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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 20/01/2026, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 801/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL GR AN MA, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17078/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36864 1192 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18500/2025 depositato il 28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 - impugnava l'avviso di accertamento prot. n. 36864/1192 del 15.04.2024, con il quale il Comune di Napoli ha intimato allo stesso il pagamento della TARI per il periodo di imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, relativamente all'immobile urbano sito in Napoli alla
Indirizzo_1, eccependo la mancanza di legittimazione attiva della società Resistente_1 Srl, la nullità dell'atto impugnato per assenza di contraddittorio preventivo, difetto di motivazione e carenza di legittimazione passiva ai fini TARI ed , infine, la intervenuta decadenza del potere accertativo dell'ufficio per l'anno d'imposta 2018.
Si costituiva con rituali controdeduzioni la societa' Resistente_1 srl che chiedeva la conferma del proprio operato ed il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita ,pertanto, il rigetto.
Va respinta , in primis, la eccezione preliminare concernente il preteso il difetto di legittimazione della concessionaria atteso che la legittimazione di Resistente_1 è stata sanata dalla Legge Milleproroghe 2025, che ha reso validi gli atti emessi dalla società, anche se inizialmente mancavano i requisiti per la riscossione tributi, come stabilito dalla sentenza della S.C. n. 7495 del 20 marzo 2025 della
Corte di Cassazione, pronuncia che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla legittimazione della società inquestione a seguito dell' intervento della L. n. 15/2025 (conversione del D.L. "Milleproroghe"), che ha introdotto l'art. 3, comma 14-septies, norma qualificata come "interpretativa" e che ha inciso direttamente sulla materia oggetto del rinvio.
Infondata è altresì l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato poiché l'avviso contiene tutti i presupposti di fatto e diritto previsti dalla legge.
L'atto impugnato appartiene, infatti, alla categoria degli atti “vincolati” e che, in presenza dei presupposti in fatto e diritto, l'Ufficio ha l'obbligo giuridico di emettere l'atto specifico, con contenuti prestabiliti dalla legge stessa (D.lgs. 504/1992; D.lgs. 446/97; D.lgs. 471-472-473/1997; L. 296/2006).
Nella fattispecie sono correttamente indicati gli elementi essenziali dell'atto, quali il soggetto attivo e il soggetto passivo d'imposta, il tributo richiesto, il periodo d'imposta cui si riferisce, la categoria, la superficie tassate e le tariffe applicabili in parte fissa e variabile.
L'atto reca, pertanto, l'indicazione di tutti gli elementi essenziali previsti a pena di nullità, tanto che non è stato inibito alla contribuente contestare nel pieno merito l'atto notificatole, in quanto è stata chiaramente e correttamente conoscibile la formazione dell'atto emesso dall'Ufficio. Priva di fondamento è anche la doglianza concernete la necessità di instaurare il contraddittorio preventivo, ex art.
6-bis L. 212/2000, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento in questione.
Infatti, l'avviso di accertamento ai fini TARI non è da ricomprendere nell'istituto del contraddittorio obbligatorio, essendo identificabile in un atto avente natura sostanzialmente automatizzato. Il diritto del contribuente ad essere ascoltato non può tradursi in un generico e generalizzato obbligo di informazione preventiva in merito a qualsiasi atto che incida sfavorevolmente sul contribuente, ma va contemplato con le esigenze di buon andamento ed efficienza dell'agire amministrativo che porta a ritenere che il coinvolgimento debba essere costruttivo e cioè in grado di incidere sull'esito finale del procedimento.
Milita in tal senso anche la lettera del secondo comma dell' art. 6 bis,dal nuovo art. 6 bis L. 212/2000, introdotto dal DL 219/2023 a mente del quale “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Del pari priva di pregio risulta l'eccepita decadenza dell'Ente concessionario dal potere impositivo e sanzionatorio, in relazione alla TARI per l'anno di imposta 2018 oggetto di accertamento, considerato che l'avviso di accertamento è stato emesso in virtù dell'omessa dichiarazione del contribuente e pertanto, a partire dal 1 gennaio 2007, per effetto della art. 1, c. 161 L. 296/2006, lo stesso va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
In relazione all'anno di imposta 2018, oggetto di accertamento, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione TARI entro il 30 giugno 2019. In mancanza di tale dichiarazione, ai sensi del comma 161 citato, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione. Avendo notificato l'avviso di accertamento il 24.05.2024, il concessionario per il Comune di Napoli ha rispettato i termini di decadenza previsti dalla suddetta norma fissati per tale annualita' al 31.12.2024.
Del tutto infondata è anche la contestazione relativa all presunta inesistenza del presupposto impositivo, in quanto, la TARI contestata è stata accertata in relazione al possesso del locale sito in Napoli, al Parco Carelli di proprietà del ricorrente (come da relativa Visura catastale), per il quale risultano utenze elettriche attive intestate al ricorrente stesso.
