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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
POLCI LEIDE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente si riporta agli atti e conferma l'intervenuta conciliazione.
Resistente: L'Agenzia delle Entrate conferma l'avvenuta conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, residente in uno dei comuni interessati al sisma dell'anno 2016, facente parte del cd.
“cratere sismico” ai sensi dell'allegato 2 al D.L. 189/16, decise di non avvalersi della possibilità concessa dall'art. 48 commi 1 bis, 10 e 10 bis del D.L. 189/16, di richiedere al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute IRPEF applicate sugli stipendi/pensioni per tutto il periodo di imposta ottobre 2016 – dicembre 2017.
Con il D.L. n. 123 del 24/10/19, convertito nella Legge 156 del 12.12.19, è stata disposta la restituzione dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti agli anni 2016 e 2017, nella misura del 40% e, così facendo, il
60% delle trattenute non operate per coloro che avevano optato per la cd. “busta paga pesante”, rimaneva nella disponibilità del contribuente.
L'odierno ricorrente, pertanto, presentava istanza di restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alla misure agevolate.
In mancanza di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate ha impugnato il silenzio rifiuto, osservando che il D.L. 123/19 è ius supervenies in favore del contribuente, per cui si deve provvedere alla restituzione di quanto già versato e non dovuto “ex post”, coerentemente con l'interpretazione costituzionalmente orientata dalla legge ai principi di uguaglianza e ragionevolezza.
Richiama numerosi precedenti di merito e di legittimità inerenti fattispecie simili.
Conclude il ricorrente:
- in via principale di dichiarare il proprio diritto alla restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate per i contribuenti residenti nel cratere sismico di cui al D.L. 123/2019 e, per l'effetto ordinare all'Amministrazione Finanziaria la restituzione delle somme versate in eccedenza come precisate nel ricorso, ovvero negli importi ritenuti di legge, o nella misura che si accerterà in corso di giudizio, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate per i contribuenti residenti nel cratere sismico di cui al D.L. 123/2019, nell'importo concreto da determinarsi a cura dell'Ufficio.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa".
Si costituisce in giudizio l' Agenzia convenuta e deduce che i versamenti e le ritenute dovevano ritenersi sospesi, con la conseguenza che erano comunque dovuti, con variazioni in termini di versamento. Aggiunge che l'art. 48 prevede che “Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato” , così chiarendo l'intenzione del legislatore di escludere la possibilità di ottenere il rimborso di quanto il contribuente ha voluto o dovuto versare mancando di approfittare della sospensione. Richiama l'esigenza, per il legislatore, di indicare la copertura di bilancio, anche nel rispetto dell'art. 81 Cost.; osserva che la legge ha quantificato in modo preciso gli importi di copertura, cosa che non sarebbe stata possibile se fosse stata condivisa la, ben più onerosa per le casse erariali, accezione interpretativa proposta dal ricorrente.
Ad avviso dell'Agenzia, fin dall'inizio le misure solidaristiche disposte dal legislatore sono state indirizzate non alla generalità dei contribuenti danneggiati o comunque residenti nei Comuni colpita dal sisma, ma solo a coloro che ne avevano fatto a suo tempo richiesta;
la disposizione riduttiva dell'obbligazione tributaria non
è destinata alla definizione automatica della posizione tributaria complessiva dei contribuenti interessati, ma è espressamente rivolta al solo assolvimento delle ritenute non operate in forza delle richieste sospensioni.
Gli elementi caratterizzanti la condotta del legislatore, secondo l'Ufficio, in questo caso sono differenti rispetto a quelli oggetto di precedenti interventi legislativi posti in essere in relazione ad altri eventi calamitosi;
l'intento perseguito è quello di aiutare solo i contribuenti che, attraverso la scelta volontaria di avvalersi delle misure sospensive, hanno palesato la loro difficoltà a fronteggiare la situazione di disagio economico.
Eccepisce che l'istanza di rimborso è stata formulata ex art. 38 DPR 602/73, disposizione inapplicabile al caso di specie in quanto l'articolo subordina il diritto alla rifusione alle ipotesi di errore materiale, duplicazione, inesistenza dell'obbligo di versamento, ipotesi che qui non ricorrono.
