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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 05.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5264/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “prestazione: malattia” vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Ugo Maria Di Blasio ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Marcianise (CE) alla Via F. De Sanctis n. 1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Inps ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, località San DE.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 06.10.2020, la ricorrente in epigrafe indicata, lamentando di essere stata sanzionata con la perdita dell'indennità di malattia per assenza alla visita medica di controllo, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo pertanto di accogliere il ricorso e per l'effetto di annullare i provvedimenti impugnati, del 19.3.2020 di revoca del trattamento previdenziale di malattia, con vittoria di spese. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza e concludeva come in atti per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso concludeva per il rigetto della domanda. Vinte le spese di lite con distrazione.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai
1 fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
La causa veniva decisa all'esito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
L'art. 5 punto 14 l. 638/1983 prevede: “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La sanzione in argomento si riconnette alla violazione da parte del dipendente dell'obbligo (legale) della reperibilità, ossia di una condizione soggettiva finalizzata all'esplicazione del controllo cui resta estranea l'esistenza della malattia, ossia l'effettiva morbilità del lavoratore, che opera su un piano diverso.
L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità. La valutazione del giudice di merito in proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità.
*** CP_ Nel caso di specie la parte ricorrente ha dedotto che i sanitari dell' non avrebbero utilizzato l'ordinaria diligenza nello svolgimento delle indagini finalizzate al reperimento della lavoratrice inferma.
La legge pone a carico del lavoratore ammalato l'obbligo di fornire un'esatta indicazione del proprio domicilio dovendo egli rendere possibile un accertamento fiscale che trova il suo fondamento nell'interesse pubblico di garantire l'efficienza del sistema assicurativo e reprimere gli abusi (Cass. n.
13650 del 06/12/1999). CP_ Sussiste un conseguente obbligo a carico dei sanitari dell' di esperire le opportune indagini, e, pertanto la perdita del diritto all'indennità si determina solo per il periodo in cui l'Istituto non è stato in
2 grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia (v. Cass. n. 11286 del 18/07/2003).
In particolare la ricorrente ha dedotto che “nelle giornate del 31.5.2019 e del 3.6.2019, presso l'abitazione della ricorrente sita in Caserta alla Via Z. Colò n.6 ( segnalata sia sul citofono condominiale che sulla adiacente cassetta postale ), non si è presentata alcuna persona incaricata di eseguire la visita di controllo e la stessa è stata presente presso la propria abitazione per tutta la giornata in condizioni di allettamento, e da tale luogo ella non si è mai allontanata per
l'intero periodo di malattia se non in occasione della visita ambulatoriale effettuata in data 24.6.2019” (cfr. ricorso introduttivo) CP_ L' invece, ha eccepito che le visite non erano mai state espletate in quanto l'indirizzo indicato non era stato rinvenuto.
In particolare, la parte ricorrente ha prodotto i certificati telematici del medico curante riguardante il periodo di malattia dal 09.05.2019 al 05.06.2019 e il successivo con proroga della malattia fino al
10.07.2019 (cfr. allegati nn. 2 e 3 produzione parte ricorrente).
In tutti i predetti certificati medici è indicato come domicilio di reperibilità della ricorrente, durante la malattia, quello di via Z Colò n. 6 – Caserta. CP_ E, inoltre, l' ha prodotto il verbale di visita medica del 3.05.2019, eseguita dai sanitari CP_1 nell'indirizzo, come indicato nei certificati medici, dai quali risulta l'impossibilità di espletamento della visita fiscale per mancata reperibilità in quanto indirizzo non rinvenuto.
In particolare, nel verbale relativo all'accesso del 3.05.2019 si legge quanto segue: “ ho contattato i vigili
Urbani di Caserta mi hanno risposto che avevano i computers in black out. Ho chiesto ad alcuni residenti che mi hanno indirizzato verso via San Nicola in località San DE . Mi sono diretto verso tale località ma non sono riuscito a trovare via Z Colo” .
In sostanza la visita fiscale non è stata effettuata in quanto il medico incaricato non ha rinvenuto la via indicata nel certificato medico.
Nel caso in esame la parte ricorrente ha indicato nei certificati medici come indirizzo di reperibilità via
Z Colò n. 6 – Caserta.
Come chiarito dalla Cassazione SS UU con la sentenza 1283/1993 (confermata successivamente) il lavoratore ammalato è sempre obbligato ad indicare sul certificato di malattia il proprio indirizzo completo al fine di consentire il tempestivo controllo della malattia, in ottemperanza al dovere di diligenza e di cooperazione su di lui gravante.
