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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5240 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 19.12.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. MA LO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 9299/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
promossa da
Par
. SA. C.F. e in persona legale rappresentante p.t., e CP_1 P.IVA_1
C.F. entrambe rapp.te e difese dall'avv. Parte_2 C.F._1
AN NE come da procura in atti;
Opponenti
contro
C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Controparte_2 C.F._2
Garau come da procura in atti;
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.9.2022 la sig.ra chiedeva al Tribunale di Controparte_2
Salerno di ingiungere alla FAD. SA. ed alla sig.ra , quale CP_1 Parte_2
amministratore unico di detta società, il pagamento della somma di € 5.600,00 oltre interessi e spese di monitorio;
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che in data 12.11.2018 sottoscriveva con la società un regolare contratto per la frequentazione Parte_3
di un corso di formazione, riconosciuto dalla Regione Campania, al fine di conseguire un diploma di estetista;
che tale diploma sarebbe stato rilasciato a seguito di regolare esame finale;
che per il corso e il relativo esame, il costo da sostenere era pari a € 5.600,00 da pagare secondo il prospetto indicato nel contratto: Acconto € 2.000,00 alla sottoscrizione del contratto;
€ 1.000,00 entro e non oltre il
16/11/2018; € 433,00 entro e non oltre il 15/12/2018; € 433,00 entro e non oltre il
15/01/2019; € 433,00 entro e non oltre il 15/02/2019; € 433,00 entro e non oltre il 15/03/2019; € 433,00 entro e non oltre il 15/04/2019; € 435,00 entro e non oltre il 15/05/2019; che il piano dei pagamenti prevedeva versamento di € 2.000, 00 alla sottoscrizione del contratto, che quindi rappresenta la quietanza di pagamento come riportato al punto n. 6 del contratto per poi versare periodicamente gli importi stabiliti così come in calce al contratto stesso;
che ha regolarmente pagato per intero Par tutto il costo del corso compreso l'esame finale come da ricevute rilasciate dalla .
Sa; che terminato il corso al momento di dover sostenere l'esame per il conseguimento del diploma da estetista, tale esame non veniva mai fissato dalla società organizzatrice;
che dalla data di fine corso Aprile 2019 ad oggi la sig.ra
[...]
non ha potuto conseguire il diploma regolarmente pagato, e non mai stata CP_2
Par contattata dalla . Sa per ottenere informazioni relative all'esame da sostenere;
che nella qualità di contraente-partecipante al corso di formazione promosso dalla Par
.Sa Srls in virtù del contratto sottoscritto in data 12.11.2018 è creditrice nei Par confronti della .SA S.r.l.s. della somma totale di €. 5.600.00; che tale importo è certo liquido ed esigibile;
che la sig.ra già a mezzo dello scrivente Controparte_2
Par difensore con lettera Pec del 24.03.2022 sollecitava e diffidava la .SA S.r.l.s. alla restituzione della somma di €.
5.600.00 per inadempimento contrattuale;
Con decreto n. 2355 reso il 21.9.2022 Tribunale di Salerno ingiungeva alla SA Pt_1
srls ed alla sig. il pagamento della somma di € 5.600,00 oltre Parte_2
interessi e spese di monitorio.
Con atto di citazione regolarmente notificato le ingiunte proponevano opposizione avverso decreto chiedendo in via preliminare accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione della sig.ra ; nel merito, accogliere l'opposizione e Parte_2
dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo perché infondato in fatto ed in diritto ed, infine, dichiarare che nulla e dovuto dalla società
Par
. SA. e dalla sig.ra alla sig.ra . CP_1 Parte_2 Controparte_2
La causa, su richiesta delle parti, all'udienza del 28.4.2023 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità
o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Dunque, le posizioni processuali risultano invertite,
l'opponente è sì attore in senso formale, ma di fatto è convenuto in senso sostanziale, dovendo difendersi rispetto alla domanda introdotta con il ricorso monitorio, sicché l'opposto, convenuto in senso formale, è di fatto attore in senso sostanziale.
Sempre preliminarmente va ricordato che in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., cass. civ., sez. un.,
30.10.2001, n. 13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, alla parte eccipiente l'inesatto adempimento sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(cfr., cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533). Ciò detto l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Risulta in atti un contratto per la partecipazione ad un corso di formazione privato –
ESTETISTA - sottoscritto dalle parti.
Le allegazioni di parte opposta circa l'impegno contrattualmente assunto di rilasciare un diploma ovvero altra certificazione all'esito del corso medesimo non hanno trovato puntuale riscontro nel corso del presente giudizio;
ed invero non risulta provato in atti, né dal contratto sottoscritto né da altra documentazione, che le opponenti abbiano assunto detto obbligo.