Rileva da ultimo, con particolare riferimento alle somme che si assumono relative a ritenute di competenza dell'anno d'imposta 2016, che è maturato il termine decadenziale di 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta, previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602; la richiesta del contribuente contrasta con il tenore letterale del comma 1-bis dell'art. 48 del D.L. n. 189 del 17/10/2016, convertito con modificazioni, in Legge del
15/12/2016 n. 229, che riguarda «…le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre
2017»; insiste altresì che non sussiste la dimostrazione della data di materiale apprensione della ritenuta che la possa collocare entro il periodo previsto dalla norma, ovvero nell'anno solare 2017. Pertanto le richieste relative al rimborso delle ritenute subite nell'anno di imposta 2016 devono, ad avviso della parte resistente essere disattese.
L'Agenzia delle entrate ha così concluso:
-disporre il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma
2-septies, del D. Lgs. n. 546/1992;
- nella denegata ipotesi di statuizione del diritto al rimborso in favore del Contribuente, limitarne comunque la spettanza:
•al solo anno d'imposta 2017;
•alla misura indicata dall'Ufficio nel prospetto di liquidazione che si allega al presente atto.
Da ultimo l'Agenzia deposita accordo conciliativo ex art. 48 Decreto Lgs. 546/1992 in cui da atto che nelle more del giudizio è intervenuta la Corte di Cassazione mediante le ordinanze nn. 23633, 23642, 23647,
23652 del 3/9/2024, in cui si riconosce il diritto dei contribuenti al rimborso per l'annualità del 2017.
Si addiviene, quindi, all'accordo nei termini di cui alle pronunce suddette, sottoscritto anche da parte ricorrente, a cui viene allegato prospetto di liquidazione delle somme e le parti chiedono congiuntamente che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la produzione agli atti dell'accordo conciliativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 D. L.gvo
546/1992, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Macerata lì 19 Dicembre 2025
Il Giudice Relatore
ID CI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
POLCI LEIDE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente si riporta agli atti e conferma l'intervenuta conciliazione.
Resistente: L'Agenzia delle Entrate conferma l'avvenuta conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, residente in uno dei comuni interessati al sisma dell'anno 2016, facente parte del cd.
“cratere sismico” ai sensi dell'allegato 2 al D.L. 189/16, decise di non avvalersi della possibilità concessa dall'art. 48 commi 1 bis, 10 e 10 bis del D.L. 189/16, di richiedere al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute IRPEF applicate sugli stipendi/pensioni per tutto il periodo di imposta ottobre 2016 – dicembre 2017.
Con il D.L. n. 123 del 24/10/19, convertito nella Legge 156 del 12.12.19, è stata disposta la restituzione dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti agli anni 2016 e 2017, nella misura del 40% e, così facendo, il
60% delle trattenute non operate per coloro che avevano optato per la cd. “busta paga pesante”, rimaneva nella disponibilità del contribuente.
L'odierno ricorrente, pertanto, presentava istanza di restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alla misure agevolate.
In mancanza di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate ha impugnato il silenzio rifiuto, osservando che il D.L. 123/19 è ius supervenies in favore del contribuente, per cui si deve provvedere alla restituzione di quanto già versato e non dovuto “ex post”, coerentemente con l'interpretazione costituzionalmente orientata dalla legge ai principi di uguaglianza e ragionevolezza.
Richiama numerosi precedenti di merito e di legittimità inerenti fattispecie simili.
Conclude il ricorrente:
- in via principale di dichiarare il proprio diritto alla restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate per i contribuenti residenti nel cratere sismico di cui al D.L. 123/2019 e, per l'effetto ordinare all'Amministrazione Finanziaria la restituzione delle somme versate in eccedenza come precisate nel ricorso, ovvero negli importi ritenuti di legge, o nella misura che si accerterà in corso di giudizio, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate per i contribuenti residenti nel cratere sismico di cui al D.L. 123/2019, nell'importo concreto da determinarsi a cura dell'Ufficio.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa".
