TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2206/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Pirrottina Parte_1
-ricorrente-
contro
DEL Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocatessa Claudia Balducci CP_2
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, dipendente a tempo indeterminato ed a far data dal
01/10/2017 della società resistente con inquadramento nel 2° livello del CCNL
Pulizie e Multiservizi e mansione di addetta alle pulizie presso l'Azienda
Ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro, ha esposto che, al momento dell'assunzione, l'orario di lavoro stabilito era di 20 ore settimanali (part-time al
Pag. 1 a 6 50%) distribuite in turni avvicendati su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì, con riposo al sabato), nella fascia oraria dalle 6,00 alle 8,30 e dalle 14,30 alle 16,00; che, con nota del 27/02/2020, la parte datoriale proponeva alla ricorrente, che accettava, l'incremento dell'attività lavorativa, con passaggio dalle pattuite 20 ore settimanali a 30 ore settimanali (part-time al 75%) e con la specificazione che detta variazione, necessitata da sopravvenute e temporanee esigenze tecnico-produttive, sarebbe durata dal 01/03/2020 al 31/12/2020 e che, alla scadenza, sarebbe stato ripristinato l'iniziale orario di lavoro, senza ulteriore avviso;
che, invece, anche successivamente al 31/12/2020 – e tutt'ora – la lavoratrice ha continuato ad osservare il maggiore orario di 30 ore di lavoro settimanali, con conseguente maturazione, in suo favore, del diritto al consolidamento del nuovo orario di lavoro che, peraltro, sino al 31/07/2023, era riconosciuto anche in busta paga.
1.1. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto, sin dal 01.03.2020 o da altra data che sarà accertata in corso di causa, la propria prestazione lavorativa per 6 ore giornaliere in luogo delle 4 ore previste nel contratto individuale di lavoro e quindi settimanalmente per
30 ore piuttosto che per 20 ore ivi previsti;
2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato, sin dal 01.03.2020 o da altra data che sarà accertata in corso di causa, lavoro supplementare in misura superiore ai limiti percentuali previsti dall'art. 6 Dlg. 81/2015 e art. 33 del CCNL di categoria, ossia del 25 % dell'orario di lavoro concordato nel contratto individuale di lavoro;
3) Per l'effetto
e previa declaratoria dell'abuso, da parte della società resistente, del ricorso al lavoro supplementare nel periodo temporale oggetto del presente giudizio, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al consolidamento del maggior orario di lavoro avendo prestato, sin dal 01.01.2021 (ossia dalla scadenza del termine previsto nella missiva del 27.02.2020) o da altra data che sarà accertata in corso di causa, attività lavorativa per 6 ore giornaliere in luogo delle 4 ore previste nel contratto individuale di lavoro e quindi settimanalmente per 30 ore piuttosto che per 20 ore ivi previsti, con conseguente trasformazione del contratto
Pag. 2 a 6 di lavoro part - time al 75 % o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
4) Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., alla trasformazione del contratto di lavoro part – time con la ricorrente nella misura percentuale del 75 % o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa nonché al pagamento differenze retributive indirette e differite;
5) Con ogni conseguenza sul governo delle spese processuali di cui si chiede la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendo anticipato le spese e non riscosso i diritti”.
2. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
3. La domanda è infondata.
4. Richiamando in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni rese, in analoga vicenda contenziosa, da Trib. Roma, sez. lav., sent.
n. 4417/2024, non è controverso che la ricorrente, per le ore di lavoro supplementare svolto, abbia sempre regolarmente percepito le dovute maggiorazioni contrattuali;
e se anche risultasse che abbia svolto, in via continuativa e costante, il lavoro supplementare nella misura indicata, detto svolgimento oltre il parametro orario di riconoscimento formale non determina il diritto in suo favore al “consolidamento” di detto maggiore orario (donde la superfluità dell'istruttoria orale, pur richiesta dalle parti).
4.1. In primo luogo, l'odierno art. 6 del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che “nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti”.
