Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 127/2024 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FRANCESCO GIGLIO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. ILARIO ANTONIO SORACE
resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio l' e, premesso di aver lavorato nel periodo 31.01./31.12.2023 CP_1
alle dipendenze della società “Mollo Aziende S.r.l.” con sede in
Mongrassano (CS) svolgendo mansioni di bracciante agricolo, esponeva che in data 18.04.2023 è stato vittima di un infortunio su lavoro. In particolare, precisava il ricorrente, mentre stava tagliando un pezzo di legno
1
Aggiungeva che, condotto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Marco
Argentano e in seguito all'Ospedale dell'Annunziata di Cosenza, era stato dimesso con la seguente diagnosi: “amputazione F2 I dito mano sinistra”.
Esponeva che l' lo aveva indennizzato, riconoscendo una CP_1
menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari all'8% e successivamente al 12%.
Dedotta la sussistenza di un danno biologico pari al 20% quale conseguenza dell'infortunio occorsogli concludeva chiedendo “condannare
l in p.l.r.p.t. previo disponendo ctu medico legale a corrispondere al Sig. CP_1
la dovuta rendita nella misura del 20% di inabilità Parte_1
permanente, come prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 18.04.2023, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio; riconoscere nel caso di percentuale di invalidità permanente superiore al 12% ma inferiore al 16%, detratto quanto già percepito e riconosciuto dall , il relativo indennizzo in CP_1
capitale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, in particolare CP_1
rappresentando che gli accertamenti specialistici svolti avevano portato alla conclusione che dall'infortunio fosse derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 12%.
In corso di causa veniva escusso un teste indicato dal ricorrente e, quindi, espletata una consulenza tecnica medico legale. La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 30.04.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
2 La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 22.04.2025, l' il 26.03.2025. CP_1
Rileva in via preliminare il Tribunale che la dinamica dell'infortunio, come dedotta in ricorso, è stata confermata dal testimone escusso, Tes_1
, collega di lavoro del ricorrente all'epoca dei fatti di causa e
[...]
presente sul luogo dell'incidente (“Capitolo 1: “Confermo la circostanza. Lo so perché anche io ho lavorato nella stessa azienda nello stesso periodo richiamato nel capitolo 1. Anch'io facevo il bracciante agricolo”. Capitolo 2: “Confermo la circostanza. Ero presente nello stesso luogo ad una decina di metri di distanza. Io ero di spalle, ma sono stato allertato nella immediatezza del fatto dal ricorrente ed ho visto che gli si era amputato il pollice della mano sinistra. Il ricorrente cercava di tamponare la ferita”. Capitolo 3: “Ho immediatamente prestato soccorso al ricorrente cercando di tamponare la ferita con garze, dopo aver messo il laccio emostatico e sciacquato la ferita utilizzando il kit di pronto soccorso.
Successivamente ho accompagnato personalmente il Sig. al Pronto Parte_1
Soccorso di San Marco Argentano dove è stato medicato provvisoriamente e poi indirizzato all'Ospedale di Cosenza perché dicevano che doveva essere operato. Io stesso l'ho accompagnato a Cosenza, dove sono rimasto finché il ricorrente è stato accettato per il ricovero. Nei giorni seguenti l'ho contattato e lui mi ha riferito che era stato operato la mattina dopo il giorno del ricovero e subito dopo l'operazione era stato dimesso con prescrizione di cure domiciliari. Ricordo che il sig. Parte_1
mancò per un mese, forse anche due, dal lavoro”).
Osserva allora il Tribunale, non essendovi motivo di dubitare dell'attendibilità del testimone, che la domanda è fondata e deve trovare accoglimento per quanto di stretta ragione.
3 Il consulente tecnico d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha diagnosticato che il ricorrente, a seguito dell'infortunio occorsogli, è affetto da menomazioni consistenti in “esiti di amputazione della falange ungueale del I dito della mano sinistra (arto non dominante), consistenti in apprezzabile deficit di forza nella chiusura a pugno e nella presa a pinza tra pollice e indice”.
Ha concluso nel senso che tali menomazioni danno luogo ad una menomazione dell'integrità psico – fisica ad un danno biologico del 13%.
Tenuto conto delle emergenze istruttorie come risultanti dalla documentazione in atti e dalle circostanze riferite dal teste escusso alcun dubbio può sussistere in ordine alla ricorrenza di un diretto nesso eziologico (comunque già riconosciuto dall' ) tra l'infortunio sul CP_1
lavoro del 18.04.2023 e le accertate patologie.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, si fondano sulle certificazioni prodotte e sulla visita peritale per cui meritano di essere condivise.
Essendo la menomazione complessiva accertata di grado inferiore al 16% va riconosciuto in favore del ricorrente un indennizzo in capitale nella misura corrispondente (13% di danno biologico) oltre interessi legali, detratto quanto già percepito per la riconosciuta menomazione dell'integrità psico – fisica del 12%.
Le spese di lite, considerato l'accertamento di un danno biologico maggiore di un solo punto percentuale rispetto a quello riconosciuto dall' , CP_1
possono essere compensate.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
4 Dichiara che il ricorrente è affetto da una patologia derivante da infortunio sul lavoro, da cui è conseguita una menomazione dell'integrità psico – fisica da cui è conseguito un danno biologico pari al 13%.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale del CP_1
danno biologico nella corrispondente misura di cui alla Tabella approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali, detratto quanto già percepito per la riconosciuta menomazione dell'integrità psico – fisica del 12%.
Compensa le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese di consulenza, liquidate come da separato CP_1
decreto.
Cosenza, 02/05/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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