TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/10/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di RO
Sezione seconda civile
Il Giudice, onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1793 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza del 26 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche e vertente tra
,( C.F. )), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GI DI con domicilio eletto presso il suo studio in RO via Padre Antonio Olivadi n.
15 attrice
e
, in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gambardella con domicilio eletto presso il suo studio in RO Via Saul Greco n. 23 convenuta
e
Controparte_2
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott.
[...] P.IVA_1 CP_3
, elettivamente domiciliata in RO, Piazza Le Pera n.9, presso lo studio dell'avv.
[...]
PE NO che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
convenuta
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
RO il condominio ” e la Compagnia Assicurativa Controparte_1 Controparte_4
[...
[...] , in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., chiedendo il risarcimento delle lesioni
[...] sofferte in conseguenza della caduta del 05/05/2016 e quantificate in euro 95.000,00.
A fondamento della domanda, l'attrice ha rappresentato che, in data 5 maggio 2016, alle ore
10.00 circa, la stessa nell'atto di salire la scaletta del condominio in via A. Zavarroni n. 1 sito in
RO , cadeva rovinosamente a terra riportando escoriazioni di vario genere nonché una frattura dell'omero sinistro come accertato dalla documentazione medica depositata.
In particolare, esponeva l'attrice di essere scivolata sulla scala di accesso all'immobile condominiale, a suo dire non manutenuta in quanto ricoperta da muschio e poco pulita , formata da gradini non regolari , posti a dislivello e privi di corrimano.
A sostegno della domanda ha dedotto che la responsabilità del sinistro era da ascriversi al convenuto in qualità di custode delle scale ai sensi dell'art. 2051 c.c. e che, a seguito CP_1 della caduta, aveva riportato una “frattura scomposta testa omero sx , contusione zigomo sx” per come diagnosticato presso il P.O. del Nosocomio di RO, ove veniva nell'immediatezza trasportata e ne veniva disposto il ricovero, con successivo intervento di inserimento protesi alla spalla sinistra
Rivoltasi all'amministratore condominiale per la richiesta risarcitoria questi provvedeva a notiZIre la Compagnia assicurativa che incaricava lo studio PP ID per l'accertamento dello stato dei luoghi , della cui periZI, allegata in atti era desumibile come la scaletta di ingresso si presentasse in cattive condizioni manutentive con gradini irregolare e prive di corrimano. Chiedeva , pertanto, il risarcimento dei danni subiti, in solido tra il e la Compagnia assicurativa. CP_1
Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio il , Controparte_5 convenuto in epigrafe, il quale, senza alcuna richiesta di chiamata in causa della compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 1917 comma 2° c.c. ha, contestato la Controparte_2 fondatezza della domanda attorea, con riferimento sia all'an che al quantum debeatur.
Ha dedotto di avere comunque informato la compagnia assicurativa Controparte_2
che copriva i rischi R.C. del Condominio attivando la garanZI contrattuale e chiedendo che
[...]
l'eventuale riconoscimento di responsabilità in capo al Condominio fosse direttamente attribuito in via esclusiva alla Compagnia di assicurazione.
Nel merito ha rilevato la propria estraneità sotto il profilo della responsabilità nella dinamica ai sensi dell'art. 2051, evidenZIndo la estrema genericità dell'accadimento occorso alla sig.ra Pt_1 narrato nell'atto di citazione senza aver ben formalizzato la cause che avevano determinato il riportato avvenimento. Ha altresì escluso la presenza di qualsivoglia insidia sulle scale condominiali per come poteva evincersi dai rilievi fotografici.
2 Si costituiva la compagnia assicuratrice che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della citazione in giudizio diretta, trattandosi di ipotesi per la quale la legge ammette solo la chiamata in garanZI, previa richiesta del proprio assicurato con conseguente estromissione dal giudizio della stessa. Eccepiva comunque la mancanza di fondamento della domanda attorea, ritenendo generica la ricostruzione del fatto così come rappresentato da parte attrice nell'atto introduttivo.
Il giudizio è stato istruito mediante la documentazione depositata e quella richiesta ex art 210
c.p.c., l'acquisizione della prova orale, ed è stata altresì espletata c.t.u. medico legale redatta dal Dott
, ed all'udienza del26 maggio 2025, le parti hanno concluso come da «note di trattazione Persona_1 scritta» depositate e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per repliche.
-----------------------
La domanda dell'attrice è parZIlmente fondata.
Preliminarmente in merito all'eccezione sollevata da parte della compagnia Assicurativa
[...]
