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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/07/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1975 del R.G.A.C. per l'anno 2024,
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito, promossa da
(C.F.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 anche quale proprio difensore, ex art. 86 c.p.c.; opponente contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
opposto nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_2
Edoardo Marroni;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020249004868670/000, notificatagli il 18.06.2024, contenente la richiesta di pagamento della somma di euro 12.969,91, a titolo di contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per gli anni dal 2015 al 2019, in ragione della revoca del regime contributivo agevolato previsto dalla L.
n. 190/2014, esponendo: che, a seguito della notifica della suddetta intimazione, aveva presentato istanza di riesame che, con provvedimento notificatogli il 17.07.2024, veniva rigettata dall'ente con la conferma in autotutela del provvedimento adottato dall' il 04.03.2021; che tale CP_1 provvedimento di rigetto era illegittimo in quanto egli aveva titolo al regime contributivo agevolato, giusta dichiarazioni reddituali integrative presentate all' per l'anno d'imposta Controparte_2
2016 e per gli anni successivi;
che i crediti reclamati dall' con riferimento agli anni 2015 e 2016 CP_1 erano prescritti e che si era verificata la decadenza dall'iscrizione a ruolo, ex art. 25, co. 1, D. Lgs. n.
46/99; che era nulla la notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata da indirizzo PEC di , non iscritta in pubblici registri;
tanto precisato, ha chiesto, in Controparte_3 via preliminare, la sospensione dell'esecuzione o dell'esecutività dei seguenti titoli sottesi all'opposta intimazione di pagamento: 1) avviso di addebito n. 33020220000828158000, notificato il 16.08.2022
e 2) avviso di addebito n. 33020220002187069000, notificato il 25.01.2023; nel merito, dichiararsi non dovuti i contributi previdenziali e le relative sanzioni.
Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti, resistendo alla domanda.
Il ricorso va respinto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata da indirizzo PEC di , non iscritta in pubblici Controparte_3 registri.
Al riguardo, si osserva che la notifica a mezzo PEC dell'avviso di addebito (e dell'intimazione ad adempiere) non è regolata dalle disposizioni vigenti in tema di notifica a mezzo PEC degli atti giudiziari, segnatamente, dalla L. n. 53/94, atteso che, in materia di notifica degli atti tributari, l'art. 26, co. 5, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 60 DPR n. 600 del 1973 prevedono che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ma nulla prescrivono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, sicché il disposto dell'art. 3 bis, L. n. 53 del 1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri, è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. In altri termini, la L. n. 53/94, che disciplina le modalità di notificazione tramite PEC di atti giudiziari civili, amministrativi e di atti stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali, la quale fa riferimento alla necessità che l'indirizzo PEC del mittente sia inserito in un pubblico registro, non è applicabile in materia di notificazione delle cartelle di pagamento – ed atti assimilati - che, in quanto atti amministrativi e non giudiziari, sono assoggettate ad una normativa speciale qual è quella contenuta agli artt. 26 D.P.R. n.
602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73 (cfr. sent. n. 23397/2016 Cass. Sez. Un.; Cass. n. 982/23; Cass. n.
31160/22 che richiama Cass. SSUU 10.05.22 n. 15979). Si aggiunga che, nel caso di notifica degli avvisi di addebito a mezzo PEC in conformità al disposto dell'art. 30, co. 4, D. L. n. 78/10 convertito con modificazioni dalla legge 2010 n. 122, non viene in rilievo un problema di riconducibilità all'ente dell'atto notificato o di una sua possibile modifica, atteso che l'utilizzo della PEC dell'Istituto presente nel suo sito istituzionale offre (a differenza della posta elettronica ordinaria) certezza legale dell'identità del mittente, dell'integrità e inalterabilità dei messaggi inviati e ricevuti, nonché della data e dell'ora di invio e di ricezione. Conseguentemente, condizione della validità del messaggio
PEC è la prova, a carico del mittente, dell'avvenuto recapito mediante la ricevuta di consegna che, nel caso concreto, risulta ritualmente prodotta dall' (la giurisprudenza di merito all'uopo ha CP_1 confermato altresì l'efficacia probatoria delle ricevute di consegna sintetiche depositate dall' in CP_1 formato .xml; cfr. sent. Corte di Appello di Milano n. 26/2023 e sent. Corte di Appello di Napoli n.
