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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 26/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 958/2022 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta DI RISIO, presso il cui studio, con sede a Vasto (CH) alla via G. Battista Vico n.
5, è elettivamente domiciliata;
opponente
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e, per essa,
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata da in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio LAZZARO, presso il cui studio, con sede a Milano alla via Amedeo D'Aosta n. 6, è elettivamente domiciliata;
opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - CONTRATTI BANCARI
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 168/2022 (n. 538/2022 R.G.) del 4/7/2022, emesso ad istanza di il Tribunale di Vasto ha Controparte_1 ingiunto a in solido con altro Parte_1 garante, il pagamento in favore della ricorrente, della somma di € 100.517,64 – oltre interessi come da domanda nonché spese e competenze della procedura monitoria – richiesta in adempimento del contratto autonomo di garanzia personale n.
2233613 dall'ingiunta sottoscritto in data 4/9/2010 a garanzia delle obbligazioni assunte da corrente in Controparte_4
Vasto, con riferimento al saldo debitore del conto corrente ordinario non consumatori n. 0833/542143 del 4/9/2010 intercorso tra e , cedente Controparte_4 Controparte_5 in favore dell'odierna opposta – in base ad atto di cessione comunicata a mezzo pubblicazione su G.U. n. 128, parte II del
3/1/2018 – di un portafoglio di crediti di varia origine e natura, tra cui quello in menzione.
Con atto di citazione depositato in data 12/10/2022
[...]
ha proposto rituale opposizione al detto Parte_1 decreto, convenendo in giudizio per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: « 1) in via preliminare, per i motivi in premessa, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale e/o ad agire dell'opposta e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo con vittoria di spese competenze del giudizio;
2) In via principale e nel merito, accogliere la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2022 (RG 538/2022), del Tribunale di Vasto, notificato in data 3 agosto 2022, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna pretesa creditoria può essere avanzata nei confronti della Sig.ra della società Parte_1 CP_1
e per essa dalla nonché
[...] Controparte_2
l'illegittimità, l'erroneità, l'inammissibilità, la nullità e, comunque, l'infondatezza dell'impugnato decreto ingiuntivo e
2 revocare lo stesso;
3)- sempre nel merito ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente da parte della società
e per essa dalla per CP_1 Controparte_2 nessun titolo, azione e/o ragione ed in ogni caso per i titoli dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo n. 168/2022 (RG
538/2022) del Tribunale di Vasto e revocare lo stesso;
4)-Con vittoria di spese diritti e onorari di causa».
A sostegno della svolta opposizione, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione processuale e/o ad agire dell'opposta in ragione della mancata prova della cessione tra la originaria contraente e Controparte_5 Controparte_1
Ha, quindi, contestato la debenza della prestazione di garanzia per “assenza di responsabilità” in ragione del fatto che l'ingiunta, formalmente legale rappresentante della società garantita, non avrebbe svolto alcuna effettiva attività di gestione della stessa, arrivando a cedere all'altro socio (e coniuge, dal quale è intervenuta separazione coniugale in data
27/6/2012) la propria intera quota societaria, divenendo questo socio unico nell'aprile 2012 ed amministratore unico dal 14/8/2012.
Si è costituita in giudizio per contestare le Controparte_1 avverse allegazioni e richieste delle quali ha contestato la fondatezza in ragione del corretto compimento delle formalità afferenti alla comunicazione della cessione e della sussistenza dell'obbligazione di garanzia in capo alla opponente in ragione della validità del relativo contratto e della ininfluenza sulla stessa delle vicende societarie.
Sulla base delle riferite deduzioni, la convenuta opposta ha concluso per il rigetto dell'opposizione, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa – esaurito negativamente il
3 tentativo di mediazione obbligatoria - sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
* * *
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, va respinta.
2. In via preliminare deve osservarsi come, secondo le allegazioni di parte opposta, il rapporto negoziale fonte del preteso credito atterrebbe a un contratto autonomo di garanzia il cui art. 7 prescriverebbe l'immediato pagamento, a prima richiesta, da parte del garante.
