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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 835/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CASO LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6139/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5713/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239011712971000 IRES-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239011712971000 IVA-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170039261614000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170039261614000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Procedere alla riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio, da devolversi al difensore antistatario. Con la condanna dell'ente impositore alla restituzione di quanto eventualmente introitato in via di riscossione provvisione con rivalutazione ed interessi come di legge e annullamento della condanna alle spese in fase di sospensione in primo e secondo grado
Resistente/Appellato: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 5713/2024 depositata dalla Corte di Giustizia Tributaria, sezione 18, in data 29/04/2024 a definizione del giudizio NRG 10070/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società srl propone appello avverso la sentenza n. 5713/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA, Sezione 18, del 07/03/2024, depositata il 29/04/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239011712971000 relativa alla cartella di pagamento n. 09720170039261614000 per Ires e Iva anno d'imposta 2013, emessa ex art. 54 bis DPR 633/72 e art. 36 bis Dpr 600/73, per un importo di € 11.785,76 nonché ad un avviso di addebito n. 39720160034578159000 per contributi Inps per un importo di € 628.76 (avviso in ordine al quale la sentenza ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario). La società ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando in particolare di non avere mai ricevuto l'atto presupposto e cioè la cartella n.09720170039261614000, comunque non ritualmente notificata perché proveniente da una casella di posta non contenuta in pubblico elenco ed eccependo, inoltre, la prescrizione della pretesa tributaria nonchè quella relativa a sanzioni e interessi, l'assenza di motivazione, il deficit di chiarezza del calcolo di sanzioni, interessi e aggio. I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, ritenendo in particolare che “la parte resistente ha dato la prova documentale dell'avvenuta notifica della cartella n. 09720170039261614000, notificata il 23/03/2017, producendo il rapporto di avvenuta consegna della relativa pec in pari data” e che
“alcuna prescrizione si è verificata considerato che per la natura dei crediti vantati dall'Ufficio il termine è decennale”. La società odierna appellante contesta la sentenza di primo grado richiamando tutte le deduzioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado e segnatamente:
1. Nullità dell'intera procedura di riscossione per omessa o irrituale notifica degli atti presupposti nella fattispecie delle cartelle a cui si riferiscono i ruoli impugnati - Violazione art.58-60 Dpr 600/73 – artt.139-140 e ss cpc .
2. Avvenuta Prescrizione quinquennale dei ruoli dalla data di notifica
3. Avvenuta Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi 4. Inesistenza della notifica degli atti impugnati tramite indirizzo pec del mittente non contenuto nei pubblici elenchi certificati ex lege, Cass., ord. 27 giugno 2019, n.17346 , violazione o falsa applicazione dell'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni” e dall'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, omessa attestazione di conformità e senza intermediazione di un messo notificatore
5. Carenza di motivazione e chiarezza violazione art.7 della legge 212/2000, per aver omesso tutti gli elementi necessari alla ricostruzione dell'iter logico giuridico alla base della pretesa, per omessa allegazione degli atti richiamati e per non aver indicato con chiarezza il calcolo degli interessi, tasso e aggio applicato, metodo di calcolo, importi in violazione art.7 della legge 212/2000. La società contesta in particolare, con riferimento alla prescrizione, che la sospensione covid può operare solo con riferimento all'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale e non a cascata sulle annualità successive e, con riferimento alla notifica a mezzo pec, che l'obbligo della registrazione della pec nei registri ufficiali debba riguardare non solo l'indirizzo del destinatario ma anche quello del mittente. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che contesta la fondatezza dei motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Nella pubblica udienza del 05/02/2026, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha ribadito la fondatezza delle proprie ragioni;
