Articolo 3 della Legge 7 marzo 1957, n. 93
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 aprile 1957
Art. 3.
L' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 , ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190 , e' sostituito dal seguente:
"L'Ente provvede al raggiungimento dei suoi fini:
a) con un contributo mensile a carico degli iscritti pari all'1 per cento dell'ammontare lordo dello stipendio degli iscritti stessi e calcolato secondo il disposto dell' art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ;
b) con gli eventuali contributi dello Stato, di Enti e di privati;
c) con lasciti, donazioni ed ogni altro provento.
I contributi degli iscritti di cui alla lettera a) sono versati all'Ente direttamente dal Ministero della pubblica istruzione per quanto si riferisce al personale insegnante, secondo modalita' da stabilirsi di comune accordo tra il Ministero e l'Ente medesimi.
Per quanto riguarda invece il personale direttivo e ispettivo i contributi verranno trattenuti dagli Uffici provinciali del Tesoro e versati mensilmente da questi ultimi direttamente all'Ente".
Entrata in vigore il 7 aprile 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente