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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, EL
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3912/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G Oberdan 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Difensore Si Se' Stesso - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente 1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16429/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- CONTROLLO FORMA IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7805/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: Insiste per la riforma della sentenza di primo grado in accoglimento dei motivi di appello.
Appellato: Chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna l'Agenzia delle Entrate DI I di Napoli la sentenza n. 16429/15/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli con cui era stato accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1
(Cf CF_Resistente_1) avverso l'avviso bonario n. T20U0043219732 - codice atto n 03507592180- avente ad oggetto dichiarazione UNICO 2021, controllo ex art. 36 Ter D.pr 600/73, con cui, in seguito al controllo formale della dichiarazione, erano stati disconosciuti gli oneri deducibili indicati al rigo RP 26 della dichiarazione (quadro RO codice spesa codice 21), per euro 1.800,00, poiché la documentazione prodotta dal su indicato ricorrente era inconferente con la tipologia prevista dalla normativa di riferimento ai fini della loro deducibilità.
Nel giudizio di primo grado il ricorrente aveva depositato agli atti la documentazione probatoria attestante l'avvenuto pagamento delle sotto indicate liberalità:
1) la ricevuta del 7 novembre 2020 relativa all'erogazione liberale dell'importo di euro 800,00 a favore della Associazione 2;
2) la ricevuta del 22 ottobre 2020 per il versamento del contributo associativo a favore dell'
Associazione_1 per euro 1.000,00;
veniva eccepito che i suddetti versamenti rappresentavano erogazioni liberali a favore di enti aventi finalità culturali, come tali deducibili dal reddito, trattavasi di erogazioni in denaro o in natura alle ON (anche se destinate in settori diversi dall'arte, cultura, ecc.) o alle associazioni di promozione sociale o alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. (articolo 15 c. 1 lettera i) TUIR) come tali deducibili e spettanti e che l'atto di recupero sorgeva in virtù di un mero errore formale di complicazione della dichiarazione dei redditi in quanto erroneamente indicati con codice "21" laddove andava indicato il codice "8".
Veniva, altresì, eccepita la spettanza della ritenuta d'acconto già trattenuta dalla Associazione_3 ancorché già riconosciuta nell'avviso bonario impugnato.
L'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli si era costituita rilevando sia l'avvenuto riconoscimento delle su indicate ritenute d'acconto che l'indeducibilità degli oneri deducibili su indicati ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Con la richiamata sentenza n. 16429/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva integralmente il ricorso in riconoscimento sia delle ritenute d'acconto subite che degli oneri deducibili su indicati.
Impugna la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate DP 1 di Napoli rilevando l'avvenuto riconoscimento delle ritenute d'acconto subite relativamente ai compensi erogati dalla Associazione_3 ON ed insistendo sull'indeducibilità delle erogazioni liberali erogate a favore dei su indicati enti in quanto non eseguite con strumenti tracciabili, non avendone data prova parte ricorrente, e sull'indeducibilità delle erogazioni effettuate a favore della fondazione Associazione_1 in quanto non rientrante nella casistica prevista dall'articolo 15 c. 1 lettera i) TUIR).
Si è costituita parte appellata che ha rilevato l'inammissibilità del nuovo motivo proposto dall'appellante in merito alla tracciabilità delle erogazioni liberali e la genericità dell'impugnativa proposta. L'appello è stato deciso, sentite in contraddittorio le parti in causa e previa esposizione delle proprie tesi, nell'udienza del 19 dicembre 2025 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente non può che essere rilevata l'inammissibilità del nuovo motivo proposto solo in sede di appello, in quanto non contemplato né nella motivazione dell'avviso bonario, né nell'atto di costituzione in giudizio, relativo alla dimostrazione della tracciabilità delle erogazioni liberali effettuata a favore dei due enti su indicati.
In tal senso la Corte di Cassazione con sentenza n.2199/5024, intervenendo in tema dei motivi nel giudizio tributario di secondo grado, ha riaffermato in applicazione della costante giurisprudenza che “... Il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo;
i motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo costituiscono, pertanto, la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado (Cass. 24/07/2018, n. 19616, Cass.
24/06/2011, n. 13934) Si ha, quindi, domanda nuova per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una protesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (cfr. Cass. n. 13/10/2006, n. 22010).
La novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti (Cass. 26/09/2019, n. 24040).".
Da tanto tale il suddetto motivo di appello è inammissibile.
Risulta, invece, fondata l'eccezione proposta relativamente all'indeducibilità delle erogazioni effettuate a favore dell'Associazione_1.
Le erogazioni liberali rientranti nella casistica indicata al Rigo RP 26 codice "8" sono relative esclusivamente alle erogazioni in denaro o in natura alle ON (anche se destinate in settori diversi dall'arte, cultura, ecc.)
o alle associazioni di promozione sociale o alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica così come previste dall'articolo 15 c. 1 lettera i) del TUIR, tra di esse non rientrano le attività istituzionali dell'Associazione_1 avente come fine esclusivo la promozione del SUD Italia per cui esse, in riforma della sentenza di primo grado vanno disconosciute.
Va dichiarata la cessata materia del contendere per quanto riguarda il riconoscimento delle ritenute d'acconto subite in quanto già effettuato in sede di avviso bonario e non essendo su di esse alcuna contestazione.
Per quanto su esposto l'appello va parzialmente accolto e la sentenza di primo grado riformata nel limite del disconoscimento delle erogazioni liberali erogate a favore dell'Associazione_1 per euro 1.000,00 rigettato per il resto, va dichiarata la cessata materia del contendere per le ritenute d'acconto, le spese, considerata la soccombenza parziale vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei limiti di cui alla parte motiva;
compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, EL
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3912/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G Oberdan 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Difensore Si Se' Stesso - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente 1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16429/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- CONTROLLO FORMA IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7805/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: Insiste per la riforma della sentenza di primo grado in accoglimento dei motivi di appello.