Ebbene, nella specie, non risulta che la ricorrente abbia omesso alcun dato in relazione alla indicazione del proprio domicilio al fine delle verifiche fiscali, avendo ella dichiarato, correttamente, il proprio CP_ indirizzo e numero civico corrispondente a quello di residenza e come indicato nelle missive dell indirizzate all'istante (di revoca dell'indennità di malattia) e dalla stessa regolarmente ricevute (Cfr. note in atti). Nella specie, pertanto, il mancato esercizio del potere di controllo appare ascrivibile ad un 3 CP_ comportamento negligente dei sanitari dell' Difatti il medico fiscale non ha accuratamente osservato i luoghi e ricercato la via indicata nei certificati - che appare evidentemente esistente atteso CP_ che le lettere dell' sono state regolarmente recapitate a quell'indirizzo. Mediante l'uso dell'ordinaria diligenza o comunque adottando gli accorgimenti normalmente impiegati dal visitatore occasionale avrebbe certamente potuto ritrovare l'indirizzo del lavoratore ricorrente.
Ciò, innanzi tutto perché, a fronte dei computer fuori uso dei vigili Urbani di Caserta, il sanitario avrebbe dovuto ricercare, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici in suo possesso, l'esatta collocazione della via indicata nei certificati medici. Nulla di tutto ciò risulta certificato nel verbale in atti.
Ne consegue che non può dirsi che l'irreperibilità della ricorrente sia dipesa da negligenza della lavoratrice bensì piuttosto dalla scarsa diligenza impiegata dal medico dell' incaricato di effettuare CP_1 la visita domiciliare.
Inoltre analoghe considerazione per l'assenza alla seconda visita del 3.06.2019 atteso che, nella specie, non appaiono nemmeno documentati motivi della irreperibilità della ricorrente atteso che alcun verbale risulta allegato dall'Istituto che si è limitato a depositare una videata del proprio terminale che non è idonea ad attestare alcunché.
Pertanto la domanda deve essere accolta con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, emessi dall' in data 19.3.2020, di revoca del trattamento previdenziale di malattia CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso annulla i provvedimenti impugnati, emessi dall in data 19.3.2020, CP_1 di revoca del trattamento previdenziale di malattia
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 800,00 oltre iva cpa e CP_1 spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Ugo Maria Di Blasio
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 05.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5264/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “prestazione: malattia” vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Ugo Maria Di Blasio ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Marcianise (CE) alla Via F. De Sanctis n. 1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Inps ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, località San DE.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 06.10.2020, la ricorrente in epigrafe indicata, lamentando di essere stata sanzionata con la perdita dell'indennità di malattia per assenza alla visita medica di controllo, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo pertanto di accogliere il ricorso e per l'effetto di annullare i provvedimenti impugnati, del 19.3.2020 di revoca del trattamento previdenziale di malattia, con vittoria di spese. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza e concludeva come in atti per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso concludeva per il rigetto della domanda. Vinte le spese di lite con distrazione.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai
1 fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
La causa veniva decisa all'esito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
L'art. 5 punto 14 l. 638/1983 prevede: “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La sanzione in argomento si riconnette alla violazione da parte del dipendente dell'obbligo (legale) della reperibilità, ossia di una condizione soggettiva finalizzata all'esplicazione del controllo cui resta estranea l'esistenza della malattia, ossia l'effettiva morbilità del lavoratore, che opera su un piano diverso.
L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità. La valutazione del giudice di merito in proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità.
*** CP_ Nel caso di specie la parte ricorrente ha dedotto che i sanitari dell' non avrebbero utilizzato l'ordinaria diligenza nello svolgimento delle indagini finalizzate al reperimento della lavoratrice inferma.
La legge pone a carico del lavoratore ammalato l'obbligo di fornire un'esatta indicazione del proprio domicilio dovendo egli rendere possibile un accertamento fiscale che trova il suo fondamento nell'interesse pubblico di garantire l'efficienza del sistema assicurativo e reprimere gli abusi (Cass. n.
13650 del 06/12/1999). CP_ Sussiste un conseguente obbligo a carico dei sanitari dell' di esperire le opportune indagini, e, pertanto la perdita del diritto all'indennità si determina solo per il periodo in cui l'Istituto non è stato in
2 grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia (v. Cass. n. 11286 del 18/07/2003).
