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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70 /2025 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. MAGNO Parte_1 Parte_2
TERESA
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrenti congiuntamente: come da note ex art. 127 -ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di trattazione scritta del 25.02.2025, fissata per la prima comparizione personale delle parti, insistono dell'accoglimento dle ricorso introduttivo.
pagina 1 di 4 Pubblico Ministero: Visto in data 29.01.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 27.01.2025 i ricorrenti hanno depositato ricorso congiunto, chiedendo al Tribunale adito di pronunciarsi sull'affidamento del minore nato in data [...] dall'unione delle Parti, Pt_1
le quali sono state legate sentimentalmente.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
Sull'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore il Tribunale rileva l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
Pt_1 queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del bambino, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, le spese del giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale definitivamente pronunciando così decide:
A) omologa l'accordo delle parti relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni che di seguito si trascrivono:
1. Il figlio minore Codice Fiscale: cittadino italiano, Persona_1 C.F._1
residente in [...] verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare sita in Montemurlo (PO), Via Carlo Livi, numero civico 6.
Per effetto di ciò le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative alla salute, all'educazione e alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo -salvo i casi straordinari e/o urgenti, pagina 2 di 4 tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascun genitore separatamente nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
2. La casa familiare sita in Montemurlo (PO), Via Carlo Livi, numero civico 6 verrà assegnata a nata a [...] il giorno 21 Dicembre 1987, Codice Fiscale: Parte_2
con i relativi arredi e corredi. C.F._2
3. I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio saranno regolati come segue:
a) il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio dal lunedì al venerdì a giorni alterni: verrà Per_1 prelevato dall'uscita di scuola dalla nonna, nonno o zia (sorella del padre) paterni o dal padre e rimarrà con quest'ultimo sino all'ora di cena;
per la cena rimarrà a giorni alterni col padre, che a fine pasto lo riporterà dalla madre. Tale alternanza verrà seguita per tutta la settimana. Le parti precisano che un
(1) giorno a settimana da concordare tra i genitori e tenendo conto delle esigenze del figlio, Per_1
rimarrà a dormire presso la casa paterna;
b) a fine settimana alternati, ovvero quando la madre lavora, il minore trascorrerà il fine settimana
(dal sabato alla domenica) con il padre. verrà preso dal padre il sabato -mattina o pomeriggio Per_1
da concordare via via-, rimarrà a dormire presso il medesimo genitore, che poi lo riporterà presso la madre la domenica sera. Quando la madre è libera dagli impegni lavorativi, il figlio rimarrà con la stessa. In ogni caso tale alternanza dovrà assicurare al figlio di trascorre due fine settimana al mese col padre e due fine settimana al mese con la madre. In ipotesi di malattia del figlio, nei giorni di frequentazione col padre, il Signor potrà stare presso l'abitazione della Signora Parte_1 Parte_2
solo previo accordo con la medesima.
c) Per le vacanze estive, , trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi con ciascun genitore, Per_1
periodo da decidere entro il 30 giugno di ciascun anno;
i 15 giorni potranno essere consecutivi solo previo accordo tra gli ex conviventi.
Resta salvo ogni diverso accordo che i genitori intenderanno assumere nell'esclusivo interesse del figlio.
d) Le festività seguiranno il principio dell'alternanza ed il figlio trascorrerà, salvo diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze di Natale numero 07 (sette) giorni continuativi con il padre, che ad anni alternati ricomprenderanno il giorno di Natale, ovvero di Capodanno, così che il genitore che non lo ha tenuto per Natale lo possa tenere per Pasqua;
4. corrisponderà a a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 Parte_2 figlio minore e non ancora economicamente autosufficiente, l'importo mensile di Euro 350,00
pagina 3 di 4 (trecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a con codice IBAN già noto;
tale importo sarà rivalutato Parte_2
annualmente secondo gli indici ISTAT. Saranno suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, oculistiche, di istruzione, come il corredo annuale di inizio anno, i testi scolastici, zaini, quaderni, gite e quant'altro necessario per l'istruzione, nonché quelle relative alle attività complementari, sportive, formative e ludiche che il figlio deciderà di intraprendere per il proprio sviluppo psico-fisico. Spese straordinarie da concordare e decidere preventivamente tra i genitori e da rimborsare il mese successivo al loro effettivo esborso previa esibizione della documentazione giustificativa, con bonifico bancario, specificando la loro natura nella causale, così come previsto dal Protocollo CNF del 2017.
B) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle seguenti condizioni:
5. e danno atto di non aver altro da pretendere l'uno dall'altro al Parte_2 Parte_1
di fuori di quanto sopra indicato;
6. Le parti prestano fin da ora il consenso reciproco per il rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a recarsi presso gli uffici competenti per le pratiche relative al rilascio del passaporto del minore.
