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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa IA IA IA Presidente rel
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2760/2023 vertente
TRA
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e Parte_1 difesa dall' Avv. Tiziana Ciotola ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Marcantonio
COonna, n. 27;
APPELLANTE
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Tomassetti, Michele Guzzo, Parte_2
AU UV e IL De CO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via
G.G. Belli n. 27
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8573/2023 pubblicata in data 03.10.23;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Il tribunale di Roma, con la sentenza n.8573/23 pubblicata il 3.10.23 ha accolto il ricorso proposto da nella controversia con la per la condanna della al Parte_2 Parte_1 Pt_1 risarcimento del danno a perdita di chance essendo stata pretermessa, nonostante il ruolo di funzionaria di carriera direttiva dalla procedura volta alla ricerca di professionalità per il conferimento di incarico dirigenziale esaurita la fase di interpello dei dirigenti interni.
Avverso detta sentenza proponeva appello la rilevando che erra il tribunale quando afferma Pt_1 che ai sensi dell'art. 20 comma 7 della legge regionale 6/2002 si impone la previa valutazione rispetto ai dirigenti esterni del personale interno compreso i funzionari di categoria D, rilevava che per la pubblicazione di un avviso rivolto ai funzionari di categoria D era necessario disporre di una vacanza nella quota percentuale per la quale è consentito conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla p.a. e che tale disponibilità mancava nel caso di specie.
Evidenziava che laddove non vi fosse la quota di disponibilità per soggetti esterni e funzionari di carriera direttiva l'amministrazione poteva attingere da altre amministrazioni, come in effetti era avvenuto, per il reperimento di personale.
Con il secondo motivo contestava il riconoscimento del danno da perdita di chance la Pt_1 sostiene che il tribunale ha errato nel ritenere provato il danno da perdita di chances sulla base della mera possibilità del conseguimento dell'incarico dirigenziale.
Si costituiva chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. Parte_2
La controversia ha per oggetto il diritto della funzionario di categoria D al risarcimento del Pt_2 danno derivante dalla illecita pretermissione nelle procedure di conferimento all'esterno di incarichi dirigenziali, pubblicati nel marzo 2022
Con il primo motivo di ricorso la sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che Pt_1 la previa ricerca di professionalità interne all'ente dovesse essere indirizzata anche nei confronti del personale non in possesso della qualifica dirigenziale. Rileva infatti che ai fini della pubblicazione di un avviso rivolto ai funzionari di categoria D era necessario che l'amministrazione disponesse di una vacanza nella quota percentuale per la quale era consentito conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione laddove tale disponibilità era mancata nel caso oggetto di causa l'amministrazione riportava l'elenco di nominativi esterni alla pubblica amministrazione già impegnati presso la regione e le procedure di ricerca di professionalità già avviate che impedivano di pubblicare un'ulteriore avviso per la ricerca di professionalità interne e inducevano la ad Pt_1 attivare la procedura di ricerca di professionalità di un dirigente di altra pubblica amministrazione.
Con il secondo motivo di appello contestavano la sentenza laddove riconosceva il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance richiamando l'orientamento giurisprudenziale più recente chi ha ancora subordina l'accoglimento di tale pretesa all'assolvimento dell'onere probatorio circa la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato.
Reputa la Corte di poter affrontare, secondo il criterio della ragione più liquida, il secondo motivo di appello prioritariamente. Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, è da ritenere che l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Cass. Sez. U - Sentenza n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019; Cass. Sez.
5 - Ordinanza
n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). La “ragione più liquida”, pur essendo logicamente subordinata ad altri profili di merito, deve presentare, nondimeno, rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definizione del giudizio” (Cass. Sez. U, Sentenza n.
9936 del 08/05/2014), e cioè si caratterizzava per un eguale “impatto operativo” (cfr. le massime di
Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 11458 del 11/05/2018;
Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), in tal modo consentendo una più celere definizione del giudizio e non di uno solo dei profili che da quest'ultimo possono essere toccati.
L'applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.
Questa è la fattispecie venutasi a delineare con riguardo al ricorso di interesse posto che l'eventuale accoglimento del secondo motivo di appello rende superflua ogni valutazione sulla fondatezza del primo.