In particolare, dalla comunicazione della societa' distributrice di energia elettrica, versata agli atti del giudizio, per il periodo d'imposta oggetto di accertamento risulta, a nome del contribuente, attiva l'utenza Società_1 per l'immobile oggetto di accertamento, documentazione che dimostra l'utilizzo di detto bene immobile da parte del ricorrente, e la conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti dell'immobile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 600,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL GR AN MA, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17078/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36864 1192 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18500/2025 depositato il 28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 - impugnava l'avviso di accertamento prot. n. 36864/1192 del 15.04.2024, con il quale il Comune di Napoli ha intimato allo stesso il pagamento della TARI per il periodo di imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, relativamente all'immobile urbano sito in Napoli alla
Indirizzo_1, eccependo la mancanza di legittimazione attiva della società Resistente_1 Srl, la nullità dell'atto impugnato per assenza di contraddittorio preventivo, difetto di motivazione e carenza di legittimazione passiva ai fini TARI ed , infine, la intervenuta decadenza del potere accertativo dell'ufficio per l'anno d'imposta 2018.
Si costituiva con rituali controdeduzioni la societa' Resistente_1 srl che chiedeva la conferma del proprio operato ed il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita ,pertanto, il rigetto.
Va respinta , in primis, la eccezione preliminare concernente il preteso il difetto di legittimazione della concessionaria atteso che la legittimazione di Resistente_1 è stata sanata dalla Legge Milleproroghe 2025, che ha reso validi gli atti emessi dalla società, anche se inizialmente mancavano i requisiti per la riscossione tributi, come stabilito dalla sentenza della S.C. n. 7495 del 20 marzo 2025 della
Corte di Cassazione, pronuncia che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla legittimazione della società inquestione a seguito dell' intervento della L. n. 15/2025 (conversione del D.L. "Milleproroghe"), che ha introdotto l'art. 3, comma 14-septies, norma qualificata come "interpretativa" e che ha inciso direttamente sulla materia oggetto del rinvio.
Infondata è altresì l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato poiché l'avviso contiene tutti i presupposti di fatto e diritto previsti dalla legge.
L'atto impugnato appartiene, infatti, alla categoria degli atti “vincolati” e che, in presenza dei presupposti in fatto e diritto, l'Ufficio ha l'obbligo giuridico di emettere l'atto specifico, con contenuti prestabiliti dalla legge stessa (D.lgs. 504/1992; D.lgs. 446/97; D.lgs. 471-472-473/1997; L. 296/2006).
Nella fattispecie sono correttamente indicati gli elementi essenziali dell'atto, quali il soggetto attivo e il soggetto passivo d'imposta, il tributo richiesto, il periodo d'imposta cui si riferisce, la categoria, la superficie tassate e le tariffe applicabili in parte fissa e variabile.
L'atto reca, pertanto, l'indicazione di tutti gli elementi essenziali previsti a pena di nullità, tanto che non è stato inibito alla contribuente contestare nel pieno merito l'atto notificatole, in quanto è stata chiaramente e correttamente conoscibile la formazione dell'atto emesso dall'Ufficio. Priva di fondamento è anche la doglianza concernete la necessità di instaurare il contraddittorio preventivo, ex art.
6-bis L. 212/2000, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento in questione.
Infatti, l'avviso di accertamento ai fini TARI non è da ricomprendere nell'istituto del contraddittorio obbligatorio, essendo identificabile in un atto avente natura sostanzialmente automatizzato. Il diritto del contribuente ad essere ascoltato non può tradursi in un generico e generalizzato obbligo di informazione preventiva in merito a qualsiasi atto che incida sfavorevolmente sul contribuente, ma va contemplato con le esigenze di buon andamento ed efficienza dell'agire amministrativo che porta a ritenere che il coinvolgimento debba essere costruttivo e cioè in grado di incidere sull'esito finale del procedimento.
Milita in tal senso anche la lettera del secondo comma dell' art. 6 bis,dal nuovo art. 6 bis L. 212/2000, introdotto dal DL 219/2023 a mente del quale “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Del pari priva di pregio risulta l'eccepita decadenza dell'Ente concessionario dal potere impositivo e sanzionatorio, in relazione alla TARI per l'anno di imposta 2018 oggetto di accertamento, considerato che l'avviso di accertamento è stato emesso in virtù dell'omessa dichiarazione del contribuente e pertanto, a partire dal 1 gennaio 2007, per effetto della art. 1, c. 161 L. 296/2006, lo stesso va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
In relazione all'anno di imposta 2018, oggetto di accertamento, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione TARI entro il 30 giugno 2019. In mancanza di tale dichiarazione, ai sensi del comma 161 citato, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione. Avendo notificato l'avviso di accertamento il 24.05.2024, il concessionario per il Comune di Napoli ha rispettato i termini di decadenza previsti dalla suddetta norma fissati per tale annualita' al 31.12.2024.
Del tutto infondata è anche la contestazione relativa all presunta inesistenza del presupposto impositivo, in quanto, la TARI contestata è stata accertata in relazione al possesso del locale sito in Napoli, al Parco Carelli di proprietà del ricorrente (come da relativa Visura catastale), per il quale risultano utenze elettriche attive intestate al ricorrente stesso.
In particolare, dalla comunicazione della societa' distributrice di energia elettrica, versata agli atti del giudizio, per il periodo d'imposta oggetto di accertamento risulta, a nome del contribuente, attiva l'utenza Società_1 per l'immobile oggetto di accertamento, documentazione che dimostra l'utilizzo di detto bene immobile da parte del ricorrente, e la conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti dell'immobile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 600,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.