Ordinanza cautelare 27 marzo 2024
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00621/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2024, proposto da
IZ MB, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Americo e Giacomo Matteoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelita Dafarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RA NT, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Simoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IM SA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0384400 del 20 dicembre 2023, con cui il Dirigente dell’Area del Personale – settore selezione e contratti – ufficio ricercatori a tempo indeterminato dell’Alma Mater Studiorum – Università degli studi di Bologna ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa avviata con bando di selezione pubblica D.D. 3705 del 10 giugno 2022, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), (junior), per il settore concorsuale 10/N1 – culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa, per il settore scientifico disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura araba;
- del verbale dell’adunanza del 12 dicembre 2023 redatto dalla Commissione Giudicatrice;
- del verbale della terza adunanza del 3 ottobre 2022 della prima Commissione Giudicatrice relativamente alla valutazione della candidata Dott.ssa SA IM odierna controinteressata;
- per quanto occorrer possa:
-- del bando di concorso in parte qua relativamente all’art. 4;
-- di ogni altro atto o provvedimento antecedente o conseguenziale, o comunque, connesso o presupposto ancorché non conosciuto, per quanto d’interesse;
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina e di chiamata della prima selezionata a svolgere l’impegno didattico come ricercatore a tempo determinato;
NONCHE’ PER LA CO
con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.:
- dell'Università degli Studi di Bologna a disporre l'assegnazione del posto di Ricercatore a tempo determinato oggetto della procedura a favore della ricorrente;
- dell'Università degli Studi di Bologna a riconvocare la Commissione esaminatrice, entro un termine prestabilito ed in diversa composizione, al fine di rinnovare le attività di valutazione e provvedere all'attribuzione dei punteggi per titoli e pubblicazioni nel rispetto della legge, anche di concorso;
- dell'Università degli Studi di Bologna al risarcimento per equivalente di tutti i danni patiti e patendi per effetto degli atti impugnati e dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, con riserva di specifica in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e della controinteressata RA NT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa MA RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), (junior), per il settore concorsuale 10/N1 – culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa, per il settore scientifico disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura araba, bandita con D.D. 3705 del 10 giugno 2022.
L’esito della procedura, che ha visto vincitrice, nel 2023, la dott.ssa RA NT, è stato impugnato dall’odierna ricorrente con ricorso definito con sentenza di questo Tribunale n. 463/2023. Tale pronuncia prevedeva espressamente la rinnovazione, da parte dell’Università, della procedura di valutazione, previa acquisizione della prova dell’attendibilità delle missive prodotte dalla dott.ssa NT a comprova delle pubblicazioni dichiarate e valutate.
L’università ha, quindi, provveduto in tal senso, acquisendo direttamente presso i soggetti indicati come editori, la dichiarazione della veridicità della circostanza per cui gli scritti dichiarati sarebbero stati effettivamente in procinto di essere pubblicati (in un caso si è addirittura accertato che la pubblicazione era in realtà già avvenuta). Ne è risultata confermata l’autenticità di tutte e quattro le lettere di accettazione prive dei requisiti formali originariamente prodotte.
Con riferimento a tale specifico profilo, secondo la odierna ricorrente, le nuove missive acquisite a seguito di trasmissione da parte della dott.ssa NT, prima ancora dell’insediamento della nuova commissione, non avrebbero contenuto confermativo di quelle già nella disponibilità dell’Amministrazione, bensì contenuto innovativo, in quanto riferirebbero di pubblicazioni intervenute nel 2023 e nel 2024. Tali nuove lettere sarebbero state acquisite a fondamento delle decisioni della nuova commissione (nominata il 17 ottobre 2023) senza che questa disponesse alcun accertamento istruttorio.
Inoltre, il punteggio attribuito alla ricorrente con riferimento alla voce “consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica” sarebbe stato illegittimamente ridotto facendolo scendere da dieci su dieci a sei su dieci, nonostante la continuità nelle pubblicazioni dal 2018 al 2022 dessero prova di una produzione intensa e consistente comprensiva di articoli in classe A (cinque). Ciò a fronte di un punteggio di nove su dieci per la NT, grazie alla valorizzazione delle lettere di accettazione suddette.
Con il ricorso in esame è, dunque, impugnato l’esito della rinnovazione della procedura di selezione, in ragione del quale la Commissione ha collocato i candidati secondo il seguente ordine decrescente: RA NT, SA IM, IZ MB (con un punteggio di 64,4, inferiore alla soglia di idoneità, fissata a 65).
