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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12829 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa AN RO CC
All'esito dell'udienza del 18.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5251/2025 R.G. promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avv.ti FRANCESCO ELIA, quale legale rapp.nte della
[...]
e AN DE RE CP_1
RICORRENTE
(CF ) CP_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GUSTAVO IANDOLO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.2.2025, la ricorrente, premesso che con missiva del
14.10.2024, l comunicava l'indebita percezione della somma di € 7.762,53, CP_2 corrispostagli a titolo di integrazione al minimo sulla pensione cat. VOSPET n. 201-
700001006257 nel periodo dal maggio 2019 al dicembre 2024; assumendo che l'indebito non le fosse addebitabile per assenza di dolo, anche nella forma omissiva, avendo la medesima sempre dichiarato all'amministrazione finanziaria i propri redditi, pensionistici e non, e dovendosi quindi attribuire l'indebita erogazione di somme a esclusivo errore dell' , ha CP_2 chiesto accertarsi l'irripetibilità del relativo credito contributivo.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa domanda, deducendo che la CP_2 non aveva titolo all'erogazione dell'integrazione al trattamento minimo della Pt_1
1 pensione suddetta, giacché, nel periodo di riferimento, aveva percepito redditi non comunicati superiori ai limiti per il diritto all'integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 6 del D.L.
n. 463/1983, convertito con modifiche in legge n. 638/1983, pari a €13.049,14. L ha CP_2
pertanto concluso per il rigetto del ricorso.
1.L'esistenza dell'indebito non è contestata dalla ricorrente, che chiede esclusivamente accertarsene l'irripetibilità, sul presupposto di aver sempre tempestivamente comunicato i propri redditi all'amministrazione finanziaria e, dunque, dell'assenza di dolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 comma 2 L. 88/89, come autenticamente interpretato dall'art. 13 L.
412/91.
Ebbene, in relazione alle prestazioni previdenziali in cui viene in rilievo (ai fini dell'an o del quantum) il requisito reddituale, in caso di modifica o sopravvenuta mancanza di tale requisito non viene in rilievo l'art. 52 cit., che presuppone, fra l'altro, l'esistenza di un provvedimento di definitiva attribuzione della prestazione, bensì l'art. 13 comma 2 della CP_2
L. 412/91 per effetto del quale, ai fini della ripetibilità dell'indebito, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di CP_2
attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei CP_3
dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass 15039/2019).
Come evidenziato da Cass 3802/2019, “Tale norma - che trova fondamento sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte
Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.) CP_3
- non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di "verifica", ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un
2 "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero. Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla
"verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi,
a pena di decadenza, al recupero”.
Prosegue poi la Corte evidenziando che “costituisce fattispecie diversa quella regolata dall'art. 35, co. 10-bis, dl. 207/2008 cit., secondo cui «ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso». Tale ipotesi riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione.
2.Tornando al caso di specie, è pacifico che la ricorrente non abbia comunicato all' CP_2
i modelli RED negli anni per cui è causa, ma emerge dalla documentazione depositata in atti che la stessa ha puntualmente dichiarato all'amministrazione finanziaria i redditi annualmente percepiti.
Ne segue la piena applicabilità dell'art. 13 comma 2 cit. posto che la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria esonerava la ricorrente dalla trasmissione all' dei modelli RED, essendo comunque il reddito annuale CP_2
3 conoscibile dall'ente previdenziale, per effetto degli obblighi di comunicazione dell'Amministrazione finanziaria all'ente previdenziale.
Solo qualora la ricorrente non fosse stata tenuta alla dichiarazione dei redditi all'Amministrazione Finanziaria e non avesse provveduto alla trasmissione dei modelli RED troverebbe applicazione la più “grave” fattispecie prevista dall'art. 35, co. 10-bis, dl.
207/2008.
E solo qualora la ricorrente fosse stata inadempiente all'obbligo di comunicare i redditi all'Amministrazione finanziaria si rientrerebbe nel campo della piena ripetibilità, ex artt. 13, co. 1 cit. e 2033 c.c.
3.Tanto precisato, si osserva che, pur avendo la ricorrente presentato annualmente all'amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi (si veda la documentazione depositata dalla ricorrente con le note del 17 e 18.7.2025), l' solo con la missiva del CP_2
14.10.2024 ha richiesto il versamento delle somme indebitamente erogate in relazione alle annualità 2019-2024.
Devono pertanto dichiararsi irripetibili gli importi pretesi per le annualità 2019, 2020,
2021; mentre nessuna decadenza risulta essersi verificata in relazione alle prestazioni indebite richieste per le annualità 2022, 2023, 2024, giacché l'effettiva situazione reddituale della ricorrente appariva conoscibile dall' rispettivamente dal 2023, 2024 e 2025. CP_2
L' pertanto, ha diritto di ripetere dalla ricorrente l'importo erogato per le sole CP_2
annualità 2022-2024 per integrazione al minimo in luogo del maggior importo richiesto.
4. Va inoltre precisato che il diritto dell' alla ripetizione è limitato alle sole somme CP_2
nette percepite, spettando poi all' di richiedere ad Agenzia il rimborso delle ritenute CP_2
fiscali non dovute, non essendovi ragione per non mutuare anche nell'ambito del rapporto previdenziale i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito retributivo (si veda al riguardo, recentemente Cass. 517/2019, 19735/2018, 12933/2018).
5. Le spese di lite, determinate sulla scorta del valore della controversia relativo allo scaglione sino ad € 26.000,00 e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria, si compensano per la metà in ragione del limitato accoglimento della domanda, ponendo la residua metà, liquidata come da dispositivo tenuto conto della natura previdenziale della controversia e delle tariffe in vigore ridotte del 50% stante la semplicità della causa, a carico della parte resistente.
4
P.Q.M.
dichiara l'irripetibilità dell'indebito contestato dall' alla ricorrente con nota del CP_2
14.10.2024 sulla pensione 201-700001006257 categoria VOSPETT con riferimento alle annualità 2019-2021; accerta l'esistenza del credito vantato dall' con la nota del 14.10.2024 a titolo di CP_2
indebito sulla pensione 201-700001006257 categoria VOSPETT con riferimento al limitato periodo 2022-2024; condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente della metà delle spese di lite, CP_2
liquidata (la metà) in € 932,00 oltre spese generali al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c., compensando fra le parti la residua metà.
Si comunichi
Roma 12.12.2025
La Giudice
AN RO CC
Provvedimento redatto in collaborazione con la MOT Dott.ssa Flavia Ferretti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa AN RO CC
All'esito dell'udienza del 18.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5251/2025 R.G. promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avv.ti FRANCESCO ELIA, quale legale rapp.nte della
[...]
e AN DE RE CP_1
RICORRENTE
(CF ) CP_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GUSTAVO IANDOLO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.2.2025, la ricorrente, premesso che con missiva del
14.10.2024, l comunicava l'indebita percezione della somma di € 7.762,53, CP_2 corrispostagli a titolo di integrazione al minimo sulla pensione cat. VOSPET n. 201-
700001006257 nel periodo dal maggio 2019 al dicembre 2024; assumendo che l'indebito non le fosse addebitabile per assenza di dolo, anche nella forma omissiva, avendo la medesima sempre dichiarato all'amministrazione finanziaria i propri redditi, pensionistici e non, e dovendosi quindi attribuire l'indebita erogazione di somme a esclusivo errore dell' , ha CP_2 chiesto accertarsi l'irripetibilità del relativo credito contributivo.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa domanda, deducendo che la CP_2 non aveva titolo all'erogazione dell'integrazione al trattamento minimo della Pt_1
1 pensione suddetta, giacché, nel periodo di riferimento, aveva percepito redditi non comunicati superiori ai limiti per il diritto all'integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 6 del D.L.
n. 463/1983, convertito con modifiche in legge n. 638/1983, pari a €13.049,14. L ha CP_2
pertanto concluso per il rigetto del ricorso.
1.L'esistenza dell'indebito non è contestata dalla ricorrente, che chiede esclusivamente accertarsene l'irripetibilità, sul presupposto di aver sempre tempestivamente comunicato i propri redditi all'amministrazione finanziaria e, dunque, dell'assenza di dolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 comma 2 L. 88/89, come autenticamente interpretato dall'art. 13 L.
412/91.
Ebbene, in relazione alle prestazioni previdenziali in cui viene in rilievo (ai fini dell'an o del quantum) il requisito reddituale, in caso di modifica o sopravvenuta mancanza di tale requisito non viene in rilievo l'art. 52 cit., che presuppone, fra l'altro, l'esistenza di un provvedimento di definitiva attribuzione della prestazione, bensì l'art. 13 comma 2 della CP_2
L. 412/91 per effetto del quale, ai fini della ripetibilità dell'indebito, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di CP_2
attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei CP_3
dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass 15039/2019).
Come evidenziato da Cass 3802/2019, “Tale norma - che trova fondamento sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte
Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.) CP_3
- non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di "verifica", ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un
2 "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero. Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla
"verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi,
a pena di decadenza, al recupero”.
Prosegue poi la Corte evidenziando che “costituisce fattispecie diversa quella regolata dall'art. 35, co. 10-bis, dl. 207/2008 cit., secondo cui «ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso». Tale ipotesi riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione.
2.Tornando al caso di specie, è pacifico che la ricorrente non abbia comunicato all' CP_2
i modelli RED negli anni per cui è causa, ma emerge dalla documentazione depositata in atti che la stessa ha puntualmente dichiarato all'amministrazione finanziaria i redditi annualmente percepiti.
Ne segue la piena applicabilità dell'art. 13 comma 2 cit. posto che la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria esonerava la ricorrente dalla trasmissione all' dei modelli RED, essendo comunque il reddito annuale CP_2
3 conoscibile dall'ente previdenziale, per effetto degli obblighi di comunicazione dell'Amministrazione finanziaria all'ente previdenziale.
Solo qualora la ricorrente non fosse stata tenuta alla dichiarazione dei redditi all'Amministrazione Finanziaria e non avesse provveduto alla trasmissione dei modelli RED troverebbe applicazione la più “grave” fattispecie prevista dall'art. 35, co. 10-bis, dl.
207/2008.
E solo qualora la ricorrente fosse stata inadempiente all'obbligo di comunicare i redditi all'Amministrazione finanziaria si rientrerebbe nel campo della piena ripetibilità, ex artt. 13, co. 1 cit. e 2033 c.c.
3.Tanto precisato, si osserva che, pur avendo la ricorrente presentato annualmente all'amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi (si veda la documentazione depositata dalla ricorrente con le note del 17 e 18.7.2025), l' solo con la missiva del CP_2
14.10.2024 ha richiesto il versamento delle somme indebitamente erogate in relazione alle annualità 2019-2024.
Devono pertanto dichiararsi irripetibili gli importi pretesi per le annualità 2019, 2020,
2021; mentre nessuna decadenza risulta essersi verificata in relazione alle prestazioni indebite richieste per le annualità 2022, 2023, 2024, giacché l'effettiva situazione reddituale della ricorrente appariva conoscibile dall' rispettivamente dal 2023, 2024 e 2025. CP_2
L' pertanto, ha diritto di ripetere dalla ricorrente l'importo erogato per le sole CP_2
annualità 2022-2024 per integrazione al minimo in luogo del maggior importo richiesto.
4. Va inoltre precisato che il diritto dell' alla ripetizione è limitato alle sole somme CP_2
nette percepite, spettando poi all' di richiedere ad Agenzia il rimborso delle ritenute CP_2
fiscali non dovute, non essendovi ragione per non mutuare anche nell'ambito del rapporto previdenziale i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito retributivo (si veda al riguardo, recentemente Cass. 517/2019, 19735/2018, 12933/2018).
5. Le spese di lite, determinate sulla scorta del valore della controversia relativo allo scaglione sino ad € 26.000,00 e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria, si compensano per la metà in ragione del limitato accoglimento della domanda, ponendo la residua metà, liquidata come da dispositivo tenuto conto della natura previdenziale della controversia e delle tariffe in vigore ridotte del 50% stante la semplicità della causa, a carico della parte resistente.
4
P.Q.M.
dichiara l'irripetibilità dell'indebito contestato dall' alla ricorrente con nota del CP_2
14.10.2024 sulla pensione 201-700001006257 categoria VOSPETT con riferimento alle annualità 2019-2021; accerta l'esistenza del credito vantato dall' con la nota del 14.10.2024 a titolo di CP_2
indebito sulla pensione 201-700001006257 categoria VOSPETT con riferimento al limitato periodo 2022-2024; condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente della metà delle spese di lite, CP_2
liquidata (la metà) in € 932,00 oltre spese generali al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c., compensando fra le parti la residua metà.
Si comunichi
Roma 12.12.2025
La Giudice
AN RO CC
Provvedimento redatto in collaborazione con la MOT Dott.ssa Flavia Ferretti
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