Dalle stesse informazioni ricavate dal sito dell'opponente, prodotte dall'opposta, si evince che “al termine del corso di formazione professionale e superate le prove finali, il candidato consegue un attestato, rilasciato dalla Regione, in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di qualifica costituiscono titolo per l'ammissione ai concorsi pubblici”.
Non è, pertanto, previsto nessun rilascio di attestato o addirittura di un diploma da parte dell'opposta società; né nel contratto né in altra documentazione anche riguardante la fase precontrattuale.
Relativamente agli obblighi assunti dall'opponente, inoltre, nessun inadempimento risulta evidente né, tantomeno, provato atteso che il corso si è regolarmente svolto con le previste lezioni teoriche e pratiche senza che venisse mossa o formalizzata alcuna contestazione dall'opposta medesima.
Va altresì rigettata la domanda proposta contro . Parte_2
CP_ L'amministratore di una (società a responsabilità limitata semplificata) ha specifici doveri e responsabilità; rispondendo personalmente per i danni causati alla società, ai soci o ai terzi in caso di violazione dei suoi doveri, essendo tenuto ad agire con diligenza e prudenza nella gestione della società potendo, pertanto, essere chiamato a rispondere in caso di violazione di detti doveri, con il proprio patrimonio personale.
Non sussistono, nel caso di specie, i presupposti richiesti dagli artt. 2395 e 2476 c.c., poiché non è stata dimostrata l'esistenza di un comportamento doloso o colposo della stessa opponente;
ed invero le circostanze dedotte a sostegno della domanda della non configurano alcuna modalità scorretta di conduzione delle CP_2 trattative e della gestione del rapporto contrattuale, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi che potessero configurare comportamenti scorretti da parte della stessa . Pt_2
Da quanto sopra deriva, in accoglimento della proposta opposizione, il rigetto della domanda di pagamento proposta dalla sig.ra e la revoca Controparte_2
dell'opposto decreto.
Le spese seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del dm. Giustizia 55/14 tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, con l'aumento del 30% previsto dall'art. 4 co.2 stesso decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del g.o.p. MA LO, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. 9299/22 così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n.
2355/22;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, in favore delle opponenti, che liquida in € 260,00 per esborsi ed € 2.210,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta, e con attribuzione al
Difensore delle opponenti dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 19.12.2025
Il g.o.p.
MA LO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. MA LO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 9299/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
promossa da
Par
. SA. C.F. e in persona legale rappresentante p.t., e CP_1 P.IVA_1
C.F. entrambe rapp.te e difese dall'avv. Parte_2 C.F._1
AN NE come da procura in atti;
Opponenti
contro
C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Controparte_2 C.F._2
Garau come da procura in atti;
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.9.2022 la sig.ra chiedeva al Tribunale di Controparte_2
Salerno di ingiungere alla FAD. SA. ed alla sig.ra , quale CP_1 Parte_2
amministratore unico di detta società, il pagamento della somma di € 5.600,00 oltre interessi e spese di monitorio;
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che in data 12.11.2018 sottoscriveva con la società un regolare contratto per la frequentazione Parte_3
di un corso di formazione, riconosciuto dalla Regione Campania, al fine di conseguire un diploma di estetista;
che tale diploma sarebbe stato rilasciato a seguito di regolare esame finale;
che per il corso e il relativo esame, il costo da sostenere era pari a € 5.600,00 da pagare secondo il prospetto indicato nel contratto: Acconto € 2.000,00 alla sottoscrizione del contratto;
€ 1.000,00 entro e non oltre il
16/11/2018; € 433,00 entro e non oltre il 15/12/2018; € 433,00 entro e non oltre il
15/01/2019; € 433,00 entro e non oltre il 15/02/2019; € 433,00 entro e non oltre il 15/03/2019; € 433,00 entro e non oltre il 15/04/2019; € 435,00 entro e non oltre il 15/05/2019; che il piano dei pagamenti prevedeva versamento di € 2.000, 00 alla sottoscrizione del contratto, che quindi rappresenta la quietanza di pagamento come riportato al punto n. 6 del contratto per poi versare periodicamente gli importi stabiliti così come in calce al contratto stesso;
che ha regolarmente pagato per intero Par tutto il costo del corso compreso l'esame finale come da ricevute rilasciate dalla .