Sono stati, quindi, dedotti:
1. violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.a. e 2909 c.c., dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 24 della legge n. 240/2010, dell’art. 4 del bando e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Secondo la ricorrente, la commissione avrebbe omesso l’attività valutativa impostagli dalla sentenza, essendosi limitata ad acquisire le nuove lettere di presentazione della concorrente NT e comunque avrebbe erroneamente qualificato le lettere prodotte come “lettere di conferma dell’avvenuta accettazione per la pubblicazione”. Parte ricorrente evidenzia che nella sentenza del 2023, si è precisato che “Tale irregolarità formale […] avrebbe dovuto essere superata mediante la verifica della autenticità delle lettere di accettazione, interpellando i presunti sottoscrittori. Avendo omesso tale onere, l’attribuzione del punteggio risulta essere non conforme alla norma e alla lex specialis e deve, dunque, essere annullata. La commissione, infatti, avrebbe dovuto indagare circa l’attendibilità di quanto dichiarato, predisponendo quegli approfondimenti che la stessa difesa dell’Università ricorda essere necessari nel caso di dubbio, in specie con riferimento a scritti risalenti a molti anni prima e mai pubblicati”. Quindi l’Università avrebbe dovuto provvedere alle verifiche, essendo del tutto inutili le lettere fornite dalla concorrente. In ogni caso le lettere non avrebbero effetto probatorio in ragione del fatto che forniscono informazioni non contenute nelle lettere di accettazione prodotte al momento della presentazione della domanda;
2. eccesso di potere, contraddittorietà e disparità di trattamento, sviamento e violazione di legge, nonché dei principi di buon andamento e par condicio in ragione dei punteggi attribuiti, in primo luogo alla stessa ricorrente, nonché alla controinteressata.
Si è costituita in giudizio l’Università, rappresentando, in primo luogo, come “la Commissione ha effettuato gli approfondimenti ordinati dal Tar, verificando direttamente presso degli editori (per il tramite dei “referee”) l’autenticità delle lettere di accettazione delle pubblicazioni, presentate a suo tempo dalla dott.ssa NT ai fini concorsuali (doc. da 11 a 14-ter), dandone espressamente e motivatamente atto a verbale”. In particolare, nel verbale si legge che la Commissione “ha provveduto ad interpellare anche i presunti sottoscrittori delle lettere di accettazione citate sopra”. A seguito della valutazione anche dei curricula , la Commissione ha, quindi, individuato come idonea la dott.ssa NT, che ha preso servizio come ricercatrice junior il 2 febbraio 2024. Dunque, l’ateneo avrebbe puntualmente adempiuto all’onere di verifica dell’attendibilità delle lettere di accettazione a suo tempo presentate e non si sarebbe limitata alla valutazione della documentazione parallelamente prodotta dalla NT (e cioè di quelle che nel ricorso sono state ritenute essere nuove lettere e che non sono state nemmeno valutate).
Quanto al secondo motivo di ricorso, l’Università deduce la tardività dell’impugnazione della valutazione della SA, che sarebbe riferita alla valutazione dei titoli vantati dalla stessa operata dalla prima commissione e non dalla seconda e per ciò stessa sarebbe inammissibile in quanto tardiva.
Quanto alla riduzione del punteggio della ricorrente, essa sarebbe ampiamente motivata dalla nuova commissione, il cui operato, improntato alla valutazione della “qualità” piuttosto che della “quantità”, sfuggirebbe alla censura da parte del giudice amministrativo essendo il giudizio espresso logico, razionale e ragionevole.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata NT, che ha eccepito, in primo luogo, il mancato superamento della prova di resistenza da parte della ricorrente.
Nel merito, il ricorso sarebbe infondato, in quanto la commissione avrebbe perfettamente ottemperato alla sentenza, verificando la paternità delle lettere di accettazione presentate e non conteggiando l’insegnamento presso l’Accademia libica ritenuto dal collegio non valutabile nella precedente pronuncia. Per il resto ha provveduto a una rivalutazione dei titoli che sarebbe del tutto legittima.
