Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01284/2026REG.PROV.COLL.
N. 07756/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7756 del 2024, proposto da
Benvegnu' NN AT e GA S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
GE - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 519/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. DA LA e uditi per le parti gli avvocati Angela Palmisano, per delega dell'avv. Maddalena Aldegheri, e l'avvocato dello Stato Massimo di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Parte appellante ha impugnato avanti il Tar per il Veneto: - l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e assunta al prot. n. 124202190006957 60/000, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 494.591,46, su residuo ruolo dell’EA ex D.L. n. 27/2019, relativamente a “prelievi latte”, “interessi” (anche di mora) e “oneri di riscossione”, in riferimento alla cartella n. 12420080047072073000 inerente al prelievo latte imputato alla ricorrente per i periodi 2002/2003 e 2004/2005; - l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata, e la cartella stessa; - il “residuo ruolo” emesso da EA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso relativamente all’annata lattiera 2004/2005; ha invece rigettato il ricorso con riferimento all’annata 2002/2003.
3 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia nella parte in cui con la stessa sono state compensate le spese legali ed è stato rigettato il ricorso con riferimento al (solo) prelievo 2002/2003 in riferimento alle censure esposte nei motivi da II a X dello stesso ricorso di I grado, e segnatamente:
- Motivo II con cui è stata sollevata l’eccezione di prescrizione della cartella di pagamento indicata nell’intimazione di pagamento e della pretesa creditoria (sia in punto di capitale che di interessi, anche di mora, se effettivamente dovuti) relativa ai periodi 2002/03 e 2004/05. L’azienda agricola deduce che si controverte di un’intimazione di pagamento ricevuta il 29 ottobre 2021 per la riattivazione di una cartella asseritamente notificata il 11 novembre 2008, ossia circa 13 anni prima, quindi ben oltre il termine quadriennale di prescrizione di cui all’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18.12.1995, quello quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. (riferibile ai debiti da pagarsi periodicamente di anno in anno), nonché quello decennale di cui all’art. 2946 c.c.;
- Motivo III con cui è stata contestata l’illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata in quanto emanata per riattivare una risalente cartella del 2008 emessa sulla base di un ruolo inesistente ovvero radicalmente nullo, siccome formato da EA in assoluta carenza di potere, in quanto all’epoca, ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03, il potere di recuperare i prelievi latte era affidato alle Regioni e Province autonome;
- Motivo IV con cui è stata contestata l’illegittimità degli atti impugnati in quanto emanati per riattivare una cartella il cui ruolo, sospeso in sede amministrativa fin dal 06.11.08 (ossia prima del 11.11.08, data di asserita notifica della cartella, deve ritenersi annullato di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della L. n. 228/2012;
- Motivo V con cui è stata contestata l’illegittimità degli atti impugnati in quanto emanati per riattivare una cartella, asseritamente notificata il 11.11.08, che non è stata preceduta da alcuna intimazione di versamento da parte della Regione competente in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 (all’epoca vigente) e che non è stata ritenuta decaduta dopo l’entrata in vigore delle norme di favore (tra cui la rateizzazione dei debiti per prelievo latte) di cui alla L. n. 33/09;
- Motivo VI con cui è stata eccepita la nullità e comunque l’illegittimità derivata degli atti impugnati siccome formati sulla base di atti anti-comunitari, per mancata disapplicazione della normativa interna in materia, e quindi degli stessi atti presupposti, stante la sentenza della Corte di Giustizia UE del 24.01.18 in causa C-433/15 per effettuazione di compensazioni eseguite in violazione della normativa comunitaria, come confermato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 27.06.19 in causa C-348/18, 11.09.19 in causa C-46/18 e 13.01.22 in causa C-377/19 e per mancata verifica delle produzioni da parte dello Stato italiano;
- Motivo VII con cui è stata contestata l’illegittimità dell’intimazione impugnata per mancata notifica degli atti presupposti, tra cui gli atti di accertamento del prelievo (notificati solo ai primi acquirenti), le intimazioni di versamento ex art. 1, comma 9, L. n. 119/03 e la cartella del 2008, asseritamente notifica il 11.11.08;
- Motivo VIII con cui è stata contestata l’illegittimità degli atti impugnati siccome emessi in base ad un “residuo” ruolo totalmente illegittimo, perché diverso dall’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito, ovvero quello che deriva dall’iscrizione nel Registro DE (art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09);
- Motivo IX con cui è stata contestata l’illegittimità degli atti impugnati per indicazione a debito di somme non dovute (sia a titolo di capitale che di interessi, anche di mora) e/o comunque già recuperate per compensazione da EA con i premi PAC liquidati dall’azienda ricorrente;
- Motivo X con cui è stata contestata la nullità degli atti impugnati per carenza dei requisiti essenziali e comunque l’illegittimità per indicazione a debito somme non dovute, anche per interessi, anche di mora, e “Oneri di riscossione”, e comunque già pagate, ed in ogni caso per difetto di motivazione, anche in ordine alla quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli oneri di riscossione.
