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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/12/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 594/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 09.12.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., comma I c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 594 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, discussa all'udienza del 09.12.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in Pescara, via Isonzo n. 40, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Cesare Borgia, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1 persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio di Ranallo
(complesso monumentale San Domenico);
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 La parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 04.11.2025, si riportava alle conclusioni svolte nella comparsa di costituzione, mentre la parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 05.12.2025, si riportava alle conclusioni formulate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 17.03.2025 Parte_1
impugnava il provvedimento del 14.02.2025, notificato in pari data, con
[...] cui la Motorizzazione di Chieti gli ha negato il rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Previo annullamento e/o disapplicazione dell'impugnato provvedimento di NON
AMMISSIONE alla prova pratica per il conseguimento del patente di guida categoria C, prevista per il giorno 14.2.25, voglia l'On.le Tribunale disporre :
A) la ammissione del sig. alla prova PRATICA per il Parte_1 conseguimento della patente C di guida;
B) in ogni caso dichiarare il diritto del ricorrente a poter conseguire la patente C per la conduzione di mezzi pesanti, previa ammissione del candidato all'esame di prova pratica;
ed infine con vittoria di spese diritti ed onorari del procedimento. IN VIA CAUTELARE, atteso che esistono allo stato tutti i presupposti disporre la sospensione esecutiva del provvedimento impugnato”.
Con provvedimento del 02.04.2025 veniva fissata la prima udienza del
17.06.2025 per la comparizione delle parti.
In data 27.05.2025 si costituiva in giudizio il Controparte_1 la (di seguito breviter, ), rassegnando le seguenti
[...] CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare
l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, come per legge”.
Alla prima udienza del 17.06.2025, in assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 09.12.2025. pagina 2 di 8 All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. Il ricorrente rappresenta che, a seguito dell'istanza Parte_1 avanzata in data 11.10.2024 presso l'Ufficio della Motorizzazione di Chieti per il conseguimento della patente di guida, categoria C, nonché del successivo superamento della prova teorica, gli veniva inibita la possibilità di sostenere la prova pratica per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, in virtù di comunicazione di diniego intervenuta in data 14.02.2025 da parte del
[...]
avendo riscontrato la presenza di motivi Controparte_1 ostativi al rilascio del titolo abilitativo, costituiti dalla mancanza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma I C.d.S.
In particolare, il ricorrente eccepisce l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto il diniego si basa solo su un dato ostativo inserito nel sistema informativo del DTN, senza alcuna individuazione sulla condizione soggettiva ostativa al conseguimento della patente di guida.
Il resistente, nel costituirsi in giudizio, contesta le ragioni CP_1 prospettate da parte ricorrente, insistendo per il rigetto della domanda. Nel merito, evidenzia che il diniego è basato sull'art. 120, comma I, del C.d.S., che prevede un automatismo ostativo per chi è stato condannato per reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 (in materia di stupefacenti), ipotesi sussistente per il ricorrente e ben conosciuta al medesimo. Pt_1
2. In primo luogo, è necessario precisare che il giudice ordinario valuta non la legittimità dell'atto emanato dall'Amministrazione, bensì il rapporto sostanziale alla base del provvedimento, con la conseguenza che in questa sede può essere esclusivamente valutata, nei termini cautelari prospettati, la sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento del nulla osta per il conseguimento della patente di guida, categoria C, non assumendo invero rilievo l'eventuale illegittimità formale dei provvedimenti della P.A.
Di conseguenza, non rileva il difetto di motivazione dell'atto impugnato, il cui sindacato è tipico del G.A., di cui al secondo motivo di censura sollevato dal ricorrente. pagina 3 di 8 Ad ogni buon conto, osserva il Tribunale che il provvedimento di diniego risulta sufficientemente motivato circa i motivi ostativi al rilascio della patente di guida, stante l'espresso richiamo all'art. 120 c.d.s. La disposizione in parola, infatti, prevede espressamente che non possono conseguire la patente di guida “le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”. Nel caso di specie, non è contestato che il sia stato condannato – dalla Corte di Appello di L'Aquila - in data Pt_1
14.07.2022 per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma II del d.P.R. 09.10.1990,
n. 309, commesso in data 22.09.2021, in quanto riconosciuto e documentato dallo stesso ricorrente (cfr. doc. n. 1 allegato alla nota di trattazione scritta del
16.06.2025 di parte ricorrente).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era necessaria alcuna motivazione analitica sulle cause ostative al conseguimento della patente di guida, giacché il motivo, cui la legge ricollega direttamente quell'effetto, attiene ad una circostanza (la condanna in sede penale) che rientra nella sfera giuridica di conoscenza del destinatario.
