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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/06/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4472/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] Parte_1
Puglia il 25.05.1970, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dagli avv.ti Marco e
Ruggiero Marzocca, presso il cui studio in Barletta, alla via Regina
Margherita n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 25 giugno 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 7.06.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di invalidità civile, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2 2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di invalidità civile ex art. 12 legge n. 1118/71.
Com'è noto, la pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della
Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase sommaria e convocato a rendere chiarimenti in questa sede, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che la ricorrente non versi in una condizione clinica tale da ridurre del 100% la capacità lavorativa e non presenti, quindi, un quadro clinico che lo rende invalido sotto il profilo sanitario in relazione alla prestazione richiesta.
In particolare, il consulente d'ufficio, dott. specializzato in Persona_1 neurochirurgia, ha premesso che la ricorrente è affetta da “"Esiti di duplice intervento di microdiscectomia L5-S1". " (per analogia orientativa Cod 7010 D.M. del
5.2.1992) " Accenno a scoliosi in lombartrosi con discopatie multiple. (per mera analogia Cod 7003 D.M. del 5.2.1992)" " Esiti isterectomia ed annessiectomia" in età non fertile (non tabellato), " Disturbo ansioso depressivo (per analogia Cod 2205
D.M. del 5.2.1992)" "Radicolopatia cervicale (per analogia Cod 7343 D.M. del
5.2.1992)".
Sulla base di ciò ha osservato che “Volendo a questo punto quantificare in termini percentuali la riduzione della capacità lavorativa indotta dalle patologie riscontrate
e dovendo basarci sulle tabelle allegate al D.M. del 5.2.1992, dobbiamo ricordare che l'infermità "Esiti di duplice intervento di microdiscectomia L5-S1" non risulta contemplata nelle Tabelle Ministeriali ma potremmo valutarla riferendoci alla patologia "Anchilosi del rachide lombare" (tabellata con cod. 7010) e che prevede un
3 valore percentuale compreso tra 31% e 40% . Nel caso in esame non evidenziandosi un'anchilosi ma una assai più modesta limitazione pari ad 1/3 (un terzo) ci pare equo attribuire un valore del 15%) Per valutare percentualmente la patologia
"Accenno a scoliosi in lombartrosi con discopatie multiple" possiamo riferirci alla voce 7003 (Scoliosi ad una curva superiore al 40%) che prevede un valore compreso tra 31% e 40%; nel caso in esame, essendo la scoliosi appena accennata ci pare equo attribuire il valore del 16%. Le infermità appena citate risultano entrambe afferenti all'Apparato Locomotore, pertanto essendo tra loro concorrenti, le sommeremo utilizzando il Calcolo salomonico che prevede la formula: [(0,IP1 +
0,IP2)] – [(0,IP1 x 0,IP2)/2] Operando tale procedura, otterremo il valore del 29.80% arrotondato al 30% (trenta per cento) L'infermità "Esiti isterectomia ed annessiectomia" in età non fertile non risulta tabellata, tuttavia avendo come riferimento la letteratura medico legale corrente1 attribuiremo a quest'ultima una percentuale del 15% . Il " Disturbo ansioso depressivo" può essere correlato alla voce 2207 (Depressione endoreattiva media) con percentuale fissa del 25%
Valuteremo infine la patologia "Radicolopatia cervicale" facendo riferimento all'infermità 7343 (Paresi dell'arto superiore non dominante con deficit di forza lieve)" che prevede un valore compreso tra 21% e 30%. Nel caso in esame ci pare equo attribuire un valore intermedio pari cioè al 25%”.
Sulla base di ciò il consulente d'ufficio, ha quindi concluso nei seguenti termini:
“Possiamo pertanto affermare che le suddette infermità, presenti con l'attuale severità sin dall'epoca della domanda amministrativa (7/3/23), determinano nella ricorrente sin da tale epoca, alla luce delle indicazione fornite dai barèmes utilizzati comunemente in questo ambito valutativo, ed in particolare dalle tabelle allegate al
D.M. del 5.2.1992, una riduzione della capacità lavorativa del 67% rendendo
invalida civile in misura del 67% (sessantasette Parte_1 per cento) dalla domanda (7/3/23)”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché in linea con la documentazione medica in atti e frutto di una puntuale applicazione dei parametri medico legali previo esatto inquadramento delle varie patologie. Il consulente d'ufficio, inoltre, ha risposto alle osservazioni di parte ricorrente, osservando che “Volendo infine ottemperare alle disposizioni della S.V. ill.ma di replicare alle osservazioni formulate dal Procuratore di parte ricorrente il
4 sottoscritto precisa che l'Avv. Ruggiero Marzocca contesta la mancata valutazione di una patologia cardiologica di cui lo scrivente non ha trovato traccia nella documentazione in atti. Inoltre il calcolo operato dall'avvocato Marzocca, che documenterebbe il possesso da parte della ricorrente di un'inabilità totale, oltre a includere patologie non documentate, assomma aritmeticamente i valori percentuali massimi delle infermità patite dalla ricorrente, non utilizzando, come prassi in
Medicina Legale, la formula riduzionistica di Balthazard”.
Pertanto, non sussiste nel caso di specie il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta e la domanda va rigettata.
Spese processuali
Nulla deve essere liquidato per le spese processuali in favore dell' , CP_2 sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4472/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 25.06.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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