Decreto cautelare 27 luglio 2024
Ordinanza cautelare 27 settembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01744/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00947/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 947 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca De Nora, Matteo Salvi e Sonia Lunardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bellinzago Novarese, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Soprintendenza della Città Metropolitana Biella, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza del Responsabile di Area, Urbanistica – Edilizia – Attività Produttive, -OMISSIS- (notificata il -OMISSIS-), avente ad oggetto l’ingiunzione alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e relativa demolizione dei seguenti manufatti:
Recinzione; Cancello carraio; Deposito attrezzi; “Struttura 1”; “Struttura 2”; Serra; Pavimentazione con accatastamento di materiale vario,
realizzati in ritenuta assenza di permesso di costruire,
- nonché di ogni altro atto o provvedimento al medesimo, preordinato, conseguente o, comunque, connesso, ivi espressamente inclusi:
- il Verbale di sopralluogo di accertamento ai sensi dell’art. 27, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., effettuato in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-;
- la Relazione per accertamento ai sensi dell’art. 27, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., prot. n. -OMISSIS-, non noti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- dell’Ordinanza del Responsabile di Area, Urbanistica - Edilizia - Attività Produttive, -OMISSIS-, del verbale di sopralluogo di accertamento del -OMISSIS-, della Relazione per accertamento ai sensi dell’art. 27, del D.P.R. n. 380/2001 del -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il dott. Marco TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con scrittura privata autenticata del 11.5.-OMISSIS- gli odierni ricorrenti hanno acquistato l’area di cui è causa, di superficie pari a circa 450 mq e, secondo le non smentite allegazioni contenute nel ricorso, già munita di cancello e recintata con rete metallica, progressivamente inglobata nella siepe piantata sul perimetro del lotto (doc. n. 4 ricorrenti); il terreno risultava ricompreso, secondo la classificazione contenuta nel previgente P.R.G.I., in zona agricola E, normata dall’articolo 25, co. 12 della L.R. n. 56/1977 (si veda il certificato di destinazione urbanistica allegato alla citata compravendita); ai sensi del P.R.G.C. in vigore alla data di emanazione degli atti impugnati, l’immobile ricadeva in “Ambito agrario di qualità paesistica del terrazzo morenico (E2)” disciplinato dagli articoli 28 e 30 della N.T.A., nelle fasce e sedimi di pertinenza del “Sistema dei Beni”, di cui al sesto comma dell’articolo 23 delle N.T.A. ed era interessato dalle fasce di rispetto ferroviario e stradale (doc. n. 3 ricorrenti).
2. In data -OMISSIS-, i deducenti hanno avanzato istanza di concessione edilizia gratuita (pratica n. -OMISSIS-) per la realizzazione di un ricovero per attrezzi agricoli (doc. n. 5 ricorrenti); ai sensi dell’articolo 25, co. 7, della L.R. n. 56/1977, la domanda era sin dall’origine condizionata all’ impegno al “mantenimento della destinazione dell’immobile a servizio dell’attività agricola”, formalmente assunto in separato atto, registrato il -OMISSIS-e protocollato in Comune il successivo -OMISSIS- (docc. nn. 6 e 7 ricorrenti). La pertinente concessione gratuita per “costruzione di un ripostiglio in zona agricola” è stata rilasciata il -OMISSIS- (doc. n. 8 ricorrente).
3. Il Comune di Bellinzago Novarese, a seguito di sopralluogo presso l’area in questione del -OMISSIS-, ha rilevato plurime opere di pretesa rilevanza edilizia (1. recinzione con siepe; 2. deposito attrezzi; 3. struttura 1; 4. struttura 2; 5. serra; 6. pavimentazione - accatastamento materiale vario); con l’ordinanza di cui all’epigrafe ha, quindi, imposto ai sensi dell’art. 31 co. 2 del D.P.R. n. 380/2001 la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con demolizione di tutti i manufatti ivi insistenti, in quanto asseritamente non preceduti da pertinente permesso di costruire e, comunque, realizzati dai ricorrenti in carenza della titolarità all’edificazione di cui all’articolo 25 della L.R. n. 56/1977.
