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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VOLINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1061/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascoli Satriano - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna il diniego dell'istanza di rimborso presentata dal ricorrente il 10.7.2025 afferente il pagamento dell'IMU sul fabbricato rurale di sua proprietà in agro di Ascoli Satriano.
Motivi di ricorso: DIFETTO di ISTRUTTORIA e di MOTIVAZIONE.
Il Comune non si costituisce benchè notificato il 15/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, coltivatore diretto, è proprietario di un fabbricato rurale in agro di Ascoli Satriano, insistente all'interno della sua azienda agricola, distinto in catasto al Indirizzo_2 ; i primi due subalterni sono accatastati come C/2 (magazzini/locali di deposito), mentre l'ultimo, ovvero il sub 5, è accatastato come A/3 (abitazione di tipo economico). Dopo aver versato l'imposta per gli anni 2017-2020 e per l'anno 2024, con istanza del 10.7.2025 ne ha richiesto il rimborso, ritenendo il tributo non dovuto, in quanto il fabbricato di sua proprietà ha le caratteristiche della ruralità ed è altresì strumentale all'esercizio della sua attività agricola. Il Comune di Ascoli Satriano ha rigettato l'istanza, ritenendo che “Riguardo al fabbricato censito in catasto al Indirizzo_3 categoria A/3 si fa presente che non risulta contraddistinto da caratteristiche che possono evidenziare una strumentalità dell'attività agricola. Per i fabbricati rurali destinati ad abitazione è del tutto irrilevante ai fini IMU 2 la loro qualifica di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.L. n. 557/1993 convertito dalla L. N. 133/1994.”
Il carattere di ruralità del fabbricato è attestato con apposita annotazione sul certificato catastale cosicché
a prescindere dal dato oggettivo dell'accatastamento a categoria diversa da A6 o D10 il fabbricato è da considerarsi rurale unicamente sulla scorta dell'annotazione di ruralità . Il carattere di ruralità del fabbricato
è attestato con apposita annotazione sul certificato catastale cosicché a prescindere dal dato oggettivo dell'accatastamento a categoria diversa da A6 o D10 il fabbricato è da considerarsi rurale unicamente sulla scorta dell'annotazione di ruralità. (Cassazione civile Ordinanza 13/12/2024 n. 32300 ).
Nel caso di specie risulta agli atti che il fabbricato censito in catasto al Indirizzo_3 categoria A/3 non risulta contraddistinto da caratteristiche che possono evidenziare una strumentalità dell'attività agricola. Per i fabbricati rurali destinati ad abitazione è del tutto irrilevante ai fini IMU la loro qualifica di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.L. n. 557/1993 convertito dalla L. N. 133/1994. Se sono direttamente utilizzati dal soggetto passivo si applicano l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale, in caso contrario si applica l'aliquota ordinaria.
Il ricorrente non produce il certificato catastale con annotazione di ruralità.
Per tutto quanto detto il Giudice rigetta il ricorso e, per l'effetto,conferma l'atto impugnato.
Vista la mancata costituzione del Comune non si statuisce sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Nulla per le spese di giudizio. Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026 Il Giudice Pasquale Volino
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VOLINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1061/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascoli Satriano - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna il diniego dell'istanza di rimborso presentata dal ricorrente il 10.7.2025 afferente il pagamento dell'IMU sul fabbricato rurale di sua proprietà in agro di Ascoli Satriano.
Motivi di ricorso: DIFETTO di ISTRUTTORIA e di MOTIVAZIONE.
Il Comune non si costituisce benchè notificato il 15/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, coltivatore diretto, è proprietario di un fabbricato rurale in agro di Ascoli Satriano, insistente all'interno della sua azienda agricola, distinto in catasto al Indirizzo_2 ; i primi due subalterni sono accatastati come C/2 (magazzini/locali di deposito), mentre l'ultimo, ovvero il sub 5, è accatastato come A/3 (abitazione di tipo economico). Dopo aver versato l'imposta per gli anni 2017-2020 e per l'anno 2024, con istanza del 10.7.2025 ne ha richiesto il rimborso, ritenendo il tributo non dovuto, in quanto il fabbricato di sua proprietà ha le caratteristiche della ruralità ed è altresì strumentale all'esercizio della sua attività agricola. Il Comune di Ascoli Satriano ha rigettato l'istanza, ritenendo che “Riguardo al fabbricato censito in catasto al Indirizzo_3 categoria A/3 si fa presente che non risulta contraddistinto da caratteristiche che possono evidenziare una strumentalità dell'attività agricola. Per i fabbricati rurali destinati ad abitazione è del tutto irrilevante ai fini IMU 2 la loro qualifica di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.L. n. 557/1993 convertito dalla L. N. 133/1994.”
Il carattere di ruralità del fabbricato è attestato con apposita annotazione sul certificato catastale cosicché
a prescindere dal dato oggettivo dell'accatastamento a categoria diversa da A6 o D10 il fabbricato è da considerarsi rurale unicamente sulla scorta dell'annotazione di ruralità . Il carattere di ruralità del fabbricato
è attestato con apposita annotazione sul certificato catastale cosicché a prescindere dal dato oggettivo dell'accatastamento a categoria diversa da A6 o D10 il fabbricato è da considerarsi rurale unicamente sulla scorta dell'annotazione di ruralità. (Cassazione civile Ordinanza 13/12/2024 n. 32300 ).
Nel caso di specie risulta agli atti che il fabbricato censito in catasto al Indirizzo_3 categoria A/3 non risulta contraddistinto da caratteristiche che possono evidenziare una strumentalità dell'attività agricola. Per i fabbricati rurali destinati ad abitazione è del tutto irrilevante ai fini IMU la loro qualifica di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.L. n. 557/1993 convertito dalla L. N. 133/1994. Se sono direttamente utilizzati dal soggetto passivo si applicano l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale, in caso contrario si applica l'aliquota ordinaria.
Il ricorrente non produce il certificato catastale con annotazione di ruralità.
Per tutto quanto detto il Giudice rigetta il ricorso e, per l'effetto,conferma l'atto impugnato.
Vista la mancata costituzione del Comune non si statuisce sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Nulla per le spese di giudizio. Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026 Il Giudice Pasquale Volino