4 – L’appello è infondato.
Il Tar, dopo aver disposto un adeguato approfondimento istruttorio, ha evidenziato che:
- è stata raggiunta la prova dell’avvenuta notifica alla ricorrente della cartella di pagamento n. 2420080047072073000, trasmessa a mezzo posta A/R l’11 novembre 2008 (cfr. il doc. 3, in cui è riprodotta copia dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal titolare dell’impresa), e che la ricorrente non ha documentato, né dedotto, di averla impugnata;
- dal corpo del ricorso emerge che con la sentenza n. 1304/2021, passata in giudicato e resa nei confronti dell’EA ritualmente costituitasi in giudizio, il Tar del Veneto ha respinto il ricorso R.G. n. 2974/2003 a suo tempo proposto dalla ricorrente avverso gli atti e provvedimenti contenenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo 2002/2003;
4.1 – Alla luce di tali circostanze, il Tar ha correttamente rilevato che: “Nella fattispecie in esame, dunque, debbono essere dichiarate inammissibili le doglianze che hanno a oggetto le questioni attinenti la validità della cartella e l’esistenza e la quantificazione del prelievo dovuto nel periodo in discussione e rimasto insoluto”.
In questa sede va confermata tale statuizione, idonea ad assorbire, in quanto inammissibili per le ragioni di seguito spiegate, la gran parte delle censure svolte da parte appellante, che avrebbe dovuto dedurle attraverso l’impugnazione degli atti che hanno preceduto quello da ultimo notificato ed impugnato nel presente giudizio.
4.2 – Ai fini del presente giudizio va infatti evidenziato il fatto – da ritenersi fisiologico nella dinamica della fattispecie relativa al credito per cui è causa, oltre che confermato dalla documentazione prodotta in causa dall’amministrazione – che gli atti impugnati nel presente giudizio sono meri atti propedeutici alla riscossione, che sono stati preceduti da altri atti relativi allo stesso procedimento e dagli atti di accertamento del credito.
Ciò precisato, siccome oggetto dell’impugnazione è un atto riferito a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, va ricordato che questo è impugnabile unicamente per vizi propri (cfr. Cons. St., Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316; conformi Cons. St., sez. VI, 22 dicembre 2025, n. 10211 e 11 novembre 2025, n. 8810); ne deriva l’impossibilità di dedurre censure che avrebbero dovuto essere rivolte all’originario atto di accertamento del credito o agli atti che comunque hanno preceduto l’emissione di quelli impugnati nel presente giudizio.
Ogni rilievo avrebbe potuto essere fatto valere avverso gli atti in precedenza notificati, oppure fatto valere attraverso i ricorsi che pure sono stati proposti avverso gli stessi.
In altri termini, le censure dedotte dalla parte ricorrente in primo grado sono inammissibili nella parte in cui non deducono vizi propri degli atti impugnati, ma deducono l’illegittimità di questi in via derivata dai vizi che affliggerebbero gli atti – specie la cartella di pagamento e l’atto di accertamento del credito – che hanno preceduto quello oggetto del presente giudizio.