4. Avverso l’ordinanza sono insorti i destinatari, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali, deducendo la “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (articoli 6 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; articolo 25 della L.R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56; articoli 23, 28, 30, 45 e 48 delle N.T.A del P.R.G.C.). Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, perplessità, difetto assoluto dei presupposti, travisamento, difetto assoluto di istruttoria e della motivazione. Sviamento di potere” ; la composita censura si incentra, in sintesi, sulla circostanza che tutte le opere contestate siano state erroneamente qualificate dal Comune e dallo stesso ritenute sprovviste di permesso di costruire nonché erette in violazione dell’articolo 25 della L.R. n. 56/1977, ancorché la principale, il ripostiglio, fosse stata assistita da legittimo titolo edilizio e le altre fossero riconducibili ad attività di edilizia libera. Secondo i deducenti: il ripostiglio per attrezzi risultava assentito con la già citata concessione gratuita del -OMISSIS-, accompagnata dall’impegno al “mantenimento della destinazione dell’immobile a servizio dell’attività agricola” , da quella data in tesi sempre esercitata in modo non professionale (punto 1.1.); la recinzione e il cancello di accesso costituivano mera manifestazione del c.d. ius excludendi alios , concesso dall’art. 45 delle N.T.A. (punto 1.2.); la “struttura 1”, era una tettoia, già rimossa (punto 1.3.); la “struttura 2” era una mera copertura in telo in pvc, poggiante sulla recinzione del lato sud, atta a porre al riparo la legna (punto 1.4.); la serra era un manufatto avente le caratteristiche di amovibilità e stagionalità, coerenti con il vincolo di destinazione agricola dell’area (punto 1.5.); infine, la pavimentazione in mattonelle poggiate al suolo sul lato nord-ovest era un intervento riconducibile all’attività edilizia libera, non soggetto neppure alla disciplina sulle distanze dai confini del lotto (punto 1.6.); sotto il differente profilo della pretesa violazione dell’articolo 23 delle N.T.A. (punto 2.), secondo i ricorrenti, quanto all’attribuita violazione del “Sistema beni” disciplinato dall’articolo 23 delle N.T.A., la laconica formulazione provvedimentale non consentiva di comprendere a quale tutela fosse riferita o a quale delle “prescrizioni particolari” attenessero le contestazioni comunali (sesto comma).
6. Il Presidente dell’adita Seconda Sezione con decreto monocratico n. 295/2024, ha sospeso interinalmente i provvedimenti gravati ai sensi dell’art. 56 c.p.a., ordinando al Comune intimato di depositare nel termine ivi stabilito “il verbale di sopralluogo e la relazione di accertamento richiamati nell’impugnata ordinanza” ; l’Ente locale vi ha ottemperato il 8.8.2024.