3. In secondo luogo, non appare superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 120, comma I del d.lgs. n. 285/92, “non possono conseguire la patente di guida
i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo
2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”. Il successivo comma, inoltre, statuisce che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma pagina 4 di 8 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”. Infine, il terzo comma precisa che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Dal combinato disposto delle norme richiamate, dunque, è possibile distinguere tra coloro che devono ancora conseguire la patente di guida, unica ipotesi in cui - a prescindere da altre considerazioni - è richiesto l'intervento del provvedimento riabilitativo (come precisato al primo comma) e coloro che, invece, l'hanno già conseguita (ipotesi di cui al secondo comma). In questa seconda ipotesi il Prefetto provvede (attualmente, a seguito della pronuncia della
Corte cost. n. 28/2020, “può provvedere”) alla revoca della patente, revoca all'esito della quale l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida se non decorso il termine triennale di cui al terzo comma.
Nel caso di diniego della patente di guida, dunque, il provvedimento della
Motorizzazione sarebbe caratterizzato da assenza discrezionalità. Tale orientamento è stato recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito delle censure effettuate dalla Consulta al regime di automaticità della sospensione, nel diverso caso della revoca della patente di guida (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14.03.2022, n. 8188, secondo cui “il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo”).
Proprio in riferimento alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73
e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inoltre, la Consulta ha ribadito che i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i pagina 5 di 8 provvedimenti di diniego di rilascio, di cui all'art. 120, comma I del codice della strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo. Tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato.
Inoltre, non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti o sottoposti a misure di prevenzione. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo ex art. 178 o 179 c.p., che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida (cfr. Corte Cost., 12.07.2021, n. 152).
In relazione a tale ultimo aspetto il ricorrente ha evidenziato, nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 17.06.2025, di essere stato ammesso al beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ed al punto 1) delle prescrizioni è stato a imposto proprio dal Tribunale di sorveglianza “L'obbligo di darsi a lavoro stabile”, sicché il provvedimento di diniego impugnato si porrebbe in contrasto con lo spirito della normativa in materia di Ordinamento penitenziario e con il dettato costituzionale dell'art. 27 Cost.
Il inoltre, deduce di aver reperito una opportunità lavorativa nel Pt_1 campo dei trasporti e che l'Ufficio U.E.P.E. ha anche trasmesso al Magistrato di
Sorveglianza la richiesta di autorizzazione per recarsi al lavoro.
Per l'effetto, permanendo il diniego per cui si discute e mancando il requisito della patente “C” per il lavoro, ogni opportunità di reinserimento ed anche riabilitativa sarebbe vanificata.
Anche tali doglianze, tuttavia, non possono ritenersi condivisibili.
In tema di diniego del rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, la Cassazione ha pagina 6 di 8 recentemente precisato che la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma I C.d.S., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. e quella prevista dall'art. 70 d.lgs. n. 159/2011, ma anche l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma XII l. n.
354/1975 (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01.08.2022, n. 23815). Considerato, tuttavia, che il periodo di prova non risultava concluso al momento dell'instaurazione del presente giudizio, né il ricorrente ha fornito la prova del buon esito dell'affidamento nel prosieguo del presente procedimento, ne consegue che non può ritenersi allo stato conseguita la riabilitazione richiesta dall'art. 120 C.d.S. per ottenere il titolo di abilitazione alla guida, categoria C.
Quanto alle esigenze lavorative prospettate, rileva il Tribunale che il ricorrente possiede la patente di guida B e non vi è prova documentale del fatto che il mancato successivo ottenimento del titolo di abilitazione alla guida categoria C precluda a ogni possibilità di reperire un lavoro, Parte_1 come prescritto dal provvedimento di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Peraltro, il ricorrente si è limitato a produrre solamente la trasmissione da parte dell'Ufficio U.E.P.E. al Magistrato di Sorveglianza della richiesta di autorizzazione al lavoro, senza allegare non solo il conseguente provvedimento giudiziale, positivo o negativo, ma anche l'offerta lavorativa pervenuta al in tal modo impedendo al Tribunale una corretta Pt_1 valutazione delle medesima (cfr. doc. n. 2 allegato alla nota di trattazione scritta del 16.06.2025 di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda avanzata dal ricorrente dovrà essere integralmente rigettata.
4. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, facendo riferimento al valore indeterminabile – complessità bassa della controversia, nonché al parametro minimo per le sole fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 594/2025 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 resistente;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento in favore del Controparte_1 che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 09.12.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., comma I c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 594 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, discussa all'udienza del 09.12.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in Pescara, via Isonzo n. 40, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Cesare Borgia, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1 persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio di Ranallo
(complesso monumentale San Domenico);
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 La parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 04.11.2025, si riportava alle conclusioni svolte nella comparsa di costituzione, mentre la parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 05.12.2025, si riportava alle conclusioni formulate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 17.03.2025 Parte_1
impugnava il provvedimento del 14.02.2025, notificato in pari data, con
[...] cui la Motorizzazione di Chieti gli ha negato il rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Previo annullamento e/o disapplicazione dell'impugnato provvedimento di NON
AMMISSIONE alla prova pratica per il conseguimento del patente di guida categoria C, prevista per il giorno 14.2.25, voglia l'On.le Tribunale disporre :
A) la ammissione del sig. alla prova PRATICA per il Parte_1 conseguimento della patente C di guida;
B) in ogni caso dichiarare il diritto del ricorrente a poter conseguire la patente C per la conduzione di mezzi pesanti, previa ammissione del candidato all'esame di prova pratica;
ed infine con vittoria di spese diritti ed onorari del procedimento. IN VIA CAUTELARE, atteso che esistono allo stato tutti i presupposti disporre la sospensione esecutiva del provvedimento impugnato”.
Con provvedimento del 02.04.2025 veniva fissata la prima udienza del
17.06.2025 per la comparizione delle parti.
In data 27.05.2025 si costituiva in giudizio il Controparte_1 la (di seguito breviter, ), rassegnando le seguenti
[...] CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare
l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, come per legge”.
Alla prima udienza del 17.06.2025, in assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 09.12.2025. pagina 2 di 8 All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. Il ricorrente rappresenta che, a seguito dell'istanza Parte_1 avanzata in data 11.10.2024 presso l'Ufficio della Motorizzazione di Chieti per il conseguimento della patente di guida, categoria C, nonché del successivo superamento della prova teorica, gli veniva inibita la possibilità di sostenere la prova pratica per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, in virtù di comunicazione di diniego intervenuta in data 14.02.2025 da parte del
[...]
avendo riscontrato la presenza di motivi Controparte_1 ostativi al rilascio del titolo abilitativo, costituiti dalla mancanza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma I C.d.S.
In particolare, il ricorrente eccepisce l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto il diniego si basa solo su un dato ostativo inserito nel sistema informativo del DTN, senza alcuna individuazione sulla condizione soggettiva ostativa al conseguimento della patente di guida.
Il resistente, nel costituirsi in giudizio, contesta le ragioni CP_1 prospettate da parte ricorrente, insistendo per il rigetto della domanda. Nel merito, evidenzia che il diniego è basato sull'art. 120, comma I, del C.d.S., che prevede un automatismo ostativo per chi è stato condannato per reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 (in materia di stupefacenti), ipotesi sussistente per il ricorrente e ben conosciuta al medesimo. Pt_1
2. In primo luogo, è necessario precisare che il giudice ordinario valuta non la legittimità dell'atto emanato dall'Amministrazione, bensì il rapporto sostanziale alla base del provvedimento, con la conseguenza che in questa sede può essere esclusivamente valutata, nei termini cautelari prospettati, la sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento del nulla osta per il conseguimento della patente di guida, categoria C, non assumendo invero rilievo l'eventuale illegittimità formale dei provvedimenti della P.A.
Di conseguenza, non rileva il difetto di motivazione dell'atto impugnato, il cui sindacato è tipico del G.A., di cui al secondo motivo di censura sollevato dal ricorrente. pagina 3 di 8 Ad ogni buon conto, osserva il Tribunale che il provvedimento di diniego risulta sufficientemente motivato circa i motivi ostativi al rilascio della patente di guida, stante l'espresso richiamo all'art. 120 c.d.s. La disposizione in parola, infatti, prevede espressamente che non possono conseguire la patente di guida “le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”. Nel caso di specie, non è contestato che il sia stato condannato – dalla Corte di Appello di L'Aquila - in data Pt_1
14.07.2022 per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma II del d.P.R. 09.10.1990,
n. 309, commesso in data 22.09.2021, in quanto riconosciuto e documentato dallo stesso ricorrente (cfr. doc. n. 1 allegato alla nota di trattazione scritta del
16.06.2025 di parte ricorrente).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era necessaria alcuna motivazione analitica sulle cause ostative al conseguimento della patente di guida, giacché il motivo, cui la legge ricollega direttamente quell'effetto, attiene ad una circostanza (la condanna in sede penale) che rientra nella sfera giuridica di conoscenza del destinatario.