5 – Anche in riferimento all’eccezione di prescrizione sia in relazione agli interessi che al capitale – ed indipendentemente dal termine di prescrizione applicabile (anche se in ipotesi quadriennale ai sensi dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995) – deve essere ribadito che, nel caso di impugnazione di un atto, che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi e che non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, questo è sindacabile in giudizio soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione.
In senso analogo, con specifico riguardo all’eccezione di prescrizione, la giurisprudenza tributaria si è espressa nel senso che “qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Corte Cass., n. 37259/2021. Nello stesso senso, più recenti, cfr. Cass. civ., sez. trib., 19 gennaio 2026, n.1043, 31 ottobre 2025 n. 28862 e 5 agosto 2024, n. 22108). Ne deriva che ogni questione afferente all’eventuale prescrizione del credito, verificatasi antecedentemente all’emissione dell’ultimo atto che ha preceduto quello impugnato nel presente giudizio, avrebbe dovuto essere fatta valere, al più tardi, in sede di impugnazione di tale ultimo atto.
In tal senso è infondato il rilievo dell’appellante per cui il Tar non avrebbe preso in considerazione la preliminare eccezione di prescrizione svolta in riferimento alla cartella presupposta, avendo invece il Giudice di primo grado correttamente dato atto che questa era stata comunicata e non impugnata, non potendosi pertanto eccepire la prescrizione maturata prima di tale atto per le ragioni innanzi spiegate, oltre che in ragione di quanto di seguito esposto.
Quanto ai rilievi circa l’effettivo ricevimento della predetta cartella, considerato che risulta depositata in giudizio la relata da parte dell’amministrazione, è sufficiente richiamare la giurisprudenza (Cass. civ., V, n. 6251 del 2025), secondo cui “In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione”.
5.1 – Contrariamente alla prospettazione di parte appellante, il Tar ha altresì respinto l’eccezione di prescrizione tenuto conto dell’effetto interruttivo/sospensivo del relativo termine fino al passaggio in giudicato della sentenza del Tar del Veneto n. 1304 del 29.10.2021.
Al riguardo, giova infatti ricordare che in base all’orientamento di questa Sezione (espresso da ultimo, ex multis, con le sentenze Cons. Stato, VI, 28 luglio 2025, n. 6687; Cons. Stato, VI, n. 1803 del 4 marzo 2025; Cons. Stato, VI, 24 febbraio 2025, n. 1519) il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria.
Nello specifico, va precisato che in conseguenza del rovesciamento speculare delle posizioni rispetto alla fattispecie descritta nell’art. 2945, comma 3, c.c., l’estinzione del processo, a cui è assimilabile la perenzione nel processo amministrativo (cfr. Corte Cass., 31 maggio 2022, n. 17619), non provoca la perdita dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione in danno dell’amministrazione convenuta (cfr. Cons. St., n. 9351/24).
Al riguardo, quanto alle ragioni che giustificano la deviazione dalla regola generale di cui all'articolo 2945, comma 3, cod. civ., si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Corte Cass., n. 4813/2023) che, in relazione al processo tributario, al quale può essere strutturalmente assimilabile il presente giudizio, ha valorizzato: 1) la natura impugnatoria del giudizio e, in particolare, la natura amministrativa, e non processuale, rivestita dall’atto impositivo, il quale costituisce non atto di impulso del processo, ma il suo oggetto; 2) la conseguente definitività che deriva all’atto impositivo dall’estinzione del giudizio di impugnazione contro di esso proposto dal contribuente; 3) l’irrazionalità di una soluzione che, ritenendo applicabile il disposto generale di cui all’articolo 2945, comma 3, cod. civ. verrebbe a far decorrere la prescrizione, a carico dell’amministrazione, da una data (l’introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell’atto impositivo che incorpora la pretesa tributaria medesima; con la conseguenza, paradossale, che il titolo dell’imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo.
