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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente DI VIZIO FA, Relatore NISI ITALO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1292/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Prof. Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Prof. Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 159/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 2 e pubblicata il 14/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I100147-2022 IVA-ALTRO 2012
- ATTO CONTESTAZ. n. T8TCOI100005-2022 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: v. parte espositiva Resistente/Appellato: v. parte espositiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric_1Nel procedimento RGA 1292/2023 con ricorso presentato da S.r.l. veniva interposto appello avverso la sentenza n. 159/2/2022 della CTP di Prato. La controversia originaria aveva riguardo all'avviso di accertamento n.T8T03I100147/2022 notificato il 22/3/2022, con il quale la Direzione Provinciale di Prato dell'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno 2012, ai fini Iva a carico della società, un maggior imponibile di € 2.497.625,00 ed una maggiore imposta pari ad € 524.501,25 oltre sanzioni e interessi;
dette sanzioni erano state fatte oggetto di notifica di separato atto di contestazione n. T8TCOI100005/2022 anch'esso notificato in data 22/3/2022, e parimenti impugnato con ricorso di cui al RGR n. 133/2022. In via di sintesi l'accertamento assumeva che Ric_1 S.r.l. avrebbe utilizzato fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Società_1 per un imponibile di € 2.434.375,00 con Iva per € 511.375,75; imponibile poi aumentato di € 63.250,00 e Iva aumentata di € 13.282,50 per i rilievi di cui all'avviso di accertamento n. T8T03T101360/2017 notificato il 19/12/2017 definitosi per mancata opposizione. Più in dettaglio, a seguito di verifica fiscale della G.d.F. conclusasi con PVC del 27/10/2021, la ricorrente veniva inclusa fra i partecipanti ad una “frode carosello” ai fini Iva, perpetrata nel settore del commercio all'ingrosso di materie plastiche, in qualità di soggetto beneficiario. Le indagini prendevano avvio dal processo penale n._1, istruito presso il tribunale di Prato, inizialmente relativo all'attività della Società_2 S.r.l. con unico socio e amministratore unico Rappresentante_1 fino al 2020 e, successivamente da Nominativo_4, rispettivamente figlia e coniuge di Rappresentante_1, liquidatore della ricorrente, il quale, dal processo, sarebbe risultato l'effettivo gestore e amministratore di fatto della società Soc2 Soc2 Rappresentante_1 Ric_1Oltre alla la famiglia amministrava anche altre due società: la S.r.l. ricorrente, costituita nel 2008 e posta in liquidazione nel 2017 e la Ricorrente_1. Polimeri nata nel 2009 e cessata nel 2014, la cui attività, di fatto, era stata proseguita dalla stessa Società_2, operando infatti nello stesso ambito commerciale con gli stessi clienti e fornitori. Nell'avviso di accertamento si sottolineava che il coinvolgimento della famiglia Rappresentante_1 era emerso fino dalle primissime fasi della frode. Nelle motivazioni degli avvisi si Nominativo_5 Rappresentante_1rileva poi come tale , su iniziativa dello stesso , nel 2012, avesse costituito la società slovena Società_1 d.o.o. la quale procedeva a transazioni commerciali con l'interposizione di un'altra società, la Società_1 , divenuta attiva nel settore del commercio delle materie plastiche nell'agosto 2012 a seguito di nomina di Nominativo_6 quale nuovo amministratore di diritto/prestanome sia della stessa Società_1 sia di altre società cartiere, come dallo stesso confermato in occasione dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale aveva ricostruito le fasi che lo avevano portato alla conoscenza dei AP ai coinvolgimenti in false transazioni con società fittizie e implicazioni quale socio e/o amministratore in una serie di società tutte coinvolte nella frode carosello di cui al p.p. n° Società_14017/2017. La era stata verificata dalla G.d.F. di Prato, sempre per l'anno 2012, per utilizzo di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti per un imponibile di circa 2,4 Società_1milioni di euro e relativa Iva per oltre 500.000 euro. La stessa nell'agosto 2012 avrebbe acquistato dalla Società_8 S.r.l. (costituita nel luglio 2012 e divenuta inattiva dal 2013 e del tutto inadempiente rispetto ai propri obblighi fiscali, unico fornitore e attivatasi peraltro in questa unica operazione, contestata poi come oggettivamente inesistente), una partita di materiale denominato Master o Compound per € 2.413.000,00 più iva pari ad € 506.730,00, e dopo aver ricevuto le fatture false, avrebbe rifatturato il tutto alla ricorrente Ricorrente_1. la quale avrebbe rifatturato alla società slovena Società_1 senza Iva, trattandosi di transazione comunitaria, e beneficiando così di un ingente e indebito credito di imposta. Si rilevava ancora negli atti impugnati che a fronte delle suddette transazioni, non venivano effettuati pagamenti, operando solo delle improbabili compensazioni cartolari e cessioni di crediti fra Ricorrente_1 Società_1 Società_1 Società_8le varie società coinvolte ( , , e ). Quanto sopra sarebbe Nominativo_5poi stato confermato dalle dichiarazioni rilasciate dal e dal sequestro effettuato presso dei magazzini posti in località Novate Milanese a seguito di perquisizione autorizzata dal p.m. titolare delle indagini, durante le quali era stato rinvenuto che gran parte della merce era costituita da carbonato di calcio, acquistato dal Nominativo_9 su pagamento del AP (€ 12.000,00) per una quantità di 360 t. al valore di € 0,05/kg., spacciato invece per Master o Nominativo_7, e fatturato quindi ad un valore 200 volte superiore al reale. Ne risultava quindi dimostrata la totale fittizietà dei carichi indicati nelle fatture, venduti dalla Società_8, acquistati dalla ricorrente e dei vari passaggi fra l'Italia, la repubblica Ceca e slovacca e la Slovenia, con evasione di Iva ad ogni passaggio che consentiva il falso rientro in Italia della merce la quale, di fatto, era rimasta sempre nei magazzini di novate Milanese. Gli AP Nominativo_5effettivi promotori della frode sarebbero stati quindi il e il , come confermato peraltro da una serie di intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva il loro totale coinvolgimento e la loro piena consapevolezza dell'esistenza della frode. Secondo quanto emerge anche dalla narrativa della sentenza di primo Ricorrente_1 grado . S.r.l. gli atti impositivi lamentando: i) l'illegittima e falsa applicazione dell'art. 57 DPR 633/972 comma 3, per intervenuta decadenza dal potere accertativo da parte dell'Ufficio, perché il medesimo avrebbe effettuato l'accertamento oltre lo spirare del termine ordinario, invocando il raddoppio dei termini dallo stesso comma previsto, in assenza del presupposto legale costituito dall'obbligo di denuncia di un reato di cui al d.lgs. N. 74/2000, denuncia che l'A.F. doveva inoltrare entro la scadenza ordinaria dei termini e, nella fattispecie quindi, entro e non oltre la data del 31/12/2017; il Pubblico Ministero aveva proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di associazione a delinquere a carattere transnazionale del Rappresentante_1 e di Nominativo_4 , nell'ambito del procedimento penale n. n._1, solamente in data 13 luglio 2018, come da documentazione in atti;
non vi era il requisito necessario a consentire l'accesso al raddoppio dei termini e, conseguentemente, l'avviso di accertamento impugnato andava annullato in quanto tardivo e quindi privo di efficaci;
ii) nel merito, la fattispecie di “utilizzo di fatture per operazioni inesistenti” era inesistente per effetto dell'effettività delle transazioni contestate che non potevano essere considerate operazioni oggettivamente inesistenti: iii) l'Ufficio aveva sottoscritto in maniera acritica il contenuto del PVC ma, considerata la complessità del provvedimento, l'attenzione Società_1avrebbe dovuto rivolgersi esclusivamente sulle operazioni di acquisto dalla e Società_1di vendita alla slovena , tralasciando del tutto la valutazione delle fonti testimoniali in favore dell'aspetto strettamente documentale;
l'accertamento infatti non era supportato da effettive prove documentali, mentre la sussistenza delle operazioni contestate era provata da un contratto di fornitura sottoscritto dalla ricorrente e dalla Società_1 e prodotto in allegato al ricorso. A dimostrazione della buona fede, la ricorrente aveva inoltre provveduto ad effettuare visure camerali e a richiedere il DURC alla Società_7 srl, soggetto operatore di cui la stessa si avvaleva per la movimentazione delle merci;
non sussisteva beneficio dalla supposta partecipazione alla “frode carosello” e, dall'altra, la inesistente necessità di partecipare a un qualsiasi tipo di frode, stante la notevole possibilità di accesso al credito, a dimostrazione della assoluta assenza di difficoltà finanziarie e della conseguente significativa credibilità accordatale dal mondo finanziario. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso i fatti di causa evidenziando i vari APsoggetti coinvolti e sottolineato la presenza della famiglia già nelle prime fasi della frode, procedeva ad una ricostruzione dei meccanismi adottati dalle varie società nella commercializzazione del materiale indicato come Master o Compound, rilevando che dall'indagine sarebbe emerso con evidenza il ruolo di promotori del meccanismo fraudolento in capo al Rappresentante_1 e al Nominativo_5. Tutto ciò confortato dalla documentazione rinvenuta, dalle molteplici e compromettenti intercettazioni telefoniche, e dalle testimonianze rese dai vari amministratori in sede di interrogatorio, insieme di fatti circostanziati, questi, che fornivano anche la prova della loro piena consapevolezza di partecipare e gestire la frode perpetrata dalla Nom_8. Pla. attraverso l'utilizzo e l'emissione di fatture a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, con l'unico fine di non versare l'Iva e di permettere, allo stesso tempo, ai clienti di poterla detrarre. L'Ufficio contestava inoltre la rilevanza della documentazione prodotta dalla ricorrente, costituita da un contratto di fornitura del tutto generico e privo di data certa e, infatti, non reperito dai verificatori;
atti di cessione del credito pro-soluto corretti a mano e privi di data certa;
fatture e pagamenti, documenti del tutto irrilevanti ai fini dell'effettività delle operazioni contestate;
