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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/10/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI AI pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 30.8.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Sciacca pec Email_1
e dall'avv. Federico Fior pec Email_2
ricorrente
c o n t r o
CP_1
pagina 1 di 31 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
CP_ E Odorizzi avv.marta. gov. e dall'avv. Vincenza Marina Email_3
C Marinelli pec Email_5
convenuto
e
Controparte_3
convenuto contumace
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Al Tribunale di Trento affinché voglia:
1) accertare la sussistenza dei rapparti di lavoro domestico subordinato tra la ricorrente e il convenuto n. 9806108961 e n. Persona_1 Controparte_3
9523075222 dal 30/10/2006 al 01/01/2022 e dal 06/03/2023 alla data della pronuncia;
2) annullare e/o revocare i provvedimenti di annullamento del rapporto di lavoro domestico n. 9806108961 e del rapporto di lavoro domestico n. 9523075222 e, per
l'effetto, ordinare ai convenuti ed la ricostituzione della Controparte_3 CP_1
posizione previdenziale della ricorrente in riferimento ai periodi dal 30/10/2006 al
01/01/2022 e dal 06/03/2023 alla data della pronuncia”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Nel merito,
respingere il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell' CP_1
Spese di causa rifuse” pagina 2 di 31
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ a decorrere dal 30.10.2006 ha eseguito ininterrottamente fino all'1.1.2022 prestazioni di lavoro subordinato in favore di , con inquadramento nel 2° Controparte_3
livello CCNL sulla disciplina del lavoro domestico, in virtù di quanto convenuto nella lettera di assunzione del 30.10.2006 sub doc. 1 (comprensivo anche di “denuncia di rapporto di lavoro domestico” all' di “denuncia nominativa dell'assicurato” CP_1
all' di “comunicazione di assunzione ordinaria” all'Agenzia del lavoro e di CP_4
comunicazione ex art. 7 d.lgs. 25.7.1998, n. 286 alla questura di Trento);
✓ in particolare durante lo svolgimento di detto rapporto “si occupava della pulizia della casa, del bucato e della gestione della cucina facendo la spesa e preparando i pasti del sig. e “con il passare degli anni (e quindi l'avanzare dell'età del datore di CP_3
lavoro)” anche “di controllare l'assunzione delle medicine secondo le indicazioni dei medici di medicina generale (dott. e dott.ssa … di Persona_2 Persona_3
assistere alla vestizione del sig. e … di aiutare il sig. nella pulizia e nei CP_3 CP_3
lavaggi”;
✓ con sentenza dell'1.4.2021 (doc. 2 fasc. ric.) il tribunale di Trento pronunciava la sua adozione, quale persona maggiorenne, da parte di , ma le Controparte_3
prestazioni che ella svolgeva in favore di questi non subivano variazioni;
pagina 3 di 31 ✓ durante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato de quo CP_3
, quale datore di lavoro, versava regolarmente all' i dovuti
[...] CP_1
contributi previdenziali (doc. 3 e 4 fasc. ric.);
✓ in data 1.1.2022 il rapporto di lavoro subordinata veniva risolto consensualmente in quanto avrebbe trascorso un anno in viaggio all'estero; Controparte_3
✓ in data 2.3.2023 tra lei e , quale datore, veniva stipulato, con Controparte_3
decorrenza dal 6.3.2023, un nuovo “contratto di lavoro domestico” a tempo indeterminato e pieno (54 ore settimanali), con inquadramento nel livello C CCNL cit. e in regime di convivenza presso il luogo di lavoro (doc. 6 fasc. ric.);
✓ con note dell'1.9.2023 (doc. 7 e 8) l' le comunicava l' “annullamento” di CP_1
entrambi i rapporti di lavoro subordinato domestico intervenuti tra lei e CP_3
, adducendo “la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 1 del DPR 31 dicembre
[...]
1971, n. 1403, sulla base degli elementi documentali e informativi” – propone domanda volta ad accertare la sussistenza dei due rapparti di lavoro domestico subordinato intercorsi tra lei e dal 30.10.2006 all'1.1.2022 e dal Controparte_3
6.3.2023 fino alla data della sentenza che definirà il presente giudizio, con conseguente ricostituzione della correlativa posizione previdenziale presso l' che è venuta CP_1
meno a seguito dell' “annullamento” dei suddetti rapporti disposto dall' . CP_5
Evidenzia che, ad avviso della Suprema Corte, non vi è incompatibilità tra rapporto di lavoro subordinato e vincolo di parentela (che, peraltro, nel caso in esame sussiste soltanto per un periodo limitato, ossia dall'1.4.2021), dovendosi escludere la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative di collaborazione familiare e di assistenza rese in favore di parenti o affini.
§2 pagina 4 di 31 le difese svolte dall' CP_1
Costituendosi in giudizio, l' nega la sussistenza nella vicenda in esame dei CP_1
presupposti necessari ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato domestico, costituti (a) dalla subordinazione e (b) dalla onerosità: ad (a)
CP_ adduce che: “Il quadro fattuale emergente dall'istruttoria espletata in via amministrativa dall' , in particolare dalla dichiarazione resa e dall'adozione della ricorrente da parte del appare CP_3
incompatibile con una rapporto di lavoro di natura subordinata e al più con lo svolgimento meramente sporadico e saltuario, da parte della ricorrente, di singoli servizi domestici nelle singole occasioni in cui sono stati resi, nel contesto di una convivenza e reciproca cortesia, tanto è che detto rapporto è sfociato in una adozione della ricorrente da parte del presunto datore di lavoro”;
a (b) evidenzia che: “il signor per tutti i periodi oggetto di causa, non solo ha omesso di CP_3
emettere le buste paga [fatto salvo per il periodo dal marzo all'agosto 2023, secondo CP_
“dopo la comunicazione del febbraio 2022 con la quale si invitava il signor CP_1 CP_3
a fornire la prova documentale dei rapporti di lavoro intercorsi ed in essere (doc. 4 e 4a in atti CP_
)]”, ma ha espressamente dichiarato di non avere mai pagato alla ricorrente alcuna retribuzione per l'asserita attività lavorativa, circostanza confermata dalla stessa lavoratrice che ha CP_ sottoscritto la dichiarazione resa dal datore di lavoro all' in data 27.7.2023, in atti, allorché è CP_ stato invitato dall' a provare l'esistenza di un valido rapporto di lavoro domestico con la ricorrente”; richiama una pronuncia della Suprema Corte (Cass. 7845/20023), secondo cui: “La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiae causae, può essere superata dalla parte che faccia valere in giudizio pagina 5 di 31 diritti derivanti da tali rapporti solo con una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità; in tale contesto, l'avvenuto pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria non può assumere, senza il riscontro di altre risultanze positive, valenza probatoria univoca e determinante”.
§3 le produzioni documentali offerte dalla ricorrente all'udienza del 28.11.2024
Alla prima udienza di discussione, in data 28.11.2024, parte ricorrente, al fine di provare l'onerosità dei rapporti di lavoro intercorsi con , ha offerto in Controparte_3
produzione:
➢ contratto di comodato del 9.4.2007,
➢ bonifico bancario di USD 145.500,00 effettuato in data 6.2.2008 da CP_3
in favore del figlio della ricorrente;
[...]
➢ bonifico bancario di € 5.000,00 effettuato in data 17.2.0222 da CP_3
in favore della ricorrente.
[...]
L' ha eccepito la tardività delle produzioni. CP_1
§4
l'ordinanza depositata in data 29.1.2025
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29.11. 2024, è stata depositata in data
29.1.2025 l'ordinanza del seguente tenore:
“Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI AI, letti gli atti introduttivi depositati dalle parti, sentite le parti, pagina 6 di 31 a scioglimento della riserva che precede,
OSSERVA
§1
A)
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 28.3.2018, n.
7703; Cass. 28.3.2017, n. 7925; Cass. 3.7.2012, n. 11089; Cass. 26.1.2009, n. 1833; Cass.
2.3.2004, n. 4255; Cass. 28.3.1998, n, 3290; Cass. 9.2.1996, n. 1024; Cass. 16.2.1993, n.
