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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 633/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 165/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficio Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 419636240101925772 CUP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva contro il Comune di Corigliano Rossano nonché
contro
Soget spa, avverso il provvedimento di accertamento n
419636240101925772 dell'11.11.2024, notificato il 30.11.2024, riferita all'anno 2021 per presunta occupazione di spazio pubblico per un non meglio precisato passo carrabile, relativamente ad una rampa di accesso al proprio magazzino, contraddistinto dal Dati_Catastali_1.
Il ricorrente deduceva:
che l'accesso al magazzino avviene esclusivamente dalla corte condominiale privata, censita al
Dati_Catastali_2, come comprovato dall'atto notarile Dati_Notarili_1
, a rogito Notaio Nominativo_1, prodotto in atti.
Veniva altresì eccepita l'inammissibilità della pretesa per giudicato esterno, richiamando la sentenza n.
2719/2024 di questa Corte, che aveva annullato un atto impositivo analogo fondato sul medesimo presupposto di fatto.
Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, la sospensione della sua efficacia e la condanna dei resistenti alla refusione delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio SO.G.E.T. S.p.A., eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte adita, sostenendo che le controversie relative al Canone Unico Patrimoniale rientrerebbero nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito, contestava le deduzioni del ricorrente, sostenendo la legittimità dell'atto impugnato e negando l'applicabilità del giudicato esterno per difetto di identità soggettiva.
Il Comune di Corigliano Rossano, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Il ricorrente depositava memorie illustrative insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata da SO.G.E.T. S.p.A. è infondata.
Il Canone Unico Patrimoniale, pur avendo natura composita, costituisce entrata di natura tributaria quando è correlato alla verifica del presupposto impositivo dell'occupazione di suolo pubblico e viene accertato mediante atti autoritativi. Ne consegue la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito.
La mancata costituzione del Comune di Corigliano Rossano, soggetto attivo del tributo, comporta l'assenza di qualsivoglia contestazione in ordine ai fatti dedotti dal ricorrente e rafforza le risultanze probatorie offerte da quest'ultimo, fermo restando che l'onere della prova del presupposto impositivo grava sull'Ente impositore.
Nel merito il ricorso è fondato.
Dalla documentazione versata in atti emerge in modo chiaro ed inequivoco che la rampa di accesso al magazzino del ricorrente insiste su area privata condominiale e non su suolo pubblico. L'atto notarile del 24.12.1991, prodotto in giudizio, attesta che tanto il magazzino Dati_Catastali_1) quanto la corte di accesso (Dati_Catastali_2) rientrano nella proprietà privata del condominio.
In assenza di occupazione di suolo pubblico o di area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, viene meno il presupposto oggettivo per l'applicazione del Canone Unico
Patrimoniale.
L'Ente impositore non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare il contrario, limitandosi a mere affermazioni prive di riscontro documentale.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 6 della legge n. 130/2022, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione tributaria grava sul soggetto attivo della pretesa. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.
Il richiamo alla sentenza n. 2719/2024 di questa Corte, sebbene non integri un giudicato vincolante in senso stretto per difetto di identità soggettiva, assume rilievo quale precedente significativo, fondato sul medesimo accertamento di fatto relativo alla natura privata dell'area, rafforzando ulteriormente la fondatezza delle doglianze del ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dispone:
accoglie il ricorso;
per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 419636240101925772; condanna le parti resistenti in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 23.01.2026
Il Giudice monocratico
IO TA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 165/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficio Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 419636240101925772 CUP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva contro il Comune di Corigliano Rossano nonché
contro
Soget spa, avverso il provvedimento di accertamento n
419636240101925772 dell'11.11.2024, notificato il 30.11.2024, riferita all'anno 2021 per presunta occupazione di spazio pubblico per un non meglio precisato passo carrabile, relativamente ad una rampa di accesso al proprio magazzino, contraddistinto dal Dati_Catastali_1.
Il ricorrente deduceva:
che l'accesso al magazzino avviene esclusivamente dalla corte condominiale privata, censita al
Dati_Catastali_2, come comprovato dall'atto notarile Dati_Notarili_1
, a rogito Notaio Nominativo_1, prodotto in atti.
Veniva altresì eccepita l'inammissibilità della pretesa per giudicato esterno, richiamando la sentenza n.
2719/2024 di questa Corte, che aveva annullato un atto impositivo analogo fondato sul medesimo presupposto di fatto.
Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, la sospensione della sua efficacia e la condanna dei resistenti alla refusione delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio SO.G.E.T. S.p.A., eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte adita, sostenendo che le controversie relative al Canone Unico Patrimoniale rientrerebbero nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito, contestava le deduzioni del ricorrente, sostenendo la legittimità dell'atto impugnato e negando l'applicabilità del giudicato esterno per difetto di identità soggettiva.
Il Comune di Corigliano Rossano, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Il ricorrente depositava memorie illustrative insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata da SO.G.E.T. S.p.A. è infondata.
Il Canone Unico Patrimoniale, pur avendo natura composita, costituisce entrata di natura tributaria quando è correlato alla verifica del presupposto impositivo dell'occupazione di suolo pubblico e viene accertato mediante atti autoritativi. Ne consegue la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito.
La mancata costituzione del Comune di Corigliano Rossano, soggetto attivo del tributo, comporta l'assenza di qualsivoglia contestazione in ordine ai fatti dedotti dal ricorrente e rafforza le risultanze probatorie offerte da quest'ultimo, fermo restando che l'onere della prova del presupposto impositivo grava sull'Ente impositore.
Nel merito il ricorso è fondato.
Dalla documentazione versata in atti emerge in modo chiaro ed inequivoco che la rampa di accesso al magazzino del ricorrente insiste su area privata condominiale e non su suolo pubblico. L'atto notarile del 24.12.1991, prodotto in giudizio, attesta che tanto il magazzino Dati_Catastali_1) quanto la corte di accesso (Dati_Catastali_2) rientrano nella proprietà privata del condominio.
In assenza di occupazione di suolo pubblico o di area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, viene meno il presupposto oggettivo per l'applicazione del Canone Unico
Patrimoniale.
L'Ente impositore non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare il contrario, limitandosi a mere affermazioni prive di riscontro documentale.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 6 della legge n. 130/2022, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione tributaria grava sul soggetto attivo della pretesa. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.
Il richiamo alla sentenza n. 2719/2024 di questa Corte, sebbene non integri un giudicato vincolante in senso stretto per difetto di identità soggettiva, assume rilievo quale precedente significativo, fondato sul medesimo accertamento di fatto relativo alla natura privata dell'area, rafforzando ulteriormente la fondatezza delle doglianze del ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dispone:
accoglie il ricorso;
per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 419636240101925772; condanna le parti resistenti in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 23.01.2026
Il Giudice monocratico
IO TA