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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 156/24 Oggi 12 marzo 2025 alle ore 11,25 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Chiara Salvatici, nota all'Ufficio per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti CP_1
collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, insistendo per la dichiarazione della cessata materia del contendere con condanna alle spese la parte ricorrente e compensazione delle stesse l' . In punto di spese per la CP_1
quantificazione delle stesse si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,30).
Alle ore 12,45 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 12,46
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della g.o.t. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 156 /2024 R.Lav.
promossa da:
, residente a Siena, elettivamente domiciliato in Siena via Camollia 65 presso lo Parte_1 studio dell'avvocato Chiara Salvatici dalla quale è rappresentata, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
:
in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2 Siena, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso avviso di addebito n° 404 2023 00006853 25 000 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Siena, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi sopra esposti: previa immediata
sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, accertare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o comunque l'inefficacia dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti della signora e dell'avviso di addebito n°404 2023 00006853 25 000 emesso dall di Parte_1 CP_1
Siena, notificato alla ricorrente in data 4 gennaio 2024 e conseguentemente disporre la cancellazione d'ufficio dalla gestione commercianti e l'annullamento dell'avviso di addebito, accertando e dichiarando che la pretesa contributiva avanzata dall è infondata e che nulla è CP_1 dovuto dalla signora a titolo di contributi, sanzioni e spese in virtù dell'atto notificato. Con Pt_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, dando CP_1
atto di aver proceduto allo sgravio della posizione, come da documentazione prodotta ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale di Siena - sezione Lavoro : - in via preliminare , nel rito : dichiarare la cessazione della materia del contendere - in ogni caso: compensare, ex art. 92 c.p.c., 2 comma , le spese di causa”
La ricorrente, preso atto dello sgravio, si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna alle spese.
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 12 marzo 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla cessata materia del contendere
Occorre rilevare preliminarmente che a fronte dello sgravio effettuato d'ufficio dall' , CP_1 che ha comportato la cancellazione della ricorrente sin dal 2017 dalla gestione commercianti, annullando in via di autotutela l'atto qui impugnato, ex combinato disposto artt. 100 e 306 c.p.c. occorre pronunciare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Secondo costante ed univoco orientamento giurisprudenziale, infatti, deve procedersi a detta pronuncia tutte le volte che nel corso del giudizio intervengano fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ovvero a contraddire ed, ancor più, della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (in tal senso ex pluribus Cass. Civ. sez. lav. 6909/09). Pertanto quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto tra le parti il giudice dovrà dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Orbene, nel caso che ci occupa l' ha proceduto allo sgravio totale della posizione rinunciando ab origine al CP_1 diritto azionato, oltre che all'azione proposta ed agli atti depositati, ne consegue che non sussiste più alcun interesse ad una pronuncia di merito sulla sussistenza o meno di detto diritto, né per contro può ritenersi ancora esistente un interesse a contraddire della parte resistente.
Per le dette motivazioni in fatto e diritto ex combinato disposto artt. 100 e 306 c.p.c. deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nella causa de qua.
Sulle spese di lite
Passando, poi, ad analizzare il problema delle spese giudiziali, appare doveroso rilevare che il provvedimento di sgravio risulta datato 19 marzo 2024 e nel corpo di detto provvedimento si legge espressamente “…Spett.le Contribuente, dall'esame della richiesta in oggetto e dai controlli effettuati sugli atti d'ufficio, le comunichiamo di aver provveduto all'annullamento del suo debito per gli importi sotto elencati. All'agente della riscossione verrà comunicato in via telematica il provvedimento adottato….” (v. documentazione ). CP_1
Dalla lettura di detto documento, quindi, sembra che l'atto poi sgravato, all'esito della notifica dell'avviso di addebito qui impugnato, fosse stato impugnato anche in via amministrativa e giustiziale, prima o contemporaneamente all'impugnazione per cui è causa. Peraltro, lo sgravio è stato effettuato in data 19 marzo 2024 quindi quasi un mese prima della prima udienza del 10 aprile
2024. Il comportamento tenuto dall' che si è attivato appena ricevuta la richiesta di sgravio (in CP_1 via giustiziale) e di annullamento (in via giudiziale) inducono il giudicante a ritenere sussistenti i presupposti per una integrale compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite fra le parti costituite.
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara cessata la materia del contendere, per quanto esposto nella parte motiva;
2) visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio, per le motivazioni su estese;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 12/03/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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