1895;) ogni attività, che per il modo in cui venga estrinsecata sia oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato, si presume, in via relativa, effettuata a titolo oneroso;
può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, solo ove risulti dimostrata in concreto la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa;
a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata;
la prova idonea a superare tale presunzione grava su colui che contesta l'onerosità; una tale prova deve consistere nell'accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze, oggettive o soggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra esse intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione;
in proposito si è precisato (Cass. 3304/1999 cit.; Cass. 1895/1993 cit.;) che l'insussistenza dell'onerosità della prestazione non è provata dal solo fatto che il pagina 7 di 31 lavoratore si sia astenuto dal reclamare la retribuzione durante lo svolgimento di tale prestazione;
inoltre rileva ai fini della configurabilità in concreto di una prestazione onerosa la concessione, da parte dell'utilizzatore al prestatore e alla sua famiglia, del godimento di un immobile (così specificamente Cass. 1895/2003 cit.;).
B)
Secondo altro consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 20.4.2011, n.
9043; Cass. 8.4.2011, n. 8070; Cass. 28.11.2003, n. 18284; Cass. 19.5.2003, n. 7845;) le prestazioni di lavoro tra persone conviventi, legate da vincolo di parentela o affinità, si presumono in via relativa gratuite in quanto di regola rese affectionis vel benevolentiae causa; la prova idonea a superare tale presunzione di gratuità grava su colui che la contesta e che è tenuto ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità, in modo che risulti l'esistenza di direttive e controlli datoriali, nonché il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari;
in punto onerosità, l'avvenuto pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria non può assumere, senza il riscontro di altre risultanze positive, valenza probatoria univoca e determinante (Cass. 7845/2003 cit.;); invece rileva ai fini del superamento della presunzione di gratuità della prestazione la concessione, da parte dell'utilizzatore al prestatore parente o affine e alla sua famiglia, del godimento di un immobile (così così espressamente la già più volte menzionata
Cass. 1895/1993 cit.;).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato (Cass. 28.12.2022, n. 37938; Cass. 6.7.2021, n.
19144; Cass. 2.8.2010, 17992; 10) che, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni pagina 8 di 31 lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità non trovi applicazione a causa dell'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
quindi sulla parte, che intenda azionare diritti fondati sullo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, grava l'onere di provare, in modo preciso e rigoroso, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della subordinazione e dell'onerosità.
§2
In ordine alla vicenda in esame, seguendo la prospettazione della ricorrente
[...]
: Pt_1
i) le prestazioni di lavoro da lei svolte in favore del qui convenuto (contumace)
nel periodo dal 30.10.2006 al 31.3.2021 appaiono Controparte_3
riconducibili alla fattispecie sub §1 A), trattandosi, in thesis, di un rapporto di lavoro subordinato tra persone non legate da vincoli di parentela o affinità; quindi, in proposito, grava sull' l'onere di offrire la prova di circostanze CP_1
idonee a superare la presunzione relativa di onerosità delle prestazioni de quibus;
ii) le prestazioni di lavoro svolte dalla ricorrente in favore del qui Parte_1
convenuto (contumace) nei periodi dall'1.4.2021 Controparte_3
all'1.1.2022 e dal 6.3. al 31.8.2023 appaiono riconducibili alla fattispecie sub §1 B), trattandosi, in thesis, di rapporti di lavoro subordinato tra persone conviventi e legate da vincolo di parentela per effetto della sentenza n. 4/2021 dell'1.4.2021, con cui il tribunale di Trento ha “fatto luogo all'adozione, da parte di CP_3
della persona maggiorenne ” (doc. 6 fasc. conv.);
[...] Persona_1
quindi, in proposito, grava sulla ricorrente l'onere di offrire la prova di circostanze idonee a superare la presunzione relativa di gratuità delle prestazioni de quibus. pagina 9 di 31 §3
A comprova delle sue allegazioni in punto sussistenza dei rapporti di lavoro de quibus la ricorrente ha offerto prova documentale (doc. 3 e 4) in ordine all'avvenuto versamento dei contributi previdenziali all e prove orali in ordine alle CP_1
concrete modalità di svolgimento, da parte sua, delle asserite prestazioni di lavoro eseguite in favore del qui convenuto (contumace) . Controparte_3
L' ha eccepito il carattere generico delle circostanze dedotte nei capitoli delle CP_1
prove orali offerte dalla ricorrente in difetto di “circostanze specifiche sull'orario di lavoro, sulle ferie e su eventuali ordini ricevuti da , nonché “in ordine all'ipotetica retribuzione CP_3
(paga settimanale, paga oraria e modalità di pagamento”.
In ordine alle prime, il rilievo è di per sé esatto, ma non pregiudica in toto
l'ammissibilità delle prove alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui nell'ipotesi di prestazioni aventi un contenuto elementare, ripetitivo e predeterminato la subordinazione ricorre anche se in forma attenuata (ex multis Cass.
11.10.2017, n. 23846; Cass. 31.10.2013, n. 24561; Cass. 19.4.2010, n. 9251; in riferimento al lavoro domestico: Cass. 6.7.2021, n. 191441; Cass. 6.12.1985, n. 6150; 1 La quale ha statuito (in motivazione): “ Costituisce del pari consolidato principio, a cui parimenti la Corte territoriale si è attenuta, che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5989 del 2001; 12364 del 2003; 20669 del 2004; 4171 del 2006; 7966 del 2006). Con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al prestatore di lavoro, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e pagina 10 di 31 Cass. 8.11.1980, n. 5980; Tribunale Bari 18.4.2023, n. 1137;) e nel caso di lavoro domestico la sussistenza della subordinazione è compatibile con un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari (Cass. 9043/2011 cit.; Corte Appello
Ancona 5.11.2012, n. 1101;).
In ordine alla circostanza afferente alla retribuzione, l' ha anche prodotto sub CP_1
doc. 5, la dichiarazione che, in data 27.7.2023, ha reso Controparte_3
all – sede di Trento (che l'ha ricevuta in data 24.8.2023) e la ricorrente ha CP_1
sottoscritto, e nella quale egli ha affermato: “… non ho mai pagato lo stipendio”.
In proposito parte ricorrente, alla prima udienza, svoltasi in data 28.11.2024, ha effettuato le seguenti produzioni documentali (che devono ritenersi tempestive sia perché volte a replicare alle difese svolte dall' in memoria di costituzione, sia CP_1
alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte – Cass. S.U. 20.4.2005, n.
8202; Cass. 19.8.2024, n. 22907; Cass. 18.7.2024, n. 19289; – secondo cui il rigoroso sistema di preclusioni che caratterizza il rito del lavoro trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui quel rito è doverosamente funzionalizzato, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 cpv. cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse):
➢ contratto di comodato del 11/4/2007;
➢ distinta richiesta pagamento su estero del 6/2/2008;
la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (ex plurimis Cass. nn. 9251 del 2010, 24561 del 2013, 23846 del 2017)”. pagina 11 di 31 ➢ distinta di bonifico del 17/2/2022.
Emergono da questi documenti circostanze che appare necessario chiarire, oltre che mediante le prove orali offerte dalla ricorrente, anche espletando l'interrogatorio formale della stessa.
L'ammissione delle produzioni documentali effettuate dalla ricorrente all'udienza del
28.11.2024 rende doveroso, ai sensi dell'art. 420 co. 7 cod.proc.civ., attribuire al convenuto la facoltà di formulare istanze istruttorie in replica, mediante CP_1
memoria qui autorizzata.
Quanto alle prove orali offerte dalla parte ricorrente,
✓ si ritengono rilevanti e ammissibili i cap. 2 limitatamente allo svolgimento ininterrotto, da parte della ricorrente in favore del convenuto Parte_1
, di attività lavorativa dal 30.10.2006 all'1.1.2022, 3, 4 e 5 Controparte_3
della narrativa, nonché dei cap. 2 e 4 del capitolato;
✓ si ritengono irrilevanti in quanto afferenti a circostanze già provate documentalmente, dei cap. 1, 7, 8, 9 e 10 della narrativa;
✓ si ritengono irrilevanti il cap. 1 del capitolato perché ripetitivo dei cap. 2, 3 e 7 della narrativa, il cap. 3 del capitolato perché ripetitivo del cap. 3 della narrativa e il cap. 5 del capitolato perché ripetitivo del cap. 4 della narrativa,
P.Q.M.
ammette quanto alle prove orali offerte dalla parte ricorrente i cap. 2 limitatamente allo svolgimento ininterrotto, da parte della ricorrente
[...]
