Art. 1. Componenti e sede del Consiglio
L' articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma".
L' articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma".