Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00282/2026REG.PROV.COLL.
N. 00372/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Bava, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XX Settembre 14/12 A;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, Sezione terza, n. 3812/2024, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso n. 1408/2022 R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la Consigliera OL La AN e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con la sentenza appellata il T.a.r. ha respinto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS-, -OMISSIS- Scelto dell’Esercito Italiano, per l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, n. -OMISSIS- del 27 giugno 2022 e di tutti i provvedimenti e pareri a esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica n. -OMISSIS- del 9 giugno 2022 e, per l’effetto, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia “-OMISSIS- già trattato chirurgicamente in attuale remissione ed in follow up ”, e la condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente dell’equo indennizzo corrispondente.
2. La ricorrente premesso di aver partecipato a missioni in teatri operativi esteri (Kosovo dal 7 novembre 2008 al 27 aprile 2009; Kosovo dal 4 maggio 2010 all’8 novembre 2010) caratterizzati da contaminazione di nano particelle di metalli pesanti e di avere svolto incarichi che l’hanno esposta alle emissioni nocive dei poligoni di tiro, contaminati da lanci di esplodenti anche a uranio impoverito, e dei luoghi ove erano stoccati i munizionamenti, dichiara che in data 21 maggio 2018 le è stato diagnosticato “ -OMISSIS- ”.
Pertanto, l’odierna appellante ha avviato la pratica per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l'infermità sofferta, ma il Ministero della Difesa, con il provvedimento n. -OMISSIS- del 27 giugno 2022, conformemente al parere del Comitato di verifica reso nell’adunanza n. 2063 dell’11 ottobre 2019, ha respinto la domanda.
Provvedimenti questi entrambi impugnati in primo grado avanti al T.a.r.
3. Il T.a.r. in via istruttoria ha disposto una verificazione per accertare: « se, in base alle attuali conoscenze scientifiche, si possa ritenere verosimile, o altamente probabile, che la specifica patologia sofferta dalla ricorrente, tenuto conto anche dei tempi di insorgenza e delle modalità di evoluzione, sia riconducibile all’effetto derivante dall’esposizione ad uranio impoverito e a nanoparticelle di metalli pesanti e, più in generale, all’attività di servizio svolta dalla stessa o, al contrario, se detto rapporto di causalità possa essere ragionevolmente escluso » nominando come verificatore il Direttore dell’U.O.C. di -OMISSIS- Medica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco” di Catania e, all’esito, con la sentenza gravata ha respinto il ricorso.
Il giudice di prime cure nella sentenza gravata ha ritenuto che il parere del Comitato sia stato correttamente motivato esplicitando la non dipendenza da causa di servizio della infermità lamentata dall’istante, in considerazione anche delle conclusioni cui è pervenuto il verificatore incaricato che ha evidenziato che la specifica patologia sofferta dalla ricorrente sia da ricondurre, alla luce del riscontro « -OMISSIS- » evidenziato nell’esame di patologia molecolare del 20 agosto 2019, nonché tenuto conto dell’età, dei tempi di insorgenza e della modalità di evoluzione « all’effetto -OMISSIS- derivante dall’esposizione al -OMISSIS-) ».
4. Con l’atto di appello indirizzato al Consiglio di Stato, e iscritto al n. 2575/2025 R.G., il -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Sicilia, sezione di Catania, chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto.
Il Presidente del Consiglio di Stato con decreto n. 91 del 31 marzo 2025 ha assegnato la causa alla sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in ragione della sua competenza funzionale.
5. Con l’appello si lamenta l’erroneità della sentenza del T.a.r. che, nel valutare il provvedimento gravato, non si è uniformato alla più recente giurisprudenza che ritiene rilevante ex se la esposizione nei teatri operativi esteri, per superare l’impasse legato alla generale sconoscenza precisa delle cause dei -OMISSIS- e per valorizzare il rischio, la cui esistenza è confermato dalla normativa (art. 603 D.Lgs 66/2010) ispirata al principio di precauzione.