In particolare la ricorrente ha dedotto che “nelle giornate del 31.5.2019 e del 3.6.2019, presso l'abitazione della ricorrente sita in Caserta alla Via Z. Colò n.6 ( segnalata sia sul citofono condominiale che sulla adiacente cassetta postale ), non si è presentata alcuna persona incaricata di eseguire la visita di controllo e la stessa è stata presente presso la propria abitazione per tutta la giornata in condizioni di allettamento, e da tale luogo ella non si è mai allontanata per
l'intero periodo di malattia se non in occasione della visita ambulatoriale effettuata in data 24.6.2019” (cfr. ricorso introduttivo) CP_ L' invece, ha eccepito che le visite non erano mai state espletate in quanto l'indirizzo indicato non era stato rinvenuto.
In particolare, la parte ricorrente ha prodotto i certificati telematici del medico curante riguardante il periodo di malattia dal 09.05.2019 al 05.06.2019 e il successivo con proroga della malattia fino al
10.07.2019 (cfr. allegati nn. 2 e 3 produzione parte ricorrente).
In tutti i predetti certificati medici è indicato come domicilio di reperibilità della ricorrente, durante la malattia, quello di via Z Colò n. 6 – Caserta. CP_ E, inoltre, l' ha prodotto il verbale di visita medica del 3.05.2019, eseguita dai sanitari CP_1 nell'indirizzo, come indicato nei certificati medici, dai quali risulta l'impossibilità di espletamento della visita fiscale per mancata reperibilità in quanto indirizzo non rinvenuto.
In particolare, nel verbale relativo all'accesso del 3.05.2019 si legge quanto segue: “ ho contattato i vigili
Urbani di Caserta mi hanno risposto che avevano i computers in black out. Ho chiesto ad alcuni residenti che mi hanno indirizzato verso via San Nicola in località San DE . Mi sono diretto verso tale località ma non sono riuscito a trovare via Z Colo” .
In sostanza la visita fiscale non è stata effettuata in quanto il medico incaricato non ha rinvenuto la via indicata nel certificato medico.
Nel caso in esame la parte ricorrente ha indicato nei certificati medici come indirizzo di reperibilità via
Z Colò n. 6 – Caserta.
Come chiarito dalla Cassazione SS UU con la sentenza 1283/1993 (confermata successivamente) il lavoratore ammalato è sempre obbligato ad indicare sul certificato di malattia il proprio indirizzo completo al fine di consentire il tempestivo controllo della malattia, in ottemperanza al dovere di diligenza e di cooperazione su di lui gravante.
Ebbene, nella specie, non risulta che la ricorrente abbia omesso alcun dato in relazione alla indicazione del proprio domicilio al fine delle verifiche fiscali, avendo ella dichiarato, correttamente, il proprio CP_ indirizzo e numero civico corrispondente a quello di residenza e come indicato nelle missive dell indirizzate all'istante (di revoca dell'indennità di malattia) e dalla stessa regolarmente ricevute (Cfr. note in atti). Nella specie, pertanto, il mancato esercizio del potere di controllo appare ascrivibile ad un 3 CP_ comportamento negligente dei sanitari dell' Difatti il medico fiscale non ha accuratamente osservato i luoghi e ricercato la via indicata nei certificati - che appare evidentemente esistente atteso CP_ che le lettere dell' sono state regolarmente recapitate a quell'indirizzo. Mediante l'uso dell'ordinaria diligenza o comunque adottando gli accorgimenti normalmente impiegati dal visitatore occasionale avrebbe certamente potuto ritrovare l'indirizzo del lavoratore ricorrente.
Ciò, innanzi tutto perché, a fronte dei computer fuori uso dei vigili Urbani di Caserta, il sanitario avrebbe dovuto ricercare, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici in suo possesso, l'esatta collocazione della via indicata nei certificati medici. Nulla di tutto ciò risulta certificato nel verbale in atti.
Ne consegue che non può dirsi che l'irreperibilità della ricorrente sia dipesa da negligenza della lavoratrice bensì piuttosto dalla scarsa diligenza impiegata dal medico dell' incaricato di effettuare CP_1 la visita domiciliare.
Inoltre analoghe considerazione per l'assenza alla seconda visita del 3.06.2019 atteso che, nella specie, non appaiono nemmeno documentati motivi della irreperibilità della ricorrente atteso che alcun verbale risulta allegato dall'Istituto che si è limitato a depositare una videata del proprio terminale che non è idonea ad attestare alcunché.
Pertanto la domanda deve essere accolta con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, emessi dall' in data 19.3.2020, di revoca del trattamento previdenziale di malattia CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso annulla i provvedimenti impugnati, emessi dall in data 19.3.2020, CP_1 di revoca del trattamento previdenziale di malattia
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 800,00 oltre iva cpa e CP_1 spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Ugo Maria Di Blasio
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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