Il tribunale ha ritenuto la perdita di chance sul presupposto individuato citando precedenti di legittimità - invero non pertinenti al conferimento degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione – secondo cui “la perdita di chance di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta possibilità di conseguire il risultato”. Reputa, tuttavia, il collegio, conformemente all'orientamento pressoché univoco della Corte di legittimità nella specifica materia del conferimento degli incarichi dirigenziali nella PA, che in siffatti casi, a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n.
26694/2017).
Rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di legittimità è attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n.
11165; conf. Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio
2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. altresì Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno
è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione, laddove Cass. n. 6485/2021 parla quanto meno di “significativa probabilità”).
Tale impostazione va ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento ed un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del "più probabile che non": Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance. È in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica.
Da ultimo Cass. 25/09/2019 n. 23936 ha affermato che “la Corte di appello, osservando che il danno da perdita di chance richiedeva non la prova del sicuro superamento della selezione ma quella della probabilità di superarla, ha fatto corretta applicazione del principio, confermato anche da Cass., sez. un., n. 21678 del 2013, secondo cui "in tema di risarcimento del danno per perdita di chance di promozione, incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore". costituendosi nel giudizio di primo grado, per argomentare il danno asseritamente Parte_2 sofferto in conseguenza dell'illegittima condotta datoriale ha menzionato esclusivamente il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico , ritenendo non necessario una comparazione con il curriculum della dottoressa concretamente nominata nell'incarico per cui è causa e Per_1 rilevando che ella avrebbe dovuto essere preferita a monte in quanto dipendente interna al ruolo in possesso dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico. D'altronde anche il tribunale nel dedurre in relazione alla concreta ed effettiva occasione perduta dalla dottoressa ha rilevato che Pt_2 ella aveva una laurea in giurisprudenza con lode, una prolungata esperienza professionale nella gestione del contenzioso, laurea in scienze politiche con lode, diplomi di specializzazione e corsi di formazione.
Nessuna comparazione è operata tra la dottoressa e gli aspiranti che avrebbero potuto Pt_2 concorrere con lei laddove l'amministrazione avesse valutato complessivamente il personale interno di categoria D per verificare l'esistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 43 c. uno lett. i) del regolamento del 13 gennaio 2021.
La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi di recente su questione analoga relativa al conferimento di incarico dirigenziale da parte della (Cass. 25442/2024) ha statuito” Parte_1
2. con il secondo mezzo del ricorso principale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.
2697 cod. civ., degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; il danneggiato si era vista riconosciuta una posta risarcitoria benché non avesse assolto all'onere della prova, su di lui gravante;
e, anzi, era emerso che il non aveva maggiori Per_2 probabilità di essere scelto degli altri concorrenti, tra cui e in sostanza, mancava Per_3 Pt_3 in capo al ricorrente, ad avviso della «un minimo livello di probabilità, indispensabile per Pt_1 poter rivendicare un danno da perdita di chance»;
3. con la terza critica si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; il giudice
d'appello sia era limitato a valutare il grado probabilistico con riferimento alle posizioni dei candidati prescelti senza considerare che c'erano altri concorrenti che «possedevano maggiori requisiti rispetto al e sui quali quest'ultimo nulla aveva dedotto;
4. il secondo e il terzo Per_2 motivo del ricorso principale che, in quanto intimamente connessi sul piano logico e giuridico possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati;
va premesso, quanto alla sussistenza ed alla liquidazione del danno, che la Corte territoriale ha dichiarato apertis verbis che il dirigente «né nel ricorso introduttivo né in questa sede ha allegato alcunché sulla posizione degli altri concorrenti» ed ha aggiunto che «tale omissione, sebbene non pregiudichi completamente il diritto al risarcimento, si riflette necessariamente sulla quantificazione del danno», dovendosi presumere (sempre secondo la Corte capitolina) che tutti i concorrenti avessero le medesime possibilità di conseguire la nomina, essendo tutti in possesso dei medesimi requisiti richiesti;
facendo seguito a tali rilievi, il giudice
d'appello, poiché nei due concorsi ai quali il aveva partecipato c'erano 13 e 14 candidati, è Per_2 passato quindi a liquidare il danno «tenendo conto delle probabilità (per il di perderli che Per_2 erano rispettivamente 12/13 e di 13/14»;
4.1 nelle argomentazioni della Corte territoriale si annida, tuttavia, un errore di diritto;
a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n. 26694/2017); rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa
Corte è d'altronde attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n. 11165; conf. Cass. 12 maggio
2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. altresì Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione); tale impostazione va in questa sede ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento e un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del «più probabile che non»: Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance;
è in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica (Cass. 9 marzo
2021 n. 6485 parla di “significati probabilità”); a detti principi non si è affatto attenuta la Corte territoriale ha commisurato il risarcimento al trattamento retributivo che il dirigente avrebbe percepito in caso di attribuzione dell'incarico tenendo però conto, tuttavia, di probabilità che erano, con accertamento di fatto qui insindacabile, “pari” per tutti i concorrenti alla selezione in parola (v.
