Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04007/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4007 del 2025, proposto da
Building Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Luigi Basile, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via dei Bossi, 4;
contro
Comune di Brugherio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Dal Sasso e Gabriella Perego, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere da parte del Comune di Brugherio in merito alla notifica/consegna del documento contenente il permesso di costruire relativo alla pratica edilizia 120/24 per l’intervento di ristrutturazione edilizia dell’immobile Fg. 7 mapp. 35-37 sito in Brugherio alla via Belvedere n. 27;
e della fondatezza della pretesa dedotta riguardo all’obbligo del Comune di Brugherio a consegnare/notificare il permesso di costruire n. 120/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brugherio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa SI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Building Company ha proposto un ricorso ex art. 117 cod.proc.amm. con cui ha domandato l’accertamento dell’obbligo del Comune di Brugherio di provvedere alla consegna del permesso di costruire relativo alla pratica edilizia n. 120/24 – in quanto il procedimento, con l’avviso di emanazione del titolo edilizio, non sarebbe concluso - e l’accertamento della fondatezza della pretesa.
Queste le censure dedotte:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 2, del D.P.R. 380/01 e dell’art. 38, comma 7 bis, della Legge 12/05 per aver il Comune di Brugherio condizionato il rilascio materiale del permesso di costruire al pagamento del contributo di costruzione;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L.241/90 e dell’art. 20, comma 6, del D.P.R. 380/01 per aver l’amministratore comunale omesso di concludere il procedimento di rilascio del permesso di costruire.
Si è costituito in giudizio il Comune di Brugherio, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato nel merito e ciò rende superfluo l'esame dell’eccezione preliminare sollevata dall'amministrazione resistente.
Con il primo motivo viene dedotta l’illegittimità della condizione che, nell’avviso di emanazione del permesso di costruire, subordina il rilascio del titolo edilizio al pagamento del contributo di costruzione e della somma dovuta per la monetizzazione degli standard per contrasto con le disposizioni di cui all’art. 16, comma 8, d.P.R. n. 380/01 e con l’art. 38, comma 7 bis L.R. 12/05: la normativa regionale e nazionale non consentirebbero di subordinare l’effettivo rilascio del permesso di costruire al pagamento degli oneri di urbanizzazione.
Ad avviso della ricorrente, condizionare l’effettivo rilascio del titolo edilizio al pagamento degli oneri rappresenterebbe una condotta indebita, costringendo l’operatore a corrispondere le somme richieste anche nel caso in cui non ne condivida il conteggio, al fine di evitare la grave conseguenza dell’impossibilità di avviare i lavori.
Il motivo è inammissibile.
Esso è volto a censurare i contenuti del provvedimento adottato in data 7.3.2025 - con cui il Comune di Brugherio ha comunicato alla ricorrente l’emanazione del permesso di costruire e ha previsto una serie di obblighi e prescrizioni, tra cui quella che subordina il rilascio e l’efficacia del permesso di costruire al versamento del contributo dovuto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria - il quale non costituisce oggetto di impugnazione.
Con il secondo motivo viene sostenuto che, per quanto il titolo sia stato emanato, il procedimento di rilascio del titolo edilizio non sarebbe concluso fino alla notifica del titolo edilizio, come previsto all’art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/01.
Il motivo è infondato.
La comunicazione del 7.3.2025 recante “avviso di avvenuta emanazione di permesso di costruire per esecuzione lavori edili” è un atto che ha una indubbia natura provvedimentale - andando a incidere sulla sfera giuridica del destinatario - che va a concludere il procedimento (cfr., analogamente, Tar Napoli, sent. n. 6587/2022; Tar Milano, sent. n. 738/2019).
La condizione ivi prevista, a cui sono subordinati il rilascio e l’efficacia del titolo edilizio, attiene ai contenuti dell’atto e non incide sulla conclusione del procedimento, che ha avuto termine con l’adozione di un provvedimento espresso notificato all’interessato, così come previsto all’art. 20, c. 6, d.P.R. n. 380/2001: ove la legittimità di tale previsione voglia essere contestata, l’atto deve essere oggetto di impugnazione, entro il termine ordinario di decadenza (cfr. analogamente, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 19.11.1992, n. 674) e non già con l'azione ex artt. 31 e 117 cod.proc.amm.; l’importo richiesto a titolo di contributo di costruzione può invece essere contestato entro il termine di prescrizione.
Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore del Comune di Brugherio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AD SO, Presidente
SI AT, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AT | MA AD SO |
IL SEGRETARIO