. II, 05/12/2014, n. 25799).
L'onere della prova dello svolgimento di un'attività causalmente connessa alla definizione dell'affare, secondo le regole ordinarie di cui all'art. 2697 c.c., è in capo al mediatore-attore. Questi, se intende far valere il diritto alla provvigione, dovrà, pertanto, provare sia di aver posto i contraenti in contatto tra loro, sia che in seguito a questo contatto ed eventualmente all'ulteriore opera di mediazione da lui svolta, è stata possibile la conclusione dell'affare (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sent., 06/05/2019, n. 11776); Non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, essendo sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7759 del 14/04/2005).
Nel caso di specie, si ripete, deve ritenersi provato che agendo quale agenzia Controparte_3 mediatrice immobiliare, ha messo in contatto gli odierni convenuti e che l'attività di mediazione espletata sia stata determinante ed essenziale, sul piano eziologico, in relazione alla successiva stipula dell'atto di compravendita dell'immobile, nonostante questo sia formalmente avvenuto dopo la scadenza del mandato.
E' infatti documentale che ha pubblicizzato sul web la vendita dell'immobile, Controparte_3 fornendo il relativo contatto telefonico, con un'inserzione che contiene la precipua descrizione dello stesso e delle sue caratteristiche (superficie, servizi e dislocazione degli ambienti), corredata da fotografie. Come detto sono anche provati i contatti tra e parte acquirente sia per Controparte_3 concordare la visita sia per determinare la trattabilità del prezzo.
Da quanto esposto sopra emerge dunque inequivoco che nella propria Controparte_3 qualità di mediatrice, ha validamente messo in relazione l'odierno convenuto con la parte venditrice dell'immobile, in modo tale da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
Con specifico riferimento alla posizione di si ricorda appena che, come chiarito dalla CP_1 giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7759 del 14/04/2005), a nulla rileva che l'incarico di mediazione non sia stato conferito in forma scritta, non sussistendo alcun requisito formale previsto dalla legge ad substantiam e, pertanto, non ricorrendo la necessità di alcun preventivo e formale conferimento dell'incarico, al contrario essendo sufficiente che, come nella specie, il mediatore abbia validamente messo in relazione le parti per la conclusione dell'affare.
Deve pertanto ritenersi sussistente il diritto alla provvigione per l'attività di mediazione svolta da
[...] nei confronti di entrambi i convenuti;
con riferimento a può essere Controparte_3 CP_1 stabilità nella misura del 3% del prezzo risultante dalla compravendita (euro 140.000), ovvero nella misura pari ad € 5.124 (pari al 3% di € 140.000 oltre IVA al 22%) oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
con riferimento a come risulta nel decreto ingiuntivo opposto. CP_2
Le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico di e CP_1
a favore di -come specificato in dispositivo- secondo i CP_2 Controparte_5 parametri minimi di cui al DM 55/2014 aggiornati al DM 147\2022 tenuto conto della natura della controversia e delle questioni trattate, del valore della domanda rispetto allo scaglione di riferimento (da euro 1101 a euro 5200) e del fatto che non è stata svolta attività istruttoria orale.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così decide:
-rigetta integralmente l'opposizione proposta da , in quanto infondata in fatto e Controparte_2 in diritto;
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1000/2022 (R.G. 2764/2022);
-Condanna a corrispondere in favore di Controparte_1 Controparte_5
l'importo complessivo di pari ad € 5.124 (pari al 3% di € 140.000 oltre IVA al 22%) oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-Condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 euro 1278 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
-Condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_2
1278 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c. ed allegata al verbale di udienza.
Così deciso in Termini Imerese il 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.SA IO