7. Le spese legali sono integralmente compensate.
Gli effetti economici di quanto costituisce oggetto del presente ricorso decorreranno dal dì di sottoscrizione del presente ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025, su relazione della dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70 /2025 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. MAGNO Parte_1 Parte_2
TERESA
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrenti congiuntamente: come da note ex art. 127 -ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di trattazione scritta del 25.02.2025, fissata per la prima comparizione personale delle parti, insistono dell'accoglimento dle ricorso introduttivo.
pagina 1 di 4 Pubblico Ministero: Visto in data 29.01.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 27.01.2025 i ricorrenti hanno depositato ricorso congiunto, chiedendo al Tribunale adito di pronunciarsi sull'affidamento del minore nato in data [...] dall'unione delle Parti, Pt_1
le quali sono state legate sentimentalmente.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
Sull'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore il Tribunale rileva l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
Pt_1 queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del bambino, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, le spese del giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale definitivamente pronunciando così decide:
A) omologa l'accordo delle parti relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni che di seguito si trascrivono:
1. Il figlio minore Codice Fiscale: cittadino italiano, Persona_1 C.F._1
residente in [...] verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare sita in Montemurlo (PO), Via Carlo Livi, numero civico 6.
Per effetto di ciò le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative alla salute, all'educazione e alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo -salvo i casi straordinari e/o urgenti, pagina 2 di 4 tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascun genitore separatamente nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
2. La casa familiare sita in Montemurlo (PO), Via Carlo Livi, numero civico 6 verrà assegnata a nata a [...] il giorno 21 Dicembre 1987, Codice Fiscale: Parte_2
con i relativi arredi e corredi. C.F._2
3. I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio saranno regolati come segue:
a) il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio dal lunedì al venerdì a giorni alterni: verrà Per_1 prelevato dall'uscita di scuola dalla nonna, nonno o zia (sorella del padre) paterni o dal padre e rimarrà con quest'ultimo sino all'ora di cena;
per la cena rimarrà a giorni alterni col padre, che a fine pasto lo riporterà dalla madre. Tale alternanza verrà seguita per tutta la settimana. Le parti precisano che un
(1) giorno a settimana da concordare tra i genitori e tenendo conto delle esigenze del figlio, Per_1
rimarrà a dormire presso la casa paterna;
b) a fine settimana alternati, ovvero quando la madre lavora, il minore trascorrerà il fine settimana
(dal sabato alla domenica) con il padre. verrà preso dal padre il sabato -mattina o pomeriggio Per_1
da concordare via via-, rimarrà a dormire presso il medesimo genitore, che poi lo riporterà presso la madre la domenica sera. Quando la madre è libera dagli impegni lavorativi, il figlio rimarrà con la stessa. In ogni caso tale alternanza dovrà assicurare al figlio di trascorre due fine settimana al mese col padre e due fine settimana al mese con la madre. In ipotesi di malattia del figlio, nei giorni di frequentazione col padre, il Signor potrà stare presso l'abitazione della Signora Parte_1 Parte_2
solo previo accordo con la medesima.
c) Per le vacanze estive, , trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi con ciascun genitore, Per_1
periodo da decidere entro il 30 giugno di ciascun anno;
i 15 giorni potranno essere consecutivi solo previo accordo tra gli ex conviventi.
Resta salvo ogni diverso accordo che i genitori intenderanno assumere nell'esclusivo interesse del figlio.
d) Le festività seguiranno il principio dell'alternanza ed il figlio trascorrerà, salvo diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze di Natale numero 07 (sette) giorni continuativi con il padre, che ad anni alternati ricomprenderanno il giorno di Natale, ovvero di Capodanno, così che il genitore che non lo ha tenuto per Natale lo possa tenere per Pasqua;
4. corrisponderà a a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 Parte_2 figlio minore e non ancora economicamente autosufficiente, l'importo mensile di Euro 350,00
pagina 3 di 4 (trecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a con codice IBAN già noto;
tale importo sarà rivalutato Parte_2
annualmente secondo gli indici ISTAT. Saranno suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, oculistiche, di istruzione, come il corredo annuale di inizio anno, i testi scolastici, zaini, quaderni, gite e quant'altro necessario per l'istruzione, nonché quelle relative alle attività complementari, sportive, formative e ludiche che il figlio deciderà di intraprendere per il proprio sviluppo psico-fisico. Spese straordinarie da concordare e decidere preventivamente tra i genitori e da rimborsare il mese successivo al loro effettivo esborso previa esibizione della documentazione giustificativa, con bonifico bancario, specificando la loro natura nella causale, così come previsto dal Protocollo CNF del 2017.
B) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle seguenti condizioni:
5. e danno atto di non aver altro da pretendere l'uno dall'altro al Parte_2 Parte_1
di fuori di quanto sopra indicato;
6. Le parti prestano fin da ora il consenso reciproco per il rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a recarsi presso gli uffici competenti per le pratiche relative al rilascio del passaporto del minore.
7. Le spese legali sono integralmente compensate.
Gli effetti economici di quanto costituisce oggetto del presente ricorso decorreranno dal dì di sottoscrizione del presente ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025, su relazione della dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 4 di 4