CMR, DDT e fatture dell'autotrasportatore Società_7, sulla cui falsità emersa dal PVC la società sorvolava completamente nel ricorso. Anche la documentazione prodotta a dimostrazione della propria buona fede (DURC dell'Società_7) non era sufficiente a confutare le circostanze provate dall'Ufficio e, tanto meno, la veridicità delle operazioni, e la mancata partecipazione della società all'organismo fraudolento. Per quanto riguarda l'asserita tardività dell'accertamento, APl'Agenzia rileva in sostanza, come la condotta penalmente rilevante ascrivibile al , era emersa nell'ambito delle indagini svolte ai fini del p.p. 4017/2017 e non solo con l'iscrizione nel registro degli indagati avvenuta nel luglio 2018. La stessa Agenzia era stata coinvolta da precedenti indagini radicate in sede penale e, quindi, con procedura diversa da quella classica di trasmissione della denuncia penale attraverso la comunicazione alla Procura della notizia di reato. Non avrebbe alcun senso ragionare in termini di trasmissione all'autorità penale della CNR al fine di avviare le indagini su episodi emersi in sede amministrativa, visto che tali indagini penali, dalle quali era emersa la commissione di gravi reati tributari, erano già in corso da tempo. Pertanto, vista anche la sua natura associativa, il reato risultava perseguito in tempi anteriori al 31/12/2017, mentre il raddoppio dei termini doveva valere anche nei confronti dei singoli soggetti che, pur facendo parte dell'associazione, erano stati personalmente indagati solo successivamente. Esisteva anche una notizia di reato trasmessa in data 30/9/2017, per cui si riservava di produrre appena entrato in possesso dell'autorizzazione della Procura, da sola sarebbe sufficiente a legittimare il contestato raddoppio dei termini, considerata l'irrilevanza dell'estinzione del reato per estinzione del processo, per prescrizione o archiviazione della denuncia (documento trasmesso poi in data 7/9/2022). La CGT di primo grado rigettava i ricorsi e compensava le spese di lite. L'Agenzia delle Entrate aveva legittimamente applicato la previsione di cui al comma 3 dell'art. 57 DPR 633/1972. La condotta penalmente rilevante riconducibile alla famiglia Rapp_1 si era manifestata già nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria svolte in merito al procedimento penale n._1 e non solo in occasione dell'iscrizione nel registro degli indagati avvenuta nel luglio 2018. La Procura aveva quindi già conosciuto la notizia di reato, e l'emersione dei reati fiscali si era concretizzata nell'indagine di polizia giudiziaria e solo successivamente c'era stato il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate, quando i reati tributario erano già emersi proprio a seguito dell'attività penale intrapresa con il procedimento n._1 L'iscrizione nel registro degli indagati, normalmente elemento promotore dell'inizio delle indagini, era stata una conseguenza dello svolgimento delle stesse e non era l'unico elemento cui affidare il rispetto della previsione di cui al comma 3 dell'art. 57 menzionato. Dall'ordinanza di applicazione di misure cautelari del GIP, intitolata “N. n._1 R.G. notizie di reato”, emergeva “uno stabile vincolo associativo tra diversi soggetti, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati di frode fiscale” nell'ambiente imprenditoriale pratese, ove fra gli altri operava “la famiglia Rapp_1 per la società rivenditrice. In tale anno, infatti, si erano verificati i primi rapporti tra la società di Società_1 Società_1diritto sloveno d.o.o. in veste di “conduit company”, la società pratese Ricorrente_1 S.r.l., in qualità di azienda cartiera, e le società pratesi . S.r.l. e Società_6 S.r.l., in qualità di aziende rivenditrici ed in cui si sono registrati i primi ingenti importi di fatturato. Dall'esercizio successivo si assisteva alla moltiplicazione delle società, sempre create su iniziativa del Nominativo_9, alle quali era attribuita la funzione di “filtro” o “cartiera” e le società rivenditrici che si “servivano” stabilmente del meccanismo creato dal Nominativo_9, e di conseguenza anche i soggetti impiegati nella frode con il ruolo di prestanome Risultava evidente il coinvolgimento di tutta la famiglia Rapp_1 fino dall'anno 2012 e il fatto che la Procura avesse già percepito la notizia di reato antecedentemente alla data del 31/12/2017, considerato anche che nel giudizio penale n._1, il Rappresentante_1 risultava già indagato, assieme ad altri 11 soggetti, per aver partecipato ad una associazione dedita alla commissione di delitti di natura fiscale, finalizzati alla emissione ed utilizzazione di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti, con l'unico scopo di creare ingenti crediti Iva. Il procedimento n._1, dal quale scaturiscono le riprese fiscali a carico della Ric_1
. S.r.l., era stato infatti aperto dalla Procura della Repubblica di Prato nell'anno 2017 e vi era una comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla Guardia di Finanza di Prato già in data 20/9/2017, prodotta dall'Ufficio il 7/9/2022 la quale, ancorché oggetto di una successiva archiviazione, legittimava il raddoppio dei termini (cfr. Cass. n. 2478/2021). Onde l'Ufficio aveva legittimamente applicato il comma 3 dell'art. 57 del DPR 633/972 e che conseguentemente aveva potuto legittimamente usufruire del raddoppio dei termini, ai fini della tempestività della notifica dell'avviso di accertamento. Nel merito, preso atto della mole di elementi emersi dalle indagini e forniti dall'Ufficio sia in sede di motivazione dei ricorsi, sia con le proprie controdeduzioni, emergeva la totale infondatezza dei ricorsi stessi. Dalla lettura di detti documenti, ed in particolare del PVC del 27/10/2021, emergevano incontestabili le prove della partecipazione della ricorrente alla estesa e considerevole frode perpetrata attraverso l'emissione e l'uso di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti. Anche volendo trascurare completamente le dichiarazioni fornite da tutti i soggetti coinvolti nel carosello frodatorio, non erano trascurabili i contenuti delle molteplici intercettazioni telefoniche, dalle quali emergeva la partecipazione della ricorrente alla frode e la piena consapevolezza e la partecipazione attiva alla promozione e all'organizzazione di ciò che veniva perpetrato, con l'obiettivo, pienamente raggiunto, del conseguimento di ingenti e indebiti crediti di imposta. Le indagini operate nei confronti della ricorrente, avevano consentito di provare una serie di elementi a conferma della illegale condotta della società e del suo liquidatore. In particolare, andavano sottolineate le falsità in relazione alla natura e al valore delle merci fatturate, il fatto che le stesse in pratica non si erano mai mosse dal magazzino di Novate Milanese, il fatto che in realtà non era mai avvenuto il corretto pagamento dei beni commercializzati. A fronte di tutti questi elementi, addotti e comprovati dall'Agenzia delle Entrate, la ricorrente non era stata in grado di opporre alcunché, se non la produzione di un contratto di fornitura privo di data certa, emerso successivamente alla verifica della Guardia di Finanza, che evidentemente non lo aveva reperito durante le indagini. Inoltre, appurato che in realtà la merce non si muoveva dai magazzini di stoccaggio, ne andava dedotto che tutta la documentazione prodotta sul movimento della stessa non aveva alcuna rilevanza e che, anzi, sia i documenti di trasporto, sia i CMR che le fatture dell'autotrasportatore, poteva essere considerata documentazione del tutto falsa, rimanendo fermo il fatto che l'assenza di valore probatorio deve essere rilevata anche in relazione alle fatture, le quali, come ormai riconosciuto da molteplice, univoca e consolidata giurisprudenza, costituivano elementi facilmente falsificabili, approntati proprio al fine di far apparire reali operazioni fittizie. Quindi in definitiva la ricorrente non era stata in grado di dimostrare la effettività di tutte le operazioni contestate. Respinto il ricorso principale lo stesso doveva avvenire per l'impugnazione dell'atto di contestazione delle sanzioni, peraltro non opposte nello specifico. In ordine alle spese di giudizio le stesse andavano interamente compensate in considerazione della particolarità della preliminare questione di diritto trattata Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello, articolando i motivi di gravame di seguito esposti e rassegnando in atti le seguenti conclusioni: riformare integralmente la sentenza di primo grado e annullamento degli atti impositivi impugnati, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite: in subordine e in ogni caso, accoglimento parziale dell'appello, con annullamento o riducendo gli importi richiesti, con ogni conseguente statuizione sulle spese. Primo motivo: insussistenza delle condizioni per il raddoppio dei termini di accertamento. I giudici di primo grado avevano ritenuto legittima l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 57 del DPR 633/1972, anche se mancava la corretta allegazione e riferibilità della notizia di reato all'accertamento fiscale notificato a Ricorrente_1 S.r.l. Nessuna notizia di reato era stata allegata agli atti impositivi mentre le comunicazioni penali citate riguardavano soggetti e fatti diversi. Secondo motivo: difetto di motivazione e di vaglio critico delle risultanze penali I giudici di primo grado non avevano vagliato in modo critico e autonomo le risultanze delle indagini penali e non avevano motivato adeguatamente l'iter logico-giuridico della decisione. La sentenza si limitava a recepire le tesi dell'Ufficio senza una propria autonoma valutazione delle prove e delle circostanze emerse. Terzo motivo: difetto della prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni. Non era stata fornita una prova effettiva e concreta di tale inesistenza. Anzi, la documentazione prodotta dimostrava la reale esistenza delle operazioni commerciali e che la società svolgeva regolarmente il ruolo di intermediario nel commercio della plastica, acquistando e rivendendo la merce senza mai detenerla fisicamente. L'Ufficio finanziario si costituiva in giudizio e presentava le controdeduzioni di seguito illustrate e rassegnava atti le seguenti conclusioni rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio. Prima controdeduzione: sul raddoppio dei termini per l'accertamento. La vicenda non si poteva ridurre a semplici operazioni inesistenti, ma si inseriva in un più ampio contesto di indagini penali che coinvolgevano la famiglia Rapp_1 e una pluralità di società, tutte riconducibili agli stessi soggetti. La frode consisteva in un vorticoso giro di fatture tra Italia ed estero, con lo scopo di evadere l'IVA, e la merce, di fatto, rimaneva sempre nei medesimi magazzini. La fonte delle riprese fiscali era il procedimento penale n. 4017/2017, da cui emergevano plurimi indizi e atti istruttori che coinvolgevano la società appellante e i suoi amministratori, ben prima della scadenza dei termini ordinari di accertamento. Il raddoppio dei termini era legittimato dalla presenza di seri indizi di reato, a prescindere dalla presentazione o meno della notizia di reato entro il 31/12/2017. Il procedimento penale n._1 presso la Procura di Prato era stato avviato già nel 2017, ben prima della scadenza dei termini ordinari di accertamento. Era stata trasmessa una comunicazione di notizia di reato dalla Guardia di Finanza di Prato in data 20/09/2017, quindi entro il termine ordinario di accertamento. Le indagini penali avevano già evidenziato il coinvolgimento della famiglia Rapp_1 e delle società a essa riconducibili (Ricorrente_1. Società_2Soc6, ) sin dal 2012, con plurimi atti istruttori e riscontri documentali. Vi erano atti istruttori (interrogatori, sequestri, perquisizioni, ordinanze cautelari) che già nel 2017 AP Nominativo_3coinvolgevano direttamente gli amministratori delle società, tra cui e . Il PVC, le ordinanze cautelari, l'avviso di conclusione delle indagini, la richiesta di rinvio a giudizio erano documenti tutti anteriori o comunque collegati a fatti e indagini avviate prima del 31/12/2017; onde, la “serietà” degli indizi di reato era già emersa e documentata prima della scadenza del termine ordinario, legittimando così il raddoppio dei termini per l'accertamento. Per la giurisprudenza di Cassazione era sufficiente la sussistenza astratta del reato per consentire il raddoppio. Le indagini penali avevano riguardato la famiglia Rapp_1 e le società a essa riconducibili sin dal 2012, mentre la struttura della frode era emersa da numerosi procedimenti penali, non solo da quello principale. La difesa dell'appellante era contraddittoria e la mancata allegazione della notizia di reato all'accertamento non inficiava la validità dell'atto, essendo sufficiente la presenza di indagini penali in corso. Seconda controdeduzione: nel merito La documentazione prodotta dall'appellante (contratti, DDT, CMR, fatture di trasporto, DURC, visure) non era idonea a dimostrare la reale esistenza delle operazioni, trattandosi di documentazione fittizia o comunque non probante, anche alla luce delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e delle perquisizioni nei magazzini. Terza controdeduzione: trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, l'eventuale buona fede del cessionario era del tutto irrilevante. Una volta accertata l'assenza dell'operazione, non era configurabile la buona fede del contribuente, il quale sapeva certamente se ed in quale misura avesse effettivamente ricevuto il bene o la prestazione (Cass., 18 ottobre 2021, n. 28628). In ogni caso, l'Ufficio escludeva la buona fede in capo a Ricorrente_1., sottolineando la partecipazione attiva della società alla frode. Veniva anche osservato che la documentazione prodotta dall'appellante (DURC, visure, estratti centrale rischi, controlli precedenti dell'Agenzia o della GdF) non era idonea a dimostrare la buona fede, né a superare la circostanza che la merce non si era mai spostata realmente, ma era stata solo oggetto di passaggi cartolari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Va esclusa, anzitutto, la decadenza dell'Ufficio rispetto al potere accertativo.