4.2. Detta norma, in vigore da giugno 2015, è la trasposizione del precedente art. 3 del d.lgs. n. 61/2000, il quale tuttavia in origine prevedeva, con disposizione eliminata fin dal 2003, che i contratti collettivi potessero stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al
Pag. 3 a 6 consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.
4.3. Di detto diritto al consolidamento, pur sempre comunque rimandato alle previsioni della contrattazione collettiva, non vi è pertanto più traccia nel nostro ordinamento fin dal 2003, e tale circostanza non può non essere di rilievo significativo.
4.4. L'ultima versione del citato art. 3 del d.lgs. n. 61/2000, prima della trasposizione nel nuovo d.lgs. n. 81/2015 e con disposizione peraltro non riprodotta in quest'ultimo, prevedeva che la contrattazione collettiva potesse stabilire le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.
4.5. Ora, il CCNL applicato al rapporto di lavoro in esame prevede che l'unico limite allo svolgimento del lavoro supplementare sia quello del tempo pieno (art. 33), non stabilendo alcuna conseguenza quanto al superamento delle ore di lavoro supplementare consentite e la ricorrente, per sua stessa ammissione, mai ha superato il limite dell'orario a tempo pieno.
4.6. Non vi è pertanto alcun fondamento di legge o di contrattazione collettiva che possa sorreggere il diritto al consolidamento dell'orario svolto, pur sempre part- time.
4.7. Né è possibile ritenere che il rapporto di lavoro, in punto di orario, possa considerarsi trasformato per fatti concludenti, come sostenuto dal ricorrente sulla base di una giurisprudenza di legittimità che tuttavia si è formata applicando il regime precedente al d.lgs. n. 61/2000 (ora abrogato, come detto, dal d.lgs. n.
81/2015).
4.8. A prescindere, infatti, dalla circostanza che nel caso di specie vi sarebbe la costante effettuazione non di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno (poiché comunque la ricorrente, come detto, invoca la stabilizzazione da orario parziale a orario pur sempre parziale, seppure maggiorato),
Pag. 4 a 6 vi è da rilevare che se la legge, che non conosce più il principio del consolidamento, consente lo svolgimento del lavoro supplementare ad opera dei dipendenti part-time con il solo limite del non superamento del tempo pieno (e con l'ulteriore limite del del 25% delle ore settimanali concordate, inapplicabile, tuttavia, laddove, come nel caso di specie, vi è una disciplina specifica dettata dal
CCNL applicabile al rapporto); e se la contrattazione collettiva non stabilisce alcuna conseguenza sullo svolgimento del lavoro supplementare, sempre nel limite del tempo pieno, allora, tenuto fermo tutto ciò, non sarebbe coerente con detto complessivo sistema prevedere che un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale di 20 ore settimanali possa “trasformarsi”, in base ad una continua prestazione di un orario di lavoro superiore, in un rapporto di lavoro sempre a tempo parziale ma di 30 ore settimanali.
4.9. Il comportamento negoziale concludente delle parti è in realtà non una novazione della previsione contrattuale sull'orario di lavoro, bensì la conseguenza di apposite e specifiche previsioni della contrattazione collettiva che come detto consentono lo svolgimento del lavoro supplementare, fino al limite del tempo pieno, anche al fine di incrementare quanto più possibile il reddito giornaliero dei lavoratori in part-time, disponibili a svolgerlo.
4.10. In altre parole, un'attività consentita dalla legge e dalla contrattazione collettiva non può determinare il diritto a vedersi consolidato un orario part- time in misura superiore rispetto a quello formalizzato, sia perché tale conseguenza non è prevista da alcuna disposizione, sia perché essa sarebbe comunque non coerente con il sistema sopra delineato.
4.11. Ne consegue il rigetto della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 5.201,00 e
26.000,00 – cfr. Cass. 29821/2019), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di
Pag. 5 a 6 un importo prossimo al minimo tariffario, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte resistente.
