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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/12/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 922/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TA NO Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 922/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ER IS
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premettendo lo scioglimento del matrimonio intervenuto con sentenza
Tribunale di Livorno n. 184 del 2021, depositata in data 9/3/2021, con la sola previsione di un assegno di mantenimento mensile a proprio carico pari ad euro 100,00 in favore del coniuge signora , con ricorso depositato in CP_1 data 14/4/2025 il signor evocava in causa la signora Parte_1 CP_1 per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio con riguardo all'assegno disposto in favore di quest'ultima. Allegato il nuovo matrimonio da egli contratto nel 2022 con la sig.ra , l'aggravamento delle proprie Parte_2 condizioni di salute per il quale necessita di sottoporsi a terapie chemioterapiche, nonché l'autosufficienza economica raggiunta ormai dalla ex moglie per aver ella reperito una stabile occupazione con contratto a tempo
1 indeterminato e a tempo pieno come cameriera d'albergo, con indubbio incremento quindi delle sue condizioni reddituali e patrimoniali rispetto ai tempi del divorzio, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno divorzile in favore della ex moglie o, in via subordinata, la riduzione dello stesso nella misura minima ritenuta di giustizia.
All'esito dell'udienza di comparizione del 2.10.2025 il Giudice dichiarava la contumacia della resistente e ammetteva la prova costituenda richiesta dal signor ordinando altresì ad Agenzia delle Entrate l'esibizione in causa Pt_1 delle denunce dei redditi presentate da negli ultimi tre anni e CP_1 all'INPS l'esibizione in causa della documentazione attestante eventuali rapporti di lavoro facenti capo a negli ultimi tre anni. Rinviava CP_1 dunque per l'esame della documentazione acquisita e per l'interrogatorio formale della signora all'udienza del 2.12.2025. CP_1
In data 2/12/2025, non presentatasi la signora veniva dichiarato deserto CP_1
l'interrogatorio formale e il ricorrente insisteva nel ricorso e nelle conclusioni rassegnate, chiedendo che la causa fosse direttamente rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che la causa possa considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria ciò specificamente alla luce dei documenti in atti e di quanto sarà oltre argomentato.
1. È noto che l'art. 9 della legge sul divorzio stabilisce, al 1° comma, che
«qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale […] può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni […] relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6». Il «giustificato motivo» presuppone un mutamento sostanziale nelle condizioni originarie del beneficiario e/o obbligato, e dunque una palese variazione delle condizioni già oggetto di valutazione in sede di prima determinazione dell'assegno.
La giurisprudenza di legittimità e di merito appare sul punto conforme nel ritenere che “La revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del
1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei
2 presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (così sent. Cass. 13.1.2017 n. 787). Anche di recente la Corte di legittimità ha ribadito che “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle loro situazioni finanziarie e patrimoniali. È necessario accertare con rigore l'effettiva esistenza dei mutamenti e verificare il nesso di causalità tra tali mutamenti e la nuova situazione economica che si è creata. La revisione dell'assegno di divorzio comporta la rivalutazione dell'accertamento patrimoniale effettuato in sede di determinazione dell'assegno stesso. La valutazione delle variazioni economiche dei coniugi deve essere condotta in modo obiettivo e non è soggetta a revisione in sede di cassazione se basata su elementi di fatto adeguatamente valutati dalla Corte di merito” (così da ultimo sent. Cass. 08/03/2024, n.6260).
2. Ciò premesso, nel caso di specie si rileva come il ricorrente abbia allegato a sostegno della domanda fatti nuovi e sopravvenuti rispetto all'epoca del divorzio, idonei di per sé ad incidere sull'equilibrio economico raggiunto dalle parti e posto a fondamento degli accordi poi omologati in sede di divorzio.