Si costituisce in giudizio l' Agenzia convenuta e deduce che i versamenti e le ritenute dovevano ritenersi sospesi, con la conseguenza che erano comunque dovuti, con variazioni in termini di versamento. Aggiunge che l'art. 48 prevede che “Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato” , così chiarendo l'intenzione del legislatore di escludere la possibilità di ottenere il rimborso di quanto il contribuente ha voluto o dovuto versare mancando di approfittare della sospensione. Richiama l'esigenza, per il legislatore, di indicare la copertura di bilancio, anche nel rispetto dell'art. 81 Cost.; osserva che la legge ha quantificato in modo preciso gli importi di copertura, cosa che non sarebbe stata possibile se fosse stata condivisa la, ben più onerosa per le casse erariali, accezione interpretativa proposta dal ricorrente.
Ad avviso dell'Agenzia, fin dall'inizio le misure solidaristiche disposte dal legislatore sono state indirizzate non alla generalità dei contribuenti danneggiati o comunque residenti nei Comuni colpita dal sisma, ma solo a coloro che ne avevano fatto a suo tempo richiesta;
la disposizione riduttiva dell'obbligazione tributaria non
è destinata alla definizione automatica della posizione tributaria complessiva dei contribuenti interessati, ma è espressamente rivolta al solo assolvimento delle ritenute non operate in forza delle richieste sospensioni.
Gli elementi caratterizzanti la condotta del legislatore, secondo l'Ufficio, in questo caso sono differenti rispetto a quelli oggetto di precedenti interventi legislativi posti in essere in relazione ad altri eventi calamitosi;
l'intento perseguito è quello di aiutare solo i contribuenti che, attraverso la scelta volontaria di avvalersi delle misure sospensive, hanno palesato la loro difficoltà a fronteggiare la situazione di disagio economico.
Eccepisce che l'istanza di rimborso è stata formulata ex art. 38 DPR 602/73, disposizione inapplicabile al caso di specie in quanto l'articolo subordina il diritto alla rifusione alle ipotesi di errore materiale, duplicazione, inesistenza dell'obbligo di versamento, ipotesi che qui non ricorrono.
Rileva da ultimo, con particolare riferimento alle somme che si assumono relative a ritenute di competenza dell'anno d'imposta 2016, che è maturato il termine decadenziale di 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta, previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602; la richiesta del contribuente contrasta con il tenore letterale del comma 1-bis dell'art. 48 del D.L. n. 189 del 17/10/2016, convertito con modificazioni, in Legge del
15/12/2016 n. 229, che riguarda «…le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre
2017»; insiste altresì che non sussiste la dimostrazione della data di materiale apprensione della ritenuta che la possa collocare entro il periodo previsto dalla norma, ovvero nell'anno solare 2017. Pertanto le richieste relative al rimborso delle ritenute subite nell'anno di imposta 2016 devono, ad avviso della parte resistente essere disattese.
L'Agenzia delle entrate ha così concluso:
-disporre il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma
2-septies, del D. Lgs. n. 546/1992;
- nella denegata ipotesi di statuizione del diritto al rimborso in favore del Contribuente, limitarne comunque la spettanza:
•al solo anno d'imposta 2017;
•alla misura indicata dall'Ufficio nel prospetto di liquidazione che si allega al presente atto.
Da ultimo l'Agenzia deposita accordo conciliativo ex art. 48 Decreto Lgs. 546/1992 in cui da atto che nelle more del giudizio è intervenuta la Corte di Cassazione mediante le ordinanze nn. 23633, 23642, 23647,
23652 del 3/9/2024, in cui si riconosce il diritto dei contribuenti al rimborso per l'annualità del 2017.
Si addiviene, quindi, all'accordo nei termini di cui alle pronunce suddette, sottoscritto anche da parte ricorrente, a cui viene allegato prospetto di liquidazione delle somme e le parti chiedono congiuntamente che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la produzione agli atti dell'accordo conciliativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 D. L.gvo
546/1992, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Macerata lì 19 Dicembre 2025
Il Giudice Relatore
ID CI