i passaggi della sentenza impugnata a p. 7, § 8, ultimo periodo: «infatti, in assenza di diverse allegazioni, deve ritenersi che tutti i concorrenti avessero le stesse probabilità di ricevere la nomina»
e a p. 8, § 8.2: «la mancanza dei requisiti degli altri candidati impedisce distinzioni di chance tra i vari concorrenti, sicché non può che ritenersi che tutti i partecipanti a ciascuna procedura avessero uguale probabilità di essere scelti»); a tali considerazioni segue, pertanto, l'accoglimento dei due motivi nei termini esposti”
In conclusione, le risultanze in atti, in assenza di ulteriori elementi (quali, in casi analoghi questa stessa Corte con sentenza 3653/23 ha rinvenuto, ad esempio, nel conferimento di incarico dirigenziale identico a seguito di procedura concorsuale pubblica con collocamento nei primi posti della graduatoria) sono del tutto inidonee a far presumere che, se avesse partecipato Parte_2 all'avviso interno dell'8/9/2021, avrebbe avuto concrete probabilità di essere scelta quale dirigente più idoneo a ricoprire l'incarico vacante.
L'appello deve essere dunque accolto con il favore delle spese di lite.
PQM
In accoglimento dell'appello in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'originario ricorso di
[...]
; condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro Pt_2 Parte_2
5400 per il giudizio svoltosi dinanzi al tribunale e euro 5000 per il presente grado, oltre iva, cpa e spese generali al 15%
La Presidente
IA IA IA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa IA IA IA Presidente rel
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2760/2023 vertente
TRA
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e Parte_1 difesa dall' Avv. Tiziana Ciotola ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Marcantonio
COonna, n. 27;
APPELLANTE
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Tomassetti, Michele Guzzo, Parte_2
AU UV e IL De CO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via
G.G. Belli n. 27
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8573/2023 pubblicata in data 03.10.23;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Il tribunale di Roma, con la sentenza n.8573/23 pubblicata il 3.10.23 ha accolto il ricorso proposto da nella controversia con la per la condanna della al Parte_2 Parte_1 Pt_1 risarcimento del danno a perdita di chance essendo stata pretermessa, nonostante il ruolo di funzionaria di carriera direttiva dalla procedura volta alla ricerca di professionalità per il conferimento di incarico dirigenziale esaurita la fase di interpello dei dirigenti interni.
Avverso detta sentenza proponeva appello la rilevando che erra il tribunale quando afferma Pt_1 che ai sensi dell'art. 20 comma 7 della legge regionale 6/2002 si impone la previa valutazione rispetto ai dirigenti esterni del personale interno compreso i funzionari di categoria D, rilevava che per la pubblicazione di un avviso rivolto ai funzionari di categoria D era necessario disporre di una vacanza nella quota percentuale per la quale è consentito conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla p.a. e che tale disponibilità mancava nel caso di specie.
Evidenziava che laddove non vi fosse la quota di disponibilità per soggetti esterni e funzionari di carriera direttiva l'amministrazione poteva attingere da altre amministrazioni, come in effetti era avvenuto, per il reperimento di personale.
Con il secondo motivo contestava il riconoscimento del danno da perdita di chance la Pt_1 sostiene che il tribunale ha errato nel ritenere provato il danno da perdita di chances sulla base della mera possibilità del conseguimento dell'incarico dirigenziale.