, di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda nei confronti della Controparte_2 stessa, il Tribunale ritiene di accogliere tale eccezione in quanto parte attrice ha proposto domanda di risarcimento danni citando direttamente la compagnia assicurativa e chiedendo la condanna in solido con il , ebbene tale richiesta deve essere rigettata atteso che Controparte_1
“ in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra danneggiante-assicurato e l'assicuratore dello stesso, nè può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria (cfr. Corte di Cassazione n. 15039/2005; Corte di Cassazione n.
5306/2007; Corte di Cassazione n. 28834/2008).
L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero ne/l'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore
è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato
è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana". (Cass. civ.
3 Sez. 3, Sentenza n. 9516 del 20.04.2007; cfr. anche Cass. civ. sez. 3, ordinanza n. 5259 del
25.02.2021).
Né parte convenuta , al fine di essere manlevata dalla Controparte_1
Compagnia assicurativa ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 1917 comma 2° c.c. di chiamare in giudizio la propria assicurazione, sicchè l'eccezione sollevata dalla Compagnia assicurativa nella comparsa di costituzione depositata a seguito della citazione in giudizio da parte dell'attore, deve essere accolta con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda nei confronti di Controparte_2
ed estromissione dal giudizio.
[...]
L'attrice pone a fondamento dell'azione risarcitoria proposta la specifica responsabilità derivante dal rapporto di custodia ex 2051 c.c., lamentando in capo al la Controparte_1 mancata attività di custodia e manutenzione delle scale al fine di impedire che queste fossero causa di eventi dannosi.
In punto di diritto, la giurisprudenza di Cassazione a SU ha sottolineato che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Sez. U. Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022) e che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, escluda il nesso eziologico, ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo (ex multis, Cass. n. 27724/18).
In tema di rilevanza causale della condotta del danneggiato, si è poi recentemente evidenZIto come la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., (che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso) richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
4 l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021)
Deve quindi tenersi a mente che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo esclude la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dato che quanto più il pericolo può essere previsto e superato con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi il suo comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Ed invero “quando il comportamento del danneggiato sia ragionevolmente apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento (o reciproca interazione) tra i doveri di precauzione e cautela gravanti sui soggetti coinvolti. Difatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente (e quindi oggettivamente) attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (anomalo appunto nel senso di discosto dalla normalità oggettivamente intesa delle condotte attese in quel frangente) nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res”. (Cassazione civile sez. III, 09/01/2024, n.822)
In ultimo in ordine alla legittimazione passiva del deve ricordarsi che questo si CP_1 presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alle pertinenze del fabbricato in quanto custode dello stesso, ed avente l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica del bene (v. ex multis Cass. Civ.
Sez. II, 17/06/2013, n. 15096), il condominio di un edificio, inoltre quale custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati” (Cass. Civ., Ord. n.
7044 del 12/03/2020); tuttavia, è stato precisato, che il danneggiato è onerato della prova del nesso causale.
Venendo al merito della vicenda, considerato che ai fini della corretta rappresentazione e prova del nesso causale, risulta imprescindibile l'allegazione e relativa prova dell'esatta dinamica del
5 sinistro, valutando l'istruttoria svolta in corso di giudizio nel suo complesso, il Tribunale ritiene che abbia trovato, in parte, conferma l'elemento fondante il nesso causale indicato nell'atto di citazione, vale a dire la circostanza che il sinistro si sarebbe verificato a causa della presenza di un dislivello dei gradini , presenza di patina di muschio sugli stessi e per l'assenza di corrimano.
Infatti seppur solo uno dei testi escussi abbia assistito ocularmente alla caduta ciò non toglie che, secondo il criterio del “più probabile che non”, il quale impone di accertare il nesso causale sulla base di tutti gli elementi in concreto allegati e provati dalle parti, possa ritenersi provato che la caduta sia stata provocata dal concorso di più elementi ed in primis dal dislivello dei gradini, nonché la presenza di muschio e l'assenza di corrimano.
