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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2954/2024 V.G.
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2954/2024 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Greco, C.F._2 procuratore domiciliatario;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da verbale di udienza del 27.01.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2024 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 13.08.2011;
− di aver generato due figlie, (12.02.2013) e (11.07.2019); Per_1 Per_2
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi alle condizioni dalle stesse predisposte;
fissata l'udienza presidenziale, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
All'udienza del 27.01.2025 le parti si riportavano al contenuto del ricorso modificandolo nei seguenti termini: “1) quanto alla clausola di cui alla lett. d) stabiliscono, a modifica della stessa, che il padre versi € 400,00 in favore delle figlie entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
2) il padre vedrà e terrà con sé le figlie per due pomeriggi a settimana, a seconda dei turni lavorativi, dalle 16.00 alle 20.00, nonché a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera con pernottamento incluso. Le feste saranno trascorse in modo
1 alternato e in estate le minori trascorreranno col padre due periodi di sette giorni da concordare entro il 30 maggio di ogni anno o, in difetto di accordo, la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto”.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi ai dettami di legge e possono, conseguentemente, essere ratificate.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data
13.08.2011 in AR (trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Neviano al n. 4,
Parte II, Serie B, anno 2011), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in ricorso e modificate all'udienza del 27.01.2025;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 20/02/2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
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