7. I deducenti hanno quindi proposto motivi aggiunti di ricorso, ritenendo che la documentazione istruttoria prodotta dal Comune palesasse plurimi vizi poi trasfusi nell’ordinanza di demolizione; hanno, quindi, dedotto avverso il verbale, la relazione e, in via eventuale, l’articolo 28 delle N.T.A. del vigente P.R.G:
II. Violazione e falsa applicazione di norme di legge (articoli 6 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; articolo 25 della L.R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56; articoli23, 28, 30, 45 e 48 delle N.T.A del P.R.G.C.; articoli 34 e 41 del Regolamento Edilizio). Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, perplessità, difetto assoluto dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria; la censura, riprendendo gli argomenti già sviluppati nel ricorso introduttivo, si incentra sull’erroneità delle rilevazioni comunali riferite alle singole opere: quanto al ripostiglio per attrezzi, lo stesso sarebbe stato descritto in modo suggestivo, insinuandone un diverso uso peraltro non eccepito in sede di ordinanza; quanto alla recinzione con siepe ed alla rete da essa inglobata, esistente da decenni rispetto alle attuali N.T.A., non sarebbe stata misurata in altezza né, in ogni caso, risulterebbe eretta in violazione delle distanze legali dal nastro stradale, mentre il cancello, debitamente arretrato, sarebbe stato assistito da autorizzazione comunale di passo carraio (doc. n. 11 ricorrenti); la “struttura 1” (che in sede di ricorso gli esponenti erroneamente ipotizzavano essere un manufatto nel frattempo già rimosso) sarebbe una semplice e liberamente assentibile tettoia, priva di copertura e pertinenziale al ripostiglio attrezzi, le cui dimensioni sarebbero state indicate, in via postuma ed in assenza di accertamento, nella sola relazione successiva al sopralluogo; la “struttura 2” sarebbe un mero deposito per la legna, in parte coperto da un telo impermeabile, non integrante un vero e proprio manufatto. Sotto altro profilo, poiché la relazione istruttoria, a differenza del provvedimento finale, richiamava la concessione edilizia gratuita n. -OMISSIS-, rilevando il maggior ingombro del ripostiglio (s.l.p. di 19,095 mq, superiore agli assentiti 10 mq), secondo i ricorrenti il Comune non avrebbe potuto disporne l’integrale demolizione ma, al più, la sua riconduzione alle misure autorizzate, fatta salva l’applicabilità dell’articolo 34 del D.P.R. n. 380/2001; la decisione comunale, oltre che in sé erronea, sarebbe in tesi altresì incoerente con l’ulteriore e parimenti infondata contestazione che tutte le opere “risultando effettuate da proprietari privi di titolarità all’edificazione, in contrasto con l’art. 25 della L.R. n. 56/1977 e l’art. 28 comma 3 delle N.T.A. del P.R.G. (…) non possono essere sanate ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 380/2001” ;
III. Violazione e falsa applicazione di norme di legge (articolo 25 della L.R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56; articolo 28 delle N.T.A del P.R.G.C.; articoli 34 e 41 del Regolamento Edilizio). Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, perplessità, difetto assoluto dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria; con l’ultima censura gli esponenti ritengono che la titolarità all’edificazione di un’opera quale il contestato ripostiglio non fosse ab origine attribuita ai soli coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli, poiché la normativa regionale e quella comunale richiedevano tale qualità con esclusivo riguardo alla “edificazione delle residenze rurali”. L’ordine ripristinatorio, in ogni caso, non avrebbe potuto essere adottato senza previa rimozione del pregresso titolo edilizio che assentiva la costruzione in questione.
8. All’esito della camera di consiglio del 26.9.2024, il Tribunale, con ordinanza cautelare n. 366/2024, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
9. All’udienza pubblica del 23.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La composita censura contenuta nel ricorso introduttivo e le due doglianze sollevate con i motivi aggiunti di ricorso (portanti la numerazione II e III) meritano congiunta trattazione, stante il connesso e complementare portato contestativo.
1.1. Le doglianze sono parzialmente fondate, nei sensi e limiti che seguono.
1.2. Quanto al ripostiglio (punto c) dell’ordinanza), lo stesso risultava effettivamente assentito in forza della concessione gratuita rilasciata il -OMISSIS-, sotto l’espressa condizione che ne venisse mantenuta la destinazione agricola (documenti nn. 6 e 8, depositati in giudizio da parte ricorrente il 26.7.2024); l’ordinanza impugnata è pertanto illegittima nella parte in cui ne rileva tout court l’edificazione in assenza di titolo edilizio. Non conduce a differenti conclusioni il rilievo di maggiore ingombro contenuto nella relazione istruttoria depositata in giudizio dall’Amministrazione, in quanto tale contestazione non è stata trasfusa nell’ordinanza di demolizione gravata che, come visto, si regge su una differente ratio decidendi .