A riguardo appaiono rilevanti le dichiarazioni rese dal teste il quale, nel Testimone_1 descrivere lo stato dei luoghi, ha riferito: “ i gradini del condominio dove è caduta mia ZI , sono uno più alto e l'altro più basso : Preciso che detti gradini servono di accesso al e che fanno CP_1 parte della struttura condominiale….. vero che sui gradini vi è sempre del muschio specificando che
i gradini con la patina di muschio sono quelli senza corrimano”
Dalle allegazioni fotografiche e dalla periZI tecnica depositata dalla Compagnia assicurativa,
a seguito richiesta ex art 210 c.p.c. emerge poi, in maniera inequivocabile, che l'entrata al condominio sia rappresentato da un unico accesso aventi due conformazioni di scalinata ed invero il lato ovest,
(dove sarebbe caduta l'attrice) che si presenta su un dislivello di cm 29 nel punto più alto e 14 cm in quello più basso, colmato da una sola alzata di altezza degradante e seconda dei predetti piani a dislivelli ed il lato nord si svolge su un dislivello da terra di 44 cm colmato da tre gradini d'alzata ulteriori rispetto al cordolo medesimo ed è dotato di un solo mancorrente in ferro ( cfr pag. 3 e 4 periZI effettuata dalla Compagnia assicurativa)
Non solo dalla medesima periZI tecnica emerge poi , come i referenti dell'assicurazione, dopo aver espletata indagini cognitive sull'evento occorso alla sig.ra , arrivano a descrivere la Pt_1 esatta dinamica del sinistro, evidenZIndo che la stessa accedendo dal prospetto ovest della scalinata
, dopo aver percorso a piedi il dissestato viottolo carrabile, parZIlmente destinato allo stazionamento dei veicoli di proprietà dei condomini, si è diretta verso il portoncino d'accesso dello stabile. Prima di giungervi è rovinata al suolo nell'atto di valicare l'unica alzata (prospetto ovest) di riduzione del dislivello rispetto al marciapiede condominiale”( cfr pag. 5 periZI)
Per quanto riguarda il nesso eziologico, pure dedotto dai referendari dell'assicurazione ed in accordo con le risultanze emerse in periZI, va evidenZIto il nesso eziologico con la caduta data dalla deficitaria ergonometria dei luoghi che soprattutto sulla fruibilità è da considerare inadeguata al transito dei condomini, sia per quanto concerne l'eccessiva altezza delle alzate , sia per
l'irregolarità dei piani, sia soprattutto per l'astratta pericolosità della struttura di un corpo di scala
6 che non è assolutamente a norma”( cfr periZI pag. 8)
Le circostanze per cui i gradini fossero posti a dislivello e che non vi fosse un corrimano sui medesimi, , può ritenersi rappresentino una situazione di oggettivo pericolo per chi stia percorrendo tali scale;
il concorso di tali elementi integra quindi una situazione fattuale che può essere ritenuta astrattamente causa della caduta allegata da parte attrice.
Non da ultimo anche il tipo di lesioni allegate e documentate risultano del tutto compatibili con la dinamica riferita, alla luce degli atti di causa e della CTU medica espletata dove è stato provato che, a causa della caduta, l'attrice ha riportato una frattura dell'epifisi prossimale dell'omero sx” (pag.
5 della relazione di consulenza tecnica).
Sussiste, dunque, il nesso causale sia tra la cosa (il gradino della struttura convenuta) ed il sinistro (la caduta), sia il nesso causale fra la caduta ed il danno subito dall'attrice (i postumi da frattura dell'epifisi prossimale dell'omero sx).
In ordine alle deduzione del convenuto, deve Controparte_1 rilevarsi che gli argomenti addotti risultano privi di concreta efficacia persuasiva. Ed invero la circostanza che la sig.ra è condomina dello stabile e che quindi era a conoscenza dei luoghi Pt_1 di causa sì da evitare di attraversare detti gradini, appare poco convincente ed invero l'imperiZI della sig.ra si può ravvedere solo nella sopravvalutazione delle proprie capacità fisiche in Pt_1 relazione all'età, dove anzicchè percorrere la breve rampa prospiciente il prospetto nord del fabbricato dove i gradini erano più stabili e dotati di corrimano, ha preferito la via più breve ma più insidiosa costituita dall'irregolare alzata relativa al prospetto ovest.
Tanto accertato, preme sottolineare che nella ricostruzione del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è indispensabile anche di ufficio valutare una eventuale rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, soltanto la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cassazione civile sez. III, 27/03/2024 n.8306); di fatti quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituito dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione civile sez. VI, 12/04/2018, n.9146).
Orbene nel caso di specie, a fronte delle circostanze accertate ritiene il Tribunale che la causa della caduta possa essere ascritta anche all'imprudenza dell'attrice la quale in presenza di un
7 dislivello notevole rispetto al calpestio della strada e sopravvalutando le sue condizioni fisiche in relazione anche all'età, ha utilizzato i gradini posti al lato ovest anzicchè quelli posti al lato nord certamente più stabili e dotati di corrimano.
