Art. 16. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 16 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730
Articolo 15
Articolo 16 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730
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4 novembre 1986
4 novembre 1986