1.1. Va premesso un breve riepilogo della disciplina che si trae dalla Cass. civ., Sez. 5, n. 8181 del 2025. In particolare, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, e dunque in base alla previgente disciplina, i termini per l'accertamento della pretesa impositiva previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA erano raddoppiati esclusivamente sulla base dell'astratta sussistenza dei presupposti in presenza dei quali si configura in capo al pubblico ufficiale l'obbligo della denuncia penale, a mente dell'art. 331, c.p.p., secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011. Sulla disciplina del raddoppio dei termini, sia quelli stabiliti in materia d'imposte dirette, di cui all'art. 43, d.P.R. n. 600/1973, sia di quelli stabiliti in materia di IVA, dall'art. 57, d.p.r. n. 633/1972, sono intervenuti prima il d.lgs. n. 128/2015 e, successivamente, la legge 28 dicembre 2015 n.208. Il d.lgs. n. 128/2015 ha dettato una disciplina transitoria, facendo salva la previgente disciplina per gli accertamenti notificati entro la data di entrata in vigore della disposizione stessa, ossia il 2 settembre 2015. La legge 28 dicembre 2015, n.208 ha quindi espunto definitivamente la previsione del raddoppio dei termini per il futuro, e all'art.1 comma 132, ha previsto che la novella si applica «agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione;
il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo». È stata così introdotta una seconda disciplina transitoria in base alla quale la nuova disciplina, incentrata sulla previsione di un termine più lungo e specifico per le ipotesi di reato, non ha efficacia retroattiva bensì si applica a decorrere dai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016. Per i periodi impositivi precedenti, la norma da ultimo citata ha disposto che il raddoppio dei termini si applica nei soli casi in cui la denuncia penale sia stata inviata entro e non oltre la scadenza del termine ordinario non raddoppiato. La norma transitoria, contenuta nell'art. 1, comma 132, della l. n. 208/2015, non ha innovato rispetto alla applicabilità della precedente norma transitoria di cui all'art.2 comma 3 del d.lgs. n.128 del 2015, la quale fa salvi, a prescindere dalla data di presentazione della denuncia, gli effetti degli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (v. Cass. n.16728/2016; Cass. n.33793/2019). Sulla base di quanto precede, si individua una prima decisiva divaricazione: per gli avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 non ancora notificati si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell'art. 1 l. n. 208/15 e, di conseguenza, il termine per l'esercizio del potere di accertamento dev'essere ragguagliato alla data di comunicazione della notitia criminis, per cui ove la stessa non venga effettuata nei termini suddetti non trova applicazione il raddoppio dei termini. Per gli avvisi di accertamento anteriori già notificati, si applica invece la disciplina dettata dall'art. 2 del d.lgs. 128/15 e così si deve far riferimento alla pregressa disciplina, per cui il termine viene raddoppiato indipendentemente dalla formale notizia di reato. Nel caso posto alla valutazione di questa Corte ci si colloca nella prima ipotesi, dal momento che l'avviso di accertamento è stato notificato nel 2022 per l'anno di imposta 2012 e, quindi, rileva ed è sufficiente il fatto che la notitia criminis sia stata tempestivamente comunicata il 30.12.2017. Nella vigenza della novella recata dal comma 132 dell'art. 1, l. n. 208/15, che dava rilevanza al momento di presentazione della notizia di reato, è incongrua qualsiasi motivazione sull'assenza di presupposti per la stessa e circa la sua strumentalità. Il sindacato sui presupposti, infatti, era stato fissato dalla Corte costituzionale in riferimento alla disciplina anteriore alla precedente la legge 208/2015, con la sentenza n.247/2011, sul presupposto che, nel quadro normativo allora vigente, il raddoppio operava in presenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia: «Il giudice tributario (…) dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta
“prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento». Nel quadro normativo applicabile nella vigenza della norma transitoria di cui al comma 132 dell'art. 1, l. n. 208/15, tale accertamento non rientra nei poteri del giudice tributario, dal momento che per espressa previsione di legge l'effetto del raddoppio del termine di esercizio del potere impositivo è raggiunto per effetto dell'inoltro della denuncia al giudice penale anteriormente alla scadenza del termine originario, così che non vi è spazio in capo al giudice tributario per il controllo della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia. Nessuna valutazione di strumentalità poteva essere dunque operata.
Come maggiore specificazione, è stato chiarito «in tema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dalla cosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2 settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, la proroga dei termini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, entro e non oltre gli ordinari termini di accertamento; tuttavia, laddove sia pendente un procedimento penale, nel quale siano acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai fini del raddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione della notizia di reato, dalla quale esse scaturiscono» (Cass. civ., sez. 5 , n. 22902/2025 Rv. 675505 - 01).
Non v'è dubbio che la disciplina in tema di raddoppio dei termini dell'accertamento di cui all'art. 43 DPR n. 660 del 1973 e all'art. 57 DPR n. 633 del 1972 sia stata modificata dalle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 130, 131 e 132, l. n. 208 del 2015. Ad esito di tali modifiche, in ragione di quanto previsto dalla cosiddetta “seconda normativa transitoria” ex comma 132 cit., applicabile agli atti notificati successivamente al 2 settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016 (quali quelli di cui si discute nel caso di specie), la proroga dei termini di accertamento è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al D.lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte dell'A.F. o della GdF, entro e non oltre gli ordinari termini di accertamento (per un ampio riepilogo della disciplina, cfr. Cass. civ. n. 8181/2025). Per mera completezza mette solo conto di rilevare che, ricorrendo i presupposti del raddoppio dei termini, la relativa disciplina trova applicazione in relazione alla notificazione, non solo degli avvisi di accertamento propriamente detti, ma altresì degli atti di contestazione di sanzioni (Cass. nn. 534 del 2024, 23662 del 2023). Ancora di recente (Cass. civ., n. 27053/2025) in materia di raddoppio dei termini di accertamento, è orientamento giurisprudenziale condiviso quello secondo cui il predetto raddoppio presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, non rilevando né la configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né l'intervenuta archiviazione della denuncia, «né l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., ai sensi dell'articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario» (in termini, Cass. n. 9974/2015, n. 16728/2016, n. 22337/2018, n. 5228/2019, n. 27250/2022 e più recentemente Cass. n. 600/2025 e n. 666/2025). Da quanto detto discende che il contribuente, ove voglia contestare l'accertamento compiuto oltre il termine ordinario, dovrà denunciare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e non potrà mettere in discussione la sussistenza del reato, né sotto il profilo dell'elemento oggettivo, né sotto quello dell'elemento soggettivo, né infine dal punto di vista del suo autore, posto che tale accertamento è precluso al giudice tributario (Cass. n. 27629/2018, n. 17586/2019, n. 13481/2020).
1.2. Fermo quanto precede, nel caso di specie, tenuto conto di quanto addotto e documentato dall'Agenzia delle Entrate, risulta che:
— al 31 dicembre 2017 era già pendente il procedimento penale n. 4017/2017 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Prato, peri quale poi è stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini formato in data 30.9.2021 con formulazione dell'addebito sub 124 a carico di Rappresentante_1 e Nominativo_4 per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 del d.lgs. nr. 74/00 (perché, in concorso tra loro, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, la Nominativo_4 quale amministratore unico fino al 28.3.2013 e il Rappresentante_1 quale amministratore di fatto e liquidatore della Ricorrente_1" . SRL" con sede in Prato indicavano nella dichiarazione per l'anno 2012 Rappresentante_1relativa alla predetta imposta (firmata da ), elementi passivi fittizi avvalendosi delle sottoindicate fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Società_1 per un ammontare imponibile complessivo pari ad euro 2.434.375,00 ed IVA pari ad euro 511.218,75, in Prato il 30.9.2013 rispetto al periodo d'imposta 2012), coincidente con la medesima violazione per cui si è proceduto al recupero erariale.
— dall'avviso delle indagini e dalla richiesta di rinvio giudizio emessi per n._1procedimento penale R.G.N.R. emergono le qualità di: Nominativo_4 Rappresentante_1(i) e (coniugi), nelle vesti di Ricorrente_1amministratore unico e amministratore di fatto di . RL (società utilizzatrice delle fatture oggettivamente inesistenti emesse da Società_4 Società_1 S.r.l.); (ii) Nominativo_4 Rappresentante_1 , e Rappresentante_1 nelle vesti di amministratore unico, co-amministratice e amministratore di fatto di Società_6 RL (società utilizzatrice delle fatture oggettivamente inesistenti emesse da Società_4, Società_1 RL e Società_9); (iii) Nominativo_4 , Rappresentante_1 e Rappresentante_1 nelle vesti di amministratore unico, coamministratore e amministratore di fatto di Società_2 RL (società utilizzatrice delle fatture oggettivamente inesistenti Società_1 Ricorrente_1 Società_4emesse da RL, . Polimeri, S.r.l., Società_1 RL, Società_1 RL).
— le fatturazioni contestate come inerenti ad operazioni oggettivamente inesistenti riguardano, per l'annualità oggetto di giudizio, i seguenti passaggi: (i) Società_8 S.r.l. emetteva fattura nei confronti della Società_1 S.r.l.; (ii) Società_1 S.r.l. emetteva, a sua volta, fattura nei confronti di Ricorrente_1. S.r.l.; Ric_1 Società_1(iii) S.r.l. rifatturava alla società slovena , amministrata da Nominativo_5, ritenuto uno degli ideatori della frode e promotore dell'associazione a delinquere.
— plurimi altri procedimenti penali si sono intersecati con le già menzionate operazioni: (iv) il p.p. n._2 R.G.N.R. aperto dalla Procura della Repubblica di Macerata nei confronti della Società_1 S.r.l.; (v) il p.p. n._3 R.G.N.R. acceso presso la Procura della Repubblica di Prato a seguito dello “stralcio” del fascicolo disposto, per competenza, dalla Procura di Macerata;
n._1(vi) il p.p. R.G.N.R., “fonte d'innesco” immediata delle riprese Ricorrente_1fiscali a carico della S.r.l. e che è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Prato nel 2017, sfociato nell'emissione, in data 30/09/2021, del ricordato avviso di conclusione delle indagini a carico di 37 indagati, tra cui anche gli amministratori di diritto e di fatto della Ric_1 S.r.l., Rappresentante_1 e Rappresentante_1 ; tale procedimento penale è precedente al 31 dicembre 2017, tanto che la Procura di Macerata si era concentrata sul fenomeno fin dal 2012.