L'esame delle produzioni di parte convenuta evidenzia l'allegazione (sub. doc. 8 del fascicolo monitorio) del
“Documento di sintesi fideiussione omnibus n. 2233613” sottoscritto (anche) dall'opponente in data 4/9/2010 il cui art. 7 conferma la pattuizione testuale: «Art. 7 Il /1 fideiussore I fideiussori è / sono tenuto / tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio».
Per la giurisprudenza della S.C. «L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta
e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto» (Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 4717 del 19/02/2019; cfr. anche Cass. civ. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020; Sez. 3, Sentenza n.
12152 del 14/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 22233 del
20/10/2014).
4 Se, pertanto, tale dato testuale restituisce la qualificazione allegata da parte opposta, che qualifica tale contratto quale contratto autonomo di garanzia, è da rilevarsi altresì come tale allegazione e relativa qualificazione non sia stata contrastata da parte opponente, atteso che le allegazioni in fatto e in diritto dalla stessa proposte muovono dalla evidente presupposizione di una diversa qualificazione del contratto di garanzia (ovvero quale mera fideiussione accessoria alla prestazione principale) che, tuttavia, non risulta né dimostrata né minimamente argomentata.
3. Posta tale imprescindibile premessa logico/giuridica e ritenuta, pertanto, la natura autonoma della prestazione di garanzia dedotta in giudizio, lo scrutinio delle doglianze di parte opponente muove dall'eccezione qualificata quale
“difetto di legittimazione processuale e/o ad agire dell'opposta” in ragione del lamentato difetto di prova dell'effettiva cessione del credito in esame in capo all'opposta.
Innanzitutto, giova precisare che tale eccezione non riguarda il supposto difetto di legittimazione attiva dell'opposta
(attrice in senso sostanziale), quanto piuttosto la titolarità sostanziale in capo alla stessa del diritto controverso;
le
Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 16/2/2016,
n. 2951), distinguendo i due concetti, hanno chiarito che: a) la mancanza di legittimazione attiva integra una questione di rito e può ricavarsi dalla prospettazione fatta nella domanda di parte attrice/ricorrente; b) la titolarità del rapporto controverso, dal lato attivo o passivo, oggetto dell'azione rappresenta, di contro, una questione di merito, in quanto attiene alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che il giudice è tenuto a delibare nel merito la relativa questione
(Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 32814 del 27/11/2023).
Se, pertanto, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti
5 rispettivamente richiedenti e destinatari della pronuncia richiesta, tale questione si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio, che è questione di merito
(cfr., Cass., 24.3.2004, n. 5912).
Tanto doverosamente precisato, l'eccezione – pur affetta da intrinseca genericità discendente dall'indistinto richiamo a precedenti giurisprudenziali di contenuto disomogeneo (perché riguardanti tanto il caso di contestazione della sussistenza di un atto di cessione quanto il caso di contestazione della inclusione del credito controverso in cessione non contestata)
- è da ritenersi inammissibile in ragione della ritenuta natura autonoma della prestazione di garanzia dedotta in giudizio, che esclude la facoltà per il garante di opporre le eccezioni che spetterebbero al debitore principale, essendosi osservato che «L'eccezione relativa alla avvenuta cessione del credito è eccezione che può essere opposta solo dal debitore principale, in quanto parte del contratto, ed in quanto debitore ceduto. Non è una eccezione processuale come ritiene il ricorrente. È una eccezione che riguarda invece l'effettiva ed efficace cessione del rapporto sottostante, ossia del rapporto garantito, e come tale è eccezione che compete a chi
è parte di quel rapporto, o al garante ove però la garanzia non sia autonoma o a prima richiesta (…)» (così Cass. civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 9650 del 13/04/2025 con richiamo a Cass. civ. 19300/ 2005 e Cass. civ. 4661/2007).
L'eccezione, in ogni caso, si rivela infondata anche nel merito, poiché superata dalla produzione in giudizio, da parte dell'opposta, della dichiarazione di cessione sottoscritta dalla cedente e indirizzata al cessionario, contenente specifica indicazione del credito derivante dal rapporto n.
1542143 intestato a e riferita all'atto di Controparte_4 cessione del 24/10/2018 pubblicato in G.U. del 3/11/2018
6 (riscontrabile giusta produzione dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda n.128 del 3/11/2018), così dovendosi ritenere comprovata – stante l'inanità di ogni contestazione del documento proveniente da terzi - tanto l'esistenza del contratto di cessione quanto l'inclusione del credito oggetto di garanzia nella cessione medesima.