all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. Il primo ed il quarto motivo di appello, che sono trattati congiuntamnete in quanto strettamente connessi, sono infondati. La cartella di pagamento n.09720170039261614000 è stata regolarmente notificata alla società odierna appellante, a mezzo PEC consegnata in data 23/03/2017 all'indirizzo della società. La doglianza sull'indirizzo PEC del mittente Agenzia delle Entrate Riscossione, non iscritto in pubblici registri, è priva di fondamento. Al riguardo il Collegio osserva che l'art. 26 comma 2 DPR 602/73 sopra citato, prevede unicamente che l'indirizzo del destinatario sia quello “risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione “ mentre nessuna prescrizione è presente in merito all'indirizzo di posta PEC del mittente e l'eventuale vizio riguardante tale ambito non è causa di nullità della notifica. Ai sensi dell'art. 156 c.p.c. le cause di nullità sono infatti soltanto quelle previste dalla legge e l'art. 160 c.p.c. non annovera l'incertezza sull'indirizzo del mittente, anche PEC, fra le cause di nullità della notifica. La norma infatti così dispone “: La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.” Peraltro l'art. 16-ter, D.L. 179/2012, come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, D.L. 90/2014, ha eliminato l'IPA dalla tipologia dei registri pubblici. Conformemente la Suprema Corte, con l'ordinanza 23445/2021, ha statuito che: “L'indirizzo IPA inizialmente annoverato nella tipologia dei “registri pubblici” ai sensi del comma 8, art. 16 del DL 185/2008, è scomparso alla stregua della disposizione di cui all'art. 16-ter del DL 179/2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a, del DL n. 90/2014, che non richiamando il succitato art. 16-ter ha espunto da quella tipologia proprio il registro IPA. … Detto ciò, è evidente che se l'indirizzo IPA non è più annoverato negli elenchi pubblici l'utilizzo di detto indirizzo - quale elenco “non pubblico” di fiducia” - ne rende non più obbligatorio l'utilizzo (Cassazione, ordinanza 44521/2021)”. Da ultimo la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 982/2023, ha ribadito che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022)”. Parimenti è priva di fondamento la doglianza sulla ricevuta di consegna della PEC, atteso che la Corte di Cassazione, con pronunzia che il Collegio ritiene in toto di condividere, ha affermato che “In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse” (Sez. 2 - , Sentenza n. 15001 del 28/05/2021). Il Collegio ritiene pertanto che “la RAC, rilasciata dal gestore PEC del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo” (Cass. n. 16365/2018).
Il secondo ed il terzo motivo di appello, che sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. I tributi portati dalla cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato, regolarmente notificata in data 23/03/2017, sono tributi erariali, trattandosi di IVA ed IRES, che sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c. Pertanto, non è certamente decorso, per detti crediti, alcun termine di prescrizione. Il Collegio ritiene che anche il termine di prescrizione per sanzioni ed interessi, che è invece quinquennale, ai sensi rispettivamente del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 (Cass. 5577/2019) e dell'art. 2948 c.c., n. 4 (Cass. 30901/2019), non sia decorso. A tale riguardo soccorre infatti la sospensione dei termini disposta dal legislatore in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, introdotta dall'art. 68 del DL n. 18/2020, che ha spostato in avanti il termine finale. L' art. 68 DL 18/2020 comma 1 stabilisce infatti che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” ; Il comma 4 bis dispone: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: … b) di ventiquattro mesi… i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. A sua volta l'art. 12 del D. lgs 159/2015 prevede, al primo comma, che “ Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. ” Il secondo e terzo comma poi dispongono che:
“
2. I termini di prescrizione… che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati… fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1” La doglianza dell'appellante sulla efficacia limitata della sospensione, che non si estenderebbe alle annualità successive, è priva di fondamento, atteso che Corte di Cassazione ha chiarito che “occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Cass. Ordinanza n. 960/2025) . Pertanto, considerato che la cartella di pagamento in esame è stata notificata a mezzo PEC in data 23/03/2017, il termine quinquennale di prescrizione per sanzioni ed interessi che ordinariamente sarebbe scaduto il 31.12.2022, per effetto della normativa sopra richiamata, è stato spostato in avanti di ventiquattro mesi, sino al 31/12/2024. L'intimazione di pagamento impugnata 097 2023 90117129 71/000, notificata, sempre a mezzo PEC, in data 14/02/2023, ha quindi tempestivamente interrotto il decorso del citato termine quinquennale di prescrizione. Il quinto motivo di appello è privo di fondamento. La provata, rituale notificazione della cartella di pagamento presupposta e la conseguente omessa impugnativa della stessa nei termini di legge preclude la possibilità di dedurre eventuali vizi concernenti la cartella di pagamento