Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 428/2021 R.G. TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in S. Agata Militello, Via C.F._1
Fiume n.26, presso lo Studio dell'avv. Sonia Morgano, giusta procura in atti;
-ricorrente E
, nato a [...] NT
Militello (ME) il 19.01.1962, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato in S. Agata Militello (ME), Via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Sanna, giusta procura in atti;
-resistente E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
FATTO E DIRITTO
ha adìto il Tribunale di Patti e, premettendo che in data Parte_1
13.04.1999 aveva contratto matrimonio con NT
– trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sant'Agata
[...]
1
in data 01.03.2000 e in data 05.05.2005, che la convivenza si era Per_2
successivamente interrotta a causa del comportamento del marito contrario ai doveri coniugali, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito,
l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la corresponsione a carico della controparte di un assegno mensile per il mantenimento proprio e della prole, oltre la quota del 50% delle spese straordinarie;
infine, ha chiesto l'assegnazione dell'automobile Opel Meriva Tg. FD095SV di proprietà del marito.
, costituitosi in giudizio, ha contestato NT
quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto la separazione giudiziale con addebito, lo stesso si è dichiarato disponibile a contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura mensile di € 300,00 e nella misura mensile di €
200,00 per la figlia maggiorenne fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
infine, il resistente ha aderito alla richiesta di assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente.
Il Presidente del Tribunale, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto in via provvisoria ed urgente l'affido condiviso del figlio minore con domiciliazione presso la madre, ha assegnato la casa coniugale a quest'ultima, ha disposto a carico del resistente di versare un assegno per il mantenimento della moglie e della prole ed ha rimesso le parti innanzi al Giudice istruttore, previa integrazione degli scritti difensivi.
Con sentenza, allegata in atti, è stata disposta la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'esame delle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Con riferimento alla domanda di affido congiunto del figlio deve Per_2
essere dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, nelle more del procedimento, quest'ultimo ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, giuridicamente è venuta meno la potestà genitoriale sul minore.
Con riferimento al mantenimento in favore della prole si osserva quanto segue.
2 L'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'art. 30, comma 1, della Costituzione afferma che “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, sancendo che i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio o da genitori non sposati.
I genitori hanno, dunque, l'obbligo nei confronti dei figli di mantenerli a prescindere dalla circostanza che siano conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
L'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne è un obbligo che può essere imposto a uno dei genitori, generalmente al genitore non convivente, al fine di garantire al figlio maggiorenne un sostegno economico adeguato. Questo assegno viene stabilito in base alle esigenze del figlio e tenuto conto delle possibilità economiche dei genitori.
Secondo l'articolo 337-septies c.c. l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne può essere richiesto qualora il figlio si trovi in una situazione di bisogno e non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
È importante evidenziare che il figlio maggiorenne deve dimostrare di essere impegnato nello studio o nella ricerca di un lavoro al fine di dimostrare la sua volontà di voler raggiungere l'indipendenza economica;
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
Sulla base di quanto esposto, quindi, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova delle circostanze, oggettive ed esterne, che
3 rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. n. 26875/23).
Orbene, dalle risultanze processuali si evince che la figlia - già Per_1
maggiorenne - sebbene si sia attivata nella ricerca di un lavoro stabile e duraturo, tuttavia, non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, mentre il figlio , sebbene maggiorenne, risulta affetto dalla patologia del “disturbo Per_3
della condotta con aggressività, da deficit dell'attenzione con iperattività, disturbo dell'apprendimento in soggetto con disturbo misto del linguaggio in fase di compenso”; al figlio è stata riconosciuta la condizione di Per_3
“portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n.104 del
1992 art. 3 comma 3”, come risulta da documentazione allegata in atti.
Ritiene il Collegio che, stante le condizioni dei figli sopra indicate e considerato, altresì, che il si è dichiarato disponibile a riconoscere alla prole un CP_1
contributo per il loro mantenimento, appare equo porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla controparte la somma di € 200,00 mensili per la figlia ed € 300,00 mensili per il figlio - oltre la rivalutazione ISTAT - Per_1 Per_2
da versarsi entro giorno 5 di ogni messe presso il domicilio della ricorrente, salvo diverso accordo tra le parti, oltre la quota del 50% per le spese straordinarie.
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare si evidenzia che in sede di separazione il Tribunale stabilisce quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia;
occorre precisare che l'assegnazione della casa familiare per costante giurisprudenza non rappresenta una componente dell'assegno di mantenimento ed è espressamente condizionata all'interesse della prole (cfr. Cass. civ. sez. I n. 772 del 15.1.2018).