3970/2022).
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha statuito che l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa” (cfr.
Cass., ord. 16.02.2018 n. 3805; Cass. SS. UU. 28.9.2018 n. 23620; Cass. SS.UU. 18 aprile 2016, n.
7665; Cass. 31.8.2017 n. 20625; e Cass. 28.9. 2018, n. 22906).
Le considerazioni esposte con riguardo alla notifica degli avvisi di addebito valgono anche per la notifica a mezzo PEC dell'opposta intimazione di pagamento, che si ritiene abbia raggiunto il suo scopo, essendosi l'opponente costituito giudizialmente per valere le sue difese avverso la medesima.
Passando al merito, si osserva che osta all'esame delle doglianze avanzate dal contribuente la tardività dell'opposizione proposta.
L'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
L'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione (cfr. Cass. Sez. L., sentenza n. 11274 del
16.05.2007). Nella specie, vi è prova in atti che l' ha ritualmente notificato al ricorrente gli avvisi di addebito CP_1 oggetto della odierna impugnazione:
1) avviso di addebito n. 33020220000828158000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 6.082,25 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per il 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2015 e relative sanzioni civili (emissione anno 2020), notificato con raccomandata a. r. il
16.08.2022 (cfr. all. n. 2 e n.
2.1 fascicolo ); CP_1
2) avviso di addebito n. 33020220002187069000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 6.473,98 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per il 1°, 2° e 3° trimestre anni dal 2016 al 2019 e relative sanzioni civili (emissione anno 2021), notificato con raccomandata a. r. il 25.01.2023 (all n. 3 e n.
3.1 fascicolo ). CP_1
Parte attrice ha proposto opposizione con il presente ricorso depositato in data 23.07.2024, sicché, essendo stati i suddetti ava rispettivamente notificati in date 16.08.2022 e 25.01.2023, essi sono divenuti definitivi ed irretrattabili.
Va aggiunto che, in disparte l'accertata rituale notifica dei titoli, l'opponente neppure ne ha contestato l'avvenuta notificazione.
Del resto, ai sensi dell'art. 29 co. 2 D.lgs. 46/99, il mezzo per le contestazioni che riguardano la regolarità formale della cartella esattoriale (nonché dell'avviso di addebito) ed i vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi quelli strettamente attinenti alla sua notifica, è costituito dall'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., sicché un'eventuale doglianza difensiva riconducibile nell'ambito applicativo di detta norma, sarebbe stata comunque tardivamente proposta.
Pertanto, l'impugnazione è tardiva poiché contro gli avvisi di addebito suindicati parte ricorrente ha reagito proponendo opposizione solo in data 23.07.2024, oltre il predetto termine di 40 giorni dalla notifica dei titoli prescritto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46 del 1999.
Ne deriva che è precluso all'opponente eccepire nella odierna sede giudiziale fatti modificativi e/o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo, trattandosi di questioni superate dall'esistenza del giudicato che, a norma dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti. Infatti, l'opponente che adduca motivi di contestazione del credito consacrato in un titolo esecutivo non può proporre motivi che urtino con l'accertamento contenuto nel giudicato in quanto i motivi di opposizione non possono riguardare fatti che avrebbero potuto essere dedotti nelle opportune sedi, essendo possibile far valere solo fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel titolo che si siano verificati successivamente alla sua formazione. E tali principi valgono pacificamente anche per le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito non opposti in termini e, quindi, divenuti definitivi.