stessa, che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a queste ultime (Cassazione, sentenze n. 10326/2014 e 3594/2017). La definitività della cartella di pagamento per mancata impugnazione nei termini determina infatti l'irretrattabilità del credito, poiché “i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri…” (ordinanza 2258/2018). Il contenuto dell'intimazione di pagamento è peraltro predeterminato per legge in relazione a modello ministeriale. La Suprema Corte, con sentenza Cassazione civile sez. trib. 04/07/2022 n.21065, ha infatti avuto modo di ribadire che “dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione,ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, comma 2, (norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Parimenti anche il calcolo degli interessi è una mera operazione matematica per cui è sufficiente che nell'atto sia indicato il riferimento al titolo da cui scaturisce il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza. In senso conforme, la Suprema Corte, con orientamento costante, ha affermato che “il criterio di liquidazione degli stessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, ratione temporis vigente), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, posto che "sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo" (quanto agli interessi di mora, secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, ratione temporis vigente, "decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"). Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento al titolo da cui scaturisce il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza (analogamente, anche per il computo delle sanzioni risulta adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo).” (Corte di Cassazione, Sez. V, del 22/03/2019, n. 8149).
Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, in totale conferma della sentenza Ricorrente_1impugnata, rigetta l'appello della società srl. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in
€ 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CASO LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6139/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5713/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239011712971000 IRES-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239011712971000 IVA-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170039261614000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170039261614000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Procedere alla riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio, da devolversi al difensore antistatario. Con la condanna dell'ente impositore alla restituzione di quanto eventualmente introitato in via di riscossione provvisione con rivalutazione ed interessi come di legge e annullamento della condanna alle spese in fase di sospensione in primo e secondo grado
Resistente/Appellato: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 5713/2024 depositata dalla Corte di Giustizia Tributaria, sezione 18, in data 29/04/2024 a definizione del giudizio NRG 10070/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società srl propone appello avverso la sentenza n. 5713/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA, Sezione 18, del 07/03/2024, depositata il 29/04/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239011712971000 relativa alla cartella di pagamento n. 09720170039261614000 per Ires e Iva anno d'imposta 2013, emessa ex art. 54 bis DPR 633/72 e art. 36 bis Dpr 600/73, per un importo di € 11.785,76 nonché ad un avviso di addebito n. 39720160034578159000 per contributi Inps per un importo di € 628.76 (avviso in ordine al quale la sentenza ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario). La società ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando in particolare di non avere mai ricevuto l'atto presupposto e cioè la cartella n.09720170039261614000, comunque non ritualmente notificata perché proveniente da una casella di posta non contenuta in pubblico elenco ed eccependo, inoltre, la prescrizione della pretesa tributaria nonchè quella relativa a sanzioni e interessi, l'assenza di motivazione, il deficit di chiarezza del calcolo di sanzioni, interessi e aggio. I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, ritenendo in particolare che “la parte resistente ha dato la prova documentale dell'avvenuta notifica della cartella n. 09720170039261614000, notificata il 23/03/2017, producendo il rapporto di avvenuta consegna della relativa pec in pari data” e che
“alcuna prescrizione si è verificata considerato che per la natura dei crediti vantati dall'Ufficio il termine è decennale”. La società odierna appellante contesta la sentenza di primo grado richiamando tutte le deduzioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado e segnatamente:
1. Nullità dell'intera procedura di riscossione per omessa o irrituale notifica degli atti presupposti nella fattispecie delle cartelle a cui si riferiscono i ruoli impugnati - Violazione art.58-60 Dpr 600/73 – artt.139-140 e ss cpc .