in favore del convenuto , di attività lavorativa dal Pt_1 Controparte_3
30.10.2006 all'1.1.2022, 3, 4 e 5 della narrativa, nonché dei cap. 2 e 4 del capitolato;
dispone pagina 12 di 31 l'interrogatorio formale della ricorrente (che così si aggiunge Parte_1
all'interrogatorio formale del convenuto richiesto dalla Controparte_3
ricorrente ed ammesso); assegna all termine fino al 28 febbraio 2025 per la formulazione, mediante memoria CP_1
qui autorizzata, di istanze istruttorie in replica alle produzioni documentali effettuate dalla ricorrente all'udienza del 28.11.2024 e ammesse con la presente ordinanza;
riserva alla scadenza del predetto termine ordinanza con cui sarà fissata l'udienza per l'espletamento delle prove orali offerte dalla ricorrente e ammesse, dell'interrogatorio formale della ricorrente disposto d'ufficio e delle eventuali prove Parte_1
orali offerte dall' che saranno ammesse con la medesima ordinanza…”. CP_1
§5
l'ordinanza depositata in data 7.4.2025
Esaminate le note autorizzate, che l' ha tempestivamente depositato in data CP_1
28.2.2025, in data 7.4.2025 è stata depositata l'ordinanza del seguente tenore:
“Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI AI, letti gli atti introduttivi depositati dalle parti, richiamata l'ordinanza pronunciata in data 29.1.2025, esaminate le note depositate dal convenuto in data 28.2.2025, CP_1
ribadite le statuizioni contenute nell'ordinanza pronunciata in data 29.1.2025, vale a dire:
“ammette quanto alle prove orali offerte dalla parte ricorrente pagina 13 di 31 i cap. 2 limitatamente allo svolgimento ininterrotto, da parte della ricorrente
[...]
in favore del convenuto , di attività lavorativa dal Pt_1 Controparte_3
30.10.2006 all'1.1.2022, 3, 4 e 5 della narrativa, nonché dei cap. 2 e 4 del capitolato;
dispone
l'interrogatorio formale della ricorrente (che così si aggiunge Parte_1
all'interrogatorio formale del convenuto richiesto dalla Controparte_3
ricorrente ed ammesso)”,
P.Q.M.
fissa per l'espletamento delle prove testimoniali e degli interrogatori formali predetti l'udienza del 5 giugno 2025, ore 11,00”.
§6 le ragioni della decisione
1) in ordine al periodo dal 30.10.2006 al 31.3.2021
Come già evidenziato nell'ordinanza depositata in data 29.1.2025, le prestazioni di lavoro in thesis svolte dalla ricorrente in favore del qui convenuto (contumace) Parte_1
nel periodo dal 30.10.2006 al 31.3.2021 appaiono riconducibili a Controparte_3
un'ipotesi di rapporto di lavoro tra persone non legate da vincoli di parentela o affinità.
In proposito, come pure si è già ricordato nella predetta ordinanza, vige – secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 28.3.2018, n. 7703; Cass.
28.3.2017, n. 7925; Cass. 3.7.2012, n. 11089; Cass. 26.1.2009, n. 1833; Cass. 2.3.2004, n.
4255; Cass. 28.3.1998, n, 3290; Cass. 9.2.1996, n. 1024; Cass. 16.2.1993, n. 1895;), in ordine ai rapporti di lavoro tra persone non legate da vincoli di parentela o affinità – il principio per cui ogni attività, che per il modo in cui venga estrinsecata sia pagina 14 di 31 oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato, si presume, in via relativa, effettuata a titolo oneroso.
Può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, solo ove risulti dimostrata in concreto la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa;
a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata.
Alla luce di questi insegnamenti la disciplina riguardante la distribuzione degli oneri probatori è diversa a seconda che riguardi (a) il carattere subordinato delle prestazioni o
(b) la loro onerosità.
(a)
L'onere della prova in ordine alla subordinazione, in cui il lavoratore ha svolto le proprie prestazioni, grava sempre sul lavoratore medesimo (in questo senso di recente Cass.
26.8.2025, n. 23919; Cass. 19.1.2021, n. 809 in ordine a vicende di annullamento, da parte dell' nell'esercizio del potere di autotutela spettante, di rapporti di lavoro CP_1
subordinato quale presupposto per la costituzione di una posizione previdenziale).
Tuttavia l'assolvimento di tale onere risulta alleggerito dai consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui, nell'ipotesi di prestazioni aventi un contenuto elementare, ripetitivo e predeterminato, la subordinazione ricorre anche se in forma attenuata (ex multis Cass. 11.10.2017, n. 23846; Cass. 31.10.2013, n. 24561; Cass. 19.4.2010, n. 9251; in riferimento al lavoro domestico: Cass. 6.7.2021, n. 191442; Cass. 6.12.1985, n. 6150; 2 La quale ha statuito in motivazione: “ Costituisce del pari consolidato principio, a cui parimenti la Corte territoriale si è attenuta, che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il pagina 15 di 31 Cass. 8.11.1980, n. 5980; Tribunale Bari 18.4.2023, n. 1137;) e nel caso di lavoro domestico la sussistenza della subordinazione è compatibile con un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari (Cass. 9043/2011 cit.; Corte appello Ancona 5.11.2012,
n. 1101;).
Venendo al caso in esame, l'istruttoria testimoniale svolta nel presente giudizio ha ampiamente provato che la ricorrente ha svolto prestazioni di lavoro di tipo domestico in favore di . Controparte_3
In proposito la teste ha dichiarato: Testimone_1
“Sono la nipote di . Controparte_3
Per questa ragione sono a conoscenza che la ricorrente ha prestato e presta attività di lavoro domestico in favore di . Controparte_3
Ciò a partire dall'epoca in cui morì la moglie di , vale a dire nel 2006. Controparte_3
Le mansioni della ricorrente consistevano nella pulizia della casa, nel lavaggio del bucato, nella preparazione dei pasti e nell'effettuare la spesa.
Non so dire se la ricorrente svolgesse anche attività in aiuto di nel compimento CP_3
degli atti quotidiani quali vestizione e pulizia”; la teste ha riferito: Tes_2
quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5989 del 2001; 12364 del 2003; 20669 del 2004; 4171 del 2006; 7966 del 2006). Con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al prestatore di lavoro, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (ex plurimis Cass. nn. 9251 del 2010, 24561 del 2013, 23846 del 2017)”. pagina 16 di 31 “Poco dopo il 1993 ho conosciuto il sig. dato che egli veniva presso la località CP_3
Gabbiolo di Povo, dove io abitavo per aiutare un contadino di nome . Per_4
Successivamente, alcuni anni dopo, ho conosciuto la ricorrente.
Sono venuta così a sapere che la ricorrente svolgeva mansioni di badante in favore di
CP_3
Questa circostanza mi è stata riferita sia dalla ricorrente che da CP_3
Ricordo che aveva perso la moglie. CP_3
La ricorrente si occupava integralmente delle faccende domestiche, mentre CP_3
svolgeva qualche attività in favore di contadini della zona.
Negli ultimi anni la ricorrente mi riferì che provvedeva anche ad aiutare nelle CP_3
attività di igiene personale”; la teste ha dichiarato: Testimone_3
“Abito dal 2012 in un appartamento ubicato nello stesso edificio in cui si trova
l'appartamento dove vive il sig. CP_3
In precedenza abitavo in un numero civico vicino.
Mi è noto che la ricorrente nel 2006 è andata ad abitare presso l'appartamento del sig.
CP_3
Sono così venuta a conoscenza che la ricorrente svolgeva attività di lavoro domestico in favore di CP_3
Posso dire che la ricorrente svolgeva mansioni quali pulizia della casa, lavaggio del bucato, prestazioni in cucina, effettuazione della spesa. Non so dire se abbia svolto anche attività di ausilio di nella vestizione e nell'igiene personale. CP_3
Ho visto la ricorrente anche aiutare nella coltivazione dell'orto e nella cura del CP_3
giardino”; il teste ha riferito: Persona_2 pagina 17 di 31 “Ho svolto fino a tre anni fa la professione di medico di medicina generale.
Il Sig. è stato un mio paziente dal 06.02.2019 al 19.02.2022. Controparte_3
Avevo di lui una pregressa conoscenza già prima che egli diventasse mio paziente, dato che è una persona conosciuta nel sobborgo di Povo, avendo svolto nella zona le mansioni di portalettere.
Inoltre egli aveva quale medico di medicina generale un mio collega che aveva
l'ambulatorio nello stesso edificio in cui si trovava anche il mio.
Mi è noto che la ricorrente svolgeva prestazioni di lavoro domestico in favore di CP_3
Posso di dire che la ricorrente accompagnava quando veniva presso il mio CP_3
ambulatorio.
Ricordo che in un'occasione ho effettuato una visita domiciliare e la ricorrente mi aprì la porta.
Non ho mai chiesto specificamente quali attività la ricorrente svolgesse in favore di
CP_3
Posso dire che a quell'epoca aveva necessità di un qualche aiuto negli atti CP_3
quotidiani della vita.
Ricordo che egli era anche affetto da sordità.
Penso che la ricorrente preparasse i pasti dato che nell'occasione in cui mi sono recato presso la casa di ella mi offrì il caffè”. CP_3
Dalle finalità latamente domestiche, cui erano di certo dirette le prestazioni di lavoro svolte dalla ricorrente in favore di , emerge con nitidezza la loro Controparte_3
conformazione alle esigenze di vita, di cui era portatore e che Controparte_3
aveva necessità di soddisfare, avvalendosi di terzi, dato che dopo la morte della moglie viveva da solo.
pagina 18 di 31 Tale conformazione appare, già di per sé sola, sufficiente a configurare quella subordinazione in forma attenuata che, ad avviso della Suprema Corte, caratterizza il lavoro domestico subordinato in ragione del contenuto elementare, ripetitivo e predeterminato delle prestazioni e dalla maggiore elasticità degli orari.
Quindi deve considerarsi compiutamente accertato che le prestazioni, svolte dalla ricorrente in favore di nel periodo dal Parte_1 Controparte_3
30.10.2006 al 31.3.2021, sono oggettivamente configurabili come prestazione di lavoro subordinato.
(b)
Nei rapporti di lavoro subordinato tra persone non legate da vincoli di parentela o affinità
l'onerosità è, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte già richiamata, presunta in via relativa.
Quindi non è il lavoratore (qui il ricorrente) a essere onerato della prova della sua sussistenza, ma è la parte che contesta l'onerosità (qui l' a dover provare la sua CP_1
insussistenza, ossia il carattere gratuito del rapporto di lavoro.
Nella vicenda in esame l' fonda la contestazione del carattere oneroso del CP_1
rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e Parte_1 Controparte_3
sulla circostanza – incontestata, come emerge dalla dichiarazione resa da CP_3
all' in data 27.7.2023 (doc. 5 fasc. ric.) e dalla dichiarazione resa dalla
[...] CP_1
stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale all'udienza del 5.6.2025 – che durante lo svolgimento di quel rapporto PO non ha corrisposto e, quindi, la ricorrente, non ha ricevuto, una retribuzione mediante pagamenti di somme in denaro effettuati mensilmente o comunque a scadenza regolari.
L'assunto non persuade.
pagina 19 di 31 Come si è già ricordato in limine, prestazioni di lavoro eseguite con modalità subordinate sono riconducibili a un rapporto istituito affectionis vel benevolentiae causa e, quindi caratterizzato dalla gratuità della prestazione solo ove risulti dimostrata in concreto la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa;
a tal fine rileva la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa.
a)
Orbene, venendo alla vicenda in esame, preliminarmente devono essere considerate le qualità soggettive delle parti del rapporto di lavoro.
In origine era una persona di 75 anni di età, che viveva in un Controparte_3
sobborgo di Trento, da solo, essendo rimasto vedovo.
era una persona di 40 anni di età, di origine ucraina, che era venuta in Parte_1
Italia assieme al marito e un figlio in cerca di occupazione.
Già in questo contesto appare piuttosto arduo ipotizzare che fosse Parte_1
intenzionata a svolgere prestazioni di lavoro subordinato domestico in favore di per finalità di solidarietà e non già lucrative. Controparte_3
b)
Lo conferma il fatto che, sebbene non ricevesse da Parte_1 CP_3
, quale corrispettivo per le prestazioni di lavoro eseguite, somme di denaro
[...]
versate mensilmente o comunque a scadenze regolari, ciò non ha comportato l'assenza di qualsiasi attribuzione patrimoniale da parte di n favore della lavoratrice. CP_3
α
Infatti risulta provato, in primo luogo, che a messo a disposizione di CP_3 [...]
e della sua famiglia la casa di abitazione in cui viveva. Pt_1
La circostanza appare provata dalle prove testimoniali assunte nel presente giudizio.
La teste ha dichiarato: Tes_2 pagina 20 di 31 “Ho conosciuto il marito della ricorrente che chiamo e il figlio . Per_5 Per_6
Il marito ha lavorato alcuni anni fa nella zona di Povo, penso presso la Pizzeria L'Oro
Stube.
Il figlio ha svolto, sempre alcuni anni fa, mansioni di pizzaiolo presso altra Per_6
pizzeria, sempre ubicata a Povo.
Non so esattamente dove abitassero, credo in casa di CP_3
Preciso che io mi sono recata, quando andavo a visitare e la ricorrente, in un CP_3
appartamento situato in un edificio del centro storico di Povo”; la teste ha riferito: Tes_3
“Ho conosciuto il marito e il figlio della ricorrente.
Quando io nel 2012 sono andata ad abitare in un appartamento situato nell'edificio in
Per_ cui si trovava anche l'appartamento di oltre alla sig.ra erano presenti CP_3
anche il marito e il figlio.
Sono venuta a conoscenza che entrambi svolgevano mansioni di pizzaiolo.
Prima del 2012 avevo notato la presenza del marito presso una casa di Povo mentre svolgeva prestazioni di giardiniere.
Dopo il 2012 ho notato la presenza del marito e del figlio per qualche anno.
Costoro abitavano nel medesimo appartamento in cui vivevano e la ricorrente”; CP_3
la teste ha dichiarato: Testimone_1
“Ho conosciuto il marito e il figlio della ricorrente dato che sono vissuti a Povo qualche anno.
Essi abitavano presso l'appartamento di assieme a lui e alla ricorrente. Controparte_3
So che entrambi svolgevano mansioni di pizzaiolo”.
In questo contesto meritano di essere considerate attendibili le dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso del suo interrogatorio formale: pagina 21 di 31 “In ordine al contratto di comodato, preciso che, quando ho iniziato a lavorare nel 2006, in favore del sig. anche mio marito è venuto ad abitare insieme a me nello CP_3
stesso appartamento in cui viveva Mio marito lavorava presso la pizzeria CP_3
Pizzerio.
Nel 2009 è venuto in Italia anche mio figlio abitando insieme a noi e a e CP_3
lavorando presso una diversa pizzeria, la Oro Stube.
Intorno al 2020 mio marito è ritornato in Ucraina per lavorare.
Intorno al 2021 anche mio figlio è ritornato in Ucraina dove si è sposato.
In definitiva mio marito è vissuto in Italia in via prevalente dal 2006 al 2020.
Mio figlio è vissuto in Italia dal 2009 al 2021.
In questi periodi mio figlio e mio marito hanno abitato nel medesimo appartamento con me e con CP_3
Né io, né mio marito né mio figlio abbiamo pagato somme a quali corrispettivo CP_3
per il godimento della casa”.
La mancanza di un canone, quale corrispettivo per il godimento della casa di abitazione del ricorrente, emerge dal contratto di comodato (ossia di un contratto essenzialmente gratuito ai sensi dell'art. 1803 co. 2 cod.civ.) stipulato da . CP_3 Pt_1
E' rilevante evidenziare che nel documento contrattuale risulta una composizione dell'immobile dato in comodato costituita da “3 stanze, 1 bagno e 1 cucinino”; inoltre viene specificato che i beneficiari del godimento dell'immobile sono, oltre alla comodataria , anche la “sua famiglia”, composta da “ e Parte_1 Per_8 [...]
. Per_9
Quindi non si trattava di una messa a disposizione limitata a quella che solitamente viene attribuita dal datore al (solo) lavoratore domestico in regime di convivenza.
pagina 22 di 31 Si è già ricordato nell'ordinanza depositata in data 29.1.2025 che, ad avviso della
Suprema Corte (Cass. 1895/2003 cit.), rileva, ai fini della configurabilità in concreto di una prestazione onerosa, la concessione, da parte dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, al prestatore e alla sua famiglia, del godimento di un immobile.
La difesa dell' evidenzia che la ricorrente è stata assunta da CP_1 CP_3
in data 30.10.2006, mentre la stipulazione del comodato è avvenuta sei mesi
[...]
dopo. Tuttavia il rilievo non appare decisivo, essendo compatibile con le peculiarità del lavoro domestico, prevalentemente libero da forme, un ritardo di pochi mesi nella redazione per iscritto del contratto di comodato (per il quale, peraltro, non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem).