L'opposizione va dunque dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rifondere ai costituiti ed le spese del giudizio che liquida, CP_1 CP_4 per ognuno, in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Catanzaro, 17.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1975 del R.G.A.C. per l'anno 2024,
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito, promossa da
(C.F.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 anche quale proprio difensore, ex art. 86 c.p.c.; opponente contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
opposto nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_2
Edoardo Marroni;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020249004868670/000, notificatagli il 18.06.2024, contenente la richiesta di pagamento della somma di euro 12.969,91, a titolo di contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per gli anni dal 2015 al 2019, in ragione della revoca del regime contributivo agevolato previsto dalla L.
n. 190/2014, esponendo: che, a seguito della notifica della suddetta intimazione, aveva presentato istanza di riesame che, con provvedimento notificatogli il 17.07.2024, veniva rigettata dall'ente con la conferma in autotutela del provvedimento adottato dall' il 04.03.2021; che tale CP_1 provvedimento di rigetto era illegittimo in quanto egli aveva titolo al regime contributivo agevolato, giusta dichiarazioni reddituali integrative presentate all' per l'anno d'imposta Controparte_2
2016 e per gli anni successivi;
che i crediti reclamati dall' con riferimento agli anni 2015 e 2016 CP_1 erano prescritti e che si era verificata la decadenza dall'iscrizione a ruolo, ex art. 25, co. 1, D. Lgs. n.
46/99; che era nulla la notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata da indirizzo PEC di , non iscritta in pubblici registri;
tanto precisato, ha chiesto, in Controparte_3 via preliminare, la sospensione dell'esecuzione o dell'esecutività dei seguenti titoli sottesi all'opposta intimazione di pagamento: 1) avviso di addebito n. 33020220000828158000, notificato il 16.08.2022
e 2) avviso di addebito n. 33020220002187069000, notificato il 25.01.2023; nel merito, dichiararsi non dovuti i contributi previdenziali e le relative sanzioni.
Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti, resistendo alla domanda.
Il ricorso va respinto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata da indirizzo PEC di , non iscritta in pubblici Controparte_3 registri.
Al riguardo, si osserva che la notifica a mezzo PEC dell'avviso di addebito (e dell'intimazione ad adempiere) non è regolata dalle disposizioni vigenti in tema di notifica a mezzo PEC degli atti giudiziari, segnatamente, dalla L. n. 53/94, atteso che, in materia di notifica degli atti tributari, l'art. 26, co. 5, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 60 DPR n. 600 del 1973 prevedono che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ma nulla prescrivono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, sicché il disposto dell'art. 3 bis, L. n. 53 del 1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri, è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. In altri termini, la L. n. 53/94, che disciplina le modalità di notificazione tramite PEC di atti giudiziari civili, amministrativi e di atti stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali, la quale fa riferimento alla necessità che l'indirizzo PEC del mittente sia inserito in un pubblico registro, non è applicabile in materia di notificazione delle cartelle di pagamento – ed atti assimilati - che, in quanto atti amministrativi e non giudiziari, sono assoggettate ad una normativa speciale qual è quella contenuta agli artt. 26 D.P.R. n.
602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73 (cfr. sent. n. 23397/2016 Cass. Sez. Un.; Cass. n. 982/23; Cass. n.
31160/22 che richiama Cass. SSUU 10.05.22 n. 15979). Si aggiunga che, nel caso di notifica degli avvisi di addebito a mezzo PEC in conformità al disposto dell'art. 30, co. 4, D. L. n. 78/10 convertito con modificazioni dalla legge 2010 n. 122, non viene in rilievo un problema di riconducibilità all'ente dell'atto notificato o di una sua possibile modifica, atteso che l'utilizzo della PEC dell'Istituto presente nel suo sito istituzionale offre (a differenza della posta elettronica ordinaria) certezza legale dell'identità del mittente, dell'integrità e inalterabilità dei messaggi inviati e ricevuti, nonché della data e dell'ora di invio e di ricezione. Conseguentemente, condizione della validità del messaggio
PEC è la prova, a carico del mittente, dell'avvenuto recapito mediante la ricevuta di consegna che, nel caso concreto, risulta ritualmente prodotta dall' (la giurisprudenza di merito all'uopo ha CP_1 confermato altresì l'efficacia probatoria delle ricevute di consegna sintetiche depositate dall' in CP_1 formato .xml; cfr. sent. Corte di Appello di Milano n. 26/2023 e sent. Corte di Appello di Napoli n.