2. Avvenuta Prescrizione quinquennale dei ruoli dalla data di notifica
3. Avvenuta Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi 4. Inesistenza della notifica degli atti impugnati tramite indirizzo pec del mittente non contenuto nei pubblici elenchi certificati ex lege, Cass., ord. 27 giugno 2019, n.17346 , violazione o falsa applicazione dell'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni” e dall'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, omessa attestazione di conformità e senza intermediazione di un messo notificatore
5. Carenza di motivazione e chiarezza violazione art.7 della legge 212/2000, per aver omesso tutti gli elementi necessari alla ricostruzione dell'iter logico giuridico alla base della pretesa, per omessa allegazione degli atti richiamati e per non aver indicato con chiarezza il calcolo degli interessi, tasso e aggio applicato, metodo di calcolo, importi in violazione art.7 della legge 212/2000. La società contesta in particolare, con riferimento alla prescrizione, che la sospensione covid può operare solo con riferimento all'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale e non a cascata sulle annualità successive e, con riferimento alla notifica a mezzo pec, che l'obbligo della registrazione della pec nei registri ufficiali debba riguardare non solo l'indirizzo del destinatario ma anche quello del mittente. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che contesta la fondatezza dei motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Nella pubblica udienza del 05/02/2026, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha ribadito la fondatezza delle proprie ragioni;
all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. Il primo ed il quarto motivo di appello, che sono trattati congiuntamnete in quanto strettamente connessi, sono infondati. La cartella di pagamento n.09720170039261614000 è stata regolarmente notificata alla società odierna appellante, a mezzo PEC consegnata in data 23/03/2017 all'indirizzo della società. La doglianza sull'indirizzo PEC del mittente Agenzia delle Entrate Riscossione, non iscritto in pubblici registri, è priva di fondamento. Al riguardo il Collegio osserva che l'art. 26 comma 2 DPR 602/73 sopra citato, prevede unicamente che l'indirizzo del destinatario sia quello “risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione “ mentre nessuna prescrizione è presente in merito all'indirizzo di posta PEC del mittente e l'eventuale vizio riguardante tale ambito non è causa di nullità della notifica. Ai sensi dell'art. 156 c.p.c. le cause di nullità sono infatti soltanto quelle previste dalla legge e l'art. 160 c.p.c. non annovera l'incertezza sull'indirizzo del mittente, anche PEC, fra le cause di nullità della notifica. La norma infatti così dispone “: La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.” Peraltro l'art. 16-ter, D.L. 179/2012, come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, D.L. 90/2014, ha eliminato l'IPA dalla tipologia dei registri pubblici. Conformemente la Suprema Corte, con l'ordinanza 23445/2021, ha statuito che: “L'indirizzo IPA inizialmente annoverato nella tipologia dei “registri pubblici” ai sensi del comma 8, art. 16 del DL 185/2008, è scomparso alla stregua della disposizione di cui all'art. 16-ter del DL 179/2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a, del DL n. 90/2014, che non richiamando il succitato art. 16-ter ha espunto da quella tipologia proprio il registro IPA. … Detto ciò, è evidente che se l'indirizzo IPA non è più annoverato negli elenchi pubblici l'utilizzo di detto indirizzo - quale elenco “non pubblico” di fiducia” - ne rende non più obbligatorio l'utilizzo (Cassazione, ordinanza 44521/2021)”. Da ultimo la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 982/2023, ha ribadito che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022)”. Parimenti è priva di fondamento la doglianza sulla ricevuta di consegna della PEC, atteso che la Corte di Cassazione, con pronunzia che il Collegio ritiene in toto di condividere, ha affermato che “In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse” (Sez. 2 - , Sentenza n. 15001 del 28/05/2021). Il Collegio ritiene pertanto che “la RAC, rilasciata dal gestore PEC del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo” (Cass. n. 16365/2018).