β
Inoltre emerge per tabulas che in data 6.2.2008 ha effettuato, in Controparte_3
favore del figlio della ricorrente, tale , un bonifico di USD 145.700,00 con Per_10
causale “investimenti in beni immobiliari”; il rapporto di filiazione tra la ricorrente e (rectius ) si desume dal Per_10 Per_11
certificato di nascita di , dato che appare evincibile con qualche attenzione, Per_11
nonostante il certificato sia stato redatto in alfabeto ucraino, tant' è vero che nelle note depositate in data 28.2.2025 anche l' pur contestando il documento “sotto il profilo CP_1
formale”, individua lo stesso nominativo;
in proposito la ricorrente ha dichiarato nel corso del suo interrogatorio formale:
“Il versamento effettuato da il 06.02.2008 di 145.700,00 dollari, ha avuto come CP_3
beneficiario un altro mio figlio, , il quale si è laureato in medicina e all'epoca Per_10
aveva intenzione di aprire un ambulatorio. con quella somma ha inteso aiutare mio figlio nell'acquisto del relativo CP_3
immobile. pagina 23 di 31 Si è trattato di una donazione, dato che mio figlio non ha dovuto restituire a la CP_3
somma che gli aveva versato”.
Sempre nelle note depositate in data 28.2.2025 (e ribadite nelle note finali depositate in data 15.9.2025) l' eccepisce che “il figlio della ricorrente figurava, alla data del CP_1
1.5.2007, tra i familiari che godevano dell'appartamento dato in comodato gratuito e come tale presente in Italia, mentre alla data del 16.7.2007 risulterebbe il beneficiario del bonifico estero verso l'Ucraina, con la specifica causale per investimenti di beni immobili”; tuttavia è agevole osservare che si tratta di due figli diversi, è il destinatario del bonifico, Per_11 Per_8
(o dato che non si evince chi fosse il padre e chi il figlio) era il
[...] Persona_9
beneficiario del godimento dell'immobile oggetto di comodato.
Nelle medesime note l' evidenzia che il versamento di una somma così cospicua è CP_1
stato effettuato da solo due anni dopo l'inizio del rapporto di lavoro con la CP_3
ricorrente, di talché appare più plausibilmente “un prestito o un investimento” e non già una retribuzione.
Il rilievo è certamente pertinente, ma non esime dall'osservare che pecca di inverosimiglianza ancora maggiore l'ipotesi che una persona italiana di quasi 80 anni effettui un investimento immobiliare in Ucraina o conceda, senza alcuna garanzia, un prestito di 145.000,00 dollari a un cittadino ucraino residente in madrepatria.
A ben vedere, in conclusione, a ben vedere l'ipotesi più realistica è proprio quella di una donazione, da parte di al figlio della ricorrente, la quale era la persona che CP_3
stava soddisfacendo le essenziali esigenze di vita del donante, il quale era rimasto solo dopo la morte della moglie. Inoltre, in una prospettiva più attenta alla sostanza che alla forma, come si impone nell'esame di una vicenda costituita da un rapporto di lavoro domestico, la donazione al figlio della ricorrente da parte di non può non CP_3
aver influenzato pro futuro la causa del rapporto di lavoro intercorrente tra CP_3 pagina 24 di 31 la ricorrente;
in particolare risulta plausibile sostenere che in mancanza di quel versamento ben difficilmente la ricorrente avrebbe svolto, senza ricevere alcuna retribuzione, le proprie prestazioni di lavoro domestico in favore di CP_3
specialmente nei periodi in cui venne meno, quanto meno concretamente, la messa a disposizione, da parte di della propria casa di abitazione al marito e al figlio CP_3
della ricorrente, avendo costoro lasciato l'Italia per ritornare in Ucraina (la stessa ricorrente ha riferito nel suo interrogatorio libero che “intorno al 2020 mio marito è ritornato in Italia per lavorare” e “intorno al 2021 anche mio figlio è ritornato in
Ucraina dove si è sposato”).
Alla luce dei fatti illustrati sub a) e b) α e β appare insufficiente – al fine di poter considerare superata la presunzione di onerosità del rapporto di lavoro subordinato tra persone non legate da vincoli di parentela, quali erano e Controparte_3 [...]
nel periodo dal 30.10.2006 al 31.3.2021 – la circostanza del mancato Pt_1
versamento di somme di denaro a scadenze regolari.
2. in ordine ai periodi dall'1.4.2021 all'1.1.2022 e dal 6.3. al 31.8.2023
Come già evidenziato nell'ordinanza depositata in data 29.1.2025, le prestazioni di lavoro assertamente svolte dalla ricorrente in favore di Parte_1 Controparte_3
nei periodi dall'1.4.2021 all'1.1.2022 e dal 6.3. al 31.8.2023 appaiono riconducibili a un'ipotesi di rapporto di lavoro tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, avendo il tribunale di Trento, con sentenza dell'1.4.2021 (doc. 2 fasc. ric.), pronunciato l'adozione della ricorrente, quale persona maggiorenne, da parte di CP_3
.
[...]
In proposito, come pure si è già ricordato nella predetta ordinanza, vige – secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 20.4.2011, n. 9043; Cass. pagina 25 di 31 8.4.2011, n. 8070; Cass. 28.11.2003, n. 18284; Cass. 19.5.2003, n. 7845;) – il principio per cui le prestazioni di lavoro tra persone conviventi, legate da vincolo di parentela o affinità, si presumono in via relativa gratuite in quanto di regola rese affectionis vel benevolentiae causa.
Quindi la disciplina riguardante la distribuzione degli oneri probatori è la medesima, sia che riguardi (a) il carattere subordinato delle prestazioni, sia che concerna (b) la loro onerosità.
Infatti la prova idonea a superare tale presunzione di gratuità grava su colui che la contesta e che è tenuto ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità, in modo che risulti l'esistenza di direttive e controlli datoriali, nonché il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro su subordinazione attenuata in ragione del contenuto elementare, ripetitivo e predeterminato delle prestazioni, nonché della maggiore elasticità degli orari.
In questo senso si è espresso anche il legislatore, che all'art. 1 co. 3 d.P.R. 31.12.1971, n.
1403 dispone: “L'esistenza di vincoli di parentela od affinità fra datore di lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo assicurativo quando sia provato il rapporto di lavoro”.
(a)
In primo luogo grava sul lavoratore l'onere della prova in ordine alla subordinazione in cui egli ha svolto le proprie prestazioni.
Anche in proposito occorre, però, ricordare che l'assolvimento di tale onere risulta alleggerito dai consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui, nell'ipotesi di prestazioni aventi un contenuto elementare, ripetitivo e predeterminato, la subordinazione ricorre anche se in forma attenuata (ex multis Cass. 11.10.2017, n. 23846; Cass.
31.10.2013, n. 24561; Cass. 19.4.2010, n. 9251; in riferimento al lavoro domestico: Cass.
6.7.2021, n. 19144; Cass. 6.12.1985, n. 6150; Cass. 8.11.1980, n. 5980; Tribunale Bari pagina 26 di 31 18.4.2023, n. 1137;) e nel caso di lavoro domestico la sussistenza della subordinazione è compatibile con un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari (Cass.
9043/2011 cit.; Corte appello Ancona 5.11.2012, n. 1101;).
Venendo al caso in esame, l'istruttoria testimoniale svolta nel presente giudizio ha ampiamente provato che la ricorrente ha svolto prestazioni di lavoro di tipo domestico in favore di anche nei periodi dall'1.4.2021 all'1.1.2022 e dal 6.3. al Controparte_3
31.8.2023
A fondamento appare sufficiente richiamare le deposizioni già menzionate di Tes_1
(la quale, nipote di ha precisato: “Sono venuta a conoscenza che il
[...] CP_3
ha adottato la ricorrente. La situazione che ho descritto è continuata anche dopo CP_3
questo fatto”), , e (medico di Tes_2 Testimone_3 Persona_2
medicina generale di la cui deposizione concerne il periodo fino al CP_3
19.2.2022).
Quindi non si può che ribadire quanto già statuito sub 1. circa le finalità latamente domestiche, cui erano certamente dirette le prestazioni di lavoro svolte dalla ricorrente in favore di , la conseguente loro conformazione alle esigenze di Controparte_3
vita, di cui era portatore e che aveva necessità di soddisfare, Controparte_3
avvalendosi di terzi in quanto dopo la morte della moglie viveva da solo, ed infine l'idoneità di tale conformazione a configurare quella subordinazione in forma attenuata che, ad avviso della Suprema Corte, caratterizza il lavoro domestico subordinato in ragione del contenuto elementare, ripetitivo e predeterminato delle prestazioni, nonché della maggiore elasticità degli orari.
Quindi deve considerarsi compiutamente accertato che pure le prestazioni, svolte dalla ricorrente , in favore di nei periodi dall'1.4.2021 Parte_1 Controparte_3
pagina 27 di 31 all'1.1.2022 e dal 6.3. al 31.8.2023, sono oggettivamente configurabili come prestazione di lavoro subordinato.
(b)
Nei rapporti di lavoro subordinato tra persone legate da vincoli di parentela o affinità la gratuità è, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte già richiamata, presunta in via relativa.
Quindi non è l' che afferma la gratuità, a essere onerato della prova della sua CP_1
sussistenza, ma è la parte che contesta la gratuità (qui la ricorrente) a dover provare la sua insussistenza, ossia il carattere oneroso del rapporto di lavoro.
Anche in riferimento alle prestazioni rese nei periodi de quibus l' allega, ad CP_1
ulteriore fondamento della gratuità dei rapporti di lavoro intercorsi in quei periodi, la circostanza – incontestata, come emerge dalla dichiarazione resa da CP_3
all' in data 27.7.2023 (doc. 5 fasc. ric.) e dalla dichiarazione resa dalla
[...] CP_1
stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale all'udienza del 5.6.2025 – che durante lo svolgimento di quel rapporto PO non ha corrisposto e, quindi, la ricorrente, non ha ricevuto, una retribuzione in forma di pagamenti di somme in denaro effettuati mensilmente o comunque a scadenza regolari.
L'assunto non può essere condiviso.
Infatti appare idoneo a superare la presunzione, affermata dalla Suprema Corte, di gratuità del rapporto di lavoro subordinato tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, il fatto che abbia effettuato attribuzioni patrimoniali in Controparte_3
favore del ricorrente anche in relazione ai periodi dall'1.4.2021 all'1.1.2022 e dal 6.3. al
31.8.2023.
a)
pagina 28 di 31 Infatti risulta provato, in primo luogo, che a messo a disposizione di CP_3 [...]
e, quanto meno del figlio, in parte dell'anno 20221 la casa di abitazione in cui Pt_1
viveva.
A fondamento appare sufficiente richiamare le deposizioni già menzionate di Tes_1
(la quale, nipote di ha precisato: “Sono venuta a conoscenza che il
[...] CP_3
ha adottato la ricorrente. La situazione che ho descritto è continuata anche dopo CP_3
questo fatto”), e nonché, in ragione della loro Tes_2 Testimone_3
attendibilità, alla luce di quelle deposizioni, le dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso del suo interrogatorio formale.
b)
Il versamento, effettuato da in favore del figlio della ricorrente, Controparte_3
tale , influenza in termini di onerosità – alla luce dell'entità della somma Per_10
(145.500,00 USD) e nonostante risalga al 6.2.2008 – anche la causa delle prestazioni di lavoro domestico eseguite nei periodi dall'1.4.2021 all'1.1.2022 e dal 6.3. al 31.8.2023,
In proposito si richiama quanto già statuito nel merito sub 1., anche in ordine alle eccezioni e difese svolte dall' nella note depositate in data 28.2.2025 (e ribadite CP_1
nelle note finali depositate in data 15.9.2025).
c)
Infine emerge sempre per tabulas che in data 17.2.2022 ha Controparte_3
effettuato, in favore della ricorrente, un bonifico di € 5.000,00.
In proposito l' sempre nelle note depositate in data 28.2.2025 (e ribadite nelle CP_1
note finali depositate in data 15.9.2025), ha dedotto che detto versamento, risalendo a epoca successiva all'adozione della ricorrente (avvenuta in data 1.4.2021), “più che una retribuzione da collaboratrice domestica rappresenta “un regalo” del padre adottivo alla figlia, tenuto conto che, anche in questo caso il bonifico, è privo di causale”. pagina 29 di 31 Orbene, non può escludersi che la nuova qualità di padre abbia concorso a indurre a tale attribuzione, ma appare del tutto verosimile che abbia Controparte_3
avuto un' efficacia determinante nella stessa direzione lo svolgimento, da parte della ricorrente, di prestazioni di lavoro domestiche in grado di soddisfare essenziali esigenze di vita di tanto più che, a causa del progredire dell'età, questi già in anni CP_3
precedenti (2019-2021) aveva, come riferito dal teste , medico di medicina Per_2
generale dello stesso iniziato ad accusare la “necessità di un qualche aiuto CP_3
negli atti quotidiani della vita”.
Quindi i fatti illustrati sub a), b) e c) impongono di considerare superata la presunzione di gratuità del rapporto di lavoro subordinato tra persone legate da vincoli di parentela, quali erano e nei periodi dall'1.4.2021 all'1.1.2022 e Controparte_3 Parte_1
dal 6.3. al 31.8.2023.
3. conclusioni
In definitiva, deve ritenersi compiutamente accertato che le prestazioni di lavoro domestico, eseguite dalla ricorrente in favore di Parte_1 Controparte_3
nei periodi dal 30.10.2006 all'1.1.2022 e dal 6.3. al 31.8.2023, sono riconducibili a rapporti di lavoro subordinato domestico, con conseguente ricostituzione della correlativa posizione previdenziale presso l' che era venuta meno a seguito dell' CP_1
“annullamento” dei suddetti rapporti disposto dall' CP_1
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI AI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: pagina 30 di 31 1. Accerta che le prestazioni di lavoro domestico, eseguite dalla ricorrente
[...]
in favore di nei periodi dal 30.10.2006 all'1.1.2022 Pt_1 Controparte_3
e dal 6.3. al 31.8.2023, sono riconducibili a rapporti di lavoro subordinato domestico, con conseguente condanna dell' alla ricostituzione della CP_1
correlativa posizione previdenziale presso l' che era venuta meno a seguito CP_1
dell' “annullamento” dei suddetti rapporti disposto dall' . CP_5
2. Condanna l' convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di CP_5
giudizio, liquidate nella somma di € 3.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché al rimborso del contributo unificato pari a € 259,00.
Trento, 7 ottobre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI AI
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI AI pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 30.8.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Sciacca pec Email_1
e dall'avv. Federico Fior pec Email_2
ricorrente
c o n t r o
CP_1
pagina 1 di 31 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
CP_ E Odorizzi avv.marta. gov. e dall'avv. Vincenza Marina Email_3
C Marinelli pec Email_5
convenuto
e
Controparte_3
convenuto contumace
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Al Tribunale di Trento affinché voglia:
1) accertare la sussistenza dei rapparti di lavoro domestico subordinato tra la ricorrente e il convenuto n. 9806108961 e n. Persona_1 Controparte_3
9523075222 dal 30/10/2006 al 01/01/2022 e dal 06/03/2023 alla data della pronuncia;
2) annullare e/o revocare i provvedimenti di annullamento del rapporto di lavoro domestico n. 9806108961 e del rapporto di lavoro domestico n. 9523075222 e, per
l'effetto, ordinare ai convenuti ed la ricostituzione della Controparte_3 CP_1
posizione previdenziale della ricorrente in riferimento ai periodi dal 30/10/2006 al
01/01/2022 e dal 06/03/2023 alla data della pronuncia”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Nel merito,
respingere il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell' CP_1
Spese di causa rifuse” pagina 2 di 31
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ a decorrere dal 30.10.2006 ha eseguito ininterrottamente fino all'1.1.2022 prestazioni di lavoro subordinato in favore di , con inquadramento nel 2° Controparte_3
livello CCNL sulla disciplina del lavoro domestico, in virtù di quanto convenuto nella lettera di assunzione del 30.10.2006 sub doc. 1 (comprensivo anche di “denuncia di rapporto di lavoro domestico” all' di “denuncia nominativa dell'assicurato” CP_1
all' di “comunicazione di assunzione ordinaria” all'Agenzia del lavoro e di CP_4
comunicazione ex art. 7 d.lgs. 25.7.1998, n. 286 alla questura di Trento);
✓ in particolare durante lo svolgimento di detto rapporto “si occupava della pulizia della casa, del bucato e della gestione della cucina facendo la spesa e preparando i pasti del sig. e “con il passare degli anni (e quindi l'avanzare dell'età del datore di CP_3
lavoro)” anche “di controllare l'assunzione delle medicine secondo le indicazioni dei medici di medicina generale (dott. e dott.ssa … di Persona_2 Persona_3
assistere alla vestizione del sig. e … di aiutare il sig. nella pulizia e nei CP_3 CP_3
lavaggi”;
✓ con sentenza dell'1.4.2021 (doc. 2 fasc. ric.) il tribunale di Trento pronunciava la sua adozione, quale persona maggiorenne, da parte di , ma le Controparte_3
prestazioni che ella svolgeva in favore di questi non subivano variazioni;
pagina 3 di 31 ✓ durante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato de quo CP_3
, quale datore di lavoro, versava regolarmente all' i dovuti
[...] CP_1
contributi previdenziali (doc. 3 e 4 fasc. ric.);
✓ in data 1.1.2022 il rapporto di lavoro subordinata veniva risolto consensualmente in quanto avrebbe trascorso un anno in viaggio all'estero; Controparte_3
✓ in data 2.3.2023 tra lei e , quale datore, veniva stipulato, con Controparte_3
decorrenza dal 6.3.2023, un nuovo “contratto di lavoro domestico” a tempo indeterminato e pieno (54 ore settimanali), con inquadramento nel livello C CCNL cit. e in regime di convivenza presso il luogo di lavoro (doc. 6 fasc. ric.);
✓ con note dell'1.9.2023 (doc. 7 e 8) l' le comunicava l' “annullamento” di CP_1
entrambi i rapporti di lavoro subordinato domestico intervenuti tra lei e CP_3
, adducendo “la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 1 del DPR 31 dicembre
[...]
