Articolo 7 della Legge 29 dicembre 1990, n. 408
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 gennaio 1991
Art. 7. 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72 , e quelle relative di attuazione.
Nota all' art. 7:
- La legge 19 marzo 1983, n. 72 , reca norme sulla: "Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1991
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