Catanzaro, 19/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2206/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Pirrottina Parte_1
-ricorrente-
contro
DEL Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocatessa Claudia Balducci CP_2
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, dipendente a tempo indeterminato ed a far data dal
01/10/2017 della società resistente con inquadramento nel 2° livello del CCNL
Pulizie e Multiservizi e mansione di addetta alle pulizie presso l'Azienda
Ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro, ha esposto che, al momento dell'assunzione, l'orario di lavoro stabilito era di 20 ore settimanali (part-time al
Pag. 1 a 6 50%) distribuite in turni avvicendati su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì, con riposo al sabato), nella fascia oraria dalle 6,00 alle 8,30 e dalle 14,30 alle 16,00; che, con nota del 27/02/2020, la parte datoriale proponeva alla ricorrente, che accettava, l'incremento dell'attività lavorativa, con passaggio dalle pattuite 20 ore settimanali a 30 ore settimanali (part-time al 75%) e con la specificazione che detta variazione, necessitata da sopravvenute e temporanee esigenze tecnico-produttive, sarebbe durata dal 01/03/2020 al 31/12/2020 e che, alla scadenza, sarebbe stato ripristinato l'iniziale orario di lavoro, senza ulteriore avviso;
che, invece, anche successivamente al 31/12/2020 – e tutt'ora – la lavoratrice ha continuato ad osservare il maggiore orario di 30 ore di lavoro settimanali, con conseguente maturazione, in suo favore, del diritto al consolidamento del nuovo orario di lavoro che, peraltro, sino al 31/07/2023, era riconosciuto anche in busta paga.
1.1. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto, sin dal 01.03.2020 o da altra data che sarà accertata in corso di causa, la propria prestazione lavorativa per 6 ore giornaliere in luogo delle 4 ore previste nel contratto individuale di lavoro e quindi settimanalmente per
30 ore piuttosto che per 20 ore ivi previsti;
2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato, sin dal 01.03.2020 o da altra data che sarà accertata in corso di causa, lavoro supplementare in misura superiore ai limiti percentuali previsti dall'art. 6 Dlg. 81/2015 e art. 33 del CCNL di categoria, ossia del 25 % dell'orario di lavoro concordato nel contratto individuale di lavoro;
3) Per l'effetto
e previa declaratoria dell'abuso, da parte della società resistente, del ricorso al lavoro supplementare nel periodo temporale oggetto del presente giudizio, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al consolidamento del maggior orario di lavoro avendo prestato, sin dal 01.01.2021 (ossia dalla scadenza del termine previsto nella missiva del 27.02.2020) o da altra data che sarà accertata in corso di causa, attività lavorativa per 6 ore giornaliere in luogo delle 4 ore previste nel contratto individuale di lavoro e quindi settimanalmente per 30 ore piuttosto che per 20 ore ivi previsti, con conseguente trasformazione del contratto
Pag. 2 a 6 di lavoro part - time al 75 % o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
4) Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., alla trasformazione del contratto di lavoro part – time con la ricorrente nella misura percentuale del 75 % o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa nonché al pagamento differenze retributive indirette e differite;
5) Con ogni conseguenza sul governo delle spese processuali di cui si chiede la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendo anticipato le spese e non riscosso i diritti”.
2. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
3. La domanda è infondata.
4. Richiamando in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni rese, in analoga vicenda contenziosa, da Trib. Roma, sez. lav., sent.
n. 4417/2024, non è controverso che la ricorrente, per le ore di lavoro supplementare svolto, abbia sempre regolarmente percepito le dovute maggiorazioni contrattuali;
e se anche risultasse che abbia svolto, in via continuativa e costante, il lavoro supplementare nella misura indicata, detto svolgimento oltre il parametro orario di riconoscimento formale non determina il diritto in suo favore al “consolidamento” di detto maggiore orario (donde la superfluità dell'istruttoria orale, pur richiesta dalle parti).
4.1. In primo luogo, l'odierno art. 6 del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che “nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti”.