1971, n. 1403, sulla base degli elementi documentali e informativi” – propone domanda volta ad accertare la sussistenza dei due rapparti di lavoro domestico subordinato intercorsi tra lei e dal 30.10.2006 all'1.1.2022 e dal Controparte_3
6.3.2023 fino alla data della sentenza che definirà il presente giudizio, con conseguente ricostituzione della correlativa posizione previdenziale presso l' che è venuta CP_1
meno a seguito dell' “annullamento” dei suddetti rapporti disposto dall' . CP_5
Evidenzia che, ad avviso della Suprema Corte, non vi è incompatibilità tra rapporto di lavoro subordinato e vincolo di parentela (che, peraltro, nel caso in esame sussiste soltanto per un periodo limitato, ossia dall'1.4.2021), dovendosi escludere la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative di collaborazione familiare e di assistenza rese in favore di parenti o affini.
§2 pagina 4 di 31 le difese svolte dall' CP_1
Costituendosi in giudizio, l' nega la sussistenza nella vicenda in esame dei CP_1
presupposti necessari ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato domestico, costituti (a) dalla subordinazione e (b) dalla onerosità: ad (a)
CP_ adduce che: “Il quadro fattuale emergente dall'istruttoria espletata in via amministrativa dall' , in particolare dalla dichiarazione resa e dall'adozione della ricorrente da parte del appare CP_3
incompatibile con una rapporto di lavoro di natura subordinata e al più con lo svolgimento meramente sporadico e saltuario, da parte della ricorrente, di singoli servizi domestici nelle singole occasioni in cui sono stati resi, nel contesto di una convivenza e reciproca cortesia, tanto è che detto rapporto è sfociato in una adozione della ricorrente da parte del presunto datore di lavoro”;
a (b) evidenzia che: “il signor per tutti i periodi oggetto di causa, non solo ha omesso di CP_3
emettere le buste paga [fatto salvo per il periodo dal marzo all'agosto 2023, secondo CP_
“dopo la comunicazione del febbraio 2022 con la quale si invitava il signor CP_1 CP_3
a fornire la prova documentale dei rapporti di lavoro intercorsi ed in essere (doc. 4 e 4a in atti CP_
)]”, ma ha espressamente dichiarato di non avere mai pagato alla ricorrente alcuna retribuzione per l'asserita attività lavorativa, circostanza confermata dalla stessa lavoratrice che ha CP_ sottoscritto la dichiarazione resa dal datore di lavoro all' in data 27.7.2023, in atti, allorché è CP_ stato invitato dall' a provare l'esistenza di un valido rapporto di lavoro domestico con la ricorrente”; richiama una pronuncia della Suprema Corte (Cass. 7845/20023), secondo cui: “La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiae causae, può essere superata dalla parte che faccia valere in giudizio pagina 5 di 31 diritti derivanti da tali rapporti solo con una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità; in tale contesto, l'avvenuto pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria non può assumere, senza il riscontro di altre risultanze positive, valenza probatoria univoca e determinante”.
§3 le produzioni documentali offerte dalla ricorrente all'udienza del 28.11.2024
Alla prima udienza di discussione, in data 28.11.2024, parte ricorrente, al fine di provare l'onerosità dei rapporti di lavoro intercorsi con , ha offerto in Controparte_3
produzione:
➢ contratto di comodato del 9.4.2007,
➢ bonifico bancario di USD 145.500,00 effettuato in data 6.2.2008 da CP_3
in favore del figlio della ricorrente;
[...]
➢ bonifico bancario di € 5.000,00 effettuato in data 17.2.0222 da CP_3
in favore della ricorrente.
[...]
L' ha eccepito la tardività delle produzioni. CP_1
§4
l'ordinanza depositata in data 29.1.2025
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29.11. 2024, è stata depositata in data
29.1.2025 l'ordinanza del seguente tenore:
“Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI AI, letti gli atti introduttivi depositati dalle parti, sentite le parti, pagina 6 di 31 a scioglimento della riserva che precede,
OSSERVA
§1
A)
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 28.3.2018, n.
7703; Cass. 28.3.2017, n. 7925; Cass. 3.7.2012, n. 11089; Cass. 26.1.2009, n. 1833; Cass.
2.3.2004, n. 4255; Cass. 28.3.1998, n, 3290; Cass. 9.2.1996, n. 1024; Cass. 16.2.1993, n.
1895;) ogni attività, che per il modo in cui venga estrinsecata sia oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato, si presume, in via relativa, effettuata a titolo oneroso;
può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, solo ove risulti dimostrata in concreto la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa;
a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata;
la prova idonea a superare tale presunzione grava su colui che contesta l'onerosità; una tale prova deve consistere nell'accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze, oggettive o soggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra esse intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione;
in proposito si è precisato (Cass. 3304/1999 cit.; Cass. 1895/1993 cit.;) che l'insussistenza dell'onerosità della prestazione non è provata dal solo fatto che il pagina 7 di 31 lavoratore si sia astenuto dal reclamare la retribuzione durante lo svolgimento di tale prestazione;
inoltre rileva ai fini della configurabilità in concreto di una prestazione onerosa la concessione, da parte dell'utilizzatore al prestatore e alla sua famiglia, del godimento di un immobile (così specificamente Cass. 1895/2003 cit.;).
B)
Secondo altro consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 20.4.2011, n.
9043; Cass. 8.4.2011, n. 8070; Cass. 28.11.2003, n. 18284; Cass. 19.5.2003, n. 7845;) le prestazioni di lavoro tra persone conviventi, legate da vincolo di parentela o affinità, si presumono in via relativa gratuite in quanto di regola rese affectionis vel benevolentiae causa; la prova idonea a superare tale presunzione di gratuità grava su colui che la contesta e che è tenuto ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità, in modo che risulti l'esistenza di direttive e controlli datoriali, nonché il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari;
in punto onerosità, l'avvenuto pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria non può assumere, senza il riscontro di altre risultanze positive, valenza probatoria univoca e determinante (Cass. 7845/2003 cit.;); invece rileva ai fini del superamento della presunzione di gratuità della prestazione la concessione, da parte dell'utilizzatore al prestatore parente o affine e alla sua famiglia, del godimento di un immobile (così così espressamente la già più volte menzionata
Cass. 1895/1993 cit.;).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato (Cass. 28.12.2022, n. 37938; Cass. 6.7.2021, n.
19144; Cass. 2.8.2010, 17992; 10) che, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni pagina 8 di 31 lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità non trovi applicazione a causa dell'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
quindi sulla parte, che intenda azionare diritti fondati sullo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, grava l'onere di provare, in modo preciso e rigoroso, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della subordinazione e dell'onerosità.
§2
In ordine alla vicenda in esame, seguendo la prospettazione della ricorrente
[...]