Il secondo ed il terzo motivo di appello, che sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. I tributi portati dalla cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato, regolarmente notificata in data 23/03/2017, sono tributi erariali, trattandosi di IVA ed IRES, che sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c. Pertanto, non è certamente decorso, per detti crediti, alcun termine di prescrizione. Il Collegio ritiene che anche il termine di prescrizione per sanzioni ed interessi, che è invece quinquennale, ai sensi rispettivamente del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 (Cass. 5577/2019) e dell'art. 2948 c.c., n. 4 (Cass. 30901/2019), non sia decorso. A tale riguardo soccorre infatti la sospensione dei termini disposta dal legislatore in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, introdotta dall'art. 68 del DL n. 18/2020, che ha spostato in avanti il termine finale. L' art. 68 DL 18/2020 comma 1 stabilisce infatti che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” ; Il comma 4 bis dispone: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: … b) di ventiquattro mesi… i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. A sua volta l'art. 12 del D. lgs 159/2015 prevede, al primo comma, che “ Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. ” Il secondo e terzo comma poi dispongono che:
“
2. I termini di prescrizione… che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati… fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1” La doglianza dell'appellante sulla efficacia limitata della sospensione, che non si estenderebbe alle annualità successive, è priva di fondamento, atteso che Corte di Cassazione ha chiarito che “occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Cass. Ordinanza n. 960/2025) . Pertanto, considerato che la cartella di pagamento in esame è stata notificata a mezzo PEC in data 23/03/2017, il termine quinquennale di prescrizione per sanzioni ed interessi che ordinariamente sarebbe scaduto il 31.12.2022, per effetto della normativa sopra richiamata, è stato spostato in avanti di ventiquattro mesi, sino al 31/12/2024. L'intimazione di pagamento impugnata 097 2023 90117129 71/000, notificata, sempre a mezzo PEC, in data 14/02/2023, ha quindi tempestivamente interrotto il decorso del citato termine quinquennale di prescrizione. Il quinto motivo di appello è privo di fondamento. La provata, rituale notificazione della cartella di pagamento presupposta e la conseguente omessa impugnativa della stessa nei termini di legge preclude la possibilità di dedurre eventuali vizi concernenti la cartella di pagamento stessa, che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a queste ultime (Cassazione, sentenze n. 10326/2014 e 3594/2017). La definitività della cartella di pagamento per mancata impugnazione nei termini determina infatti l'irretrattabilità del credito, poiché “i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri…” (ordinanza 2258/2018). Il contenuto dell'intimazione di pagamento è peraltro predeterminato per legge in relazione a modello ministeriale. La Suprema Corte, con sentenza Cassazione civile sez. trib. 04/07/2022 n.21065, ha infatti avuto modo di ribadire che “dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione,ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, comma 2, (norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Parimenti anche il calcolo degli interessi è una mera operazione matematica per cui è sufficiente che nell'atto sia indicato il riferimento al titolo da cui scaturisce il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza. In senso conforme, la Suprema Corte, con orientamento costante, ha affermato che “il criterio di liquidazione degli stessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, ratione temporis vigente), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, posto che "sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo" (quanto agli interessi di mora, secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, ratione temporis vigente, "decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"). Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento al titolo da cui scaturisce il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza (analogamente, anche per il computo delle sanzioni risulta adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo).” (Corte di Cassazione, Sez. V, del 22/03/2019, n. 8149).
Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, in totale conferma della sentenza Ricorrente_1impugnata, rigetta l'appello della società srl. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in
€ 2.000,00 oltre accessori come per legge.