Dopo il rigetto dell’istanza cautelare, anche in appello, in vista dell’udienza pubblica la controinteressata NT, nel rappresentare come stia svolgendo l’incarico, con prestigiosi riconoscimenti, ha ribadito l’inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che la ricorrente non ha raggiunto il punteggio minimo. In ogni caso, anche accogliendo tutte le censure, la NT perderebbe 11 punti, ma la ricorrente non potrebbe comunque ottenere il posto, atteso che la differenza è di 14 punti. Nel merito il ricorso sarebbe infondato, in quanto l’Università avrebbe correttamente adempiuto e i punteggi sarebbero stati correttamente attribuiti.
Nella memoria della ricorrente, invece, si ribadisce la disparità di trattamento imputabile alla nuova commissione, in particolare in ragione del fatto che sono state valutate pubblicazioni della NT che al momento della partecipazione al concorso non erano ancora tali.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame la ricorrente si duole dell’esito della nuova graduatoria scaturita a seguito della riedizione del potere dopo l’annullamento dell’esito della prima valutazione.
In particolare, la ricorrente lamenta, in primo luogo, l’attribuzione del punteggio alle pubblicazioni vantate dalla dott.ssa NT, risultata vincitrice e dalla dott.ssa SA che la precede in graduatoria.
Ragioni di ordine logico, però impongono di trattare preliminarmente quella parte del ricorso (ovvero parte della seconda censura) nella quale, tra le numerose considerazioni volte a ridurre il punteggio delle altre concorrenti si possono individuare anche delle censure che si riferiscono all’illegittimità della decurtazione subita dal punteggio della ricorrente e che ha condotto al mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando.
Solo laddove fossero ritenute fondate e, conseguentemente, fosse giudicato illegittimo il punteggio assegnato alla ricorrente, si potrebbe ritenere sussistente l’interesse della medesima a censurare i punteggi attribuiti alle altre candidate, mentre, per converso, se dovesse essere confermato il mancato raggiungimento del punteggio minimo necessario per l’idoneità, la ricorrente non potrebbe vantare alcuna pretesa alla rimodulazione dei punteggi attribuiti alle altre candidate.
A tale proposito appare opportuno ricordare che anche l’appello cautelare è stato respinto “Considerato, come già esattamente osservato dal TAR, che gli esiti della rinnovata valutazione della Commissione in diversa composizione, non puntualmente contestati quanto alla non idoneità dell’appellante, precludono la concessione della richiesta misura cautelare”.
Il Collegio risulta, dunque, costretto, al fine di accertare la sussistenza dell’interesse a ricorrere, ad un lungo e certosino lavoro di ricerca, tra le decine di “anomalie” rilevate nel corposo ricorso in relazione all’attribuzione dei punteggi, di quelle volte a contestare punteggi illogici, incongrui o non corretti attribuiti alla ricorrente.
Così, a pagina 32 del proprio ricorso, parte ricorrente si duole dell’illegittimità del punteggio pari a sei su dieci attribuitole in relazione al criterio di valutazione “consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica”: voce cui la precedente commissione aveva attributo un punteggio pari a dieci su dieci. Tale valutazione apparentemente illogica, trova, in realtà, giustificazione nella motivazione riportata nel verbale. Nonostante la documentazione di una produzione intensa e consistente, comprensiva di cinque articoli in classe A e continuativa nel periodo tra il 2018 e il 2022, infatti, la commissione ha affermato che “La pluralità di interessi attestata dagli argomenti trattati nelle pubblicazioni della candidata, che spaziano dall’ambito della linguistica alla dialettologia, dalla didattica della lingua araba alla letteratura araba contemporanea, va a discapito del rigore metodologico, dell’approfondimento scientifico e della coerenza nell’argomentazione. Le pubblicazioni della dott.ssa MB, infatti, denotano imprecisioni, approssimazioni, carenza di rigore metodologico e scarso utilizzo di fonti originali… omissis… In conclusione, il profilo scientifico della candidata risulta sfocato, poco aggiornato dal punto di vista del dibattito accademico, poco innovativo dal punto di vista metodologico e analitico, di limitato impatto rispetto al settore disciplinare e all’ambito di studi. In base a quanto esposto nei giudizi dettagliati delle pubblicazioni, la commissione valuta la consistenza, l’intensità e la continuità temporale della produzione scientifica della candidata con punti 6”.
In sintesi, la Commissione ha concluso che “il profilo scientifico della candidata risulta sfocato, poco aggiornato dal punto di vista del dibattito accademico, poco innovativo dal punto di vista metodologico e analitico, di limitato impatto rispetto al settore disciplinare e all’ambito di studi”: il che pare adeguatamente motivare il punteggio attribuito.