2.1. In particolare, con riferimento alla posizione del ricorrente, va osservato che risulta la costituzione di una nuova famiglia del signor Pt_1 successivamente al divorzio (doc. n. 5), con presumibili nuovi ordinari oneri economici, e risulta documentata la malattia oncologica del ricorrente, quale condizione sopravvenuta idonea ad incidere sugli esborsi mensili del signor ciò pur in mancanza della modifica, all'attualità, delle condizioni Pt_1 reddituali dell'obbligato rispetto al momento della pronuncia di divorzio.
2.2. All'accoglimento della domanda concorre peraltro in modo determinante la valutazione della situazione economica della resistente rimasta contumace.
Le allegazioni del signor a dimostrazione della sopravenuta capacità Pt_1 reddituale della resistente rispetto all'epoca del divorzio risultano comprovate dalla documentazione in atti prodotta dal ricorrente. Nonostante non risultino presentate in anagrafe tributaria – secondo quanto relazionato dall'agenzia delle Entrate (si veda doc. all. alla nota di deposito del 20.11.2025 di parte ricorrente) dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2022, 2023 e 2024 a nome della signora dall'estratto conto INPS a suo nome allegato al CP_1 medesimo deposito si evincono tuttavia – tempo per tempo – redditi adeguati
3 provenienti da rapporti di lavoro dipendenti che la signora avrebbe in CP_1 questi anni intrattenuto con diverse Aziende (a pagine 5 di tale documento possono anche evincersi i nominativi di tali Aziende) tra le quali, da ultimo,
l'Hotel Service srl, in Castagneto Carducci (LI), presso il quale il ricorrente ha dichiarato che la signora lavora attualmente come cameriera d'albergo CP_1 con contratto a tempo pieno ed indeterminato. E in effetti, in relazione a quest'ultimo rapporto di lavoro, l'estratto conto in atti delinea nel periodo
22.11.2023 – 31.12.2023 una retribuzione/reddito pari a 2.701,00 euro;
nel periodo 1.1.2024 -31.10.2024 una retribuzione/reddito pari a 20.162,00; nel periodo 1.11.2024 -31.12.2024 una retribuzione/reddito pari a 4.282,00 e, infine, nel periodo 1.1.2025 – 31.8.2025 una retribuzione/reddito pari a 15.363,00.
Da tale documentazione può certamente desumersi non solo la capacità lavorativa della resistente, che dimostra di essere abile al lavoro ed in grado di procurarsi da sé redditi sufficientemente adeguati al proprio fabbisogno personale, ma anche una condizione reddituale e patrimoniale della CP_1 diversa rispetto al tempo del divorzio ben potendo la signora ad oggi CP_1 contare sulle proprie potenzialità senza dover essere ancora supportata dall'ex marito con un assegno di mantenimento mensile.
Tale circostanza appare ulteriormente rafforzata dalla valutazione del comportamento processuale della signora che non si è costituita in CP_1 giudizio nonostante la notifica effettuata a mani proprie, ciò attestando la carenza di interesse nel sostenere una prospettazione diversa da quella portata in causa dall'ex coniuge.
Inoltre, la signora non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale CP_1 deferitole con condotta alla quale, come è noto, l'art. 232 c.p.c. riconnette una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova".
Nel riscontrato assetto processuale, sulla base di tale ultimo contegno della signora possono senz'altro ritenersi ammessi gli elementi fattuali posti CP_1 dal a fondamento della domanda, rafforzandosi il quadro probatorio Pt_1 offerto dal ricorrente.
3. Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 e poste a carico della parte resistente contumace.
P.Q.M.
4 A modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio tra e Parte_3 pronunciata dal Tribunale di Livorno depositata in data 9/3/2021 CP_1
(sent. n.184/2021) così dispone:
1) revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore della signora CP_1
a decorrere dal momento della domanda;
[...]
2) fermo il resto.