4.2. Detta norma, in vigore da giugno 2015, è la trasposizione del precedente art. 3 del d.lgs. n. 61/2000, il quale tuttavia in origine prevedeva, con disposizione eliminata fin dal 2003, che i contratti collettivi potessero stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al
Pag. 3 a 6 consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.
4.3. Di detto diritto al consolidamento, pur sempre comunque rimandato alle previsioni della contrattazione collettiva, non vi è pertanto più traccia nel nostro ordinamento fin dal 2003, e tale circostanza non può non essere di rilievo significativo.
4.4. L'ultima versione del citato art. 3 del d.lgs. n. 61/2000, prima della trasposizione nel nuovo d.lgs. n. 81/2015 e con disposizione peraltro non riprodotta in quest'ultimo, prevedeva che la contrattazione collettiva potesse stabilire le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.
4.5. Ora, il CCNL applicato al rapporto di lavoro in esame prevede che l'unico limite allo svolgimento del lavoro supplementare sia quello del tempo pieno (art. 33), non stabilendo alcuna conseguenza quanto al superamento delle ore di lavoro supplementare consentite e la ricorrente, per sua stessa ammissione, mai ha superato il limite dell'orario a tempo pieno.
4.6. Non vi è pertanto alcun fondamento di legge o di contrattazione collettiva che possa sorreggere il diritto al consolidamento dell'orario svolto, pur sempre part- time.
4.7. Né è possibile ritenere che il rapporto di lavoro, in punto di orario, possa considerarsi trasformato per fatti concludenti, come sostenuto dal ricorrente sulla base di una giurisprudenza di legittimità che tuttavia si è formata applicando il regime precedente al d.lgs. n. 61/2000 (ora abrogato, come detto, dal d.lgs. n.
81/2015).
4.8. A prescindere, infatti, dalla circostanza che nel caso di specie vi sarebbe la costante effettuazione non di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno (poiché comunque la ricorrente, come detto, invoca la stabilizzazione da orario parziale a orario pur sempre parziale, seppure maggiorato),
Pag. 4 a 6 vi è da rilevare che se la legge, che non conosce più il principio del consolidamento, consente lo svolgimento del lavoro supplementare ad opera dei dipendenti part-time con il solo limite del non superamento del tempo pieno (e con l'ulteriore limite del del 25% delle ore settimanali concordate, inapplicabile, tuttavia, laddove, come nel caso di specie, vi è una disciplina specifica dettata dal
CCNL applicabile al rapporto); e se la contrattazione collettiva non stabilisce alcuna conseguenza sullo svolgimento del lavoro supplementare, sempre nel limite del tempo pieno, allora, tenuto fermo tutto ciò, non sarebbe coerente con detto complessivo sistema prevedere che un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale di 20 ore settimanali possa “trasformarsi”, in base ad una continua prestazione di un orario di lavoro superiore, in un rapporto di lavoro sempre a tempo parziale ma di 30 ore settimanali.
4.9. Il comportamento negoziale concludente delle parti è in realtà non una novazione della previsione contrattuale sull'orario di lavoro, bensì la conseguenza di apposite e specifiche previsioni della contrattazione collettiva che come detto consentono lo svolgimento del lavoro supplementare, fino al limite del tempo pieno, anche al fine di incrementare quanto più possibile il reddito giornaliero dei lavoratori in part-time, disponibili a svolgerlo.
4.10. In altre parole, un'attività consentita dalla legge e dalla contrattazione collettiva non può determinare il diritto a vedersi consolidato un orario part- time in misura superiore rispetto a quello formalizzato, sia perché tale conseguenza non è prevista da alcuna disposizione, sia perché essa sarebbe comunque non coerente con il sistema sopra delineato.
4.11. Ne consegue il rigetto della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 5.201,00 e
26.000,00 – cfr. Cass. 29821/2019), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di
Pag. 5 a 6 un importo prossimo al minimo tariffario, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte resistente.
Catanzaro, 19/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6