Peraltro, può essere utile a confermare il rigetto della censura anche l’operare quel raffronto con il punteggio attribuito alla controinteressata che la stessa ricorrente sollecita, atteso che, rispetto alla valutazione del parametro in questione, la commissione ha specificato che “La sua produzione scientifica” (della dott.ssa NT, n.d.r.) “dimostra coerenza negli interessi oltre a una ottima preparazione e competenza linguistica sia per quanto riguarda la lingua araba nella sua variante letteraria sia nelle varianti regionali e colloquiali. Le pubblicazioni presentate sono una chiara prova della capacità della candidata di lavorare su fonti originali inedite in altre lingue occidentali, sia che provengano da un patrimonio popolare, sia da una produzione letteraria classica o contemporanea, di cui la candidata dimostra avere ampia e approfondita conoscenza. Anche gli accurati lavori di analisi e di traduzione dimostrano che la candidata ha accesso diretto alle fonti. Inoltre, in ogni pubblicazione, la candidata dà prova di una solida base teorica e di una ampia conoscenza dello stato dell’arte e della letteratura critica in lingua araba, italiana e in altre lingue occidentali, come dimostrato anche dall’ampiezza delle note a margine e, laddove presente, dalla bibliografia.”. Ciò ha determinato l’attribuzione di un punteggio pari a 9, il quale risulta, dal confronto, logico e razionale, nonché adeguatamente motivato.
Deve, dunque, essere esclusa quella irrazionalità ed illogicità dell’azione amministrativa che è necessario dimostrare per giustificare l’intervento caducatorio del giudice amministrativo.
Né l’attribuzione del punteggio può ritenersi viziata laddove alla ricorrente sono stati riconosciuti 9 punti su 10 per la tesi di dottorato: diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ciò non è da attribuirsi al fatto che è stata valutata una sola tesi di dottorato, in quanto la candidata MB non ha conseguito due dottorati, ma ha ottenuto un dottorato in cotutela, dando luogo a un solo lavoro di tesi, circostanza di cui la commissione si è limitata a dare atto per completezza della rappresentazione del percorso logico seguito. Il ridotto punteggio è da attribuirsi, invece, esclusivamente a una autonoma valutazione circa la rilevanza della tesi, ancora una volta non censurabile da parte del giudice amministrativo, in quanto il giudizio non trasborda i limiti della logicità e razionalità.
Inoltre, alla ricorrente sarebbe stato assegnato il punteggio di 1,4 per la pubblicazione dal titolo “Lo status dello schiavo per l’islam: cenni storici, questioni terminologiche e legali”, in quanto ritenuta riconducibile alla materia storica: qualificazione che, secondo la ricorrente, risulterebbe smentita dal titolo stesso. In ogni caso, secondo la dott.ssa MB, il giudizio sarebbe inadeguato, in quanto la storia è inserita nelle tabelle di affinità predisposte dal MIUR tra le affinità di primo livello con L-OR/12 (Lingua e letteratura araba). E, in effetti, letto il verbale della commissione, può presumersi che proprio tale affinità abbia condotto al riconoscimento del punteggio censurato, in quanto, in difetto di essa, esso sarebbe ragionevolmente stato pari a zero. Il punteggio assegnato deve, dunque, ritenersi immune dal vizio dedotto.
A pag. 35 del ricorso si contesta, altresì, l’attribuzione del punteggio, a favore della ricorrente, con riferimento alla lettera e) dei criteri di valutazione (“relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali”), dove il punteggio di sei/7 sarebbe stato determinato, secondo la ricorrente, dall’omessa valutazione dell’organizzazione di una conferenza a Firenze il 22 febbraio 2020 con ospiti internazionali. Tale omissione, però, non è frutto di un errore, ma risulta essere legittima, in quanto motivata dalla commissione con riferimento al fatto che in quell’occasione la ricorrente si è occupata dell’organizzazione del convegno, ma non è intervenuta come relatore (unico ruolo premiato dalla voce in questione).
