Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01200/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1200 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Valerio Colasuonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vieste, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 61 del 12.07.2023 emessa, ai sensi art. 33 D.P.R. 380/2001, dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Vieste, Ing. -OMISSIS-, e notificata al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 19.07.2023 (cfr. doc. n. 1), di opera edilizia abusiva, in assenza di titolo, consistente in struttura lignea c.d. pergolato eseguita in adiacenza alla villetta del ricorrente, sita in Vieste alla località Pugnochiuso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 l’avv. EL TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- l’ordinanza impugnata ha ingiunto la demolizione di “una struttura lignea c.d. pergolato, assolvente la funzione di copertura e protezione dalle intemperie, con dimensioni di circa 4,20 metri per 3,10 metri, con montanti verticali che sorreggono la copertura filtrante costituita da cannucciato, aperto su tre lati” e realizzata “in corrispondenza della porta in corrispondenza alla porta d’ingresso alla… villetta” di proprietà del ricorrente in quanto realizzata sine titulo su area tipizzata ZTO T1 : Turistica del Vigente PRG e soggetta a vincolo paesaggistico, del Parco Nazionale del Gargano, Zona SIC Testa del Gargano, Zona sismica 2 ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003;
Considerato che:
- il “pergolato”, che rientra nell'attività libera, è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consiste in un'impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore;
- solo quando il pergolato è coperto, nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, risulta, invece, assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle “tettoie” (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2603);
Conseguentemente ritenuto che il manufatto per cui è causa rientri nella su descritta nozione di pergolato e che, pertanto, non necessiti di titolo edilizio, considerata la copertura della parte superiore con un semplice cannucciato;
Considerato, quanto all’assenza di autorizzazione paesaggistica, che nei giudizi paesistici è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico (conforme, T.A.R. Firenze, sez. III, 22/02/2019, n.276 e TAR Puglia Bari, Sez. III, n. 1218/2019);
Ritenuto che, sul punto, l’ordinanza gravata difetti totalmente di motivazione circa le ragioni per cui l’opera per cui è causa possa integrare un ingombro lesivo del paesaggio, soprattutto in considerazione delle sue modeste dimensioni;
Ritenuto, pertanto, di annullare l’ordinanza impugnata in accoglimento del ricorso;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR LE, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
EL TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TI | AR LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.