Dalla sentenza citata all’atto impugnato nel presente giudizio non è evidentemente maturato il termine di prescrizione, neppure se si ritenesse applicabile quello quadriennale ai sensi dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995. Ne deriva l’irrilevanza del quesito pregiudiziale che l’appellante chiede di sottoporre alla Corte di Giustizia.
Alla luce delle considerazioni che precedono va disattesa anche l’eccezione di prescrizione che l’appellante riferisce alla sola cartella di pagamento, rispetto alla quale sarebbero decorsi più di dieci anni, posto che, da un lato, il debito sottostante non è certamente prescritto per le ragioni innanzi spiegate, sicché lo stesso ben può essere riscosso (in ipotesi anche tramite l’emissione di una nuova cartella); da un altro punto di vista, l’appellante non specifica su quale base giuridica sia prospettabile la “prescrizione della cartella riattivata”, da cui la genericità e conseguente inammissibilità del rilievo.
5.2 – In definitiva, deve ribadirsi come il ricorso di primo grado sia all’origine inammissibile, in quanto volto a far valere vizi che non attengono propriamente agli atti impugnati, trattandosi di censure che avrebbero dovuto, invece, essere fatte valere avverso i precedenti atti della catena procedimentale, essendo ormai preclusa la deduzione in questa sede, dal momento che gli atti precedenti si sono comunque consolidati.
6 – Ferma l’inammissibilità per le ragioni innanzi spiegate, le censure sono anche infondate alla stregua dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza della Sezione e di seguito sinteticamente richiamati.
6.1 – Quanto alla dedotta nullità o inesistenza del ruolo posto a base della cartella di pagamento attivata, per la ragione che il ruolo sarebbe stato formato a suo tempo da EA in assoluta carenza di potere, e quanto al rilievo per cui le intimazioni di pagamento di cui è causa sarebbero illegittime, in quanto la cartella indicata nelle stesse non sarebbe stata preceduta da alcuna intimazione di versamento regionale, in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 all’epoca vigente, va ribadito che i ricorrenti avrebbero dovuto far valere tale censura impugnando ritualmente la cartella di pagamento, o se non ricevuta, la successiva intimazione, trattandosi di vizio di illegittimità, e non di nullità, come tale non idoneo a ridondare sugli atti successivi in termini di caducazione (cfr. Cons. St., Sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2591 e 20 maggio 2025, n. 4296).
6.2 – Quanto al rilievo per cui l’intimazione di pagamento avrebbe riattivato una cartella esattoriale che a suo tempo era stata sospesa e che dovrebbe ritenersi annullata di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della L. n. 228/2012, poiché nel termine indicato da tale articolo (90 giorni dalla data di pubblicazione della legge), EA non ha proceduto alla comunicazione di alcun atto, a conclusione del procedimento di sospensione, si osserva come tale prospettazione sia stata già disattesa dalla Sezione sul rilievo che l’effetto di annullamento automatico dei ruoli ex art. 1, comma 543, della legge 228 del 2012, in mancanza di conferma degli stessi, non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, che è regolata secondo il principio di continuità della gestione dall’art. 8-quinquies commi 10-bis e 10-ter del d.l. 5 del 2009, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 525-b della stessa legge 228 del 2012 e poi dall’art. 4 comma 1 d.l. n. 27 del 2019 (cfr. Cons. St., Sez. VI, 22 dicembre 2025, n.10211 e 26 aprile 2024, n. 3790).