Il comportamento poco accorto ed imprudente (che ometteva le precauzioni necessarie per evitare il rischio della caduta, come il transitare sull'altro lato delle scale, tenendosi dal corrimano) concorre a delineare una responsabilità concorrente a carico della stessa nella causazione del sinistro che, seppure non elide del tutto il nesso di causalità tra la res ed il danno, costituisce un fattore causale concorrente, per quanto già in precedenza evidenZIto.
La disamina comparata degli elementi fattuali di cui sopra, specificamente la sussistenza di una disattenzione da parte della attrice, a fronte del pericolo rappresentato dalla cosa in custodia del
, induce a ritenere la quota di concorso di nella Controparte_1 Parte_1 misura del 50% con proporzionale riduzione del danno risarcibile.
Venendo ora all' individuazione e alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice si ritiene di poter condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma del Dott. . Persona_1
All'esito della visita medica e della valutazione delle allegazioni documentali è emerso che
[...]
, all'epoca dei fatti di anni 74, ebbe a riportare quale conseguenza della caduta per Parte_1 cui è causa “postumi di una grave frattura dell'epifisi prossimale dell'omero sx.” alla quale fece seguito una incapacità temporanea totale di 60 giorni al 100% ; di 79 giorni al 75% ; di 41 giorni al
50%, e di 104 giorni al 25% ,con postumi permanenti residuati valutabili quale danno biologico nella misura del 20%.
L'esito dell'analisi compiuta dal Consulente sulla condizioni dell'attrice e l'esame della documentazione appare pienamente condivisibile.
Pertanto, venendo alla liquidazione del danno subito, trattandosi di lesioni superiori al nove percento e quindi rientrando nelle lesioni macropermanenti essa va operata tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024;
considerato che
la danneggiata all'epoca del sinistro aveva 74 anni gli dovranno essere riconosciuti
A titolo di invalidità permanente 20% : € 48.384,00
A titolo di ITT giorni 60 € 6.900,00
A titolo di ITP al 75% per giorni 79 € 6.813,75
A titolo di ITP al 50% per giorni 41 € 2.357,50
A titolo di ITP al 25 % per giorni 104 € 2.990,00
Il totale spettante a titolo di danno biologico temporaneo e permanente è, così, pari ad €
67.445,25
La somma complessiva cosi individuata deve essere ridotta del 50% per il concorso di colpa
8 dell'attrice nella causazione del danno e così per un totale di 33.722,62.
Nessuna personalizzazione in aumento può essere riconosciuta, in mancanza della benché minima allegazione di pregiudizi di natura lato sensu morale sofferti e non ricompresi nella suddetta liquidazione.
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (05.05.2016) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, a partire dalla medesima data fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Quanto al danno di natura patrimoniale, la domanda di risarcimento per le spese mediche sostenute è documentata per complessivi € 331,00; anche detta somma andrà ricalcolata tenuto conto del concorso causale del 50% imputabile all'attrice nella causazione del danno e così per un totale di
€ 165,50
I suddetti importi, costituendo debito risarcitorio di valuta, sono riconosciuti gli interessi legali dalla domanda al fino al saldo.
Il in persona del legale rappresentante p.t.,. tenuto Controparte_1 conto dell'estromissione dal giudizio della Compagnia assicurativa come sopra motivato, dovrà pertanto, essere condannato al pagamento della somma così come riconosciuta.
Le spese seguono la soccombenza di nei confronti della Compagnia Parte_1
Assicurativa e sono liquidate sulla base del D.M. 55/2014 tenuto Controparte_2 conto del valore della causa individuato in base al criterio del decisum (scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00) diminuiti del 50% attesa l'ammissione di al gratuito patrocinio , Parte_1 mentre seguono la soccombenza del in persona del legale Controparte_1
r.p.t. nei confronti di sempre in base al criterio del decisum (scaglione da € Parte_1
26.001,00 a € 52.000,00) diminuiti del 50% attesa l'ammissione di al gratuito Parte_1 patrocinio.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
p.q.m.
il Tribunale di RO, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara improcedibile la domanda di parte attrice nei riguardi di Controparte_2
con conseguente estromissione della stessa dal giudizio.
[...]
9 - accoglie la domanda proposta da per quanto di ragione e condanna Parte_1 il , in persona dell'amministratore pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Parte_1 della somma di euro 33.722,62 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, nonché al pagamento delle spese mediche documentate pari ad euro165,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il in persona dell'amministratore p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di e per essa in favore dell'Erario, che Parte_1 liquida nella misura complessiva di € 1.904,50, per compensi professionali, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
che liquida nella misura complessiva di € 1.904,50, per compensi Controparte_2 professionali, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
RO, lì 15.10.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
10