3970/2022).
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha statuito che l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa” (cfr.
Cass., ord. 16.02.2018 n. 3805; Cass. SS. UU. 28.9.2018 n. 23620; Cass. SS.UU. 18 aprile 2016, n.
7665; Cass. 31.8.2017 n. 20625; e Cass. 28.9. 2018, n. 22906).
Le considerazioni esposte con riguardo alla notifica degli avvisi di addebito valgono anche per la notifica a mezzo PEC dell'opposta intimazione di pagamento, che si ritiene abbia raggiunto il suo scopo, essendosi l'opponente costituito giudizialmente per valere le sue difese avverso la medesima.
Passando al merito, si osserva che osta all'esame delle doglianze avanzate dal contribuente la tardività dell'opposizione proposta.
L'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
L'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione (cfr. Cass. Sez. L., sentenza n. 11274 del
16.05.2007). Nella specie, vi è prova in atti che l' ha ritualmente notificato al ricorrente gli avvisi di addebito CP_1 oggetto della odierna impugnazione:
1) avviso di addebito n. 33020220000828158000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 6.082,25 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per il 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2015 e relative sanzioni civili (emissione anno 2020), notificato con raccomandata a. r. il
16.08.2022 (cfr. all. n. 2 e n.
2.1 fascicolo ); CP_1
2) avviso di addebito n. 33020220002187069000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 6.473,98 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per il 1°, 2° e 3° trimestre anni dal 2016 al 2019 e relative sanzioni civili (emissione anno 2021), notificato con raccomandata a. r. il 25.01.2023 (all n. 3 e n.
3.1 fascicolo ). CP_1
Parte attrice ha proposto opposizione con il presente ricorso depositato in data 23.07.2024, sicché, essendo stati i suddetti ava rispettivamente notificati in date 16.08.2022 e 25.01.2023, essi sono divenuti definitivi ed irretrattabili.
Va aggiunto che, in disparte l'accertata rituale notifica dei titoli, l'opponente neppure ne ha contestato l'avvenuta notificazione.
Del resto, ai sensi dell'art. 29 co. 2 D.lgs. 46/99, il mezzo per le contestazioni che riguardano la regolarità formale della cartella esattoriale (nonché dell'avviso di addebito) ed i vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi quelli strettamente attinenti alla sua notifica, è costituito dall'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., sicché un'eventuale doglianza difensiva riconducibile nell'ambito applicativo di detta norma, sarebbe stata comunque tardivamente proposta.
Pertanto, l'impugnazione è tardiva poiché contro gli avvisi di addebito suindicati parte ricorrente ha reagito proponendo opposizione solo in data 23.07.2024, oltre il predetto termine di 40 giorni dalla notifica dei titoli prescritto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46 del 1999.
Ne deriva che è precluso all'opponente eccepire nella odierna sede giudiziale fatti modificativi e/o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo, trattandosi di questioni superate dall'esistenza del giudicato che, a norma dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti. Infatti, l'opponente che adduca motivi di contestazione del credito consacrato in un titolo esecutivo non può proporre motivi che urtino con l'accertamento contenuto nel giudicato in quanto i motivi di opposizione non possono riguardare fatti che avrebbero potuto essere dedotti nelle opportune sedi, essendo possibile far valere solo fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel titolo che si siano verificati successivamente alla sua formazione. E tali principi valgono pacificamente anche per le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito non opposti in termini e, quindi, divenuti definitivi.
L'opposizione va dunque dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rifondere ai costituiti ed le spese del giudizio che liquida, CP_1 CP_4 per ognuno, in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Catanzaro, 17.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona