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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/12/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
429/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.429 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 , vertente
TRA
con l'avv.GALLUCCIO MARCO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
, ) con l'avv.FURIASSI ANNARITA CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE RICORRENTE : Condannare Signora all'immediato rilascio degli CP_1 immobili situati in Urbino in via Biancone 3, censiti al C.F. di Urbino al Foglio 74 mappale, 318 sub. 2 Cat. A/2 Cl. 2 vani 6, Rendita Catastale euro 433,82, ancora illegittimamente detenuti, liberi da persone e cose, con relative pertinenze ed unità collabenti, liberi da persone e cose, in favore del
Signor terzo Parte_1 con vittoria di spese di lite
PARTE RESISTENTE : Rigettare le domande avversarie ( tutte) perché illegittime, anche per il rito, infondate in fatto e diritto per come argomentato nei motivi della comparsa di costituzione da intendersi integralmente richiamati;
- Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse disporre di mutamento del rito, non venga in ogni caso pronunciata ordinanza di rilascio per le ragioni di infondatezza del prescelto rito locatizio anziché di quello corretto (possessorio o ordinario di cognizione)e per i motivi di merito di cui alla comparsa di costituzione.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda di questa difesa di accertamento dell'avvenuta cessione del diritto di usufrutto o in subordine della sola cessione temporanea dell'esercizio del diritto di usufrutto in capo (a favore ) della sig.ra
Voglia il Giudice, accertare il mancato adempimento di controparte di uno o di Parte_2 entrambi i doveri di cui alla norma ex art. 1002 c.c. con legittimazione della nuda proprietaria sig.ra a trattenere la cosa presso di sé e a rifiutarsi di trasmettere il possesso CP_1 all'usufruttuario in mancanza di garanzie.
Diversamente, ordinare a controparte di procedere all'inventario a proprie spese e ordinare altresì il rilascio, a favore della nuda proprietaria sig.ra di una Parte_2 fideiussione bancaria di un importo corrispondente al valore dell'immobile o in qualsiasi altra misura di cui ci si riserva la quantificazione, in via istruttoria, anche mediante CTU tecnica contabile.
In via ulteriormente subordinata, successivamente all'inventario ed al rilascio della fideiussione bancaria, previa determinazione di un canone di locazione congruo ed adeguato, da determinarsi con CTU o nel contraddittorio tra le parti, concedere in locazione l'immobile alla sig.ra ed al figlio minore che già vi abitano. Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari a favore della sig.ra Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
Il ricorrente era proprietario di due appartamenti siti in Urbino via Biancone 3, l'uno al piano terra (sub 1) ove ha sempre risieduto e l'altro al piano primo (sub 2)
Il sig. e per esso l'amministratore di sostegno ha Parte_1 Controparte_2 intimato alla lo sfratto per finito comodato con richiesta di rilascio dell'immobile sito Parte_2 in Urbino via Biancone 3 sub 2. Va premesso che il aveva concesso in comodato gratuito Parte_1 nel settembre 2017 l'immobile alla a tempo indeterminato o fino a quando rimanesse in Pt_2 essere il contratto di lavoro domestico instaurato con la comodataria. Nel frattempo, nel settembre
2022 il donava alla la nuda proprietà dell'immobile (sub 2) riservando per sè il Parte_1 Pt_2 diritto di usufrutto. Con racc. del 30.12.2024 il licenziava la dipendente e la invitava a Parte_1 lasciare l'immobile la quale tuttavia rimaneva a viverci con il di lei figlio.
Il ricorrente, nelle conclusioni di cui all'atto di citazione, formulava anche la domanda di risarcimento del danno nella misura di euro 802,08 mensili dal 1.2.25 al rilascio a titolo di indennità di occupazione, domanda poi rinunciata.
La resistente, opponendosi, lamenta false accuse rivolte a sé dalla famiglia del ed Parte_1 eccepisce che, dal momento in cui ha acquisito la nuda proprietà dell'immobile non sia più una comodataria, utilizza e vive nell'immobile quale nuda proprietaria, nel rispetto della volontà del sig.
Terzo che, asserisce, era quello di garantire alla sig.ra ed al figlio minore, la Parte_1 Pt_2 titolarità, la detenzione ed il possesso dell'appartamento e, aggiunge, che il sig. ha Parte_1 voluto cedere il diritto di usufrutto a favore del nudo proprietario, con gli effetti di cui all'art. 1014
c.c.
Va subito detto che il contratto di comodato è certamente cessato al momento del venir meno del contratto di lavoro domestico e quindi dal febbraio 2025, e, a parziale modifica della ordinanza del 2.9.25, va fatto rilevare che l'art 657 cpc è stato modificato con la riforma Cartabia.
La modifica che viene apportata alle norme vigenti per estendere l'applicabilità del procedimento di sfratto alle ipotesi del comodato di beni immobili e dell'affitto di azienda consiste nell'aggiunta delle parole “al comodatario di beni immobili, all'affittuario di azienda” al testo previgente dell'art. 657 c.p.c. così includendo tra le ipotesi di intimazione di sfratto anche quelle relative al comodato.
La possiede la nuda proprietà ma ciò non le dà alcun diritto ad abitare l'immobile, Pt_2 essendo venuto meno il contratto di comodato. L'usufruttuario, al contrario, detiene ogni diritto in capo a detto immobile, ivi compreso quello di concederlo in locazione o abitarvi e, a maggior ragione, chiedere la liberazione dello stesso da persone o cose al fine di utilizzarlo per i fini che ritiene più opportuni. Il fa presente di dover far fronte al pagamento della retta per la Parte_1
Casa di Cura dove è ricoverato.
Conseguentemente la domanda è accolta. La domanda di risarcimento del danno è stata rinunciata e quindi non viene esaminata.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede: ❖ Convalida lo sfratto per finito comodato relativo all'immobile sito in Urbino, Via
Biancone 3 Foglio 74, Part 318 sub 2 attualmente detenuto da;
Parte_2
❖ Ordina a di liberare l'immobile da persone e cose entro e non oltre 30 Parte_2
gg a far data dalla notifica della presente sentenza;
❖ Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.450,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge, oltre alle anticipazioni e spese sostenute per C.U. e notifiche.
Così deciso in Urbino il 23/12/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.429 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 , vertente
TRA
con l'avv.GALLUCCIO MARCO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
, ) con l'avv.FURIASSI ANNARITA CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE RICORRENTE : Condannare Signora all'immediato rilascio degli CP_1 immobili situati in Urbino in via Biancone 3, censiti al C.F. di Urbino al Foglio 74 mappale, 318 sub. 2 Cat. A/2 Cl. 2 vani 6, Rendita Catastale euro 433,82, ancora illegittimamente detenuti, liberi da persone e cose, con relative pertinenze ed unità collabenti, liberi da persone e cose, in favore del
Signor terzo Parte_1 con vittoria di spese di lite
PARTE RESISTENTE : Rigettare le domande avversarie ( tutte) perché illegittime, anche per il rito, infondate in fatto e diritto per come argomentato nei motivi della comparsa di costituzione da intendersi integralmente richiamati;
- Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse disporre di mutamento del rito, non venga in ogni caso pronunciata ordinanza di rilascio per le ragioni di infondatezza del prescelto rito locatizio anziché di quello corretto (possessorio o ordinario di cognizione)e per i motivi di merito di cui alla comparsa di costituzione.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda di questa difesa di accertamento dell'avvenuta cessione del diritto di usufrutto o in subordine della sola cessione temporanea dell'esercizio del diritto di usufrutto in capo (a favore ) della sig.ra
Voglia il Giudice, accertare il mancato adempimento di controparte di uno o di Parte_2 entrambi i doveri di cui alla norma ex art. 1002 c.c. con legittimazione della nuda proprietaria sig.ra a trattenere la cosa presso di sé e a rifiutarsi di trasmettere il possesso CP_1 all'usufruttuario in mancanza di garanzie.
Diversamente, ordinare a controparte di procedere all'inventario a proprie spese e ordinare altresì il rilascio, a favore della nuda proprietaria sig.ra di una Parte_2 fideiussione bancaria di un importo corrispondente al valore dell'immobile o in qualsiasi altra misura di cui ci si riserva la quantificazione, in via istruttoria, anche mediante CTU tecnica contabile.
