Art. 3. Quota di partecipazione 1. La quota di partecipazione italiana al capitale e' fissata in 2.571.800.000 dollari statunitensi, di cui l'80 per cento costituisce capitale a chiamata e il 20 per cento costituisce capitale da versare.
2. La Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comunica con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'Accordo medesimo.
2. La Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comunica con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'Accordo medesimo.