Sa; che terminato il corso al momento di dover sostenere l'esame per il conseguimento del diploma da estetista, tale esame non veniva mai fissato dalla società organizzatrice;
che dalla data di fine corso Aprile 2019 ad oggi la sig.ra
[...]
non ha potuto conseguire il diploma regolarmente pagato, e non mai stata CP_2
Par contattata dalla . Sa per ottenere informazioni relative all'esame da sostenere;
che nella qualità di contraente-partecipante al corso di formazione promosso dalla Par
.Sa Srls in virtù del contratto sottoscritto in data 12.11.2018 è creditrice nei Par confronti della .SA S.r.l.s. della somma totale di €. 5.600.00; che tale importo è certo liquido ed esigibile;
che la sig.ra già a mezzo dello scrivente Controparte_2
Par difensore con lettera Pec del 24.03.2022 sollecitava e diffidava la .SA S.r.l.s. alla restituzione della somma di €.
5.600.00 per inadempimento contrattuale;
Con decreto n. 2355 reso il 21.9.2022 Tribunale di Salerno ingiungeva alla SA Pt_1
srls ed alla sig. il pagamento della somma di € 5.600,00 oltre Parte_2
interessi e spese di monitorio.
Con atto di citazione regolarmente notificato le ingiunte proponevano opposizione avverso decreto chiedendo in via preliminare accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione della sig.ra ; nel merito, accogliere l'opposizione e Parte_2
dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo perché infondato in fatto ed in diritto ed, infine, dichiarare che nulla e dovuto dalla società
Par
. SA. e dalla sig.ra alla sig.ra . CP_1 Parte_2 Controparte_2
La causa, su richiesta delle parti, all'udienza del 28.4.2023 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità
o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Dunque, le posizioni processuali risultano invertite,
l'opponente è sì attore in senso formale, ma di fatto è convenuto in senso sostanziale, dovendo difendersi rispetto alla domanda introdotta con il ricorso monitorio, sicché l'opposto, convenuto in senso formale, è di fatto attore in senso sostanziale.
Sempre preliminarmente va ricordato che in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., cass. civ., sez. un.,
30.10.2001, n. 13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, alla parte eccipiente l'inesatto adempimento sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(cfr., cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533). Ciò detto l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Risulta in atti un contratto per la partecipazione ad un corso di formazione privato –
ESTETISTA - sottoscritto dalle parti.
Le allegazioni di parte opposta circa l'impegno contrattualmente assunto di rilasciare un diploma ovvero altra certificazione all'esito del corso medesimo non hanno trovato puntuale riscontro nel corso del presente giudizio;
ed invero non risulta provato in atti, né dal contratto sottoscritto né da altra documentazione, che le opponenti abbiano assunto detto obbligo.
Dalle stesse informazioni ricavate dal sito dell'opponente, prodotte dall'opposta, si evince che “al termine del corso di formazione professionale e superate le prove finali, il candidato consegue un attestato, rilasciato dalla Regione, in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di qualifica costituiscono titolo per l'ammissione ai concorsi pubblici”.
Non è, pertanto, previsto nessun rilascio di attestato o addirittura di un diploma da parte dell'opposta società; né nel contratto né in altra documentazione anche riguardante la fase precontrattuale.
Relativamente agli obblighi assunti dall'opponente, inoltre, nessun inadempimento risulta evidente né, tantomeno, provato atteso che il corso si è regolarmente svolto con le previste lezioni teoriche e pratiche senza che venisse mossa o formalizzata alcuna contestazione dall'opposta medesima.
Va altresì rigettata la domanda proposta contro . Parte_2
CP_ L'amministratore di una (società a responsabilità limitata semplificata) ha specifici doveri e responsabilità; rispondendo personalmente per i danni causati alla società, ai soci o ai terzi in caso di violazione dei suoi doveri, essendo tenuto ad agire con diligenza e prudenza nella gestione della società potendo, pertanto, essere chiamato a rispondere in caso di violazione di detti doveri, con il proprio patrimonio personale.
Non sussistono, nel caso di specie, i presupposti richiesti dagli artt. 2395 e 2476 c.c., poiché non è stata dimostrata l'esistenza di un comportamento doloso o colposo della stessa opponente;
ed invero le circostanze dedotte a sostegno della domanda della non configurano alcuna modalità scorretta di conduzione delle CP_2 trattative e della gestione del rapporto contrattuale, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi che potessero configurare comportamenti scorretti da parte della stessa . Pt_2
Da quanto sopra deriva, in accoglimento della proposta opposizione, il rigetto della domanda di pagamento proposta dalla sig.ra e la revoca Controparte_2
dell'opposto decreto.
Le spese seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del dm. Giustizia 55/14 tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, con l'aumento del 30% previsto dall'art. 4 co.2 stesso decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del g.o.p. MA LO, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. 9299/22 così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n.
2355/22;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, in favore delle opponenti, che liquida in € 260,00 per esborsi ed € 2.210,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta, e con attribuzione al
Difensore delle opponenti dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 19.12.2025
Il g.o.p.
MA LO