Art. 3. 1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie nell'ambito di una terna di note personalita' di cultura, designate dal comitato di settore per gli istituti culturali del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
2. Il presidente dura in carica cinque anni; ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed e' organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione. Presiede il consiglio stesso.
2. Il presidente dura in carica cinque anni; ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed e' organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione. Presiede il consiglio stesso.