Nessun punteggio, inoltre, è stato attribuito alla MB in relazione alla lettera f) del verbale, dedicata a “premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”, affermando che la concorrente non avrebbe presentato alcuna documentazione al riguardo. Secondo la ricorrente la commissione avrebbe illegittimamente omesso di considerare i titoli di “Doctor Europaeus” concesso dalla Sapienza di Roma e di “Doctor internacional” concesso dall’Università di Cadice. La commissione ha però chiarito, nel proprio verbale, come i suddetti titoli “non costituiscono premi o riconoscimenti, ma rappresentano semplicemente il conseguimento del titolo di dottore di ricerca già valutato nella sezione specifica”.
L’infondatezza di tutte le censure che è stato possibile estrapolare dal ricorso con riferimento al punteggio attribuito alla ricorrente conduce, dunque, alla conferma del mancato raggiungimento del punteggio minimo di 65, necessario per poter raggiungere l’idoneità ed essere, quindi, utilmente collocata in graduatoria per aspirare alla copertura del posto, previa rimodulazione del punteggio attribuito alla vincitrice alla luce delle censure a tal fine dedotte.
Parte ricorrente, infatti, ha dedicato la maggior parte del ricorso proprio a tale scopo, insistendo, in particolare, sulla illegittima valorizzazione delle pubblicazioni, effettuata in asserita ottemperanza alla precedente sentenza di questo Tribunale n. 463/2023, che aveva rilevato la necessità di accertare l’effettiva paternità delle lettere di accettazione.
Per superare l’ impasse , la nuova commissione, cui la suddetta pronuncia demandava, più in generale, la rinnovazione della valutazione dei curricula delle candidate NT e MB, ha provveduto ad acquisire direttamente dagli editori la dichiarazione di autenticità delle informali lettere di accettazione prodotte al momento della presentazione della domanda da parte della controinteressata e ha, quindi, valutato come “scritti in corso di pubblicazione” tutti e quattro quelli in contestazione.
La valutazione di tali pubblicazioni è stata censurata da parte ricorrente deducendo la violazione del giudicato conseguente all’illegittima ammissione di documenti aventi carattere innovativo rispetto alle lettere di accettazione originariamente prodotte. Tale costruzione non può, però, trovare positivo apprezzamento: l’Amministrazione si è limitata ad accertare l’autenticità di quanto dichiarato, con esclusione di ogni effetto innovativo. Del tutto irrilevante, infatti, è l’uso di espressioni non proprio coincidenti o l’aggiunta di alcune specificazioni, essendo confermato ciò che ha formato oggetto di valutazione e cioè l’accettazione degli scritti per la loro successiva pubblicazione.
Non può, dunque, ravvisarsi la dedotta violazione della previsione del bando che imponeva il caricamento delle lettere di referenza entro i termini di scadenza del bando, in quanto entro tale termine la candidata NT ha prodotto le lettere di accettazione il cui contenuto è stato confermato superando le criticità formali che, però, non incidono sul loro reale contenuto.
Né può rilevare la specificazione del periodo previsto per la pubblicazione, dal momento che la sentenza di questo Tribunale n. 463/2023 imponeva alla nuova commissione di accertare non solo la paternità delle lettere di accettazione, ma anche la loro attendibilità in ordine alla possibilità di ritenere prossima la loro pubblicazione, posto che gli scritti oggetto di lettere di accettazione per la loro pubblicazione possono essere equiparati a vere e proprie pubblicazioni solo quando vi sia certezza circa l’intenzione di darli alla stampa.
Certezza che, nel caso di specie, è stata correttamente dedotta non dalla documentazione prodotta, ad abundantiam , dalla dott.ssa NT, ma dalle note degli editori inviate (su specifica richiesta ad essi rivolta dalla commissione) nel dicembre 2023 a conferma di quelle informali precedentemente depositate dalla candidata, il cui contenuto è stato nei fatti confermato dall’avvenuta pubblicazione di tutti gli scritti tra il 2023 e il 2025.
Esclusa, dunque, la dedotta violazione del giudicato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte restante ovvero in relazione alla contestazione del punteggio attribuito alla candidata NT.
Ne deriva il rigetto anche della domanda risarcitoria, atteso che, non essendo state ravvisate le dedotte illegittimità, deve escludersi il configurarsi di una condotta dell’Amministrazione illecita, fonte di responsabilità.
Considerata la complessità e particolarità della questione dedotta, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte, con conseguente declaratoria di inammissibilità della parte rimanente e rigetto della pretesa risarcitoria.
Spese compensate.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO PE, Presidente
MA RT, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RT | LO PE |
IL SEGRETARIO