In pratica il T.a.r. avrebbe omesso di valutare le specifiche censure mosse ai provvedimenti impugnati quali l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, l’errata valutazione dei presupposti, la carenza di motivazione, la violazione degli artt. 603 d.lgs. n. 66/2010 e 11 del d.P.R. n. 461/2001 per addivenire a una decisione totalmente di merito, che ha trascurato anche la possibile efficacia quantomeno concausale della notoria contaminazione da agenti oncogeni delle situazioni lavorative pacificamente presenti nel vissuto della ricorrente, non considerando la presunzione di contaminazione che si associa ex lege alle specifiche attività svolte dalla ricorrente secondo quanto affermato sul punto dalla più recente giurisprudenza.
6. Il 2 aprile 2025 si è costituita l’Amministrazione con atto di mera forma.
Successivamente le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e in data 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
7. Preliminarmente va dichiarata la ricevibilità dell’appello.
Il presidente del Consiglio di Stato, viste le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 9 e 10 del 14 marzo 2023 con le quali il Collegio ha stabilito l’inderogabilità della competenza funzionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana rimettendo alla Presidenza del Consiglio di Stato la trasmissione del fascicolo al CGARS, con decreto n. 91 del 31 marzo 2025 ha provveduto a tale assegnazione.
Nel caso di specie l’appello in epigrafe, erroneamente indirizzato al Consiglio di Stato, è stato ritualmente notificato e conseguentemente depositato in data 27 marzo 2025, lo stesso è pervenuto alla Segreteria di questo Consiglio – dopo l’ordinanza recante declaratoria di incompetenza funzionale – in data 2 aprile 2024.
Pertanto, questa Sezione, munita di competenza inderogabile a decidere l’appello in epigrafe nei termini già sopra evidenziati (sia per tutti i profili di rito, che nel merito), prende atto che il deposito dell’appello presso la Segreteria del C.G.A.R.S. è avvenuto nel termine perentorio di cui all’art. 94 c.p.c..
Si specifica, in proposito, che, per proprio orientamento ormai consolidato, questo Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ritiene ricevibili gli appelli – anche se formalmente indirizzati al Consiglio di Stato e inizialmente depositati presso lo stesso a Roma – alla condizione, necessaria e sufficiente, che essi pervengano in qualsiasi modo (deposito a cura di parti o trasmissione da parte del Consiglio di Stato) presso la Segreteria di questo Consiglio a Palermo entro il termine previsto dalla legge per il deposito del ricorso (che è, nella specie, di 30 giorni) comunque decorrente dalla sua notificazione.
Per cui, riscontrata la sussistenza di tale condizione nel caso in esame, l’appello, sebbene inizialmente proposto a Roma, è tempestivo e può essere esaminato nel merito da questo Collegio.
8. L’appello, nel merito, è infondato e deve essere respinto.
8.1. Il Collegio è a conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo il quale la causa della patologia -OMISSIS- deve essere accertata in coerenza con la sua connotazione multifattoriale, secondo un criterio statistico-probabilistico di carattere relativo, in base al quale il servizio può essere considerato la causa della patologia quando tra le varie alternative date esso costituisca quella avente maggiore consistenza probabilistica rispetto alle altre (c.d. del “ più probabile che non ”).
Con le sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 12 e 15 del 7 ottobre 2025, è stato affermato un principio fondamentale: « nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie -OMISSIS- insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull'amministrazione l'onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ».
Questo principio è stato ribadito in numerose pronunce successive, stabilendo che quando è accertata una patologia -OMISSIS- di un militare esposto a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi, la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile solo se il Ministero della Difesa fornisce la prova contraria.
In breve, la più recente giurisprudenza ha riconosciuto l’effetto innovativo arrecato al sistema dell'equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 scaturito dall’art. 603 del codice dell'ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare, rivedendo l’onere della prova con la conseguenza che il militare istante è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere -OMISSIS- e sia espressiva di quel rischio.
L’amministrazione, di contro, ha l’obbligo della prova contraria che si sostanzia in una specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia.
Con la conseguenza che sono viziati da eccesso di potere i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, nel caso in cui si fondino sull'assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della -OMISSIS- con l'esposizione a fattori di rischio potenziale.
8.2. Nel caso di specie la motivazione del parere del Comitato di Verifica reso nell’adunanza n. 2063 dell’11 ottobre 2019 non presenta vizi sostanziali che ne inficino la validità.