3. In secondo luogo, non appare superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 120, comma I del d.lgs. n. 285/92, “non possono conseguire la patente di guida
i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo
2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”. Il successivo comma, inoltre, statuisce che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma pagina 4 di 8 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”. Infine, il terzo comma precisa che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Dal combinato disposto delle norme richiamate, dunque, è possibile distinguere tra coloro che devono ancora conseguire la patente di guida, unica ipotesi in cui - a prescindere da altre considerazioni - è richiesto l'intervento del provvedimento riabilitativo (come precisato al primo comma) e coloro che, invece, l'hanno già conseguita (ipotesi di cui al secondo comma). In questa seconda ipotesi il Prefetto provvede (attualmente, a seguito della pronuncia della
Corte cost. n. 28/2020, “può provvedere”) alla revoca della patente, revoca all'esito della quale l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida se non decorso il termine triennale di cui al terzo comma.
Nel caso di diniego della patente di guida, dunque, il provvedimento della
Motorizzazione sarebbe caratterizzato da assenza discrezionalità. Tale orientamento è stato recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito delle censure effettuate dalla Consulta al regime di automaticità della sospensione, nel diverso caso della revoca della patente di guida (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14.03.2022, n. 8188, secondo cui “il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo”).
Proprio in riferimento alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73
e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inoltre, la Consulta ha ribadito che i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i pagina 5 di 8 provvedimenti di diniego di rilascio, di cui all'art. 120, comma I del codice della strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo. Tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato.
Inoltre, non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti o sottoposti a misure di prevenzione. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo ex art. 178 o 179 c.p., che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida (cfr. Corte Cost., 12.07.2021, n. 152).
In relazione a tale ultimo aspetto il ricorrente ha evidenziato, nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 17.06.2025, di essere stato ammesso al beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ed al punto 1) delle prescrizioni è stato a imposto proprio dal Tribunale di sorveglianza “L'obbligo di darsi a lavoro stabile”, sicché il provvedimento di diniego impugnato si porrebbe in contrasto con lo spirito della normativa in materia di Ordinamento penitenziario e con il dettato costituzionale dell'art. 27 Cost.
Il inoltre, deduce di aver reperito una opportunità lavorativa nel Pt_1 campo dei trasporti e che l'Ufficio U.E.P.E. ha anche trasmesso al Magistrato di
Sorveglianza la richiesta di autorizzazione per recarsi al lavoro.
Per l'effetto, permanendo il diniego per cui si discute e mancando il requisito della patente “C” per il lavoro, ogni opportunità di reinserimento ed anche riabilitativa sarebbe vanificata.
Anche tali doglianze, tuttavia, non possono ritenersi condivisibili.
In tema di diniego del rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, la Cassazione ha pagina 6 di 8 recentemente precisato che la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma I C.d.S., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. e quella prevista dall'art. 70 d.lgs. n. 159/2011, ma anche l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma XII l. n.
354/1975 (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01.08.2022, n. 23815). Considerato, tuttavia, che il periodo di prova non risultava concluso al momento dell'instaurazione del presente giudizio, né il ricorrente ha fornito la prova del buon esito dell'affidamento nel prosieguo del presente procedimento, ne consegue che non può ritenersi allo stato conseguita la riabilitazione richiesta dall'art. 120 C.d.S. per ottenere il titolo di abilitazione alla guida, categoria C.
Quanto alle esigenze lavorative prospettate, rileva il Tribunale che il ricorrente possiede la patente di guida B e non vi è prova documentale del fatto che il mancato successivo ottenimento del titolo di abilitazione alla guida categoria C precluda a ogni possibilità di reperire un lavoro, Parte_1 come prescritto dal provvedimento di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Peraltro, il ricorrente si è limitato a produrre solamente la trasmissione da parte dell'Ufficio U.E.P.E. al Magistrato di Sorveglianza della richiesta di autorizzazione al lavoro, senza allegare non solo il conseguente provvedimento giudiziale, positivo o negativo, ma anche l'offerta lavorativa pervenuta al in tal modo impedendo al Tribunale una corretta Pt_1 valutazione delle medesima (cfr. doc. n. 2 allegato alla nota di trattazione scritta del 16.06.2025 di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda avanzata dal ricorrente dovrà essere integralmente rigettata.
4. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, facendo riferimento al valore indeterminabile – complessità bassa della controversia, nonché al parametro minimo per le sole fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 594/2025 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 resistente;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento in favore del Controparte_1 che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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