Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00606/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01304/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2025, proposto da
RI ER, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Bufano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Puglia Direzione Generale e Ufficio Scolastico VII - Ambito Territoriale di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l’esecuzione
-del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 836/2024, pubblicata il 27/03/2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 28.03.2024, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “ Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici indicati in ricorso, e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato ;”,
e per la nomina,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’USR per la Puglia Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico VII - Ambito Territoriale di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa IA RT e uditi per le parti i difensori l’Avv. M. Brunetti, in sostituzione dell'Avv. G. Bufano, per la parte ricorrente e Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con la sentenza n. 836/2024, pubblicata il 27/03/2024, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, iscritto al n. 3801/2023, il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, ha accolto la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha così stabilito: “ Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici indicati in ricorso, e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato ”.
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 5.12.2025 e depositato lo stesso giorno, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Espone la parte ricorrente che, nonostante la prefata sentenza, di cui si chiede l’ottemperanza, sia passata in giudicato e gli sia stata notificata il 28.03.2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto a darvi esecuzione.
Il 12.12.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’USR per la Puglia Direzione Generale e l’Ufficio Scolastico VII - Ambito Territoriale di Taranto.
Con memoria depositata l’11.04.2026, la parte ricorrente ha rappresentato che “nelle more del presente giudizio, e dunque successivamente alla proposizione del ricorso, in data 16.12.2025 la parte convenuta ha ritenuto di eseguire la sentenza”.
Nella Camera di Consiglio del 15.04.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso di ottemperanza - regolare in rito e tempestivo - è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
In particolare, questo Collegio osserva che, con istanza depositata in data 11.04.2026, la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che il Ministero resistente ha provveduto al pagamento della somma prevista nella sentenza di cui in epigrafe (n. 836/2024), con la conseguenza che, la pretesa azionata dall’odierna ricorrente per l’esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe è stata, nelle more del presente giudizio, integralmente soddisfatta, per cui il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
In conclusione, il ricorso di ottemperanza va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
7. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 300,00 (trecento/00), per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI MO, Presidente
IA RT, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IA RT | RI MO |
IL SEGRETARIO