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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 22/08/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott. Alessandro Pellegri Giudice dott.ssa valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione consensuale n. 2239/2024 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Massa, Via di Mezzo n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Spagnolo, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1 e
(Cod. Fisc ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
23.01.1986, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Arzà, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Massa, Viale della Stazione n. 94
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: disciplina di affidamento, collocazione residenziale e contribuzione al mantenimento di figli ex art. 473 bis 51 c.p.c..
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 12.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e 337 ter c.p.c. depositato il 07.10.2024,
[...]
e , generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Pt_1 Parte_2
Tribunale, esponendo d aver intrattenuto tra loro convivenza more uxorio conclusasi nel corso del 2023, dalla quale è nato, il 12.11.2018, il figlio minore , riconosciuto Per_1 da entrambi i genitori. Hanno chiesto disciplinarsi il regime di affidamento, di collocazione residenziale e di visita della suddetta prole da parte del genitore non collocatario, nonché la contribuzione al suo mantenimento, secondo le condizioni concordi trascritte in ricorso.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha reso parere, limitandosi ad apporre il proprio visto con nota in data 14.11.2024. All'esito dell'udienza del 12.12.2024, il procedimento
è pervenuto in decisione in camera di consiglio dinanzi al Collegio, sulle conclusioni congiunte ribadite a verbale della medesima udienza.
§§§§§§§§§§§
La disciplina riportata in ricorso, che si è chiesto venga recepita dal Tribunale adito, risulta conforme a legge e non contrasta con gli interessi della prole, essendo, in particolare, la previsione dell'affidamento condiviso ad entrambi in genitori del figlio minore aderente al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in Per_1 materia e la collocazione residenziale (presso l'abitazione materna) ed il regime di frequentazione dello stesso minore da parte del padre, quale genitore non collocatario, rispettoso dell'habitat domestico e delle abitudini di vita del bambino;
non ravvisandosi ragioni ostative che rendano necessaria o opportuna l'applicazione di diverso regime.
L'intesa raggiunta dai ricorrenti circa il contributo al mantenimento ordinario a carico del padre (pari ad € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT) si configura congrua, in quanto rispondente al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e capacità di produrre reddito delle parti, quali evincibili dalla documentazione dimessa in atti.
Il ricorso congiunto, in definitiva, merita accoglimento.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede come segue:
- 1) Affida il figlio minore delle parti, , congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e residenza anagrafica presso la madre, posta in Massa, Via dei Colli, 1.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
in particolare le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute nonché alla residenza abituale (quest'ultima in caso di modifica delle decisioni già assunte dal giudice in presenza di disaccordo tra le parti) dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
in caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice.
Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, con riferimento al tempo in cui il minore sarà di fatto nella custodia di uno dei genitori.
- 2) Nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e tenuto conto degli orari lavorativi di entrambi i genitori, quali indicati in ricorso, la madre terrà con sé il figlio il lunedì, il mercoledì, il giovedì dalle ore 16,00 all'uscita dall'asilo fino alla mattina, quando lo riaccompagnerà all'asilo, mentre il padre terrà il figlio il martedì dalle ore
16,00 all'uscita dall'asilo fino a mercoledì mattina, quando lo riaccompagnerà all'asilo, il venerdì dalle ore 16,00 all'uscita dall'asilo fino al sabato sera, quando lo porterà dalla madre nella domenica che sarà di spettanza della madre stessa, mentre lo terrà con sé fino al lunedì mattina quando lo riporterà all'asilo, nella domenica di sua spettanza. Le domeniche, quindi sono alternate.
Durante il periodo estivo, i genitori potranno stare con il figlio almeno due settimane anche non consecutive ciascuno;
entro la fine del mese di aprile dovranno concordare le
4 date delle ferie, rispettando le proprie esigenze lavorative. Le vacanze all'estero potranno essere effettuate solo previo consenso scritto dell'altro genitore.
Indicativamente, durante le vacanze estive, posto che il non gode di ferie estive Pt_2
e non può tenere il figlio nel periodo estivo in modo continuativo, il figlio trascorrerà col padre quindici giorni di vacanze, da dividere anche in due sottoperiodi di sette giorni ciascuno tra primavera, estate e autunno;
Tali periodi verranno concordati fra le parti entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
resta inteso che nei casi di ferie programmate di un genitore nel periodo di spettanza del bimbo, l'altro genitore dovrà rendersi disponibile a tenere il bimbo e, salvo diverso accordo fra le parti, recuperare i giorni.
Le festività verranno divise fra i genitori in maniera alternata di anno in anno: in via esemplificativa il figlio trascorrerà il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con un genitore e la Vigilia di Natale, Santo AN e l'Epifania con l'altro genitore. Così alternativamente Pasqua e Pasquetta, il 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno ed ogni altra festività sia religiosa che civile.
Il compleanno del figlio, se non potrà essere festeggiato insieme ad entrambi i genitori e gli stessi decidano di festeggiarlo in maniera autonoma, sarà sottoposto al regime dell'alternanza annuale.
Quanto sopra viene stabilito sempre nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale del minore stesso nonché del diritto di questo di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le previsioni sin qui trascritte rappresentano la regolamentazione minima tra i genitori, che potrà essere liberamente modificata, nell'indispensabile accordo tra essi, anche in funzione dei turni di lavoro e della disponibilità manifestata dai genitori.
- 3) Il IG. provvederà mensilmente a versare sul seguente IBAN Pt_2
[...] conto corrente della IG.ra titolo di contributo al Pt_1
5 mantenimento del figlio minore la somma di € 200,00 (duecento/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie relative al figlio seguiranno la regolamentazione prevista nelle
Linee Guida in materia del C.N.F., recepite dal Tribunale di Massa e da intendersi integralmente richiamata nella presente sentenza, e saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie dovranno essere esborsate di volta in volta oppure, se non particolarmente ingenti, anche a fine mese facendo i dovuti conguagli.
In conformità all'accordo raggiunto dalle parti, l'assegno unico per la prole verrà percepito al 100% dalla IG.ra . Parte_1
Dà atto che i ricorrenti hanno prestato il reciproco consenso al rilascio del passaporto od altro documento equipollente per l'espatrio, con la precisazione che le vacanze all'estero dovranno preventivamente essere concordate per scritto fra le stesse parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi pretesa presente, passata e futura e di aver già diviso ogni bene e che hanno concordemente dichiarato di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto stabilito nelle condizioni che precedono, e di avere regolato tutti i rapporti economici fra loro in essere.
Nulla sulle spese del procedimento.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 22.07.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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