Appellato: Chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna l'Agenzia delle Entrate DI I di Napoli la sentenza n. 16429/15/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli con cui era stato accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1
(Cf CF_Resistente_1) avverso l'avviso bonario n. T20U0043219732 - codice atto n 03507592180- avente ad oggetto dichiarazione UNICO 2021, controllo ex art. 36 Ter D.pr 600/73, con cui, in seguito al controllo formale della dichiarazione, erano stati disconosciuti gli oneri deducibili indicati al rigo RP 26 della dichiarazione (quadro RO codice spesa codice 21), per euro 1.800,00, poiché la documentazione prodotta dal su indicato ricorrente era inconferente con la tipologia prevista dalla normativa di riferimento ai fini della loro deducibilità.
Nel giudizio di primo grado il ricorrente aveva depositato agli atti la documentazione probatoria attestante l'avvenuto pagamento delle sotto indicate liberalità:
1) la ricevuta del 7 novembre 2020 relativa all'erogazione liberale dell'importo di euro 800,00 a favore della Associazione 2;
2) la ricevuta del 22 ottobre 2020 per il versamento del contributo associativo a favore dell'
Associazione_1 per euro 1.000,00;
veniva eccepito che i suddetti versamenti rappresentavano erogazioni liberali a favore di enti aventi finalità culturali, come tali deducibili dal reddito, trattavasi di erogazioni in denaro o in natura alle ON (anche se destinate in settori diversi dall'arte, cultura, ecc.) o alle associazioni di promozione sociale o alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. (articolo 15 c. 1 lettera i) TUIR) come tali deducibili e spettanti e che l'atto di recupero sorgeva in virtù di un mero errore formale di complicazione della dichiarazione dei redditi in quanto erroneamente indicati con codice "21" laddove andava indicato il codice "8".
Veniva, altresì, eccepita la spettanza della ritenuta d'acconto già trattenuta dalla Associazione_3 ancorché già riconosciuta nell'avviso bonario impugnato.
L'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli si era costituita rilevando sia l'avvenuto riconoscimento delle su indicate ritenute d'acconto che l'indeducibilità degli oneri deducibili su indicati ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Con la richiamata sentenza n. 16429/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva integralmente il ricorso in riconoscimento sia delle ritenute d'acconto subite che degli oneri deducibili su indicati.
Impugna la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate DP 1 di Napoli rilevando l'avvenuto riconoscimento delle ritenute d'acconto subite relativamente ai compensi erogati dalla Associazione_3 ON ed insistendo sull'indeducibilità delle erogazioni liberali erogate a favore dei su indicati enti in quanto non eseguite con strumenti tracciabili, non avendone data prova parte ricorrente, e sull'indeducibilità delle erogazioni effettuate a favore della fondazione Associazione_1 in quanto non rientrante nella casistica prevista dall'articolo 15 c. 1 lettera i) TUIR).
Si è costituita parte appellata che ha rilevato l'inammissibilità del nuovo motivo proposto dall'appellante in merito alla tracciabilità delle erogazioni liberali e la genericità dell'impugnativa proposta. L'appello è stato deciso, sentite in contraddittorio le parti in causa e previa esposizione delle proprie tesi, nell'udienza del 19 dicembre 2025 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente non può che essere rilevata l'inammissibilità del nuovo motivo proposto solo in sede di appello, in quanto non contemplato né nella motivazione dell'avviso bonario, né nell'atto di costituzione in giudizio, relativo alla dimostrazione della tracciabilità delle erogazioni liberali effettuata a favore dei due enti su indicati.
In tal senso la Corte di Cassazione con sentenza n.2199/5024, intervenendo in tema dei motivi nel giudizio tributario di secondo grado, ha riaffermato in applicazione della costante giurisprudenza che “... Il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo;
i motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo costituiscono, pertanto, la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado (Cass. 24/07/2018, n. 19616, Cass.
24/06/2011, n. 13934) Si ha, quindi, domanda nuova per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una protesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (cfr. Cass. n. 13/10/2006, n. 22010).
La novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti (Cass. 26/09/2019, n. 24040).".
Da tanto tale il suddetto motivo di appello è inammissibile.
Risulta, invece, fondata l'eccezione proposta relativamente all'indeducibilità delle erogazioni effettuate a favore dell'Associazione_1.
Le erogazioni liberali rientranti nella casistica indicata al Rigo RP 26 codice "8" sono relative esclusivamente alle erogazioni in denaro o in natura alle ON (anche se destinate in settori diversi dall'arte, cultura, ecc.)
o alle associazioni di promozione sociale o alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica così come previste dall'articolo 15 c. 1 lettera i) del TUIR, tra di esse non rientrano le attività istituzionali dell'Associazione_1 avente come fine esclusivo la promozione del SUD Italia per cui esse, in riforma della sentenza di primo grado vanno disconosciute.
Va dichiarata la cessata materia del contendere per quanto riguarda il riconoscimento delle ritenute d'acconto subite in quanto già effettuato in sede di avviso bonario e non essendo su di esse alcuna contestazione.
Per quanto su esposto l'appello va parzialmente accolto e la sentenza di primo grado riformata nel limite del disconoscimento delle erogazioni liberali erogate a favore dell'Associazione_1 per euro 1.000,00 rigettato per il resto, va dichiarata la cessata materia del contendere per le ritenute d'acconto, le spese, considerata la soccombenza parziale vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei limiti di cui alla parte motiva;
compensa le spese.