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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentario • 1
- 1. Nulla la notifica per il giudizio d’appello eseguita al difensore già revocatoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 8 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2025, n. 32481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32481 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA OU, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32481 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 16/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato OU IA avverso la sentenza emessa il 13 settembre 2023 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che / con atto del difensore, Avv. Flavio Rossi Albertini, deduce con unico motivo inosservanza degli artt. 599, 127, 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa notificazione del decreto di citazione in appello allo stesso difensore, nominato difensore di fiducia dall'imputato dopo la proposizione dell'appello con revoca del precedente difensore Avv. Anna OL LI, nomina ritualmente comunicata alla Corte di appello in data 2 settembre 2024 contestualmente ad istanza di revoca della misura cautelare. 3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Risulta in atti che, contestualmente ad una sua istanza de libertate in favore dell'imputato ricorrente, l'Avv. Flavio Rossi Albertini ha trasmesso il 02/09/2024 alla Corte di Appello la nomina di fiducia in suo favore da parte dell'imputato con revoca di ogni altro precedente difensore e che all'istanza ha provveduto in data 5/09/2024 la Corte di appello. Tuttavia, in pari data è stato emesso decreto di citazione a giudizio in appello che ha indicato il precedente difensore Avv. Anna OL LI e la sentenza è stata emessa indicando lo stesso Avv. Anna OL LI, quale "nomina di ufficio". 3. Deve trovare applicazione il principio, richiamato dal ricorrente, secondo cui, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., del difensore non avvisato (Sez.5, n.11756 del 14/02/ 2020; Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154) e non rilevando il -carattere facoltativo -della sua partecipazione a tale giudizio (Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850). 4. Alla violazione del diritto di difesa consegue la nullità della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso, il 16/09/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32481 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 16/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato OU IA avverso la sentenza emessa il 13 settembre 2023 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che / con atto del difensore, Avv. Flavio Rossi Albertini, deduce con unico motivo inosservanza degli artt. 599, 127, 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa notificazione del decreto di citazione in appello allo stesso difensore, nominato difensore di fiducia dall'imputato dopo la proposizione dell'appello con revoca del precedente difensore Avv. Anna OL LI, nomina ritualmente comunicata alla Corte di appello in data 2 settembre 2024 contestualmente ad istanza di revoca della misura cautelare. 3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Risulta in atti che, contestualmente ad una sua istanza de libertate in favore dell'imputato ricorrente, l'Avv. Flavio Rossi Albertini ha trasmesso il 02/09/2024 alla Corte di Appello la nomina di fiducia in suo favore da parte dell'imputato con revoca di ogni altro precedente difensore e che all'istanza ha provveduto in data 5/09/2024 la Corte di appello. Tuttavia, in pari data è stato emesso decreto di citazione a giudizio in appello che ha indicato il precedente difensore Avv. Anna OL LI e la sentenza è stata emessa indicando lo stesso Avv. Anna OL LI, quale "nomina di ufficio". 3. Deve trovare applicazione il principio, richiamato dal ricorrente, secondo cui, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., del difensore non avvisato (Sez.5, n.11756 del 14/02/ 2020; Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154) e non rilevando il -carattere facoltativo -della sua partecipazione a tale giudizio (Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850). 4. Alla violazione del diritto di difesa consegue la nullità della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso, il 16/09/2025.