6.3 – Quanto al contrasto con le sentenze emesse dalla Corte di Giustizia, si osserva che la violazione del diritto eurounionale, al pari della violazione di legge domestica (e addirittura al pari del caso del provvedimento c.d. incostituzionale), si risolve “solamente” in un motivo di annullabilità dell’atto, non di sua nullità (cfr. Cons. St. Sez. VI, 30 maggio 2025, n. 4755). Con l’assorbente conseguenza che, se il provvedimento (che per primo è inficiato dal vizio) non è tempestivamente impugnato, il vizio non è più contestabile oltre termine, né è contestabile impugnando formalmente atti a valle rispetto a quelli nei confronti del quale si sarebbe potuto (e quindi dovuto) già far valere il vizio (proprio in riferimento ad un caso similare cfr. Cons. St., Sez. III, 1 luglio 2021, n. 5041: “ad essere dichiarata comunitariamente incompatibile con le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (nelle cause C 46 e 348/2018) non è la norma attributiva del potere conferito allo Stato di applicare il prelievo supplementare, ma una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere (più in particolare il calcolo del prelievo). Ebbene, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (si vedano, tra le altre, sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell'Unione, sia essa "diretta" (laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto), sia essa "indiretta" come nella presente fattispecie (in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale, ma questa è incompatibile con il diritto dell'Unione), si risolve in un normale vizio di violazione di legge che determina la semplice annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento. Sotto tutti i profili considerati, pertanto, non si può che registrare la definitiva decadenza della parte dalla possibilità di far valere i motivi di doglianza qui azionati”; cfr. anche Cons. St., n. 6335/2022: “la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo non viene meno se la disposizione attributiva del potere è poi dichiarata incostituzionale … o si manifesta in contrasto col diritto europeo (Cons. St. 2580/22; 2194/22; 1920/22), a maggior ragione quando – come nella specie – il contrasto col diritto UE non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere; tali considerazioni rilevano sia quando la cartella di pagamento non sia stata a suo tempo impugnata (Cons. St., III, n. 3910/22) sia, a maggior ragione, quando essa sia stata impugnata e si sia formato un giudicato…”).
In definitiva, per la giurisprudenza, la violazione del diritto europeo implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela (in senso conforme cfr. Cons. St., Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 8e 27 dicembre 2023, n. 11168).
Fermo il dato oggettivo per cui nel caso di specie non è mai stata formulata alcuna domanda di intervento in autotutela in ragione delle sopravvenute pronunce della Corte di Giustizia, esulando dall’ambito del giudizio ogni disquisizione sul dovere di provvedere su un’ipotetica istanza di autotutela, va in ogni caso precisato che il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, risulta connesso al primario principio di certezza del diritto e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (cfr. Corte Giust. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e HO La Roche del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori).
L’inammissibilità della domanda caducatoria rivolta a vizi c.d. derivati, esonera, il Collegio dallo scrutinio delle questioni pregiudiziali proposte ex art. 267 TFUE, involgenti il «merito» della pretesa: ove pure se ne fossero ravvisati i presupposti (qui carenti), l’obbligo del rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia UE presuppone l’esistenza non solo di un giudice, ma anche di un giudizio correttamente instaurato e altrettanto correttamente celebrato (Cons. Stato, sez. V, n. 5649/2012). La stessa Corte di giustizia UE auspica che le questioni in rito vengano risolte anteriormente al rinvio pregiudiziale: cfr. sentenza 10 marzo 1981, C-36/80 e C-71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association, secondo cui “La necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale esige […] che sia definito l'ambito giuridico nel quale l'interpretazione richiesta deve porsi. In questa prospettiva, può essere vantaggioso, secondo le circostanze, che i fatti della causa siano accertati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, in modo da consentire a questa di conoscere tutti gli elementi di fatto e di diritto che possono avere rilievo per l'interpretazione che essa deve dare del diritto comunitario” (Cons. St., sez. VI, n. 3214/2024, vedasi anche in relazione alle medesime questioni di compatibilità comunitaria sollevate nel presente giudizio Cons. St., n. 7022/2025).
Rimane inoltre fermo il principio per il quale il consolidamento del provvedimento inibisce in questa sede l’invocata disapplicazione la quale è, in ogni caso, demandata all’Amministrazione, i cui poteri di intervento in autotutela, come già affermato in giurisprudenza, restano fermi (Cons. St., sez. VI, n. 9338/2024).