Il Comitato ha escluso il nesso di causalità tra la patologia dell’istante con il servizio svolto « considerato che l’infermità -OMISSIS- già trattato chirurgicamente in attuale remissione ed in follow up non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato, pur considerando l’impiego in teatri operativi all’estero, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una -OMISSIS-. Considerato che è la terza -OMISSIS- più frequente tra le donne, caratterizzata da una evoluzione lenta, da progressive modificazioni della -OMISSIS- che da normale si altera fino ad arrivare al-OMISSIS-, per motivi non sempre riconosciuti ».
Il Comitato di verifica pur riportando l’espressione, non condivisa dal citato orientamento giurisprudenziale, che « pur considerando l’impiego in teatri operativi all’estero, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una-OMISSIS- », nondimeno spiega bene che l’-OMISSIS- è una -OMISSIS- frequente nelle donne che altera la mucosa della -OMISSIS- fino ad arrivare al -OMISSIS- per motivi non sempre riconosciuti.
Il verificatore, incaricato dal T.a.r. al fine di chiarire se la specifica patologia della ricorrente sia o meno riconducibile all’effetto della esposizione a uranio impoverito e a nano particelle di metalli pesanti e più in generali all’attività di servizio svolta dal -OMISSIS-, dopo aver visionato la documentazione della quale ha anche richiesto opportuna integrazione, tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e dei risultati dei recenti studi condotti in materia, ha attribuito la causa determinante alla presenza di -OMISSIS- ad alto rischio, spiegando che « è una comune -OMISSIS- considerata la causa eziologica del -OMISSIS- ».
Il Verificatore ha, pertanto, risposto al quesito nel seguente modo « In base alle attuali conoscenze scientifiche, si ritiene verosimile che la specifica patologia sofferta dalla ricorrente, -OMISSIS-, tenuto conto dell'età, dei tempi di insorgenza, della modalità di evoluzione, della biologia molecolare della malattia evidenziatasi all'analisi anatomo patologica eseguita; tale morbidità è in ultima istanza riconducibile all'effetto -OMISSIS- derivante dall'esposizione al -OMISSIS- con il quale le persone -OMISSIS- entrano in contatto nel corso della vita essendo un -OMISSIS-, e che risulta a tutt'oggi secondo le robuste evidenze scientifiche su riportate la principale causa di questa patologia -OMISSIS-. Alla luce del riscontro "-OMISSIS-" evidenziato nell'esame di patologia molecolare del 20.08.2019 alla diagnosi di "-OMISSIS- ».
Il verificatore ha espressamente dichiarato l’irrilevanza sullo sviluppo della -OMISSIS- di cui è affetta l’appellante di altre ipotesi eziopatogenetiche (uranio impoverito e a nano particelle di metalli pesanti).
Pertanto, sebbene il parere del Comitato di verifica abbia motivato il proprio parere negativo richiamando la particolarità dell’infermità -OMISSIS- senza fare espressamente riferimento alla presenza di -OMISSIS-, non si può non prendere atto del fatto che le risultanze della verificazione svolta nel corso del giudizio di primo grado hanno integrato la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
Il verificatore ha spiegato in modo tecnico-scientifico esaustivo e attendibile la riconducibilità della specifica patologia sofferta dalla ricorrente, -OMISSIS-, all'effetto -OMISSIS- derivante dall'esposizione al -OMISSIS-), avendo rilevato la “ -OMISSIS- ” evidenziato nell'esame di patologia molecolare del 20 agosto 2019 alla diagnosi di "-OMISSIS-" e ha ritenuto probabilisticamente ininfluenti altre ipotesi eziopatogenetiche sullo sviluppo di tale -OMISSIS- come l’uranio impoverito e le nano particelle di metalli pesanti.
Ciò detto, nonostante l’Adunanza Plenaria sopra richiamata abbia affermato la presunzione di causalità per i militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in occasione del servizio prestato all'estero, detta presunzione deve cedere di fronte alla prova di una serie causale autonoma o, comunque, più probabile, prova che nel caso in esame è stata riscontrata nella “ -OMISSIS- ”.
Ne deriva che le censure di difetto di istruttoria ed eccesso di potere, fondate sull’asserita incompletezza del parere del Comitato di verifica e sul difetto di prova, non possono essere condivise, dovendosi valutare la legittimità dell’azione amministrativa alla luce del complesso degli elementi istruttori emersi nel corso del giudizio.
9. In conclusione l’appello va respinto.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2,del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4,del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità della ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA de CO, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
OL La AN, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| OL La AN | MA de CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.