Nella fattispecie in esame il ha aderito alla domanda di assegnazione CP_1
della casa familiare avanzata dalla ricorrente, pertanto, ritenuto che i figli – entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti – vivono con la madre, la casa familiare viene assegnata alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con la prole.
4 La domanda di addebito della ricorrente è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
L'obiettiva impossibilità dei coniugi alla continuazione della convivenza è il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, mentre l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, sempre ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata.
La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno, poi, sottolineato che il Legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass.
Civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza.
A ciò si aggiunge, inoltre, che l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, bensì sulla effettiva incidenza di detta violazione sul determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza o di grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass.
20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 40795/21).
5 Orbene, nel caso di specie la non ha fornito elementi probatori che Parte_1
dimostrano che la causa del fallimento del rapporto di coniugio è eziologicamente imputabile alla condotta contraria ai doveri coniugali posta in essere dal marito;
consegue, che non potendosi addebitare la separazione alla condotta del la domanda di addebito deve essere rigettata per carenza di CP_1
elementi probatori a supporto della stessa.
Al pari e per le stesse ragioni la domanda di addebito avanzata dal non CP_1
può trovare accoglimento in quanto i fatti posti a fondamento della domanda – quali, ad esempio, eventuali violazioni da parte del coniuge ai doveri nascenti dal vincolo, come disinteresse verso il coniuge, mancanza di cura verso la famiglia ecc. – non sono stati supportati da idonei, sufficienti ed univoci elementi probatori;
conseguentemente, la domanda di addebito deve essere rigettata in quanto infondata.
Quanto alla domanda della ricorrente avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno di mantenimento, si espone, quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 12196/2017; Cass. civ., sez. I,
n. 41797/2021).
6 Nel presente procedimento la parte ricorrente ha affermato di non esercitare attività lavorativa e di non avere un titolo di studio elevato;
inoltre, dalle risultanze processuali si evince che la ricorrente ha certamente contribuito alla gestione della famiglia, soprattutto alla cura della prole e, in particolare, del figlio affetto da grave patologia (cfr. doc. in atti). Per_2
Sulla base di quanto esposto e documentato può ragionevolmente affermarsi che l'impegno profuso della nel contesto della famiglia le abbia Parte_1
impedito di potere accedere, in modo continuo e stabile, al mercato del lavoro avendo svolto - per la maggior parte del suo tempo - il compito di accudire il figlio affetto da patologia. Per_2
Il Collegio ritiene equo, quindi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e considerato che la casa è stata assegnata alla moglie, che il CP_1
corrisponda alla controparte un assegno mensile a titolo di mantenimento di €
250,00 oltre la rivalutazione ISTAT, da versarsi entro giorno 5 di ogni messe presso il domicilio della ricorrente, salvo diverso accordo tra le parti.
Infine, la domanda della ricorrente avente ad oggetto l'assegnazione dell'automobile di proprietà del marito è inammissibile in questa sede.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009
n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio
2015).
7 Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ribadito che “ ai sensi dell'art. 40
c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione: va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione”
(Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296; Tribunale Salerno sez. I, 28/02/2018, n.596 in termini conformi Tribunale Lamezia Terme sez. I, 13/01/2023, n.34,Tribunale
Cosenza sez. I, 04/06/2020, n.947)
Le spese del giudizio - ivi incluse quelle del sub-procedimento - stante la reciproca soccombenza delle parti sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 428/2021 R.G. così provvede:
1. dichiara la cessata materia del contendere sulla domanda avanzata da entrambe le parti avente ad oggetto l'affido del figlio;
Per_2
2. pone a carico di NT
l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento della prole la somma di € 300,00 per il figlio ed € 200,00 per la figlia somma che andrà versata Per_2 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diverso accordo tra le parti, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
oltre il 50% delle spese straordinarie;
3. assegna la casa familiare a;
Parte_1
4. rigetta la domanda d'addebito avanzata da;
Parte_1
5. rigetta la domanda d'addebito avanzata da NT
;
[...]
8 6. pone a carico di NT
l'obbligo di corrispondere a favore di a titolo Parte_1
di mantenimento la somma di € 250,00 che andrà versata presso il domicilio della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diverso accordo tra le parti, da rivalutarsi annualmente.
7. dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto l'assegnazione dell'automobile avanzata da;
Parte_1
8. compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 23.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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