Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 27/04/2026, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02654/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01862/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2026, proposto da
EO LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Ioimo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico Vasto A Capuana 60;
contro
U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento del decreto di rigetto codice Pratica P-CE/L/N/2025/108409 -mod. VB dell'istanza di conversione del Permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta in data 02.02.2026 e parimenti notificato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli - Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. AB FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.- Con ricorso notificato in data 20 marzo 2026 e depositato il giorno successivo, EO LE, cittadina albanese, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) di Caserta ha respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Espone la ricorrente di essere titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciato dalla Questura di Caserta, con validità fino al 31 dicembre 2024.
In data 7 marzo 2025, la sig.ra LE presentava allo SUI competente istanza di conversione del predetto titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato.
Con nota del 26 settembre 2025, l'Amministrazione comunicava alla ricorrente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, motivato dalla presentazione della domanda con permesso di soggiorno già scaduto. La parte interessata, tramite il proprio difensore, presentava le proprie osservazioni in data 3 ottobre 2025, che tuttavia non venivano ritenute idonee a superare i motivi ostativi rilevati.
Conseguentemente, in data 2 febbraio 2026, lo SUI di Caserta adottava il provvedimento di rigetto definitivo, oggetto del presente gravame, fondato sulla seguente motivazione: “Il permesso di soggiorno risulta scaduto il 31.12.2024. A seguito di memorie inviate il 03.10.2025, si conferma parere negativo in quanto il richiedente ha inviato domanda di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato, con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni”.
Avverso tale determinazione, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998; Irrilevanza della scadenza del permesso ai fini della conversione: si contesta l'interpretazione rigida del termine per la presentazione dell'istanza, sostenendone la natura ordinatoria e la prevalenza dei requisiti sostanziali (esistenza di un rapporto di lavoro, integrazione sociale) sul mero dato formale della tempestività.
2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione: si lamenta la carenza istruttoria del provvedimento, che non avrebbe valutato elementi essenziali quali la continuità del rapporto di lavoro e l'inserimento sociale della ricorrente, limitandosi a una motivazione stereotipata. A tal proposito, la ricorrente ha documentato la propria posizione contributiva per gli anni 2024 e 2025 e la sussistenza di una nuova proposta di assunzione a tempo determinato non stagionale a far data dal 4 marzo 2026.
3. Violazione dei principi di proporzionalità e finalità della norma: si assume che il diniego, basato su un mero ritardo formale, sia sproporzionato e contrasti con la finalità della norma, volta a favorire la stabilizzazione dei lavoratori già inseriti nel mercato del lavoro.
4. Violazione dell’art. 97 Cost.; Cattivo esercizio della funzione amministrativa: si deduce che l'Amministrazione, adottando un provvedimento automatico e privo di una valutazione concreta del caso, abbia agito in contrasto con l'interesse pubblico alla regolarizzazione e con i principi di buon andamento e imparzialità.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata.
Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, sentite le parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione nel merito e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 60 del Codice del processo amministrativo.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale del presente giudizio attiene alla legittimità del diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, motivato esclusivamente dalla presentazione dell'istanza oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza del titolo di soggiorno posseduto.
Il provvedimento impugnato si fonda su un'interpretazione della normativa di settore che questo Collegio, in linea con un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, ritiene non corretta.
La disposizione di riferimento è l'art. 24, comma 10, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione), il quale stabilisce che: "Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato".
Come si evince dal tenore letterale della norma, il legislatore ha subordinato la possibilità di conversione alla sussistenza di precisi requisiti di carattere sostanziale: l'aver svolto almeno tre mesi di lavoro stagionale regolare e la disponibilità di un'offerta di contratto di lavoro subordinato. La norma, tuttavia, non prevede espressamente alcun termine, né tantomeno un termine a pena di decadenza, per la presentazione della relativa istanza (TAR Lombardia - Milano num. 1936/2023).
In assenza di una previsione legislativa esplicita, la natura perentoria di un termine non può essere desunta in via interpretativa, in ossequio al principio generale secondo cui le decadenze sono di stretta interpretazione e possono essere stabilite solo dalla legge.
La giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, si è costantemente espressa in tal senso, affermando la natura meramente ordinatoria del termine per la presentazione della domanda di conversione e la conseguente illegittimità dei dinieghi fondati unicamente sulla sua inosservanza.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che, in materia di immigrazione, l'approccio del legislatore è pragmatico e orientato alla sostanza, privilegiando la regolarizzazione di chi è già integrato nel tessuto socio-economico del Paese (Consiglio di Stato num. 7995/2022). In quest'ottica, l'art. 5, comma 5, del T.U. Immigrazione assume un rilievo sistematico fondamentale, imponendo all'Amministrazione di valutare la posizione del richiedente al momento della decisione, tenendo conto di tutti gli "elementi sopravvenuti" e vietando di considerare preclusive le "irregolarità amministrative sanabili".
Ne consegue che, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, l'elemento dirimente non è la formale tempestività della domanda, bensì la sussistenza attuale dei presupposti sostanziali che legittimano la permanenza dello straniero sul territorio nazionale per motivi di lavoro. Come affermato dal Consiglio di Stato: "I presupposti sostanziali per l'accoglimento dell'istanza di conversione, dunque, riposano in via precipua sull'esistenza di un contratto di lavoro idoneo all'ottenimento del titolo, e non già sulla tempestività nella presentazione della domanda" (Consiglio di Stato num. 11392 del 2022).
E ancora, in termini ancor più espliciti: "deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo" (TAR Lazio - Sede staccata di Latina num. 448/2025).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge con evidenza l'illegittimità del provvedimento impugnato. Lo SUI di Caserta ha respinto l'istanza della ricorrente sulla base di un automatismo procedurale, senza compiere alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dall'art. 24, comma 10, del T.U. Immigrazione. L'Amministrazione ha omesso di verificare la regolarità dell'attività lavorativa pregressa e, soprattutto, l'esistenza e l'idoneità della nuova offerta di lavoro, elementi che la ricorrente aveva peraltro documentato.
Un simile modo di procedere si pone in palese contrasto con i principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità dell'azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 della Costituzione e dall'art. 1 della legge n. 241/1990. L'Amministrazione, infatti, non ha ponderato l'interesse pubblico alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri già inseriti nel tessuto produttivo nazionale, sacrificando la posizione della ricorrente sull'altare di un requisito formale non previsto dalla legge come causa ostativa assoluta. Il provvedimento risulta pertanto viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di rigetto impugnato. L'Amministrazione dovrà procedere a un nuovo esame dell'istanza della sig.ra LE, verificando nel merito la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa per la conversione del permesso di soggiorno, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.
3.- La particolarità della questione trattata e la presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, con l’obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza della ricorrente alla luce dei principi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ID SO, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
AB FF, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AB FF | ID SO |
IL SEGRETARIO