Art. 12. Campagne di informazione 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti degli ordini e collegi professionali del settore agricolo, provvede ad attuare mirate campagne di informazione per pubblicizzare in maniera idonea le disposizioni della presente legge.
2. Le campagne di informazione devono avere contenuti e argomenti idonei ad accrescere la diffusione dei temi a carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese, a ridare prestigio e valore alla cultura agricola e ad accrescere l'interesse dei giovani verso il settore primario, le sue professioni e i lavori agricoli in genere.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.
2. Le campagne di informazione devono avere contenuti e argomenti idonei ad accrescere la diffusione dei temi a carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese, a ridare prestigio e valore alla cultura agricola e ad accrescere l'interesse dei giovani verso il settore primario, le sue professioni e i lavori agricoli in genere.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.