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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MORFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3682/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NE IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via Gramsci 39 71100 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249013574843000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320180008914649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320239000341869000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2733/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della NE IA , l'avv. Ricorrente_1, in proprio ex art. 86 c.p.c., esponeva di aver ricevuto due intimazioni di pagamento relative alla cartella n. 04320180008914649000, asseritamente notificata in data 24 luglio 2018.
Riferiva il ricorrente che:
In data 14 febbraio 2023 e successivamente il 15 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione trasmetteva al suo indirizzo PEC le intimazioni di pagamento n. 0432023 90003418 69/000 e n. 0432024
90135748 43/00, aventi entrambe ad oggetto la riscossione della tassa automobilistica anno 2012.
Eccepiva il ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica della cartella presupposta né degli atti prodromici di competenza dell'Ente impositore NE IA
Aggiungeva che, anche qualora fosse stata dimostrata la regolarità della notifica, la pretesa risulterebbe comunque prescritta, ai sensi del D.L. n. 2/1986 conv. in L. n. 60/1986, essendo decorso il termine triennale a far data dall'anno d'imposta 2012 e comunque eccepiva la mancanza degli elementi identificativi del veicolo cui la pretesa si riferisce.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate- Riscossione e la NE IA, chiedendo entrambe il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, si riservava per la decisione pronunciando la sentenza di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare l'Agente della Riscossione ha eccepito l'inammissibilità delle doglianze riferite alla cartella di pagamento presupposta, in forza degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. 546/1992.
L'avviso di intimazione impugnato è stato preceduto non solo dalla notifica della cartella n.
04320180008914649000, ma anche da ulteriori atti interruttivi, ritualmente prodotti in giudizio:
– preavviso di fermo amministrativo n. 04380201900002370000, notificato il 22.03.2019;
– intimazione di pagamento n. 04320239000341869000, notificata il 14.02.2023.
Pertanto, l'affermazione secondo cui l'avviso odierno costituirebbe il primo atto a lui notificato è smentita dagli atti ritualmente perfezionati in precedenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità – da ultimo Cass. n. 27093/2022 – il contribuente che riceve un atto immediatamente lesivo, quale l'intimazione di pagamento, è tenuto a impugnarlo tempestivamente per far valere l'eventuale prescrizione, pena la cristallizzazione della pretesa tributaria e il decorrere di un nuovo termine prescrizionale. Nel caso di specie, tra la notificazione degli atti interruttivi e quella dell'avviso impugnato non risulta decorso alcun termine prescrizionale.
Quanto alle doglianze relative all'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e alla dedotta prescrizione anteriore alla formazione del ruolo, deve rilevarsi , che anche su tale punto la NE IA ha documentato la regolarità del procedimento impositivo evidenziando che l'avviso è stato notificato nei termini e non impugnato..
Non merita accoglimento neppure l'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso per mancata indicazione della targa del veicolo. L'obbligo motivazionale risulta adeguatamente assolto mediante il richiamo alla cartella di pagamento presupposta, regolarmente notificata via PEC. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che l'intimazione di pagamento non necessita di specifica motivazione ulteriore.
In tal senso si è espressa anche Cass., ord. n. 22711/2020, secondo cui l'indicazione del numero della cartella è elemento sufficiente a garantire la completezza della motivazione, trattandosi di atto già notificato al contribuente e contenente tutti gli elementi informativi necessari.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato e il contribuente condannato al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, in favore di entrambe le parti resistenti
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna al pagamento delkle spese processuali che liquida in € 200,00 in favore di ciscuna delle parti costituite
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MORFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3682/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NE IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via Gramsci 39 71100 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249013574843000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320180008914649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320239000341869000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2733/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della NE IA , l'avv. Ricorrente_1, in proprio ex art. 86 c.p.c., esponeva di aver ricevuto due intimazioni di pagamento relative alla cartella n. 04320180008914649000, asseritamente notificata in data 24 luglio 2018.
Riferiva il ricorrente che:
In data 14 febbraio 2023 e successivamente il 15 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione trasmetteva al suo indirizzo PEC le intimazioni di pagamento n. 0432023 90003418 69/000 e n. 0432024
90135748 43/00, aventi entrambe ad oggetto la riscossione della tassa automobilistica anno 2012.
Eccepiva il ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica della cartella presupposta né degli atti prodromici di competenza dell'Ente impositore NE IA
Aggiungeva che, anche qualora fosse stata dimostrata la regolarità della notifica, la pretesa risulterebbe comunque prescritta, ai sensi del D.L. n. 2/1986 conv. in L. n. 60/1986, essendo decorso il termine triennale a far data dall'anno d'imposta 2012 e comunque eccepiva la mancanza degli elementi identificativi del veicolo cui la pretesa si riferisce.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate- Riscossione e la NE IA, chiedendo entrambe il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, si riservava per la decisione pronunciando la sentenza di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare l'Agente della Riscossione ha eccepito l'inammissibilità delle doglianze riferite alla cartella di pagamento presupposta, in forza degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. 546/1992.
L'avviso di intimazione impugnato è stato preceduto non solo dalla notifica della cartella n.
04320180008914649000, ma anche da ulteriori atti interruttivi, ritualmente prodotti in giudizio:
– preavviso di fermo amministrativo n. 04380201900002370000, notificato il 22.03.2019;
– intimazione di pagamento n. 04320239000341869000, notificata il 14.02.2023.
Pertanto, l'affermazione secondo cui l'avviso odierno costituirebbe il primo atto a lui notificato è smentita dagli atti ritualmente perfezionati in precedenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità – da ultimo Cass. n. 27093/2022 – il contribuente che riceve un atto immediatamente lesivo, quale l'intimazione di pagamento, è tenuto a impugnarlo tempestivamente per far valere l'eventuale prescrizione, pena la cristallizzazione della pretesa tributaria e il decorrere di un nuovo termine prescrizionale. Nel caso di specie, tra la notificazione degli atti interruttivi e quella dell'avviso impugnato non risulta decorso alcun termine prescrizionale.
Quanto alle doglianze relative all'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e alla dedotta prescrizione anteriore alla formazione del ruolo, deve rilevarsi , che anche su tale punto la NE IA ha documentato la regolarità del procedimento impositivo evidenziando che l'avviso è stato notificato nei termini e non impugnato..
Non merita accoglimento neppure l'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso per mancata indicazione della targa del veicolo. L'obbligo motivazionale risulta adeguatamente assolto mediante il richiamo alla cartella di pagamento presupposta, regolarmente notificata via PEC. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che l'intimazione di pagamento non necessita di specifica motivazione ulteriore.
In tal senso si è espressa anche Cass., ord. n. 22711/2020, secondo cui l'indicazione del numero della cartella è elemento sufficiente a garantire la completezza della motivazione, trattandosi di atto già notificato al contribuente e contenente tutti gli elementi informativi necessari.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato e il contribuente condannato al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, in favore di entrambe le parti resistenti
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna al pagamento delkle spese processuali che liquida in € 200,00 in favore di ciscuna delle parti costituite