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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11646/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11646/2024 promossa da:
nata il [...] a [...] – IL, residente in Parte_1
Rua R to Andre - Stato di AN OL (BR),
[...] nata il [...] a [...] – IL, residente in [...]Parte_2 nho città di AN OL - Stato di AN OL (BR),
[...] nata il [...] a [...] – IL, residente in [...]Parte_3 nto Andre - Stato di AN OL (BR), Parte_4 rappresentato dai genitori e nato il Parte_1 Controparte_1
10/05/2008 a ANto Andre n o Andre
- Stato di AN OL (BR), nata il [...] a [...] Parte_5
– IL, 9/2012 a Sao AU (SP) – Brasil Parte_6 entrambe rappresentate dai genitori e e Parte_2 Controparte_2 residenti in Rua Arinaia n.312 - Bele d ti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Anna Indelicato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Pisa Via C.Maffi n.6 - 56127, che li assiste e rappresenta come da procure in atti
RICORRENTI contro
, Controparte_3 Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. CI NI, a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti nata il [...] a [...] – IL, residente in Parte_1
Rua Russia n. 156 città di ANto Andre - Stato di AN OL (BR),
[...] nata il [...] a [...] – IL, residente in [...]Parte_2
Arinaia n.312 - Belenzinho città di AN OL - Stato di AN OL (BR),
[...] nata il [...] a [...] – IL, residente in [...]Parte_3 n. 156 città di ANto Andre - Stato di AN OL (BR), Parte_4 rappresentato dai genitori e nato il Parte_1 Controparte_1
10/05/2008 a ANto Andre (SP) – IL, residente in [...]n. 156 città di ANto Andre
- Stato di AN OL (BR), nata il [...] a [...] Parte_5
– IL, nata il [...] a [...] – Brasil Parte_6 entrambe rappresentate dai genitori e e Parte_2 Controparte_2 residenti in [...]n.312 - Belenzinho città di AN OL - Stato di AN OL (BR), hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: nato il Persona_1
26/02/1872 a GG AN (RN), figlio di e , cittadino Persona_2 Persona_3 italiano emigrato in IL e ivi deceduto il 6/03/1932, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza essersi mai naturalizzato brasiliano, come da certificazioni in atti. In particolare, il Sig. è stato coniugato con , matrimonio Persona_1 Parte_2 celebrato il 29/11/1894 a GG AN (RN), da cui è nata una figlia, Per_4
, il 28/04/1899 a Cacapava (SP) – IL, poi deceduta il 27/07/1975 a AN OL
[...]
- IL;
la figlia del Sig. , è stata sposata con il Sig. Persona_1 Persona_4 Per_5
, matrimonio celebrato il 29/09/1921 a Matao (SP) – IL, e dalla loro unione è
[...] nato un figlio, il Sig. il 08/12/1936 a Matao (SP) – IL e Persona_6 deceduto il 5/02/2019 a Sao Bernardo do Campo (SP) – IL ( nipote del Sig. ); Persona_1 dal matrimonio del Sig. con la Sig.ra celebrato Persona_6 Parte_7 il 29/07/1965 a AN OL (SP) – IL, sono nate due figlie, le ricorrenti Parte_1
nata il [...] a [...] – IL, e
[...] Parte_2
nata il [...] a [...] – IL (bisnipoti del Sig ;
[...] Persona_1 dall'unione della ricorrente con il Sig. sono Parte_1 Controparte_1 nati due figli i ricorrenti il 16/04/2001 a ANto Andre (SP) Parte_3
– IL, e il 10/05/2008 a ANto Andre (SP) – IL Parte_4
(trisnipoti del Sig. ); dall'unione della ricorrente con Persona_1 Parte_2 il Sig. sono nati due figli, i ricorrenti nata Controparte_2 Parte_5 il 27/02/2007 a AN OL (SP) – IL, e nata il Parte_6
05/09/2012 a AN OL (SP) – IL (trisnipoti del Sig. ) (documentazione in atti Persona_1
e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando che il Consolato italiano in IL continua tuttavia a negare tale diritto ai discendenti di madre italiana nati prima del 01.01.1948; invero non assume rilevanza alcuna la circostanza del matrimonio di ava Persona_4 dei ricorrenti, con cittadino straniero, celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»). Con provvedimenti fuori udienza del 06/02/25, 31/03/25 e da ultimo 30/06/25 veniva concesso il termine per notifica del ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel rispetto del termine indicato del 25/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dalla cittadina italiana sopra indicata, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in IL alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5. Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025. 6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_3 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_3
ACCERTA la cittadinanza italiana di nata il [...] a [...] – IL, residente in Parte_1
Rua Russia n. 156 città di ANto Andre - Stato di AN OL (BR), nata il [...] a [...] – Parte_2
IL, residente in [...]n.312 - Belenzinho città di AN OL - Stato di AN OL (BR), nata il [...] a [...] – IL, Parte_3 residente in [...]n. 156 città di ANto Andre - Stato di AN OL (BR), nato il [...] a [...] – IL, Parte_4 residente in [...]n. 156 città di ANto Andre - Stato di AN OL (BR), nata il [...] a [...] – IL, Parte_5 nata il [...] a [...] – Brasil, Parte_6 residenti in [...]n.312 - Belenzinho città di AN OL - Stato di AN OL (BR), DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 25 novembre 2025
Il GOP
CI NI
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11646/2024 promossa da:
nata il [...] a [...] – IL, residente in Parte_1
Rua R to Andre - Stato di AN OL (BR),
[...] nata il [...] a [...] – IL, residente in [...]Parte_2 nho città di AN OL - Stato di AN OL (BR),
[...] nata il [...] a [...] – IL, residente in [...]Parte_3 nto Andre - Stato di AN OL (BR), Parte_4 rappresentato dai genitori e nato il Parte_1 Controparte_1
10/05/2008 a ANto Andre n o Andre
- Stato di AN OL (BR), nata il [...] a [...] Parte_5
– IL, 9/2012 a Sao AU (SP) – Brasil Parte_6 entrambe rappresentate dai genitori e e Parte_2 Controparte_2 residenti in Rua Arinaia n.312 - Bele d ti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Anna Indelicato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Pisa Via C.Maffi n.6 - 56127, che li assiste e rappresenta come da procure in atti
RICORRENTI contro
, Controparte_3 Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. CI NI, a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti nata il [...] a [...] – IL, residente in Parte_1
Rua Russia n. 156 città di ANto Andre - Stato di AN OL (BR),
[...] nata il [...] a [...] – IL, residente in [...]Parte_2
Arinaia n.312 - Belenzinho città di AN OL - Stato di AN OL (BR),
[...] nata il [...] a [...] – IL, residente in [...]Parte_3 n. 156 città di ANto Andre - Stato di AN OL (BR), Parte_4 rappresentato dai genitori e nato il Parte_1 Controparte_1
10/05/2008 a ANto Andre (SP) – IL, residente in [...]n. 156 città di ANto Andre
- Stato di AN OL (BR), nata il [...] a [...] Parte_5
– IL, nata il [...] a [...] – Brasil Parte_6 entrambe rappresentate dai genitori e e Parte_2 Controparte_2 residenti in [...]n.312 - Belenzinho città di AN OL - Stato di AN OL (BR), hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: nato il Persona_1
26/02/1872 a GG AN (RN), figlio di e , cittadino Persona_2 Persona_3 italiano emigrato in IL e ivi deceduto il 6/03/1932, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza essersi mai naturalizzato brasiliano, come da certificazioni in atti. In particolare, il Sig. è stato coniugato con , matrimonio Persona_1 Parte_2 celebrato il 29/11/1894 a GG AN (RN), da cui è nata una figlia, Per_4
, il 28/04/1899 a Cacapava (SP) – IL, poi deceduta il 27/07/1975 a AN OL
[...]
- IL;
la figlia del Sig. , è stata sposata con il Sig. Persona_1 Persona_4 Per_5
, matrimonio celebrato il 29/09/1921 a Matao (SP) – IL, e dalla loro unione è
[...] nato un figlio, il Sig. il 08/12/1936 a Matao (SP) – IL e Persona_6 deceduto il 5/02/2019 a Sao Bernardo do Campo (SP) – IL ( nipote del Sig. ); Persona_1 dal matrimonio del Sig. con la Sig.ra celebrato Persona_6 Parte_7 il 29/07/1965 a AN OL (SP) – IL, sono nate due figlie, le ricorrenti Parte_1
nata il [...] a [...] – IL, e
[...] Parte_2
nata il [...] a [...] – IL (bisnipoti del Sig ;
[...] Persona_1 dall'unione della ricorrente con il Sig. sono Parte_1 Controparte_1 nati due figli i ricorrenti il 16/04/2001 a ANto Andre (SP) Parte_3
– IL, e il 10/05/2008 a ANto Andre (SP) – IL Parte_4
(trisnipoti del Sig. ); dall'unione della ricorrente con Persona_1 Parte_2 il Sig. sono nati due figli, i ricorrenti nata Controparte_2 Parte_5 il 27/02/2007 a AN OL (SP) – IL, e nata il Parte_6
05/09/2012 a AN OL (SP) – IL (trisnipoti del Sig. ) (documentazione in atti Persona_1
e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando che il Consolato italiano in IL continua tuttavia a negare tale diritto ai discendenti di madre italiana nati prima del 01.01.1948; invero non assume rilevanza alcuna la circostanza del matrimonio di ava Persona_4 dei ricorrenti, con cittadino straniero, celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»). Con provvedimenti fuori udienza del 06/02/25, 31/03/25 e da ultimo 30/06/25 veniva concesso il termine per notifica del ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel rispetto del termine indicato del 25/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dalla cittadina italiana sopra indicata, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in IL alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5. Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025. 6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_3 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_3
ACCERTA la cittadinanza italiana di nata il [...] a [...] – IL, residente in Parte_1
Rua Russia n. 156 città di ANto Andre - Stato di AN OL (BR), nata il [...] a [...] – Parte_2
IL, residente in [...]n.312 - Belenzinho città di AN OL - Stato di AN OL (BR), nata il [...] a [...] – IL, Parte_3 residente in [...]n. 156 città di ANto Andre - Stato di AN OL (BR), nato il [...] a [...] – IL, Parte_4 residente in [...]n. 156 città di ANto Andre - Stato di AN OL (BR), nata il [...] a [...] – IL, Parte_5 nata il [...] a [...] – Brasil, Parte_6 residenti in [...]n.312 - Belenzinho città di AN OL - Stato di AN OL (BR), DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 25 novembre 2025
Il GOP
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