3) condanna la signora a rifondere le spese di lite in favore di CP_1
che si liquidano in euro 850,00 per fase di studio, euro 600,00 per Parte_1 fase introduttiva, euro 900,00 per fase istruttoria ed euro 1000,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno lì 19.12.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TA NO)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TA NO Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 922/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ER IS
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premettendo lo scioglimento del matrimonio intervenuto con sentenza
Tribunale di Livorno n. 184 del 2021, depositata in data 9/3/2021, con la sola previsione di un assegno di mantenimento mensile a proprio carico pari ad euro 100,00 in favore del coniuge signora , con ricorso depositato in CP_1 data 14/4/2025 il signor evocava in causa la signora Parte_1 CP_1 per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio con riguardo all'assegno disposto in favore di quest'ultima. Allegato il nuovo matrimonio da egli contratto nel 2022 con la sig.ra , l'aggravamento delle proprie Parte_2 condizioni di salute per il quale necessita di sottoporsi a terapie chemioterapiche, nonché l'autosufficienza economica raggiunta ormai dalla ex moglie per aver ella reperito una stabile occupazione con contratto a tempo
1 indeterminato e a tempo pieno come cameriera d'albergo, con indubbio incremento quindi delle sue condizioni reddituali e patrimoniali rispetto ai tempi del divorzio, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno divorzile in favore della ex moglie o, in via subordinata, la riduzione dello stesso nella misura minima ritenuta di giustizia.
All'esito dell'udienza di comparizione del 2.10.2025 il Giudice dichiarava la contumacia della resistente e ammetteva la prova costituenda richiesta dal signor ordinando altresì ad Agenzia delle Entrate l'esibizione in causa Pt_1 delle denunce dei redditi presentate da negli ultimi tre anni e CP_1 all'INPS l'esibizione in causa della documentazione attestante eventuali rapporti di lavoro facenti capo a negli ultimi tre anni. Rinviava CP_1 dunque per l'esame della documentazione acquisita e per l'interrogatorio formale della signora all'udienza del 2.12.2025. CP_1
In data 2/12/2025, non presentatasi la signora veniva dichiarato deserto CP_1
l'interrogatorio formale e il ricorrente insisteva nel ricorso e nelle conclusioni rassegnate, chiedendo che la causa fosse direttamente rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che la causa possa considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria ciò specificamente alla luce dei documenti in atti e di quanto sarà oltre argomentato.
1. È noto che l'art. 9 della legge sul divorzio stabilisce, al 1° comma, che
«qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale […] può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni […] relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6». Il «giustificato motivo» presuppone un mutamento sostanziale nelle condizioni originarie del beneficiario e/o obbligato, e dunque una palese variazione delle condizioni già oggetto di valutazione in sede di prima determinazione dell'assegno.
La giurisprudenza di legittimità e di merito appare sul punto conforme nel ritenere che “La revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del
1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei
2 presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (così sent. Cass. 13.1.2017 n. 787). Anche di recente la Corte di legittimità ha ribadito che “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle loro situazioni finanziarie e patrimoniali. È necessario accertare con rigore l'effettiva esistenza dei mutamenti e verificare il nesso di causalità tra tali mutamenti e la nuova situazione economica che si è creata. La revisione dell'assegno di divorzio comporta la rivalutazione dell'accertamento patrimoniale effettuato in sede di determinazione dell'assegno stesso. La valutazione delle variazioni economiche dei coniugi deve essere condotta in modo obiettivo e non è soggetta a revisione in sede di cassazione se basata su elementi di fatto adeguatamente valutati dalla Corte di merito” (così da ultimo sent. Cass. 08/03/2024, n.6260).
2. Ciò premesso, nel caso di specie si rileva come il ricorrente abbia allegato a sostegno della domanda fatti nuovi e sopravvenuti rispetto all'epoca del divorzio, idonei di per sé ad incidere sull'equilibrio economico raggiunto dalle parti e posto a fondamento degli accordi poi omologati in sede di divorzio.
