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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, all' udienza del
13.3.2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. del 13.3.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 12419/2024
TRA
, nata a [...] l'[...], res.te in Napoli via Parte_1
Dell'Epomeo 481 C.F. , nato a [...] C.F._1 Parte_2
Codi l'1.1.1968, res.te in Portici via Pagliano 27 C.F. , C.F._3 [...]
nato a [...] il [...] res.te in Napoli via Francesco Arnaldi 136 Parte_3
C.F. , , nato a [...] l'[...], res.te in C.F._4 Parte_4
Pozzuoli via Camp Flegrei 52 C.F. , nella qualità di Eredi C.F._5 Per_1 di , nato a [...] il [...] e deceduto in Napoli il 31.1.2024, Persona_2 rapp.ti e difesi per procura in calce del presente atto dall'avv. Vito Consales C.F.
FAX 081/ 7757843, pec: C.F._6 Email_1
elett.te dom.ti presso il suo studio
RICORRENTI
CONTRO
– in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi elettivamente domiciliato in Napoli, alla via G. Ferraris, n. 4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio l' Persona_2 CP_1
esponendo che:
- aveva proposto regolare domanda amministrativa in data 16/9/2022 al fine di ottenere l' accertamento dell' invalidità civile, con necessità di assistenza continua, con decorrenza dalla domanda amministrativa, o, in subordine dalla diversa data accertata in corso di causa, e per l' effetto il diritto alla percezione dell' indennità di accompagnamento le consequenziali provvidenze economiche ad essa correlate
- che non era stato convocato a visita
- che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., che elle more era deceduto e si erano costituiti gli eredi
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del TU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse l' invalidità misura del 100% con necessità di assistenza continua, con decorrenza dalla domanda amministrativa, o, in subordine dalla diversa data accertata in corso di causa, e per l' effetto il diritto alla percezione dell' indennità di accompagnamento, il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda CP_1
e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio di opposizione in data 31.1.2024 il decedeva e si Pt_2
costituivano gli eredi , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , nella qualità di Eredi Legittimi di Parte_3 Parte_4 Per_2
chiedendo il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento in capo
[...]
al de cuius dalla domanda alla data del decesso
- Il giudice convocava il TU a chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
2 Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato l'accertamento in capo al de cuius di una totale invalidità nella misura del 100% con necessità di accompagnamento con possibilità di datare la decorrenza della prestazione dal luglio 2023, ovvero solo sei mesi prima del decesso avvenuto in data 31.1.2024, ritenendo che non fosse possibile una retrodatazione maggiore peer la frammentarietà della documentazione. Il TU nel supplemento di ctu osserva “ L'esame della documentazione sanitaria integrativa autorizzata nell'odierna fase di opposizione ad
continua ad essere disorganica e certamente non consente di articolare CP_2 un'espressione nosologica aderente a quella che è la criteriologia medico-legale ovvero una fedele descrizione dei dati clinici in quanto questi permangono del tutto frammentari.
Le “nuove” certificazioni disponibili, come quelle già esaminate dallo scrivente in corso di ATPO, permangono sostanzialmente a carattere eminentemente descrittivo- anamnestico, fatta astrazione per il verbale di P. Soccorso dell'Ospedale S. Paolo
(Osservazione breve 3 gennaio 2024) e la relazione di un medico geriatria di qualche giorno successivo (17 gennaio 2024)
Dall'analisi di detti due attestati risulta che nell'ultimo periodo della Persona_2
vita presentava un quadro di astenia e decadimento organico generale che ai primi giorni dell'anno 2024 risultava particolarmente severo per comparsa di stato di denutrizione, grave deficit deambulatorio/posturale e piaghe da decubito” .
Dalle ultime certificazioni prodotte risulta uno stato di : “Deperimento organico in soggetto con turbe della deglutizione a genesi non specificabile” .
Condizione ad insorgenza verosimilmente prossima alla data della morte ma, che con una certa larghezza di vedute (pro misero), può essere ascritta (con caratteri e riverberi funzionali di minore entità) a circa sei mesi prima del documentato ricovero in
“Osservazione Breve” presso il P. Soccorso dell'Ospedale “S. Paolo” di Napoli ovvero intorno al mese di luglio dell'anno 2023.
Null'altro è possibile specificare in ordine al complesso menomativo che affliggeva in vita in assenza di specifici documenti sanitari che consentano Persona_2 una più precisa e circostanziata retrodatazione circa l'epoca in cui si è sostanziato il requisito medico-legale per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento” .
3 Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di TU (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda pertanto va accolta limitatamente all'accertamento del requisito sanitario, tanto per l' indennità di accompagnamento, sussistendo il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento dal giugno 2023 al data del decesso
Le spese di lite TI EQ , tenuto conto della decorrenza della prestazione, vadano integralmente compensate e come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Dichiara concluso il procedimento di ATP n Rg 11554/2023 e dispone l'archiviazione, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta in capo a il Parte_5 diritto all'accompagnamento a far data dal luglio 2023 fino al 31 gennaio 2024, data del suo decesso;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3)Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Napoli, il 13/3/2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca
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