— plurime sono state le indagini che hanno interessato il commercio di materie plastiche da parte di esponenti della famiglia Rafanell, quali i seguenti atti istruttori: (i) CNR trasmessa dalla Guardia di Finanza di Prato, afferente l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di Società_1 s.r.l., l'utilizzo di f.o.i. e l'omesso versamento iva ed ex art. 2 e 10 ter d.lgs. n. Società_174/2000 da parte della S.r.l., aventi ad oggetto l'acquisto di materie plastiche (CNR 20.09.2017, quindi entro il termine ordinario di accertamento, all. 19, fascicolo primo grado); (ii) n._1 nel p.p. : (a) in data Nominativo_95.06.2017 e Nominativo_10 – sentiti dai militari – hanno dichiarato che “… nel 2014 abbiamo ceduto merce sottocosto a ditte italiane quali la Società_1 RL e la Società_2 RL”; (b) in ragione di tali dichiarazioni, la Gdf ha osservato: «in relazione alle citate dichiarazioni e posto che la vendita sottocosto di merce è tra gli alert di rischio legati alle frodi carosello all'iva, sono stati effettuati Società_2preliminari accertamenti nei confronti della RL con sede legale in Indirizzo_1 e sede operativa a Vaiano, Indirizzo_2
… ; tale società è stata costituita il 5.03.2013 dall'unico socio nonché amministratore unico AP … già amministratrice di Ricorrente_1 Soc6i…, società cessata il 12.12.2014 ma che è stata operativa nel medesimo settore delle materie plastiche ed aveva la sede operativa in Vaiano Indirizzo_2 medesimo luogo della Società_2. La Società_6 nell'anno 2013 ha acquistato merce dalla solita società slovena ( Società_1 di Nominativo_5 ) ed ha effettuato cessioni all'unico cliente Società_9 Ric_1 … in prossimità della cessazione della citata , la Rapp_1 Società_2 ha quindi aperto la srl con la quale ha continuato i rapporti di compravendita con le società della famiglia Nominativo_9»; Indirizzo_2 è stata la sede di Società_1 S.r.l. (costituita da Nominativo_5 Nominativo_9 nel 2010, poi legalmente rappresentata da Nominativo_6 e Nominativo_11), Società_2 S.r.l, legalmente rappresentata da AP Nom_3 e dalla madre e Società_6 ; (c) Nominativo_6, amministratore unico di Società_1 S.r.l. dal 2012, nell'interrogatorio di garanzia reso nei giorni successivi all'ordinanza di custodia cautelare, nel rispondere alle domande del Gip, dopo aver ripercorso le tappe che lo avevano portato a diventare prestanome APdella suddetta società, descriveva la conoscenza coi coniugi , con le implicazioni nelle transazioni false con società fittizie.
— n._1nel procedimento penale hanno trovato spazio le indagini delegate e le comunicazioni degli esiti all'A.G. delegante che hanno condotto a raccogliere le evidenze costituenti la base degli atti conclusivi sopra ricordati. In tale quadro di evidenze, in presenza di procedimento già pendente sviluppatosi proprio in funzione delle acquisizioni rilevanti “medio tempore” raccolte dalla p.g. è priva di fondamento la pretesa della necessità di un'ulteriore formale comunicazione di notizia di reato;
in termini cfr. Cass. civ., n. 22902/2025, cit. che ha ricordato che in quadro caratterizzato dalla pendenza di un procedimento penale previamente aperto, entro cui, d'ordinario, trovano spazio le relative indagini delegate alla p.g. e la conseguente comunicazione degli esiti da questa all'A.G. delegante, è priva di fondamento la pretesa della contribuente, […] della necessaria prova, da parte dell'Agenzia, di un'ulteriore formale comunicazione di notizia di reato, quantunque proprio su quest'ultima riposino i susseguenti atti di p.g.: più nel dettaglio, da un lato, una tale c.n.r. non sortirebbe alcun esito concreto, men che meno in punto di apertura di un procedimento con avvio delle indagini ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., poiché un procedimento già pende ed anzi si sviluppa proprio in funzione delle acquisizioni rilevanti “medio tempore” raccolte dalla p.g.; dall'altro lato, le informative di p.g., a misura che, tipicamente, rendono conto (degli esiti) delle indagini scaturite dalla c.n.r., confermano quest'ultima nella sua valenza di atto di avvio del procedimento e di conseguenza – al cospetto della disciplina tributaria sul raddoppio dei termini, segnatamente con riguardo alla “seconda normativa transitoria”, che ne occupa – ne rinnovano (o, se si preferisce, ribadiscono) gli effetti.
2. Vanno rigettati gli altri due motivi di appello, atteso che la motivazione dei primi giudici rivela un adeguato vaglio critico delle risultanze addotte dai verificatori ed un corretto governo delle regole sull'onere probatorio e sul riparto di esso. Per dimostrarlo si trascrive il brano più significativo della sentenza impugnata: «Nel merito, preso atto della mole di elementi emersi dalle indagini e forniti dall'Ufficio sia in sede di motivazione dei ricorsi, sia con le proprie controdeduzioni, emergeva la totale infondatezza dei ricorsi stessi. Dalla lettura di detti documenti, ed in particolare del PVC del 27/10/2021, emergevano incontestabili le prove della partecipazione della ricorrente alla estesa e considerevole frode perpetrata attraverso l'emissione e l'uso di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti. Anche volendo trascurare completamente le dichiarazioni fornite da tutti i soggetti coinvolti nel carosello frodatorio, non erano trascurabili i contenuti delle molteplici intercettazioni telefoniche, dalle quali emergeva la partecipazione della ricorrente alla frode e la piena consapevolezza e la partecipazione attiva alla promozione e all'organizzazione di ciò che veniva perpetrato, con l'obiettivo, pienamente raggiunto, del conseguimento di ingenti e indebiti crediti di imposta. Le indagini operate nei confronti della ricorrente, avevano consentito di provare una serie di elementi a conferma della illegale condotta della società e del suo liquidatore. In particolare, andavano sottolineate le falsità in relazione alla natura e al valore delle merci fatturate, il fatto che le stesse in pratica non si erano mai mosse dal magazzino di Novate Milanese, il fatto che in realtà non era mai avvenuto il corretto pagamento dei beni commercializzati. A fronte di tutti questi elementi, addotti e comprovati dall'Agenzia delle Entrate, la ricorrente non era stata in grado di opporre alcunché, se non la produzione di un contratto di fornitura privo di data certa, emerso successivamente alla verifica della Guardia di Finanza, che evidentemente non lo aveva reperito durante le indagini. Inoltre, appurato che in realtà la merce non si muoveva dai magazzini di stoccaggio, ne andava dedotto che tutta la documentazione prodotta sul movimento della stessa non aveva alcuna rilevanza e che, anzi, sia i documenti di trasporto, sia i CMR che le fatture dell'autotrasportatore, poteva essere considerata documentazione del tutto falsa, rimanendo fermo il fatto che l'assenza di valore probatorio deve essere rilevata anche in relazione alle fatture, le quali, come ormai riconosciuto da molteplice, univoca e consolidata giurisprudenza, costituivano elementi facilmente falsificabili, approntati proprio al fine di far apparire reali operazioni fittizie. Quindi in definitiva la ricorrente non era stata in grado di dimostrare la effettività di tutte le operazioni contestate. Respinto il ricorso principale lo stesso doveva avvenire per l'impugnazione dell'atto di contestazione delle sanzioni, peraltro non opposte nello specifico». Come emerge sono state indicate in positivo le ragioni della fondatezza della pretesa erariale e della raggiunta prova della consapevole partecipazione della ricorrente alla frode realizzata per conseguire indebiti crediti di imposta. A tal fine i primi giudici hanno svolto persuasivo riferimento:
— al PVC del 27/10/2021, atto presente agli atti del giudizio di primo grado e noto alla parte ed esaurientemente illustrativo delle ragioni del recupero erariale;
— a specifiche risultanze di indagine (dichiarazioni fornite da soggetti coinvolti nel carosello frodatorio, contenuti delle intercettazioni telefoniche, falsità della documentazione, assenza del corretto pagamento dei beni commercializzati). Inoltre, i primi giudici hanno esaminato e contraddetto anche le deduzioni difensive, assumendo non dirimente la produzione di un contratto di fornitura privo di data certa, emerso successivamente alla verifica della Guardia di Finanza e non reperito durante le indagini. Indi, appurato che in realtà la merce non si muoveva dai magazzini di stoccaggio, ne andava dedotto che tutta la documentazione prodotta sul movimento della stessa non aveva alcuna rilevanza e che, anzi, sia i documenti di trasporto, sia i CMR che le fatture dell'autotrasportatore, poteva essere considerata documentazione del tutto falsa, rimanendo fermo il fatto che l'assenza di valore probatorio deve essere rilevata anche in relazione alle fatture, le quali, come ormai riconosciuto da molteplice, univoca e consolidata giurisprudenza, costituivano elementi facilmente falsificabili, approntati proprio al fine di far apparire reali operazioni fittizie. Per costante giurisprudenza, «in tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia» (Cass. civ., Sez. 5, n. 9723 del 10/04/2024, Rv. 670825 – 01; conf. Cass. n. 28628 del 2021 Rv. 662471 - 01). Il quadro non è mutato dalla produzione del dispositivo della sentenza di giudizio abbreviato che ha mandato assolte ex art. 530, comma 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto Rappresentante_1 dai reati a lei ascritti e Nominativo_4 anche, dal capo 124. L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1 del d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'art. 119 T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai "fatti materiali oggetto di valutazione" - si riferisce, in base a un'interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto al quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 3800 del 14/02/2025 (Rv. 674094 - 01). Ma nel caso di specie non vi sono le condizioni affinché operi tali previsione atteso che:
— difetta, anzitutto, radicalmente, la produzione di una sentenza comprensiva della motivazione, in atti essendovi solo un dispositivo;
— difetta una sentenza dibattimentale, trattandosi di pronuncia assunta in sede di abbreviato presso l'ufficio GIP del Tribunale di Prato;
— l'assoluzione è stata pronunciata ex art. 530, comma 2 c.p.p. e dunque non assume alcun rilievo nel processo tributario (in questo senso Cass. 3800/2025, Cass. 4291/2025; Cass. 4294/2025; contra Cass. 23570/2024; Cass. 23609/2024); — non è stato chiarito documentalmente l'esito processuale per il coimputato Rappresentante_1. Parte appellante, in quanto soccombente, deve essere condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate in euro 10.000,00, titolo di onorari, oltre agli accessori di legge dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte appellante a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00, titolo di onorari, oltre agli accessori di legge dovuti.