2.1. In particolare, con riferimento alla posizione del ricorrente, va osservato che risulta la costituzione di una nuova famiglia del signor Pt_1 successivamente al divorzio (doc. n. 5), con presumibili nuovi ordinari oneri economici, e risulta documentata la malattia oncologica del ricorrente, quale condizione sopravvenuta idonea ad incidere sugli esborsi mensili del signor ciò pur in mancanza della modifica, all'attualità, delle condizioni Pt_1 reddituali dell'obbligato rispetto al momento della pronuncia di divorzio.
2.2. All'accoglimento della domanda concorre peraltro in modo determinante la valutazione della situazione economica della resistente rimasta contumace.
Le allegazioni del signor a dimostrazione della sopravenuta capacità Pt_1 reddituale della resistente rispetto all'epoca del divorzio risultano comprovate dalla documentazione in atti prodotta dal ricorrente. Nonostante non risultino presentate in anagrafe tributaria – secondo quanto relazionato dall'agenzia delle Entrate (si veda doc. all. alla nota di deposito del 20.11.2025 di parte ricorrente) dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2022, 2023 e 2024 a nome della signora dall'estratto conto INPS a suo nome allegato al CP_1 medesimo deposito si evincono tuttavia – tempo per tempo – redditi adeguati
3 provenienti da rapporti di lavoro dipendenti che la signora avrebbe in CP_1 questi anni intrattenuto con diverse Aziende (a pagine 5 di tale documento possono anche evincersi i nominativi di tali Aziende) tra le quali, da ultimo,
l'Hotel Service srl, in Castagneto Carducci (LI), presso il quale il ricorrente ha dichiarato che la signora lavora attualmente come cameriera d'albergo CP_1 con contratto a tempo pieno ed indeterminato. E in effetti, in relazione a quest'ultimo rapporto di lavoro, l'estratto conto in atti delinea nel periodo
22.11.2023 – 31.12.2023 una retribuzione/reddito pari a 2.701,00 euro;
nel periodo 1.1.2024 -31.10.2024 una retribuzione/reddito pari a 20.162,00; nel periodo 1.11.2024 -31.12.2024 una retribuzione/reddito pari a 4.282,00 e, infine, nel periodo 1.1.2025 – 31.8.2025 una retribuzione/reddito pari a 15.363,00.
Da tale documentazione può certamente desumersi non solo la capacità lavorativa della resistente, che dimostra di essere abile al lavoro ed in grado di procurarsi da sé redditi sufficientemente adeguati al proprio fabbisogno personale, ma anche una condizione reddituale e patrimoniale della CP_1 diversa rispetto al tempo del divorzio ben potendo la signora ad oggi CP_1 contare sulle proprie potenzialità senza dover essere ancora supportata dall'ex marito con un assegno di mantenimento mensile.
Tale circostanza appare ulteriormente rafforzata dalla valutazione del comportamento processuale della signora che non si è costituita in CP_1 giudizio nonostante la notifica effettuata a mani proprie, ciò attestando la carenza di interesse nel sostenere una prospettazione diversa da quella portata in causa dall'ex coniuge.
Inoltre, la signora non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale CP_1 deferitole con condotta alla quale, come è noto, l'art. 232 c.p.c. riconnette una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova".
Nel riscontrato assetto processuale, sulla base di tale ultimo contegno della signora possono senz'altro ritenersi ammessi gli elementi fattuali posti CP_1 dal a fondamento della domanda, rafforzandosi il quadro probatorio Pt_1 offerto dal ricorrente.
3. Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 e poste a carico della parte resistente contumace.
P.Q.M.
4 A modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio tra e Parte_3 pronunciata dal Tribunale di Livorno depositata in data 9/3/2021 CP_1
(sent. n.184/2021) così dispone:
1) revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore della signora CP_1
a decorrere dal momento della domanda;
[...]
2) fermo il resto.
3) condanna la signora a rifondere le spese di lite in favore di CP_1
che si liquidano in euro 850,00 per fase di studio, euro 600,00 per Parte_1 fase introduttiva, euro 900,00 per fase istruttoria ed euro 1000,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno lì 19.12.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TA NO)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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