4. In via di premessa allo scrutinio dell'ulteriore argomento di opposizione, deve sinteticamente tornare ad evidenziarsi che il contratto autonomo di garanzia si connota per la mancanza di accessorietà e per la totale autonomia rispetto al rapporto principale, conseguendone che il garante non potrà mettere in discussione tale rapporto se non nella ricorrenza di talune specifiche ipotesi sostanzialmente identificabili:
a) nel caso di exceptio doli generalis seu praesentis (quando vi è evidenza certa del venir meno del debito garantito per estinzione dell'obbligazione principale e per escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto del creditore);
b) inesistenza o nullità del rapporto principale per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, dell'oggetto o del motivo comune alle parti;
c) per eccezioni attinenti alla validità del contratto di garanzia.
È altresì noto che la funzione del contratto autonomo di garanzia è indennitaria (e non satisfattoria come nella fideiussione), avendo lo scopo di trasferire il rischio economico conseguente all'inadempimento del debitore principale dal garantito al garante (Cass. civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 26508 del 11/10/2024) nella misura del ristoro delle conseguenze dell'inadempimento (e, pertanto, anche al di là della prestazione originariamente dovuta dal debitore principale, come nella fideiussione); infatti, secondo le indicazioni della Suprema Corte, «La c.d. "fideiussione indemnitatis" costituisce una garanzia atipica con funzione reintegratoria, essendo volta al risarcimento del danno
("rectius", all'indennizzo) conseguente all'inadempimento
7 dell'obbligato principale, in cui l'obbligazione del garante, essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, si pone in via (succedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione;
ne consegue che
l'escussione della polizza fideiussoria non preclude alla parte non inadempiente di proporre la domanda di adempimento della prestazione rimasta inadempiuta o di risoluzione del contratto, trattandosi di rimedi diversi che, pur avendo in comune gli stessi fatti costitutivi (l'obbligazione e
l'inadempimento), permettono al titolare di conseguire utilità differenti, fermo restando che, nell'uno come nell'altro caso, dovrà tenersi conto di quanto ottenuto escutendo la polizza, allo scopo di evitare che il garantito percepisca somme eccedenti la perdita di utilità in concreto riportata o, al contrario, che non ottenga l'intero risarcimento del danno subito» (così Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 29281 del
13/11/2024).
Alla luce di tali premesse generali, i fatti allegati da parte opponente in funzione impeditiva della prestazione di garanzia si rivelano come del tutto irrilevanti, atteso che alcuna specifica e circostanziata doglianza afferente alla validità del contratto di garanzia – diversa da un mero generico richiamo all'art. 1956 c.c. – è stata validamente esplicitata e che alcuna delle circostanze di fatto allegate avrebbero potuto (anche ove comprovate) incidere sulla efficacia e/o validità della prestazione di garanzia medesima perché non ricadenti nella casistica di invalidità poc'anzi compendiata.
Di conseguenza, la prospettazione dell'amministrazione di fatto della società da parte di altro socio e coniuge dell'opponente in sopravvenuto regime di separazione, al pari del cattivo andamento del rapporto bancario sopravvenuto alla stessa separazione così come il mutamento delle cariche sociali della società garantita – in quanto non collocabili nei motivi di inefficacia del contratto di garanzia – sono del tutto
8 irrilevanti in ragione del regime di autonomia dello stesso rispetto al rapporto principale.
5. In ordine alla allegazione della insinuazione dell'opposta al passivo del fallimento si osserva come Controparte_4 la stessa - al pari di ogni altra eventuale analoga iniziativa giudiziale - si palesa - in difetto di prova della totale estinzione del credito preteso da parte opposta - quale non ostativa alla precostituzione di titolo giudiziale per l'intero ammontare del credito nei confronti della prestatrice della garanzia autonoma.
6. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, sulla base dei valori minimi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente al valore dell'ingiunzione. Lo scostamento dai valori medi si giustifica in ragione della prossimità dell'importo ingiunto al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 958/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in
€ 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
9 Così deciso in Vasto, 25/06/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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