Si costituiva chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. Parte_2
La controversia ha per oggetto il diritto della funzionario di categoria D al risarcimento del Pt_2 danno derivante dalla illecita pretermissione nelle procedure di conferimento all'esterno di incarichi dirigenziali, pubblicati nel marzo 2022
Con il primo motivo di ricorso la sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che Pt_1 la previa ricerca di professionalità interne all'ente dovesse essere indirizzata anche nei confronti del personale non in possesso della qualifica dirigenziale. Rileva infatti che ai fini della pubblicazione di un avviso rivolto ai funzionari di categoria D era necessario che l'amministrazione disponesse di una vacanza nella quota percentuale per la quale era consentito conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione laddove tale disponibilità era mancata nel caso oggetto di causa l'amministrazione riportava l'elenco di nominativi esterni alla pubblica amministrazione già impegnati presso la regione e le procedure di ricerca di professionalità già avviate che impedivano di pubblicare un'ulteriore avviso per la ricerca di professionalità interne e inducevano la ad Pt_1 attivare la procedura di ricerca di professionalità di un dirigente di altra pubblica amministrazione.
Con il secondo motivo di appello contestavano la sentenza laddove riconosceva il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance richiamando l'orientamento giurisprudenziale più recente chi ha ancora subordina l'accoglimento di tale pretesa all'assolvimento dell'onere probatorio circa la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato.
Reputa la Corte di poter affrontare, secondo il criterio della ragione più liquida, il secondo motivo di appello prioritariamente. Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, è da ritenere che l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Cass. Sez. U - Sentenza n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019; Cass. Sez.
5 - Ordinanza
n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). La “ragione più liquida”, pur essendo logicamente subordinata ad altri profili di merito, deve presentare, nondimeno, rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definizione del giudizio” (Cass. Sez. U, Sentenza n.
9936 del 08/05/2014), e cioè si caratterizzava per un eguale “impatto operativo” (cfr. le massime di
Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 11458 del 11/05/2018;
Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), in tal modo consentendo una più celere definizione del giudizio e non di uno solo dei profili che da quest'ultimo possono essere toccati.
L'applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.
Questa è la fattispecie venutasi a delineare con riguardo al ricorso di interesse posto che l'eventuale accoglimento del secondo motivo di appello rende superflua ogni valutazione sulla fondatezza del primo.
Il tribunale ha ritenuto la perdita di chance sul presupposto individuato citando precedenti di legittimità - invero non pertinenti al conferimento degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione – secondo cui “la perdita di chance di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta possibilità di conseguire il risultato”. Reputa, tuttavia, il collegio, conformemente all'orientamento pressoché univoco della Corte di legittimità nella specifica materia del conferimento degli incarichi dirigenziali nella PA, che in siffatti casi, a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n.
26694/2017).
Rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di legittimità è attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n.
11165; conf. Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio
2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. altresì Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno
è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione, laddove Cass. n. 6485/2021 parla quanto meno di “significativa probabilità”).
Tale impostazione va ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento ed un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del "più probabile che non": Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance. È in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica.
Da ultimo Cass. 25/09/2019 n. 23936 ha affermato che “la Corte di appello, osservando che il danno da perdita di chance richiedeva non la prova del sicuro superamento della selezione ma quella della probabilità di superarla, ha fatto corretta applicazione del principio, confermato anche da Cass., sez. un., n. 21678 del 2013, secondo cui "in tema di risarcimento del danno per perdita di chance di promozione, incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore". costituendosi nel giudizio di primo grado, per argomentare il danno asseritamente Parte_2 sofferto in conseguenza dell'illegittima condotta datoriale ha menzionato esclusivamente il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico , ritenendo non necessario una comparazione con il curriculum della dottoressa concretamente nominata nell'incarico per cui è causa e Per_1 rilevando che ella avrebbe dovuto essere preferita a monte in quanto dipendente interna al ruolo in possesso dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico. D'altronde anche il tribunale nel dedurre in relazione alla concreta ed effettiva occasione perduta dalla dottoressa ha rilevato che Pt_2 ella aveva una laurea in giurisprudenza con lode, una prolungata esperienza professionale nella gestione del contenzioso, laurea in scienze politiche con lode, diplomi di specializzazione e corsi di formazione.
Nessuna comparazione è operata tra la dottoressa e gli aspiranti che avrebbero potuto Pt_2 concorrere con lei laddove l'amministrazione avesse valutato complessivamente il personale interno di categoria D per verificare l'esistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 43 c. uno lett. i) del regolamento del 13 gennaio 2021.