6.4 – Quanto alla dedotta illegittimità della intimazione di pagamento sul presupposto che il recupero del credito potrebbe ormai avvenire solo sulla base della iscrizione del debito nel Registro DE previsto agli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, allorché nella specie l’intimazione ha riattivato un ruolo EA, illegittimamente formato: la censura è infondata, avendo la Sezione già chiarito che l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8 ter, 1° comma, della legge n. 33/2009, istituito presso EA, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, il che tuttavia non comporta che il debito possa essere riscosso due volte (cfr. Cons. St., sez. III, n. 5281/2021; Cons. St., Sez. VI, n. 9772/2024).
6.5 – Quanto alla supposta errata iscrizione delle somme che non terrebbe conto di quelle già recuperate mediante la trattenuta degli aiuti agricoli, si rileva che tale aspetto non incide sulla legittimità del credito portato dall’atto impugnato, ben potendosi procedere anche in un secondo tempo a conguagliare la posizione dei ricorrenti, ove ne ricorrano i relativi presupposti (cfr. Cons. St., n. 1905/2025).
Da un altro punto di vista, si evidenzia come la parte, in primo grado, non abbia articolato censure analitiche e puntuali in ordine al quantum debeatur indicato da GE in relazione alle compensazioni medio tempore effettuate, ma si sia limitata a dedurre una generica carenza di motivazione sul punto dei provvedimenti impugnati (sull’inammissibilità per genericità delle questioni delle compensazioni, cfr. Cons. St., sez. VI, 15 aprile 2025, n. 3217 e 21 febbraio 2025, n. 1452). Solo in sede in appello (quindi, tardivamente) l’appellante ha individuato in maniera puntuale l’ammontare delle somme incassate da EA a titolo di recupero PAC (pari a 94.445,33 euro alla data di presentazione del ricorso) di cui chiede lo scomputo.
Per tale ragione la censura è inammissibile.
6.6 – Quanto alla dedotta carenza di motivazione in ordine agli importi esposti a residuo debito, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, si osserva che le intimazioni di pagamento recano l’indicazione precisa di quanto richiesto a titolo di capitale e a titolo di interessi, oltre ad indicare gli estremi della cartella di pagamento e la data di notifica della medesima. Tale circostanza permette di escludere alcun difetto di motivazione.
In ogni caso, la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non potrebbe dar luogo all'invalidità dell'atto di riscossione: è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel similare settore della riscossione tributaria, che "allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori" (Cass. civ., sez. un., n. 22281/2022). Con la conseguenza, nel caso di specie, che l'intimazione, anche sotto tale profilo, deve ritenersi adeguatamente motivata considerato, peraltro, che la parte interessata sarebbe tenuta a denunciare specifici errori di calcolo degli interessi commessi dall'Agente della riscossione.
Relativamente alla eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero dovuti ai sensi degli artt. 8-ter 3° e 4° comma, 8-quater, 3° comma, e 8-quinquies, 1° comma, della L. n. 33/2009, il Collegio ritiene condivisibile l'orientamento secondo cui "l'esenzione dagli interessi prevista dall'art. 10 comma 34 del DL 49/2003 è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma. Trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l'applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un'apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l'accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell'Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003)" (Cons. St., sez. III, n. 11145/2022).
Relativamente all'eccezione secondo cui l'art. 30 del D.P.R. n. 602/73 si applicherebbe solo ai debiti di imposta, tra i quali non sono riconducibili i prelievi dovuti al prelievo supplementare latte, la Sezione ha già chiarito che : i) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all'IVA l'applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l'applicazione della disciplina di cui all'art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr. Cons. St., Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698).
7 – In ragione di tutto quanto si è sopra esposto, l’appello non deve trovare accoglimento, essendo condivisibile anche la compensazione delle spese di lite in primo grado, stante il solo parziale accoglimento del ricorso.
Alla luce dell'ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. St., Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242) sono stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Cons. St., Sez. VI, 26 gennaio 2022 n. 531 e 2 settembre 2021 n. 6209), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso (cfr., da ultimo ex multis, Cons. St., Sez. VI, 9 maggio 2025 n. 3952).
7.1 – Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR NE, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
DA LA, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LA | DR NE |
IL SEGRETARIO