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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente e Relatore
TOMASSETTI ALESSANDRO, Giudice
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 555/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tarquinia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 241 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente 1 SAS - già Società 1 SAS – impugnò avanti a questa Corte Tributaria (in allora Commissione) l' avviso di accertamento in rettifica n. 241 del 2.03.2019 per versamenti IMU — emesso dal comune dl Tarquinia relativa all'anno 2014.
Affermava il ricorrente che tali somme fossero dovute, a detta dell'Ente, a "seguito dell'esame delle dichiarazioni presentate, dei versamenti eseguiti e delle risultanze agli atti dell'Agenzia delle Entrate, nel
Catasto e nel Registro Immobiliare, si è constatato un parziale versamento dell'imposta dovuta per l'anno
2014 sugli immobili descritti nell' allegato prospetto riepilogativo calcolo IMU, parte integrante del presente provvedimento, e conseguentemente è stata accertata e liquidata a suo çar.ico„ per l'anno 2014,
l'imposta dovuta secondo i calcoli riportati nella sopra citata scheda.
Chiedeva che la Corte annullasse l'atto assumendo
1) Che il Comune di Tarquinia non aveva tenuto in conto che i terreni e i fabbricati agricoli in oggetto godevano dell'esenzione e delle agevolazioni sulle aliquote IMU, in quanto i legali rappresentanti della società contribuente erano Imprenditori Agricoli Professionali — IAP Nominativo 2) o Coltivatori Diretti (Nominativo_1). Richiamava sul punto il D.L. n. 4 del 2015 che prevedeva anche per l'anno 2014 tali benefici per i terreni agricoli dei Comuni montani e parzialmente montani.
2) Violazione di legge non essendo allegata all'atto la menzionata deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 25.08.2014 con la quale erano state determinate le aliquote e detrazioni per l'anno oggetto del 'avviso di accertamento in rettifica' impugnato.
Il Comune di Tarquinia si costituì resistendo.
La Corte con sentenza resa il 13.9.2021 respinse il ricorso.
Impugnata la sentenza, la Corte di secondo grado ravvisò nullità della sentenza per omessa trattazione della causa in pubblica udienza, in violazione della legge n. 145/2018 – della l. 27/2020, dell'art. 31 del D.
Lgs n 546/1992 - art. 6 Cedu, nonché dell'art. 111 Cost. in tema di c.d. giusto processo. Non entrò quindi nel merito delle questioni in forza delle quali la s.a.s. aveva impugnato l'avviso d'accertamento e rimise gli atti al giudice di primo grado.
Costituitesi le parti, in esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte, riguardo al primo motivo, che l'esenzione generalizzata dell'IMU per i terreni agricoli utilizzati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali fu introdotta dalla legge 208 del
2015 con effetto dall'anno fiscale 2016 e che -come è pacifico- il comune di Tarquinia non è classificato quale montano o parzialmente montano sicché la normativa richiamata dal ricorrente è inconferente alla vicenda in esame.
Quanto al secondo motivo si rileva che per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione non è necessaria l'allegazione al provvedimento dei documenti, ivi richiamati, conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente e tali sono le delibere del Consiglio Comunale.
Va quindi respinto il ricorso con condanna del contribuente alle spese di lite in favore del Comune resistente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 500 in favore del Comune resistente.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente e Relatore
TOMASSETTI ALESSANDRO, Giudice
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 555/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tarquinia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 241 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente 1 SAS - già Società 1 SAS – impugnò avanti a questa Corte Tributaria (in allora Commissione) l' avviso di accertamento in rettifica n. 241 del 2.03.2019 per versamenti IMU — emesso dal comune dl Tarquinia relativa all'anno 2014.
Affermava il ricorrente che tali somme fossero dovute, a detta dell'Ente, a "seguito dell'esame delle dichiarazioni presentate, dei versamenti eseguiti e delle risultanze agli atti dell'Agenzia delle Entrate, nel
Catasto e nel Registro Immobiliare, si è constatato un parziale versamento dell'imposta dovuta per l'anno
2014 sugli immobili descritti nell' allegato prospetto riepilogativo calcolo IMU, parte integrante del presente provvedimento, e conseguentemente è stata accertata e liquidata a suo çar.ico„ per l'anno 2014,
l'imposta dovuta secondo i calcoli riportati nella sopra citata scheda.
Chiedeva che la Corte annullasse l'atto assumendo
1) Che il Comune di Tarquinia non aveva tenuto in conto che i terreni e i fabbricati agricoli in oggetto godevano dell'esenzione e delle agevolazioni sulle aliquote IMU, in quanto i legali rappresentanti della società contribuente erano Imprenditori Agricoli Professionali — IAP Nominativo 2) o Coltivatori Diretti (Nominativo_1). Richiamava sul punto il D.L. n. 4 del 2015 che prevedeva anche per l'anno 2014 tali benefici per i terreni agricoli dei Comuni montani e parzialmente montani.
2) Violazione di legge non essendo allegata all'atto la menzionata deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 25.08.2014 con la quale erano state determinate le aliquote e detrazioni per l'anno oggetto del 'avviso di accertamento in rettifica' impugnato.
Il Comune di Tarquinia si costituì resistendo.
La Corte con sentenza resa il 13.9.2021 respinse il ricorso.
Impugnata la sentenza, la Corte di secondo grado ravvisò nullità della sentenza per omessa trattazione della causa in pubblica udienza, in violazione della legge n. 145/2018 – della l. 27/2020, dell'art. 31 del D.
Lgs n 546/1992 - art. 6 Cedu, nonché dell'art. 111 Cost. in tema di c.d. giusto processo. Non entrò quindi nel merito delle questioni in forza delle quali la s.a.s. aveva impugnato l'avviso d'accertamento e rimise gli atti al giudice di primo grado.
Costituitesi le parti, in esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte, riguardo al primo motivo, che l'esenzione generalizzata dell'IMU per i terreni agricoli utilizzati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali fu introdotta dalla legge 208 del
2015 con effetto dall'anno fiscale 2016 e che -come è pacifico- il comune di Tarquinia non è classificato quale montano o parzialmente montano sicché la normativa richiamata dal ricorrente è inconferente alla vicenda in esame.
Quanto al secondo motivo si rileva che per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione non è necessaria l'allegazione al provvedimento dei documenti, ivi richiamati, conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente e tali sono le delibere del Consiglio Comunale.
Va quindi respinto il ricorso con condanna del contribuente alle spese di lite in favore del Comune resistente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 500 in favore del Comune resistente.