La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi di recente su questione analoga relativa al conferimento di incarico dirigenziale da parte della (Cass. 25442/2024) ha statuito” Parte_1
2. con il secondo mezzo del ricorso principale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.
2697 cod. civ., degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; il danneggiato si era vista riconosciuta una posta risarcitoria benché non avesse assolto all'onere della prova, su di lui gravante;
e, anzi, era emerso che il non aveva maggiori Per_2 probabilità di essere scelto degli altri concorrenti, tra cui e in sostanza, mancava Per_3 Pt_3 in capo al ricorrente, ad avviso della «un minimo livello di probabilità, indispensabile per Pt_1 poter rivendicare un danno da perdita di chance»;
3. con la terza critica si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; il giudice
d'appello sia era limitato a valutare il grado probabilistico con riferimento alle posizioni dei candidati prescelti senza considerare che c'erano altri concorrenti che «possedevano maggiori requisiti rispetto al e sui quali quest'ultimo nulla aveva dedotto;
4. il secondo e il terzo Per_2 motivo del ricorso principale che, in quanto intimamente connessi sul piano logico e giuridico possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati;
va premesso, quanto alla sussistenza ed alla liquidazione del danno, che la Corte territoriale ha dichiarato apertis verbis che il dirigente «né nel ricorso introduttivo né in questa sede ha allegato alcunché sulla posizione degli altri concorrenti» ed ha aggiunto che «tale omissione, sebbene non pregiudichi completamente il diritto al risarcimento, si riflette necessariamente sulla quantificazione del danno», dovendosi presumere (sempre secondo la Corte capitolina) che tutti i concorrenti avessero le medesime possibilità di conseguire la nomina, essendo tutti in possesso dei medesimi requisiti richiesti;
facendo seguito a tali rilievi, il giudice
d'appello, poiché nei due concorsi ai quali il aveva partecipato c'erano 13 e 14 candidati, è Per_2 passato quindi a liquidare il danno «tenendo conto delle probabilità (per il di perderli che Per_2 erano rispettivamente 12/13 e di 13/14»;
4.1 nelle argomentazioni della Corte territoriale si annida, tuttavia, un errore di diritto;
a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n. 26694/2017); rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa
Corte è d'altronde attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n. 11165; conf. Cass. 12 maggio
2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. altresì Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione); tale impostazione va in questa sede ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento e un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del «più probabile che non»: Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance;
è in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica (Cass. 9 marzo
2021 n. 6485 parla di “significati probabilità”); a detti principi non si è affatto attenuta la Corte territoriale ha commisurato il risarcimento al trattamento retributivo che il dirigente avrebbe percepito in caso di attribuzione dell'incarico tenendo però conto, tuttavia, di probabilità che erano, con accertamento di fatto qui insindacabile, “pari” per tutti i concorrenti alla selezione in parola (v.
i passaggi della sentenza impugnata a p. 7, § 8, ultimo periodo: «infatti, in assenza di diverse allegazioni, deve ritenersi che tutti i concorrenti avessero le stesse probabilità di ricevere la nomina»
e a p. 8, § 8.2: «la mancanza dei requisiti degli altri candidati impedisce distinzioni di chance tra i vari concorrenti, sicché non può che ritenersi che tutti i partecipanti a ciascuna procedura avessero uguale probabilità di essere scelti»); a tali considerazioni segue, pertanto, l'accoglimento dei due motivi nei termini esposti”
In conclusione, le risultanze in atti, in assenza di ulteriori elementi (quali, in casi analoghi questa stessa Corte con sentenza 3653/23 ha rinvenuto, ad esempio, nel conferimento di incarico dirigenziale identico a seguito di procedura concorsuale pubblica con collocamento nei primi posti della graduatoria) sono del tutto inidonee a far presumere che, se avesse partecipato Parte_2 all'avviso interno dell'8/9/2021, avrebbe avuto concrete probabilità di essere scelta quale dirigente più idoneo a ricoprire l'incarico vacante.
L'appello deve essere dunque accolto con il favore delle spese di lite.
PQM
In accoglimento dell'appello in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'originario ricorso di
[...]
; condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro Pt_2 Parte_2
5400 per il giudizio svoltosi dinanzi al tribunale e euro 5000 per il presente grado, oltre iva, cpa e spese generali al 15%
La Presidente
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