Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00680/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cocco Ortu e Mauro -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mascia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di -OMISSIS-, Servizio Sociale, datato -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente assunto al protocollo in data -OMISSIS-;
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti con l’istanza di accesso del -OMISSIS- e, per l’effetto, per la condanna del Comune di -OMISSIS- all’esibizione e al rilascio di copia della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. OS IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente è figlio del sig. -OMISSIS-, che è affetto da “grave decadimento cerebrale e grave deficit respiratorio”, oltre che da altre numerose e invalidanti patologie, in ragione delle quali è beneficiario di un piano personalizzato di sostegno ai sensi della legge n. 162/1998, predisposto dal Comune di -OMISSIS- per l’assistenza domiciliare, nonché titolare dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992.
1.1. In data -OMISSIS-, nonostante il suo conclamato stato patologico, il sig. -OMISSIS- ha compiuto un rilevante atto di disposizione patrimoniale, donando al figlio -OMISSIS- (fratello dell’odierno ricorrente) l’immobile sito in -OMISSIS-, loc. -OMISSIS-, distinto al NCEU al-OMISSIS-.
L’odierno ricorrente, preoccupato per lo stato di salute del padre e per la sua capacità di autodeterminarsi e di gestire consapevolmente i propri interessi, nonché titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela della propria posizione giuridica di figlio e potenziale erede, in data -OMISSIS-, ha formulato istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 al Comune di -OMISSIS-, depositata in data -OMISSIS-, al fine di ottenere copia della seguente documentazione:
- istanza per l’ottenimento dei benefici della legge n. 162/1998;
- documentazione medica depositata a sostegno dell’istanza di cui sopra;
- copia del provvedimento con il quale è stato attribuito il beneficio di cui trattasi.
L’istanza è stata presentata “ al fine di istruire il giudizio di annullamento della donazione in favore del figlio -OMISSIS- dell’immobile sito in -OMISSIS-, loc. -OMISSIS- ”, nonché per “ formulare istanza al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Cagliari affinché provveda alla nomina di un amministratore di sostegno […]”, ed infine per tutelare “ l’interesse della famiglia del sig. -OMISSIS-, affinché possa essere tutelato il patrimonio anche in vista di possibili (probabili) necessità future di trattamenti sanitari anche in forma residenziale ”.
Il Comune di -OMISSIS-, con nota del -OMISSIS-, a firma della Responsabile dei Servizi Sociali, ha comunicato il rigetto dell’istanza, motivato in ragione del fatto che il controinteressato, sig. -OMISSIS-, avesse “ presentato motivata opposizione ” e che, pertanto, nel “ bilanciamento degli interessi di ciascuno e considerata la natura della documentazione richiesta ” l’Ente riteneva di non poter accogliere la richiesta.
1.2. Il ricorrente, con l’odierno ricorso, ha impugnato il diniego deducendone l’illegittimità per:
1) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITÀ MANIFESTA ”, in quanto “ la recente donazione di un immobile, compiuta da un soggetto in tali condizioni di salute, desta fondati e legittimi sospetti circa la sua piena capacità di intendere e di volere e la possibile influenza di terzi ” e “ l’accesso alla documentazione medica, sulla base della quale sono stati erogati i benefici assistenziali, è pertanto indispensabile per il ricorrente al fine di istruire il procedimento giudiziario che è attualmente pendente davanti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Cagliari con il numero di Ruolo n° 8380/2025 ”; “ l’Amministrazione, di fronte all’opposizione del controinteressato, non ha operato alcun effettivo bilanciamento tra la posizione dell’istante e quella del controinteressato, ma si è limitata a recepire aprioristicamente la volontà di quest’ultimo (sulla cui validità si nutrono legittimi dubbi). Ciò costituisce un grave difetto di istruttoria ”;
2) “ VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE ”, in quanto “ il Comune si è limitato ad affermare di aver operato un “bilanciamento degli interessi” e di aver tenuto conto della “natura della documentazione richiesta”, senza tuttavia esplicitare in alcun modo l’iter logico-giuridico seguito ”;
3) “ VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 8 MARZO 2017, N. 24 (C.D. LEGGE GELLI-BIANCO). VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA ”, in quanto il Comune di -OMISSIS- avrebbe dovuto consentire l’accesso ai sensi dell’art. 4 della l. n. 24/2017, secondo la quale “ La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente ”.
1.3. Si è costituito per resistere il Comune intimato, il quale, oltre a chiedere la reiezione nel merito del ricorso, ne ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto “ l’Inps (organo deputato ad accertare ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104/1992 la sussistenza della condizione di disabilità della persona che chiede di fruire dei benefici di cui alla L. 104/1992), in riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata in data -OMISSIS- dall’Avvocato -OMISSIS-, gli avrebbe inviato tutta la documentazione medica inerente al Sig. -OMISSIS- ”, sicché il ricorrente sarebbe già in possesso della documentazione richiesta al Comune di -OMISSIS-.
1.4. In vista della camera di consiglio le parti, con memorie e repliche, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
1.5. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, va respinta l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune.
Al riguardo, è sufficiente osservare che l’INPS ha concesso l’accesso alla documentazione formata dalla commissione medica istituita presso l’ente stesso relativamente alla concessione dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, mentre l’istanza di accesso per cui è causa è volta alla acquisizione della documentazione medica relativa alla concessione del beneficio di cui alla l. n. 162/1998.
Come dedotto da parte ricorrente, si tratta di istanze differenti, aventi ad oggetto prestazioni assistenziali differenti e suscettibili di essere valutate sulla base di parametri differenti, come tali non sovrapponibili, dimodoché la concessione dell’accesso nell’una non può – perciò solo e astrattamente - far venire meno l’interesse all’accesso nell’altra.
L’eccezione va dunque disattesa.
3. Passando poi al merito, il ricorso è infondato.
3.1. Dalla disamina delle ragioni poste a base dell’istanza di accesso per cui è causa emerge che – come efficacemente dedotto da parte resistente – l’interessato pretenderebbe di conoscere i dati concernenti lo stato di salute del sig. -OMISSIS- per la tutela di un proprio diritto patrimoniale (quanto all’annullamento della donazione effettuata a favore del fratello), e per la tutela di un diritto altrui (parimenti di natura patrimoniale), ossia quello del padre che si troverebbe, secondo l’istante, nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi (quanto al procedimento volto alla nomina di un amministratore di sostegno).
In quest’ottica, allora, il ricorso non merita accoglimento e non può che essere respinto, giacché il diritto che il ricorrente vorrebbe far valere non può dirsi di rango pari o superiore a quello - della salute - facente capo al controinteressato, né consiste – diversamente da quanto affermato dall’esponente - in un suo diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale, come invece richiesto espressamente dall’art. 60 del d.lgs. 196/2003 al fine di consentire l’accesso.
3.2. In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.
3.3. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IC, Presidente
OS IU, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS IU | Marco IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.