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Articolo 16 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730
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Legge 28 ottobre 1986, n. 730
Articolo 16 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730
Versione
4 novembre 1986
Art. 16. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 4 novembre 1986
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