1.3. Quanto alla contestata, originaria assenza di legittimazione soggettiva all’edificazione, l’Amministrazione non ha rimosso la citata concessione gratuita del -OMISSIS-, cosicché tale assenso edilizio è a tutt’oggi valido ed efficace; è, pertanto, fondata e sul punto assorbente la doglianza contenuta a pag. 7 dei motivi aggiunti, appuntata sulla illegittimità dell’ordine demolitorio in quanto non preceduto dall’annullamento, in via di autotutela, del titolo abilitativo.
1.4. Quanto alla recinzione (punto a) dell’ordinanza), la stessa risulta realizzata con pali e rete metallica, ovvero con materiali e modalità costruttive che, per pacifica giurisprudenza, in assenza di specifiche previsioni ostative contenute nello strumento urbanistico, non richiedono un titolo edilizio, costituendo una legittima manifestazione del c.d. ius excludendi alios (Cons. Stato, II, 9.4.2025, n. 2996). La siepe vegetale, inoltre, è priva di rilevanza edilizia, fatta salva la possibilità di ricondurla alle altezze eventualmente previste dalla disciplina urbanistica locale. L’Amministrazione, pertanto, nell’emanare il provvedimento gravato, si è illegittimamente discostata dalle divisate coordinate, ritenendo l’intera recinzione di per sé rilevante sul piano edilizio. Il Comune ha altresì contestato che il relativo lato Nord e il cancello ivi realizzato in arretramento (punto b) dell’ordinanza) abbiano invaso la fascia di rispetto posta a tutela del nastro stradale, ma tale rilievo non risulta circostanziato, mancando un’adeguata rilevazione e rappresentazione grafica dei luoghi. Il provvedimento gravato è perciò illegittimo anche nella parte in cui ordina di rimuovere la recinzione e il cancello.
1.5. Quanto ai manufatti denominati “struttura 1” e “struttura 2” di cui ai punti d) ed e) dell’ordinanza, invece, l’esame della documentazione agli atti smentisce la prospettazione di parte attrice (la quale, peraltro, in sede di motivi aggiunti, ha corretto l’affermazione contenuta nel ricorso introduttivo, ove veniva affermato che la “struttura 1” identificasse un manufatto già rimosso). Orbene, entrambe le “strutture” in contestazione, assimilabili a tettoie coperte, parzialmente tamponate, costituiscono opere edilizie di non trascurabile ingombro (in pianta pari, rispettivamente, a 4m x 6m e 3,2 m x 17 m), comportanti una permanente trasformazione del territorio richiedente il preventivo rilascio del permesso di costruire ( ex multis , Cons. Stato, VI, 14.3.2023 n. 2627). L’Amministrazione, pertanto, ne ha correttamente ordinato la demolizione.
1.6. Quanto alla serra e alla pavimentazione (punti f) e g) dell’ordinanza), il Comune le ha ricomprese tra le opere realizzabili in edilizia libera, ma ne ha nondimeno ingiunto la rimozione. Tale decisione si regge sulla generica e non argomentata affermazione che anche tali modesti manufatti siano stati realizzati in violazione delle prescrizioni urbanistiche di zona, ma tale assunto risulta sfornito di adeguati riscontri.
L’ordinanza è, quindi, illegittima anche in relazione alle suddette opere.
1.7. Parimenti fondato si palesa l’ulteriore profilo censorio contenuto nel ricorso introduttivo e appuntato sulla genericità della contestazione comunale riferita alla violazione del “sistema beni” di cui all’art. 23 della N.t.a. La norma richiamata, infatti, individua una pluralità di beni tutelati, dettando per ciascuna categoria specifiche prescrizioni tutorie, ma l’ordinanza gravata non specifica quale previsione debba ritenersi violata.
2. In conclusione, il provvedimento gravato è illegittimo nella parte in cui ordina la rimozione delle opere di cui ai punti a), b) c), f) e g).
3. Le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della parziale, reciproca soccombenza e della particolarità della fattispecie decisa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, nei sensi e limiti espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni elemento idoneo ad identificare le parti private citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC BE, Presidente
Marco TA, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TA | UC BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.