Firenze, 27.1.2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Fabio Di Vizio Dott. Ugo De Carlo
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente DI VIZIO FA, Relatore NISI ITALO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1292/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Prof. Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Prof. Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 159/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 2 e pubblicata il 14/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I100147-2022 IVA-ALTRO 2012
- ATTO CONTESTAZ. n. T8TCOI100005-2022 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: v. parte espositiva Resistente/Appellato: v. parte espositiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric_1Nel procedimento RGA 1292/2023 con ricorso presentato da S.r.l. veniva interposto appello avverso la sentenza n. 159/2/2022 della CTP di Prato. La controversia originaria aveva riguardo all'avviso di accertamento n.T8T03I100147/2022 notificato il 22/3/2022, con il quale la Direzione Provinciale di Prato dell'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno 2012, ai fini Iva a carico della società, un maggior imponibile di € 2.497.625,00 ed una maggiore imposta pari ad € 524.501,25 oltre sanzioni e interessi;
dette sanzioni erano state fatte oggetto di notifica di separato atto di contestazione n. T8TCOI100005/2022 anch'esso notificato in data 22/3/2022, e parimenti impugnato con ricorso di cui al RGR n. 133/2022. In via di sintesi l'accertamento assumeva che Ric_1 S.r.l. avrebbe utilizzato fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Società_1 per un imponibile di € 2.434.375,00 con Iva per € 511.375,75; imponibile poi aumentato di € 63.250,00 e Iva aumentata di € 13.282,50 per i rilievi di cui all'avviso di accertamento n. T8T03T101360/2017 notificato il 19/12/2017 definitosi per mancata opposizione. Più in dettaglio, a seguito di verifica fiscale della G.d.F. conclusasi con PVC del 27/10/2021, la ricorrente veniva inclusa fra i partecipanti ad una “frode carosello” ai fini Iva, perpetrata nel settore del commercio all'ingrosso di materie plastiche, in qualità di soggetto beneficiario. Le indagini prendevano avvio dal processo penale n._1, istruito presso il tribunale di Prato, inizialmente relativo all'attività della Società_2 S.r.l. con unico socio e amministratore unico Rappresentante_1 fino al 2020 e, successivamente da Nominativo_4, rispettivamente figlia e coniuge di Rappresentante_1, liquidatore della ricorrente, il quale, dal processo, sarebbe risultato l'effettivo gestore e amministratore di fatto della società Soc2 Soc2 Rappresentante_1 Ric_1Oltre alla la famiglia amministrava anche altre due società: la S.r.l. ricorrente, costituita nel 2008 e posta in liquidazione nel 2017 e la Ricorrente_1. Polimeri nata nel 2009 e cessata nel 2014, la cui attività, di fatto, era stata proseguita dalla stessa Società_2, operando infatti nello stesso ambito commerciale con gli stessi clienti e fornitori. Nell'avviso di accertamento si sottolineava che il coinvolgimento della famiglia Rappresentante_1 era emerso fino dalle primissime fasi della frode. Nelle motivazioni degli avvisi si Nominativo_5 Rappresentante_1rileva poi come tale , su iniziativa dello stesso , nel 2012, avesse costituito la società slovena Società_1 d.o.o. la quale procedeva a transazioni commerciali con l'interposizione di un'altra società, la Società_1 , divenuta attiva nel settore del commercio delle materie plastiche nell'agosto 2012 a seguito di nomina di Nominativo_6 quale nuovo amministratore di diritto/prestanome sia della stessa Società_1 sia di altre società cartiere, come dallo stesso confermato in occasione dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale aveva ricostruito le fasi che lo avevano portato alla conoscenza dei AP ai coinvolgimenti in false transazioni con società fittizie e implicazioni quale socio e/o amministratore in una serie di società tutte coinvolte nella frode carosello di cui al p.p. n° Società_14017/2017. La era stata verificata dalla G.d.F. di Prato, sempre per l'anno 2012, per utilizzo di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti per un imponibile di circa 2,4 Società_1milioni di euro e relativa Iva per oltre 500.000 euro. La stessa nell'agosto 2012 avrebbe acquistato dalla Società_8 S.r.l. (costituita nel luglio 2012 e divenuta inattiva dal 2013 e del tutto inadempiente rispetto ai propri obblighi fiscali, unico fornitore e attivatasi peraltro in questa unica operazione, contestata poi come oggettivamente inesistente), una partita di materiale denominato Master o Compound per € 2.413.000,00 più iva pari ad € 506.730,00, e dopo aver ricevuto le fatture false, avrebbe rifatturato il tutto alla ricorrente Ricorrente_1. la quale avrebbe rifatturato alla società slovena Società_1 senza Iva, trattandosi di transazione comunitaria, e beneficiando così di un ingente e indebito credito di imposta. Si rilevava ancora negli atti impugnati che a fronte delle suddette transazioni, non venivano effettuati pagamenti, operando solo delle improbabili compensazioni cartolari e cessioni di crediti fra Ricorrente_1 Società_1 Società_1 Società_8le varie società coinvolte ( , , e ). Quanto sopra sarebbe Nominativo_5poi stato confermato dalle dichiarazioni rilasciate dal e dal sequestro effettuato presso dei magazzini posti in località Novate Milanese a seguito di perquisizione autorizzata dal p.m. titolare delle indagini, durante le quali era stato rinvenuto che gran parte della merce era costituita da carbonato di calcio, acquistato dal Nominativo_9 su pagamento del AP (€ 12.000,00) per una quantità di 360 t. al valore di € 0,05/kg., spacciato invece per Master o Nominativo_7, e fatturato quindi ad un valore 200 volte superiore al reale. Ne risultava quindi dimostrata la totale fittizietà dei carichi indicati nelle fatture, venduti dalla Società_8, acquistati dalla ricorrente e dei vari passaggi fra l'Italia, la repubblica Ceca e slovacca e la Slovenia, con evasione di Iva ad ogni passaggio che consentiva il falso rientro in Italia della merce la quale, di fatto, era rimasta sempre nei magazzini di novate Milanese. Gli AP Nominativo_5effettivi promotori della frode sarebbero stati quindi il e il , come confermato peraltro da una serie di intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva il loro totale coinvolgimento e la loro piena consapevolezza dell'esistenza della frode. Secondo quanto emerge anche dalla narrativa della sentenza di primo Ricorrente_1 grado . S.r.l. gli atti impositivi lamentando: i) l'illegittima e falsa applicazione dell'art. 57 DPR 633/972 comma 3, per intervenuta decadenza dal potere accertativo da parte dell'Ufficio, perché il medesimo avrebbe effettuato l'accertamento oltre lo spirare del termine ordinario, invocando il raddoppio dei termini dallo stesso comma previsto, in assenza del presupposto legale costituito dall'obbligo di denuncia di un reato di cui al d.lgs. N. 74/2000, denuncia che l'A.F. doveva inoltrare entro la scadenza ordinaria dei termini e, nella fattispecie quindi, entro e non oltre la data del 31/12/2017; il Pubblico Ministero aveva proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di associazione a delinquere a carattere transnazionale del Rappresentante_1 e di Nominativo_4 , nell'ambito del procedimento penale n. n._1, solamente in data 13 luglio 2018, come da documentazione in atti;
non vi era il requisito necessario a consentire l'accesso al raddoppio dei termini e, conseguentemente, l'avviso di accertamento impugnato andava annullato in quanto tardivo e quindi privo di efficaci;
ii) nel merito, la fattispecie di “utilizzo di fatture per operazioni inesistenti” era inesistente per effetto dell'effettività delle transazioni contestate che non potevano essere considerate operazioni oggettivamente inesistenti: iii) l'Ufficio aveva sottoscritto in maniera acritica il contenuto del PVC ma, considerata la complessità del provvedimento, l'attenzione Società_1avrebbe dovuto rivolgersi esclusivamente sulle operazioni di acquisto dalla e Società_1di vendita alla slovena , tralasciando del tutto la valutazione delle fonti testimoniali in favore dell'aspetto strettamente documentale;
l'accertamento infatti non era supportato da effettive prove documentali, mentre la sussistenza delle operazioni contestate era provata da un contratto di fornitura sottoscritto dalla ricorrente e dalla Società_1 e prodotto in allegato al ricorso. A dimostrazione della buona fede, la ricorrente aveva inoltre provveduto ad effettuare visure camerali e a richiedere il DURC alla Società_7 srl, soggetto operatore di cui la stessa si avvaleva per la movimentazione delle merci;
non sussisteva beneficio dalla supposta partecipazione alla “frode carosello” e, dall'altra, la inesistente necessità di partecipare a un qualsiasi tipo di frode, stante la notevole possibilità di accesso al credito, a dimostrazione della assoluta assenza di difficoltà finanziarie e della conseguente significativa credibilità accordatale dal mondo finanziario. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso i fatti di causa evidenziando i vari APsoggetti coinvolti e sottolineato la presenza della famiglia già nelle prime fasi della frode, procedeva ad una ricostruzione dei meccanismi adottati dalle varie società nella commercializzazione del materiale indicato come Master o Compound, rilevando che dall'indagine sarebbe emerso con evidenza il ruolo di promotori del meccanismo fraudolento in capo al Rappresentante_1 e al Nominativo_5. Tutto ciò confortato dalla documentazione rinvenuta, dalle molteplici e compromettenti intercettazioni telefoniche, e dalle testimonianze rese dai vari amministratori in sede di interrogatorio, insieme di fatti circostanziati, questi, che fornivano anche la prova della loro piena consapevolezza di partecipare e gestire la frode perpetrata dalla Nom_8. Pla. attraverso l'utilizzo e l'emissione di fatture a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, con l'unico fine di non versare l'Iva e di permettere, allo stesso tempo, ai clienti di poterla detrarre. L'Ufficio contestava inoltre la rilevanza della documentazione prodotta dalla ricorrente, costituita da un contratto di fornitura del tutto generico e privo di data certa e, infatti, non reperito dai verificatori;
atti di cessione del credito pro-soluto corretti a mano e privi di data certa;
fatture e pagamenti, documenti del tutto irrilevanti ai fini dell'effettività delle operazioni contestate;