In via ulteriormente subordinata, successivamente all'inventario ed al rilascio della fideiussione bancaria, previa determinazione di un canone di locazione congruo ed adeguato, da determinarsi con CTU o nel contraddittorio tra le parti, concedere in locazione l'immobile alla sig.ra ed al figlio minore che già vi abitano. Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari a favore della sig.ra Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
Il ricorrente era proprietario di due appartamenti siti in Urbino via Biancone 3, l'uno al piano terra (sub 1) ove ha sempre risieduto e l'altro al piano primo (sub 2)
Il sig. e per esso l'amministratore di sostegno ha Parte_1 Controparte_2 intimato alla lo sfratto per finito comodato con richiesta di rilascio dell'immobile sito Parte_2 in Urbino via Biancone 3 sub 2. Va premesso che il aveva concesso in comodato gratuito Parte_1 nel settembre 2017 l'immobile alla a tempo indeterminato o fino a quando rimanesse in Pt_2 essere il contratto di lavoro domestico instaurato con la comodataria. Nel frattempo, nel settembre
2022 il donava alla la nuda proprietà dell'immobile (sub 2) riservando per sè il Parte_1 Pt_2 diritto di usufrutto. Con racc. del 30.12.2024 il licenziava la dipendente e la invitava a Parte_1 lasciare l'immobile la quale tuttavia rimaneva a viverci con il di lei figlio.
Il ricorrente, nelle conclusioni di cui all'atto di citazione, formulava anche la domanda di risarcimento del danno nella misura di euro 802,08 mensili dal 1.2.25 al rilascio a titolo di indennità di occupazione, domanda poi rinunciata.
La resistente, opponendosi, lamenta false accuse rivolte a sé dalla famiglia del ed Parte_1 eccepisce che, dal momento in cui ha acquisito la nuda proprietà dell'immobile non sia più una comodataria, utilizza e vive nell'immobile quale nuda proprietaria, nel rispetto della volontà del sig.
Terzo che, asserisce, era quello di garantire alla sig.ra ed al figlio minore, la Parte_1 Pt_2 titolarità, la detenzione ed il possesso dell'appartamento e, aggiunge, che il sig. ha Parte_1 voluto cedere il diritto di usufrutto a favore del nudo proprietario, con gli effetti di cui all'art. 1014
c.c.
Va subito detto che il contratto di comodato è certamente cessato al momento del venir meno del contratto di lavoro domestico e quindi dal febbraio 2025, e, a parziale modifica della ordinanza del 2.9.25, va fatto rilevare che l'art 657 cpc è stato modificato con la riforma Cartabia.
La modifica che viene apportata alle norme vigenti per estendere l'applicabilità del procedimento di sfratto alle ipotesi del comodato di beni immobili e dell'affitto di azienda consiste nell'aggiunta delle parole “al comodatario di beni immobili, all'affittuario di azienda” al testo previgente dell'art. 657 c.p.c. così includendo tra le ipotesi di intimazione di sfratto anche quelle relative al comodato.
La possiede la nuda proprietà ma ciò non le dà alcun diritto ad abitare l'immobile, Pt_2 essendo venuto meno il contratto di comodato. L'usufruttuario, al contrario, detiene ogni diritto in capo a detto immobile, ivi compreso quello di concederlo in locazione o abitarvi e, a maggior ragione, chiedere la liberazione dello stesso da persone o cose al fine di utilizzarlo per i fini che ritiene più opportuni. Il fa presente di dover far fronte al pagamento della retta per la Parte_1
Casa di Cura dove è ricoverato.
Conseguentemente la domanda è accolta. La domanda di risarcimento del danno è stata rinunciata e quindi non viene esaminata.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede: ❖ Convalida lo sfratto per finito comodato relativo all'immobile sito in Urbino, Via
Biancone 3 Foglio 74, Part 318 sub 2 attualmente detenuto da;
Parte_2
❖ Ordina a di liberare l'immobile da persone e cose entro e non oltre 30 Parte_2
gg a far data dalla notifica della presente sentenza;
❖ Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.450,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge, oltre alle anticipazioni e spese sostenute per C.U. e notifiche.
Così deciso in Urbino il 23/12/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )