CASS
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2024, n. 9343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9343 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ES AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN TO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv. Maria Rossana Ursino e IO GU TU, entrambi del foro di Reggio Calabria, che insistono per l'accoglimento del ricorso e comunque chiedono la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite perché dirimano il contrasto sulla valutazione del tempo trascorso dall'applicazione della misura e sui comportamenti richiesti all'imputato per dimostrare la insussistenza della attualità delle esigenze cautelari. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9343 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 19/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di AL ES avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quegli degli arresti domiciliari, misura disposta sia per l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sia per plurime violazioni dell'art. 73 del predetto d.P.R., imputazioni in relazione alle quali, con sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 24 novembre 2022, il ES è stato condannato alla pena di quindici anni, tra mesi e tre giorni di reclusione. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 274, 275 e 299 cod. proc. pen. Rappresenta il difensore che la motivazione, laddove ha escluso la rilevanza del tempo trascorso dal reato quale elemento di novità, si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice deve sempre motivare in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso di delitti ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (si indica, al proposito, Sez. 3 n. 6284 del 2019). Dopo aver dato atto di un contrasto giurisprudenziale in relazione alla rilevanza del "tempo silente", espongono i difensori che il Tribunale ha omesso di confrontarsi con gli elementi sottoposti al suo vaglio per giustificare la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari in un luogo diverso rispetto a quello in cui sono avvenuti i fatti contestati, considerando: il tempus commissi delicti, che risale al 2019; il periodo di detenzione patito, pari a due anni;
la collocazione agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso l'abitazione della moglie che è in altra regione ed è vicina ad una stazione dei carabinieri. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va ricordato che, con riguardo al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - titolo di reato per il quale è stata disposta la misura di massimo rigore nei confronti del ricorrente -, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47, prevede una doppia 2 I presunzione cautelare, sia pure relativa, ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale carceraria;
tale presunzione dispiega i suoi effetti non solo nel momento applicativo della misura cautelare, ma durante tutto il procedimento, fino a quando siano dedotti elementi concreti in grado di superarla. 3. Si osserva altresì che la disciplina prevista dall'art. 299 cod. proc. pen. sulla revoca e sostituzione della misura impone la verifica della perdurante legittimità delle restrizioni personali attraverso un costante adeguamento dello status libertatis, a seguito di fatti sopravvenuti ovvero per eventuali modifiche della situazione processuale o dei presupposti e condizioni di legge, nonché per fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice (da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 37527 del 21/06/2017, Sciacovelli, Rv. 270795). 4. Nel caso di specie, da quanto si apprende dall'ordinanza impugnata, la difesa aveva dedotto, a sostegno dell'istanza di affievolimento delle esigenze cautelari, il lasso temporale decorso dall'applicazione della misura cautelare custodiale, rappresentando, inoltre, che gli invocati arresti domiciliati sarebbero stati eseguiti in un luogo distante da quello di commissione dei fatti di reato. 5. Orbene, si rammenta, in primo luogo, che, come affermato dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, dep. 23/04/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, dep. 03/11/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, dep. 21/12/2011, Pantano, Rv. 252050). Da questa impostazione non si discosta la pronuncia indicata dalla difesa, la quale ha affermato il principio secondo cui, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861). 3 Il principio appena evocato non è perciò pertinente al caso di specie, posto che, come detto, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, e non - come nel caso in esame - anche in sede richiesta di revoca o sostituzione della misura. Le censure difensive, tese ad evidenziare un asserito contrasto giurisprudenziale in ordine alla valutazione del "tempo silente" ai fini della sussistenza e dell'attualità delle esigenze cautelari anche in relazione ai delitti di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non sono perciò conferenti - e quindi v a disattesa l'istanza di rimessione della questioni alle Sezioni unite -, in quanto, come anticipato, la distanza temporale rispetto ai fatti oggetto di contestazione non può rappresentare un elemento sopravvenuto, tale, quindi, da giustificare ex art. 299 cod. proc. pen. una riconsiderazione del quadro cautelare, dovendo essere considerata unicamente al momento in cui il giudice è investito della domanda cautelare. Va perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590). 6. Allo stesso modo, il mero decorso del tempo in regime custodiale, se non accompagnato da fatti sopravvenuti, non è elemento di per sé solo rilevante ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari, perché la valenza di tale fattore si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa (da ultimo, Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv. 278866). Risulta, infatti, impossibile conferire al mero decorso del tempo in regime inframurario connotazioni autonomamente ed univocamente apprezzabili in chiave prognostica, salvo che - ovviamente - tale decorso non sia accompagnato dall'insorgenza di situazioni concretamente idonee a segnalare l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e il conseguente venir meno delle esigenze cautelari (cfr. Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780). 4 7. Nel caso di specie, in applicazione dei principi dinanzi richiamati, il Tribunale ha correttamente rilevato l'assenza di elementi di novità valutabili ex art. 299 cod. proc. pen., non essendo peraltro emerso - né il ricorrente l'ha allegato - che il periodo di carcerazione abbia comportato, in capo all'imputato, un ripensamento e/o una rivisitazione critica del proprio operato: elementi, questi, che ben possono essere indicativi dell'affievolimento o, addirittura, della cessazione delle esigenze cautelari. 8. Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 19/01/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN TO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv. Maria Rossana Ursino e IO GU TU, entrambi del foro di Reggio Calabria, che insistono per l'accoglimento del ricorso e comunque chiedono la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite perché dirimano il contrasto sulla valutazione del tempo trascorso dall'applicazione della misura e sui comportamenti richiesti all'imputato per dimostrare la insussistenza della attualità delle esigenze cautelari. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9343 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 19/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di AL ES avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quegli degli arresti domiciliari, misura disposta sia per l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sia per plurime violazioni dell'art. 73 del predetto d.P.R., imputazioni in relazione alle quali, con sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 24 novembre 2022, il ES è stato condannato alla pena di quindici anni, tra mesi e tre giorni di reclusione. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 274, 275 e 299 cod. proc. pen. Rappresenta il difensore che la motivazione, laddove ha escluso la rilevanza del tempo trascorso dal reato quale elemento di novità, si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice deve sempre motivare in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso di delitti ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (si indica, al proposito, Sez. 3 n. 6284 del 2019). Dopo aver dato atto di un contrasto giurisprudenziale in relazione alla rilevanza del "tempo silente", espongono i difensori che il Tribunale ha omesso di confrontarsi con gli elementi sottoposti al suo vaglio per giustificare la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari in un luogo diverso rispetto a quello in cui sono avvenuti i fatti contestati, considerando: il tempus commissi delicti, che risale al 2019; il periodo di detenzione patito, pari a due anni;
la collocazione agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso l'abitazione della moglie che è in altra regione ed è vicina ad una stazione dei carabinieri. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va ricordato che, con riguardo al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - titolo di reato per il quale è stata disposta la misura di massimo rigore nei confronti del ricorrente -, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47, prevede una doppia 2 I presunzione cautelare, sia pure relativa, ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale carceraria;
tale presunzione dispiega i suoi effetti non solo nel momento applicativo della misura cautelare, ma durante tutto il procedimento, fino a quando siano dedotti elementi concreti in grado di superarla. 3. Si osserva altresì che la disciplina prevista dall'art. 299 cod. proc. pen. sulla revoca e sostituzione della misura impone la verifica della perdurante legittimità delle restrizioni personali attraverso un costante adeguamento dello status libertatis, a seguito di fatti sopravvenuti ovvero per eventuali modifiche della situazione processuale o dei presupposti e condizioni di legge, nonché per fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice (da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 37527 del 21/06/2017, Sciacovelli, Rv. 270795). 4. Nel caso di specie, da quanto si apprende dall'ordinanza impugnata, la difesa aveva dedotto, a sostegno dell'istanza di affievolimento delle esigenze cautelari, il lasso temporale decorso dall'applicazione della misura cautelare custodiale, rappresentando, inoltre, che gli invocati arresti domiciliati sarebbero stati eseguiti in un luogo distante da quello di commissione dei fatti di reato. 5. Orbene, si rammenta, in primo luogo, che, come affermato dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, dep. 23/04/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, dep. 03/11/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, dep. 21/12/2011, Pantano, Rv. 252050). Da questa impostazione non si discosta la pronuncia indicata dalla difesa, la quale ha affermato il principio secondo cui, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861). 3 Il principio appena evocato non è perciò pertinente al caso di specie, posto che, come detto, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, e non - come nel caso in esame - anche in sede richiesta di revoca o sostituzione della misura. Le censure difensive, tese ad evidenziare un asserito contrasto giurisprudenziale in ordine alla valutazione del "tempo silente" ai fini della sussistenza e dell'attualità delle esigenze cautelari anche in relazione ai delitti di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non sono perciò conferenti - e quindi v a disattesa l'istanza di rimessione della questioni alle Sezioni unite -, in quanto, come anticipato, la distanza temporale rispetto ai fatti oggetto di contestazione non può rappresentare un elemento sopravvenuto, tale, quindi, da giustificare ex art. 299 cod. proc. pen. una riconsiderazione del quadro cautelare, dovendo essere considerata unicamente al momento in cui il giudice è investito della domanda cautelare. Va perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590). 6. Allo stesso modo, il mero decorso del tempo in regime custodiale, se non accompagnato da fatti sopravvenuti, non è elemento di per sé solo rilevante ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari, perché la valenza di tale fattore si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa (da ultimo, Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv. 278866). Risulta, infatti, impossibile conferire al mero decorso del tempo in regime inframurario connotazioni autonomamente ed univocamente apprezzabili in chiave prognostica, salvo che - ovviamente - tale decorso non sia accompagnato dall'insorgenza di situazioni concretamente idonee a segnalare l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e il conseguente venir meno delle esigenze cautelari (cfr. Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780). 4 7. Nel caso di specie, in applicazione dei principi dinanzi richiamati, il Tribunale ha correttamente rilevato l'assenza di elementi di novità valutabili ex art. 299 cod. proc. pen., non essendo peraltro emerso - né il ricorrente l'ha allegato - che il periodo di carcerazione abbia comportato, in capo all'imputato, un ripensamento e/o una rivisitazione critica del proprio operato: elementi, questi, che ben possono essere indicativi dell'affievolimento o, addirittura, della cessazione delle esigenze cautelari. 8. Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 19/01/2024.