CMR, DDT e fatture dell'autotrasportatore Società_7, sulla cui falsità emersa dal PVC la società sorvolava completamente nel ricorso. Anche la documentazione prodotta a dimostrazione della propria buona fede (DURC dell'Società_7) non era sufficiente a confutare le circostanze provate dall'Ufficio e, tanto meno, la veridicità delle operazioni, e la mancata partecipazione della società all'organismo fraudolento. Per quanto riguarda l'asserita tardività dell'accertamento, APl'Agenzia rileva in sostanza, come la condotta penalmente rilevante ascrivibile al , era emersa nell'ambito delle indagini svolte ai fini del p.p. 4017/2017 e non solo con l'iscrizione nel registro degli indagati avvenuta nel luglio 2018. La stessa Agenzia era stata coinvolta da precedenti indagini radicate in sede penale e, quindi, con procedura diversa da quella classica di trasmissione della denuncia penale attraverso la comunicazione alla Procura della notizia di reato. Non avrebbe alcun senso ragionare in termini di trasmissione all'autorità penale della CNR al fine di avviare le indagini su episodi emersi in sede amministrativa, visto che tali indagini penali, dalle quali era emersa la commissione di gravi reati tributari, erano già in corso da tempo. Pertanto, vista anche la sua natura associativa, il reato risultava perseguito in tempi anteriori al 31/12/2017, mentre il raddoppio dei termini doveva valere anche nei confronti dei singoli soggetti che, pur facendo parte dell'associazione, erano stati personalmente indagati solo successivamente. Esisteva anche una notizia di reato trasmessa in data 30/9/2017, per cui si riservava di produrre appena entrato in possesso dell'autorizzazione della Procura, da sola sarebbe sufficiente a legittimare il contestato raddoppio dei termini, considerata l'irrilevanza dell'estinzione del reato per estinzione del processo, per prescrizione o archiviazione della denuncia (documento trasmesso poi in data 7/9/2022). La CGT di primo grado rigettava i ricorsi e compensava le spese di lite. L'Agenzia delle Entrate aveva legittimamente applicato la previsione di cui al comma 3 dell'art. 57 DPR 633/1972. La condotta penalmente rilevante riconducibile alla famiglia Rapp_1 si era manifestata già nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria svolte in merito al procedimento penale n._1 e non solo in occasione dell'iscrizione nel registro degli indagati avvenuta nel luglio 2018. La Procura aveva quindi già conosciuto la notizia di reato, e l'emersione dei reati fiscali si era concretizzata nell'indagine di polizia giudiziaria e solo successivamente c'era stato il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate, quando i reati tributario erano già emersi proprio a seguito dell'attività penale intrapresa con il procedimento n._1 L'iscrizione nel registro degli indagati, normalmente elemento promotore dell'inizio delle indagini, era stata una conseguenza dello svolgimento delle stesse e non era l'unico elemento cui affidare il rispetto della previsione di cui al comma 3 dell'art. 57 menzionato. Dall'ordinanza di applicazione di misure cautelari del GIP, intitolata “N. n._1 R.G. notizie di reato”, emergeva “uno stabile vincolo associativo tra diversi soggetti, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati di frode fiscale” nell'ambiente imprenditoriale pratese, ove fra gli altri operava “la famiglia Rapp_1 per la società rivenditrice. In tale anno, infatti, si erano verificati i primi rapporti tra la società di Società_1 Società_1diritto sloveno d.o.o. in veste di “conduit company”, la società pratese Ricorrente_1 S.r.l., in qualità di azienda cartiera, e le società pratesi . S.r.l. e Società_6 S.r.l., in qualità di aziende rivenditrici ed in cui si sono registrati i primi ingenti importi di fatturato. Dall'esercizio successivo si assisteva alla moltiplicazione delle società, sempre create su iniziativa del Nominativo_9, alle quali era attribuita la funzione di “filtro” o “cartiera” e le società rivenditrici che si “servivano” stabilmente del meccanismo creato dal Nominativo_9, e di conseguenza anche i soggetti impiegati nella frode con il ruolo di prestanome Risultava evidente il coinvolgimento di tutta la famiglia Rapp_1 fino dall'anno 2012 e il fatto che la Procura avesse già percepito la notizia di reato antecedentemente alla data del 31/12/2017, considerato anche che nel giudizio penale n._1, il Rappresentante_1 risultava già indagato, assieme ad altri 11 soggetti, per aver partecipato ad una associazione dedita alla commissione di delitti di natura fiscale, finalizzati alla emissione ed utilizzazione di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti, con l'unico scopo di creare ingenti crediti Iva. Il procedimento n._1, dal quale scaturiscono le riprese fiscali a carico della Ric_1
. S.r.l., era stato infatti aperto dalla Procura della Repubblica di Prato nell'anno 2017 e vi era una comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla Guardia di Finanza di Prato già in data 20/9/2017, prodotta dall'Ufficio il 7/9/2022 la quale, ancorché oggetto di una successiva archiviazione, legittimava il raddoppio dei termini (cfr. Cass. n. 2478/2021). Onde l'Ufficio aveva legittimamente applicato il comma 3 dell'art. 57 del DPR 633/972 e che conseguentemente aveva potuto legittimamente usufruire del raddoppio dei termini, ai fini della tempestività della notifica dell'avviso di accertamento. Nel merito, preso atto della mole di elementi emersi dalle indagini e forniti dall'Ufficio sia in sede di motivazione dei ricorsi, sia con le proprie controdeduzioni, emergeva la totale infondatezza dei ricorsi stessi. Dalla lettura di detti documenti, ed in particolare del PVC del 27/10/2021, emergevano incontestabili le prove della partecipazione della ricorrente alla estesa e considerevole frode perpetrata attraverso l'emissione e l'uso di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti. Anche volendo trascurare completamente le dichiarazioni fornite da tutti i soggetti coinvolti nel carosello frodatorio, non erano trascurabili i contenuti delle molteplici intercettazioni telefoniche, dalle quali emergeva la partecipazione della ricorrente alla frode e la piena consapevolezza e la partecipazione attiva alla promozione e all'organizzazione di ciò che veniva perpetrato, con l'obiettivo, pienamente raggiunto, del conseguimento di ingenti e indebiti crediti di imposta. Le indagini operate nei confronti della ricorrente, avevano consentito di provare una serie di elementi a conferma della illegale condotta della società e del suo liquidatore. In particolare, andavano sottolineate le falsità in relazione alla natura e al valore delle merci fatturate, il fatto che le stesse in pratica non si erano mai mosse dal magazzino di Novate Milanese, il fatto che in realtà non era mai avvenuto il corretto pagamento dei beni commercializzati. A fronte di tutti questi elementi, addotti e comprovati dall'Agenzia delle Entrate, la ricorrente non era stata in grado di opporre alcunché, se non la produzione di un contratto di fornitura privo di data certa, emerso successivamente alla verifica della Guardia di Finanza, che evidentemente non lo aveva reperito durante le indagini. Inoltre, appurato che in realtà la merce non si muoveva dai magazzini di stoccaggio, ne andava dedotto che tutta la documentazione prodotta sul movimento della stessa non aveva alcuna rilevanza e che, anzi, sia i documenti di trasporto, sia i CMR che le fatture dell'autotrasportatore, poteva essere considerata documentazione del tutto falsa, rimanendo fermo il fatto che l'assenza di valore probatorio deve essere rilevata anche in relazione alle fatture, le quali, come ormai riconosciuto da molteplice, univoca e consolidata giurisprudenza, costituivano elementi facilmente falsificabili, approntati proprio al fine di far apparire reali operazioni fittizie. Quindi in definitiva la ricorrente non era stata in grado di dimostrare la effettività di tutte le operazioni contestate. Respinto il ricorso principale lo stesso doveva avvenire per l'impugnazione dell'atto di contestazione delle sanzioni, peraltro non opposte nello specifico. In ordine alle spese di giudizio le stesse andavano interamente compensate in considerazione della particolarità della preliminare questione di diritto trattata Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello, articolando i motivi di gravame di seguito esposti e rassegnando in atti le seguenti conclusioni: riformare integralmente la sentenza di primo grado e annullamento degli atti impositivi impugnati, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite: in subordine e in ogni caso, accoglimento parziale dell'appello, con annullamento o riducendo gli importi richiesti, con ogni conseguente statuizione sulle spese. Primo motivo: insussistenza delle condizioni per il raddoppio dei termini di accertamento. I giudici di primo grado avevano ritenuto legittima l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 57 del DPR 633/1972, anche se mancava la corretta allegazione e riferibilità della notizia di reato all'accertamento fiscale notificato a Ricorrente_1 S.r.l. Nessuna notizia di reato era stata allegata agli atti impositivi mentre le comunicazioni penali citate riguardavano soggetti e fatti diversi. Secondo motivo: difetto di motivazione e di vaglio critico delle risultanze penali I giudici di primo grado non avevano vagliato in modo critico e autonomo le risultanze delle indagini penali e non avevano motivato adeguatamente l'iter logico-giuridico della decisione. La sentenza si limitava a recepire le tesi dell'Ufficio senza una propria autonoma valutazione delle prove e delle circostanze emerse. Terzo motivo: difetto della prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni. Non era stata fornita una prova effettiva e concreta di tale inesistenza. Anzi, la documentazione prodotta dimostrava la reale esistenza delle operazioni commerciali e che la società svolgeva regolarmente il ruolo di intermediario nel commercio della plastica, acquistando e rivendendo la merce senza mai detenerla fisicamente. L'Ufficio finanziario si costituiva in giudizio e presentava le controdeduzioni di seguito illustrate e rassegnava atti le seguenti conclusioni rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio. Prima controdeduzione: sul raddoppio dei termini per l'accertamento. La vicenda non si poteva ridurre a semplici operazioni inesistenti, ma si inseriva in un più ampio contesto di indagini penali che coinvolgevano la famiglia Rapp_1 e una pluralità di società, tutte riconducibili agli stessi soggetti. La frode consisteva in un vorticoso giro di fatture tra Italia ed estero, con lo scopo di evadere l'IVA, e la merce, di fatto, rimaneva sempre nei medesimi magazzini. La fonte delle riprese fiscali era il procedimento penale n. 4017/2017, da cui emergevano plurimi indizi e atti istruttori che coinvolgevano la società appellante e i suoi amministratori, ben prima della scadenza dei termini ordinari di accertamento. Il raddoppio dei termini era legittimato dalla presenza di seri indizi di reato, a prescindere dalla presentazione o meno della notizia di reato entro il 31/12/2017. Il procedimento penale n._1 presso la Procura di Prato era stato avviato già nel 2017, ben prima della scadenza dei termini ordinari di accertamento. Era stata trasmessa una comunicazione di notizia di reato dalla Guardia di Finanza di Prato in data 20/09/2017, quindi entro il termine ordinario di accertamento. Le indagini penali avevano già evidenziato il coinvolgimento della famiglia Rapp_1 e delle società a essa riconducibili (Ricorrente_1. Società_2Soc6, ) sin dal 2012, con plurimi atti istruttori e riscontri documentali. Vi erano atti istruttori (interrogatori, sequestri, perquisizioni, ordinanze cautelari) che già nel 2017 AP Nominativo_3coinvolgevano direttamente gli amministratori delle società, tra cui e . Il PVC, le ordinanze cautelari, l'avviso di conclusione delle indagini, la richiesta di rinvio a giudizio erano documenti tutti anteriori o comunque collegati a fatti e indagini avviate prima del 31/12/2017; onde, la “serietà” degli indizi di reato era già emersa e documentata prima della scadenza del termine ordinario, legittimando così il raddoppio dei termini per l'accertamento. Per la giurisprudenza di Cassazione era sufficiente la sussistenza astratta del reato per consentire il raddoppio. Le indagini penali avevano riguardato la famiglia Rapp_1 e le società a essa riconducibili sin dal 2012, mentre la struttura della frode era emersa da numerosi procedimenti penali, non solo da quello principale. La difesa dell'appellante era contraddittoria e la mancata allegazione della notizia di reato all'accertamento non inficiava la validità dell'atto, essendo sufficiente la presenza di indagini penali in corso. Seconda controdeduzione: nel merito La documentazione prodotta dall'appellante (contratti, DDT, CMR, fatture di trasporto, DURC, visure) non era idonea a dimostrare la reale esistenza delle operazioni, trattandosi di documentazione fittizia o comunque non probante, anche alla luce delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e delle perquisizioni nei magazzini. Terza controdeduzione: trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, l'eventuale buona fede del cessionario era del tutto irrilevante. Una volta accertata l'assenza dell'operazione, non era configurabile la buona fede del contribuente, il quale sapeva certamente se ed in quale misura avesse effettivamente ricevuto il bene o la prestazione (Cass., 18 ottobre 2021, n. 28628). In ogni caso, l'Ufficio escludeva la buona fede in capo a Ricorrente_1., sottolineando la partecipazione attiva della società alla frode. Veniva anche osservato che la documentazione prodotta dall'appellante (DURC, visure, estratti centrale rischi, controlli precedenti dell'Agenzia o della GdF) non era idonea a dimostrare la buona fede, né a superare la circostanza che la merce non si era mai spostata realmente, ma era stata solo oggetto di passaggi cartolari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Va esclusa, anzitutto, la decadenza dell'Ufficio rispetto al potere accertativo.
1.1. Va premesso un breve riepilogo della disciplina che si trae dalla Cass. civ., Sez. 5, n. 8181 del 2025. In particolare, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, e dunque in base alla previgente disciplina, i termini per l'accertamento della pretesa impositiva previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA erano raddoppiati esclusivamente sulla base dell'astratta sussistenza dei presupposti in presenza dei quali si configura in capo al pubblico ufficiale l'obbligo della denuncia penale, a mente dell'art. 331, c.p.p., secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011. Sulla disciplina del raddoppio dei termini, sia quelli stabiliti in materia d'imposte dirette, di cui all'art. 43, d.P.R. n. 600/1973, sia di quelli stabiliti in materia di IVA, dall'art. 57, d.p.r. n. 633/1972, sono intervenuti prima il d.lgs. n. 128/2015 e, successivamente, la legge 28 dicembre 2015 n.208. Il d.lgs. n. 128/2015 ha dettato una disciplina transitoria, facendo salva la previgente disciplina per gli accertamenti notificati entro la data di entrata in vigore della disposizione stessa, ossia il 2 settembre 2015. La legge 28 dicembre 2015, n.208 ha quindi espunto definitivamente la previsione del raddoppio dei termini per il futuro, e all'art.1 comma 132, ha previsto che la novella si applica «agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione;
il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo». È stata così introdotta una seconda disciplina transitoria in base alla quale la nuova disciplina, incentrata sulla previsione di un termine più lungo e specifico per le ipotesi di reato, non ha efficacia retroattiva bensì si applica a decorrere dai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016. Per i periodi impositivi precedenti, la norma da ultimo citata ha disposto che il raddoppio dei termini si applica nei soli casi in cui la denuncia penale sia stata inviata entro e non oltre la scadenza del termine ordinario non raddoppiato. La norma transitoria, contenuta nell'art. 1, comma 132, della l. n. 208/2015, non ha innovato rispetto alla applicabilità della precedente norma transitoria di cui all'art.2 comma 3 del d.lgs. n.128 del 2015, la quale fa salvi, a prescindere dalla data di presentazione della denuncia, gli effetti degli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (v. Cass. n.16728/2016; Cass. n.33793/2019). Sulla base di quanto precede, si individua una prima decisiva divaricazione: per gli avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 non ancora notificati si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell'art. 1 l. n. 208/15 e, di conseguenza, il termine per l'esercizio del potere di accertamento dev'essere ragguagliato alla data di comunicazione della notitia criminis, per cui ove la stessa non venga effettuata nei termini suddetti non trova applicazione il raddoppio dei termini. Per gli avvisi di accertamento anteriori già notificati, si applica invece la disciplina dettata dall'art. 2 del d.lgs. 128/15 e così si deve far riferimento alla pregressa disciplina, per cui il termine viene raddoppiato indipendentemente dalla formale notizia di reato. Nel caso posto alla valutazione di questa Corte ci si colloca nella prima ipotesi, dal momento che l'avviso di accertamento è stato notificato nel 2022 per l'anno di imposta 2012 e, quindi, rileva ed è sufficiente il fatto che la notitia criminis sia stata tempestivamente comunicata il 30.12.2017. Nella vigenza della novella recata dal comma 132 dell'art. 1, l. n. 208/15, che dava rilevanza al momento di presentazione della notizia di reato, è incongrua qualsiasi motivazione sull'assenza di presupposti per la stessa e circa la sua strumentalità. Il sindacato sui presupposti, infatti, era stato fissato dalla Corte costituzionale in riferimento alla disciplina anteriore alla precedente la legge 208/2015, con la sentenza n.247/2011, sul presupposto che, nel quadro normativo allora vigente, il raddoppio operava in presenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia: «Il giudice tributario (…) dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta
“prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento». Nel quadro normativo applicabile nella vigenza della norma transitoria di cui al comma 132 dell'art. 1, l. n. 208/15, tale accertamento non rientra nei poteri del giudice tributario, dal momento che per espressa previsione di legge l'effetto del raddoppio del termine di esercizio del potere impositivo è raggiunto per effetto dell'inoltro della denuncia al giudice penale anteriormente alla scadenza del termine originario, così che non vi è spazio in capo al giudice tributario per il controllo della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia. Nessuna valutazione di strumentalità poteva essere dunque operata.
Come maggiore specificazione, è stato chiarito «in tema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dalla cosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2 settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, la proroga dei termini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, entro e non oltre gli ordinari termini di accertamento; tuttavia, laddove sia pendente un procedimento penale, nel quale siano acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai fini del raddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione della notizia di reato, dalla quale esse scaturiscono» (Cass. civ., sez. 5 , n. 22902/2025 Rv. 675505 - 01).
Non v'è dubbio che la disciplina in tema di raddoppio dei termini dell'accertamento di cui all'art. 43 DPR n. 660 del 1973 e all'art. 57 DPR n. 633 del 1972 sia stata modificata dalle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 130, 131 e 132, l. n. 208 del 2015. Ad esito di tali modifiche, in ragione di quanto previsto dalla cosiddetta “seconda normativa transitoria” ex comma 132 cit., applicabile agli atti notificati successivamente al 2 settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016 (quali quelli di cui si discute nel caso di specie), la proroga dei termini di accertamento è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al D.lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte dell'A.F. o della GdF, entro e non oltre gli ordinari termini di accertamento (per un ampio riepilogo della disciplina, cfr. Cass. civ. n. 8181/2025). Per mera completezza mette solo conto di rilevare che, ricorrendo i presupposti del raddoppio dei termini, la relativa disciplina trova applicazione in relazione alla notificazione, non solo degli avvisi di accertamento propriamente detti, ma altresì degli atti di contestazione di sanzioni (Cass. nn. 534 del 2024, 23662 del 2023). Ancora di recente (Cass. civ., n. 27053/2025) in materia di raddoppio dei termini di accertamento, è orientamento giurisprudenziale condiviso quello secondo cui il predetto raddoppio presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, non rilevando né la configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né l'intervenuta archiviazione della denuncia, «né l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., ai sensi dell'articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario» (in termini, Cass. n. 9974/2015, n. 16728/2016, n. 22337/2018, n. 5228/2019, n. 27250/2022 e più recentemente Cass. n. 600/2025 e n. 666/2025). Da quanto detto discende che il contribuente, ove voglia contestare l'accertamento compiuto oltre il termine ordinario, dovrà denunciare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e non potrà mettere in discussione la sussistenza del reato, né sotto il profilo dell'elemento oggettivo, né sotto quello dell'elemento soggettivo, né infine dal punto di vista del suo autore, posto che tale accertamento è precluso al giudice tributario (Cass. n. 27629/2018, n. 17586/2019, n. 13481/2020).
1.2. Fermo quanto precede, nel caso di specie, tenuto conto di quanto addotto e documentato dall'Agenzia delle Entrate, risulta che:
— al 31 dicembre 2017 era già pendente il procedimento penale n. 4017/2017 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Prato, peri quale poi è stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini formato in data 30.9.2021 con formulazione dell'addebito sub 124 a carico di Rappresentante_1 e Nominativo_4 per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 del d.lgs. nr. 74/00 (perché, in concorso tra loro, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, la Nominativo_4 quale amministratore unico fino al 28.3.2013 e il Rappresentante_1 quale amministratore di fatto e liquidatore della Ricorrente_1" . SRL" con sede in Prato indicavano nella dichiarazione per l'anno 2012 Rappresentante_1relativa alla predetta imposta (firmata da ), elementi passivi fittizi avvalendosi delle sottoindicate fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Società_1 per un ammontare imponibile complessivo pari ad euro 2.434.375,00 ed IVA pari ad euro 511.218,75, in Prato il 30.9.2013 rispetto al periodo d'imposta 2012), coincidente con la medesima violazione per cui si è proceduto al recupero erariale.
— dall'avviso delle indagini e dalla richiesta di rinvio giudizio emessi per n._1procedimento penale R.G.N.R. emergono le qualità di: Nominativo_4 Rappresentante_1(i) e (coniugi), nelle vesti di Ricorrente_1amministratore unico e amministratore di fatto di . RL (società utilizzatrice delle fatture oggettivamente inesistenti emesse da Società_4 Società_1 S.r.l.); (ii) Nominativo_4 Rappresentante_1 , e Rappresentante_1 nelle vesti di amministratore unico, co-amministratice e amministratore di fatto di Società_6 RL (società utilizzatrice delle fatture oggettivamente inesistenti emesse da Società_4, Società_1 RL e Società_9); (iii) Nominativo_4 , Rappresentante_1 e Rappresentante_1 nelle vesti di amministratore unico, coamministratore e amministratore di fatto di Società_2 RL (società utilizzatrice delle fatture oggettivamente inesistenti Società_1 Ricorrente_1 Società_4emesse da RL, . Polimeri, S.r.l., Società_1 RL, Società_1 RL).
— le fatturazioni contestate come inerenti ad operazioni oggettivamente inesistenti riguardano, per l'annualità oggetto di giudizio, i seguenti passaggi: (i) Società_8 S.r.l. emetteva fattura nei confronti della Società_1 S.r.l.; (ii) Società_1 S.r.l. emetteva, a sua volta, fattura nei confronti di Ricorrente_1. S.r.l.; Ric_1 Società_1(iii) S.r.l. rifatturava alla società slovena , amministrata da Nominativo_5, ritenuto uno degli ideatori della frode e promotore dell'associazione a delinquere.
— plurimi altri procedimenti penali si sono intersecati con le già menzionate operazioni: (iv) il p.p. n._2 R.G.N.R. aperto dalla Procura della Repubblica di Macerata nei confronti della Società_1 S.r.l.; (v) il p.p. n._3 R.G.N.R. acceso presso la Procura della Repubblica di Prato a seguito dello “stralcio” del fascicolo disposto, per competenza, dalla Procura di Macerata;
n._1(vi) il p.p. R.G.N.R., “fonte d'innesco” immediata delle riprese Ricorrente_1fiscali a carico della S.r.l. e che è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Prato nel 2017, sfociato nell'emissione, in data 30/09/2021, del ricordato avviso di conclusione delle indagini a carico di 37 indagati, tra cui anche gli amministratori di diritto e di fatto della Ric_1 S.r.l., Rappresentante_1 e Rappresentante_1 ; tale procedimento penale è precedente al 31 dicembre 2017, tanto che la Procura di Macerata si era concentrata sul fenomeno fin dal 2012.
— plurime sono state le indagini che hanno interessato il commercio di materie plastiche da parte di esponenti della famiglia Rafanell, quali i seguenti atti istruttori: (i) CNR trasmessa dalla Guardia di Finanza di Prato, afferente l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di Società_1 s.r.l., l'utilizzo di f.o.i. e l'omesso versamento iva ed ex art. 2 e 10 ter d.lgs. n. Società_174/2000 da parte della S.r.l., aventi ad oggetto l'acquisto di materie plastiche (CNR 20.09.2017, quindi entro il termine ordinario di accertamento, all. 19, fascicolo primo grado); (ii) n._1 nel p.p. : (a) in data Nominativo_95.06.2017 e Nominativo_10 – sentiti dai militari – hanno dichiarato che “… nel 2014 abbiamo ceduto merce sottocosto a ditte italiane quali la Società_1 RL e la Società_2 RL”; (b) in ragione di tali dichiarazioni, la Gdf ha osservato: «in relazione alle citate dichiarazioni e posto che la vendita sottocosto di merce è tra gli alert di rischio legati alle frodi carosello all'iva, sono stati effettuati Società_2preliminari accertamenti nei confronti della RL con sede legale in Indirizzo_1 e sede operativa a Vaiano, Indirizzo_2
… ; tale società è stata costituita il 5.03.2013 dall'unico socio nonché amministratore unico AP … già amministratrice di Ricorrente_1 Soc6i…, società cessata il 12.12.2014 ma che è stata operativa nel medesimo settore delle materie plastiche ed aveva la sede operativa in Vaiano Indirizzo_2 medesimo luogo della Società_2. La Società_6 nell'anno 2013 ha acquistato merce dalla solita società slovena ( Società_1 di Nominativo_5 ) ed ha effettuato cessioni all'unico cliente Società_9 Ric_1 … in prossimità della cessazione della citata , la Rapp_1 Società_2 ha quindi aperto la srl con la quale ha continuato i rapporti di compravendita con le società della famiglia Nominativo_9»; Indirizzo_2 è stata la sede di Società_1 S.r.l. (costituita da Nominativo_5 Nominativo_9 nel 2010, poi legalmente rappresentata da Nominativo_6 e Nominativo_11), Società_2 S.r.l, legalmente rappresentata da AP Nom_3 e dalla madre e Società_6 ; (c) Nominativo_6, amministratore unico di Società_1 S.r.l. dal 2012, nell'interrogatorio di garanzia reso nei giorni successivi all'ordinanza di custodia cautelare, nel rispondere alle domande del Gip, dopo aver ripercorso le tappe che lo avevano portato a diventare prestanome APdella suddetta società, descriveva la conoscenza coi coniugi , con le implicazioni nelle transazioni false con società fittizie.
— n._1nel procedimento penale hanno trovato spazio le indagini delegate e le comunicazioni degli esiti all'A.G. delegante che hanno condotto a raccogliere le evidenze costituenti la base degli atti conclusivi sopra ricordati. In tale quadro di evidenze, in presenza di procedimento già pendente sviluppatosi proprio in funzione delle acquisizioni rilevanti “medio tempore” raccolte dalla p.g. è priva di fondamento la pretesa della necessità di un'ulteriore formale comunicazione di notizia di reato;
in termini cfr. Cass. civ., n. 22902/2025, cit. che ha ricordato che in quadro caratterizzato dalla pendenza di un procedimento penale previamente aperto, entro cui, d'ordinario, trovano spazio le relative indagini delegate alla p.g. e la conseguente comunicazione degli esiti da questa all'A.G. delegante, è priva di fondamento la pretesa della contribuente, […] della necessaria prova, da parte dell'Agenzia, di un'ulteriore formale comunicazione di notizia di reato, quantunque proprio su quest'ultima riposino i susseguenti atti di p.g.: più nel dettaglio, da un lato, una tale c.n.r. non sortirebbe alcun esito concreto, men che meno in punto di apertura di un procedimento con avvio delle indagini ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., poiché un procedimento già pende ed anzi si sviluppa proprio in funzione delle acquisizioni rilevanti “medio tempore” raccolte dalla p.g.; dall'altro lato, le informative di p.g., a misura che, tipicamente, rendono conto (degli esiti) delle indagini scaturite dalla c.n.r., confermano quest'ultima nella sua valenza di atto di avvio del procedimento e di conseguenza – al cospetto della disciplina tributaria sul raddoppio dei termini, segnatamente con riguardo alla “seconda normativa transitoria”, che ne occupa – ne rinnovano (o, se si preferisce, ribadiscono) gli effetti.
2. Vanno rigettati gli altri due motivi di appello, atteso che la motivazione dei primi giudici rivela un adeguato vaglio critico delle risultanze addotte dai verificatori ed un corretto governo delle regole sull'onere probatorio e sul riparto di esso. Per dimostrarlo si trascrive il brano più significativo della sentenza impugnata: «Nel merito, preso atto della mole di elementi emersi dalle indagini e forniti dall'Ufficio sia in sede di motivazione dei ricorsi, sia con le proprie controdeduzioni, emergeva la totale infondatezza dei ricorsi stessi. Dalla lettura di detti documenti, ed in particolare del PVC del 27/10/2021, emergevano incontestabili le prove della partecipazione della ricorrente alla estesa e considerevole frode perpetrata attraverso l'emissione e l'uso di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti. Anche volendo trascurare completamente le dichiarazioni fornite da tutti i soggetti coinvolti nel carosello frodatorio, non erano trascurabili i contenuti delle molteplici intercettazioni telefoniche, dalle quali emergeva la partecipazione della ricorrente alla frode e la piena consapevolezza e la partecipazione attiva alla promozione e all'organizzazione di ciò che veniva perpetrato, con l'obiettivo, pienamente raggiunto, del conseguimento di ingenti e indebiti crediti di imposta. Le indagini operate nei confronti della ricorrente, avevano consentito di provare una serie di elementi a conferma della illegale condotta della società e del suo liquidatore. In particolare, andavano sottolineate le falsità in relazione alla natura e al valore delle merci fatturate, il fatto che le stesse in pratica non si erano mai mosse dal magazzino di Novate Milanese, il fatto che in realtà non era mai avvenuto il corretto pagamento dei beni commercializzati. A fronte di tutti questi elementi, addotti e comprovati dall'Agenzia delle Entrate, la ricorrente non era stata in grado di opporre alcunché, se non la produzione di un contratto di fornitura privo di data certa, emerso successivamente alla verifica della Guardia di Finanza, che evidentemente non lo aveva reperito durante le indagini. Inoltre, appurato che in realtà la merce non si muoveva dai magazzini di stoccaggio, ne andava dedotto che tutta la documentazione prodotta sul movimento della stessa non aveva alcuna rilevanza e che, anzi, sia i documenti di trasporto, sia i CMR che le fatture dell'autotrasportatore, poteva essere considerata documentazione del tutto falsa, rimanendo fermo il fatto che l'assenza di valore probatorio deve essere rilevata anche in relazione alle fatture, le quali, come ormai riconosciuto da molteplice, univoca e consolidata giurisprudenza, costituivano elementi facilmente falsificabili, approntati proprio al fine di far apparire reali operazioni fittizie. Quindi in definitiva la ricorrente non era stata in grado di dimostrare la effettività di tutte le operazioni contestate. Respinto il ricorso principale lo stesso doveva avvenire per l'impugnazione dell'atto di contestazione delle sanzioni, peraltro non opposte nello specifico». Come emerge sono state indicate in positivo le ragioni della fondatezza della pretesa erariale e della raggiunta prova della consapevole partecipazione della ricorrente alla frode realizzata per conseguire indebiti crediti di imposta. A tal fine i primi giudici hanno svolto persuasivo riferimento:
— al PVC del 27/10/2021, atto presente agli atti del giudizio di primo grado e noto alla parte ed esaurientemente illustrativo delle ragioni del recupero erariale;
— a specifiche risultanze di indagine (dichiarazioni fornite da soggetti coinvolti nel carosello frodatorio, contenuti delle intercettazioni telefoniche, falsità della documentazione, assenza del corretto pagamento dei beni commercializzati). Inoltre, i primi giudici hanno esaminato e contraddetto anche le deduzioni difensive, assumendo non dirimente la produzione di un contratto di fornitura privo di data certa, emerso successivamente alla verifica della Guardia di Finanza e non reperito durante le indagini. Indi, appurato che in realtà la merce non si muoveva dai magazzini di stoccaggio, ne andava dedotto che tutta la documentazione prodotta sul movimento della stessa non aveva alcuna rilevanza e che, anzi, sia i documenti di trasporto, sia i CMR che le fatture dell'autotrasportatore, poteva essere considerata documentazione del tutto falsa, rimanendo fermo il fatto che l'assenza di valore probatorio deve essere rilevata anche in relazione alle fatture, le quali, come ormai riconosciuto da molteplice, univoca e consolidata giurisprudenza, costituivano elementi facilmente falsificabili, approntati proprio al fine di far apparire reali operazioni fittizie. Per costante giurisprudenza, «in tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia» (Cass. civ., Sez. 5, n. 9723 del 10/04/2024, Rv. 670825 – 01; conf. Cass. n. 28628 del 2021 Rv. 662471 - 01). Il quadro non è mutato dalla produzione del dispositivo della sentenza di giudizio abbreviato che ha mandato assolte ex art. 530, comma 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto Rappresentante_1 dai reati a lei ascritti e Nominativo_4 anche, dal capo 124. L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1 del d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'art. 119 T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai "fatti materiali oggetto di valutazione" - si riferisce, in base a un'interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto al quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 3800 del 14/02/2025 (Rv. 674094 - 01). Ma nel caso di specie non vi sono le condizioni affinché operi tali previsione atteso che:
— difetta, anzitutto, radicalmente, la produzione di una sentenza comprensiva della motivazione, in atti essendovi solo un dispositivo;
— difetta una sentenza dibattimentale, trattandosi di pronuncia assunta in sede di abbreviato presso l'ufficio GIP del Tribunale di Prato;
— l'assoluzione è stata pronunciata ex art. 530, comma 2 c.p.p. e dunque non assume alcun rilievo nel processo tributario (in questo senso Cass. 3800/2025, Cass. 4291/2025; Cass. 4294/2025; contra Cass. 23570/2024; Cass. 23609/2024); — non è stato chiarito documentalmente l'esito processuale per il coimputato Rappresentante_1. Parte appellante, in quanto soccombente, deve essere condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate in euro 10.000,00, titolo di onorari, oltre agli accessori di legge dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte appellante a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00, titolo di onorari, oltre agli accessori di legge dovuti.
Firenze, 27.1.2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Fabio Di Vizio Dott. Ugo De Carlo