: Pt_1
i) le prestazioni di lavoro da lei svolte in favore del qui convenuto (contumace)
nel periodo dal 30.10.2006 al 31.3.2021 appaiono Controparte_3
riconducibili alla fattispecie sub §1 A), trattandosi, in thesis, di un rapporto di lavoro subordinato tra persone non legate da vincoli di parentela o affinità; quindi, in proposito, grava sull' l'onere di offrire la prova di circostanze CP_1
idonee a superare la presunzione relativa di onerosità delle prestazioni de quibus;
ii) le prestazioni di lavoro svolte dalla ricorrente in favore del qui Parte_1
convenuto (contumace) nei periodi dall'1.4.2021 Controparte_3
all'1.1.2022 e dal 6.3. al 31.8.2023 appaiono riconducibili alla fattispecie sub §1 B), trattandosi, in thesis, di rapporti di lavoro subordinato tra persone conviventi e legate da vincolo di parentela per effetto della sentenza n. 4/2021 dell'1.4.2021, con cui il tribunale di Trento ha “fatto luogo all'adozione, da parte di CP_3
della persona maggiorenne ” (doc. 6 fasc. conv.);
[...] Persona_1
quindi, in proposito, grava sulla ricorrente l'onere di offrire la prova di circostanze idonee a superare la presunzione relativa di gratuità delle prestazioni de quibus. pagina 9 di 31 §3
A comprova delle sue allegazioni in punto sussistenza dei rapporti di lavoro de quibus la ricorrente ha offerto prova documentale (doc. 3 e 4) in ordine all'avvenuto versamento dei contributi previdenziali all e prove orali in ordine alle CP_1
concrete modalità di svolgimento, da parte sua, delle asserite prestazioni di lavoro eseguite in favore del qui convenuto (contumace) . Controparte_3
L' ha eccepito il carattere generico delle circostanze dedotte nei capitoli delle CP_1
prove orali offerte dalla ricorrente in difetto di “circostanze specifiche sull'orario di lavoro, sulle ferie e su eventuali ordini ricevuti da , nonché “in ordine all'ipotetica retribuzione CP_3
(paga settimanale, paga oraria e modalità di pagamento”.
In ordine alle prime, il rilievo è di per sé esatto, ma non pregiudica in toto
l'ammissibilità delle prove alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui nell'ipotesi di prestazioni aventi un contenuto elementare, ripetitivo e predeterminato la subordinazione ricorre anche se in forma attenuata (ex multis Cass.
11.10.2017, n. 23846; Cass. 31.10.2013, n. 24561; Cass. 19.4.2010, n. 9251; in riferimento al lavoro domestico: Cass. 6.7.2021, n. 191441; Cass. 6.12.1985, n. 6150; 1 La quale ha statuito (in motivazione): “ Costituisce del pari consolidato principio, a cui parimenti la Corte territoriale si è attenuta, che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5989 del 2001; 12364 del 2003; 20669 del 2004; 4171 del 2006; 7966 del 2006). Con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al prestatore di lavoro, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e pagina 10 di 31 Cass. 8.11.1980, n. 5980; Tribunale Bari 18.4.2023, n. 1137;) e nel caso di lavoro domestico la sussistenza della subordinazione è compatibile con un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari (Cass. 9043/2011 cit.; Corte Appello
Ancona 5.11.2012, n. 1101;).
In ordine alla circostanza afferente alla retribuzione, l' ha anche prodotto sub CP_1
doc. 5, la dichiarazione che, in data 27.7.2023, ha reso Controparte_3
all – sede di Trento (che l'ha ricevuta in data 24.8.2023) e la ricorrente ha CP_1
sottoscritto, e nella quale egli ha affermato: “… non ho mai pagato lo stipendio”.
In proposito parte ricorrente, alla prima udienza, svoltasi in data 28.11.2024, ha effettuato le seguenti produzioni documentali (che devono ritenersi tempestive sia perché volte a replicare alle difese svolte dall' in memoria di costituzione, sia CP_1
alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte – Cass. S.U. 20.4.2005, n.
8202; Cass. 19.8.2024, n. 22907; Cass. 18.7.2024, n. 19289; – secondo cui il rigoroso sistema di preclusioni che caratterizza il rito del lavoro trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui quel rito è doverosamente funzionalizzato, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 cpv. cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse):
➢ contratto di comodato del 11/4/2007;
➢ distinta richiesta pagamento su estero del 6/2/2008;
la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (ex plurimis Cass. nn. 9251 del 2010, 24561 del 2013, 23846 del 2017)”. pagina 11 di 31 ➢ distinta di bonifico del 17/2/2022.
Emergono da questi documenti circostanze che appare necessario chiarire, oltre che mediante le prove orali offerte dalla ricorrente, anche espletando l'interrogatorio formale della stessa.
L'ammissione delle produzioni documentali effettuate dalla ricorrente all'udienza del
28.11.2024 rende doveroso, ai sensi dell'art. 420 co. 7 cod.proc.civ., attribuire al convenuto la facoltà di formulare istanze istruttorie in replica, mediante CP_1
memoria qui autorizzata.
Quanto alle prove orali offerte dalla parte ricorrente,
✓ si ritengono rilevanti e ammissibili i cap. 2 limitatamente allo svolgimento ininterrotto, da parte della ricorrente in favore del convenuto Parte_1
, di attività lavorativa dal 30.10.2006 all'1.1.2022, 3, 4 e 5 Controparte_3
della narrativa, nonché dei cap. 2 e 4 del capitolato;
✓ si ritengono irrilevanti in quanto afferenti a circostanze già provate documentalmente, dei cap. 1, 7, 8, 9 e 10 della narrativa;
✓ si ritengono irrilevanti il cap. 1 del capitolato perché ripetitivo dei cap. 2, 3 e 7 della narrativa, il cap. 3 del capitolato perché ripetitivo del cap. 3 della narrativa e il cap. 5 del capitolato perché ripetitivo del cap. 4 della narrativa,
P.Q.M.
ammette quanto alle prove orali offerte dalla parte ricorrente i cap. 2 limitatamente allo svolgimento ininterrotto, da parte della ricorrente
[...]
in favore del convenuto , di attività lavorativa dal Pt_1 Controparte_3
30.10.2006 all'1.1.2022, 3, 4 e 5 della narrativa, nonché dei cap. 2 e 4 del capitolato;
dispone pagina 12 di 31 l'interrogatorio formale della ricorrente (che così si aggiunge Parte_1
all'interrogatorio formale del convenuto richiesto dalla Controparte_3
ricorrente ed ammesso); assegna all termine fino al 28 febbraio 2025 per la formulazione, mediante memoria CP_1
qui autorizzata, di istanze istruttorie in replica alle produzioni documentali effettuate dalla ricorrente all'udienza del 28.11.2024 e ammesse con la presente ordinanza;
riserva alla scadenza del predetto termine ordinanza con cui sarà fissata l'udienza per l'espletamento delle prove orali offerte dalla ricorrente e ammesse, dell'interrogatorio formale della ricorrente disposto d'ufficio e delle eventuali prove Parte_1
orali offerte dall' che saranno ammesse con la medesima ordinanza…”. CP_1
§5
l'ordinanza depositata in data 7.4.2025
Esaminate le note autorizzate, che l' ha tempestivamente depositato in data CP_1
28.2.2025, in data 7.4.2025 è stata depositata l'ordinanza del seguente tenore:
“Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI AI, letti gli atti introduttivi depositati dalle parti, richiamata l'ordinanza pronunciata in data 29.1.2025, esaminate le note depositate dal convenuto in data 28.2.2025, CP_1
ribadite le statuizioni contenute nell'ordinanza pronunciata in data 29.1.2025, vale a dire:
“ammette quanto alle prove orali offerte dalla parte ricorrente pagina 13 di 31 i cap. 2 limitatamente allo svolgimento ininterrotto, da parte della ricorrente
[...]
in favore del convenuto , di attività lavorativa dal Pt_1 Controparte_3
30.10.2006 all'1.1.2022, 3, 4 e 5 della narrativa, nonché dei cap. 2 e 4 del capitolato;
dispone
l'interrogatorio formale della ricorrente (che così si aggiunge Parte_1
all'interrogatorio formale del convenuto richiesto dalla Controparte_3
ricorrente ed ammesso)”,
P.Q.M.
fissa per l'espletamento delle prove testimoniali e degli interrogatori formali predetti l'udienza del 5 giugno 2025, ore 11,00”.
§6 le ragioni della decisione
1) in ordine al periodo dal 30.10.2006 al 31.3.2021
Come già evidenziato nell'ordinanza depositata in data 29.1.2025, le prestazioni di lavoro in thesis svolte dalla ricorrente in favore del qui convenuto (contumace) Parte_1
nel periodo dal 30.10.2006 al 31.3.2021 appaiono riconducibili a Controparte_3
un'ipotesi di rapporto di lavoro tra persone non legate da vincoli di parentela o affinità.
In proposito, come pure si è già ricordato nella predetta ordinanza, vige – secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 28.3.2018, n. 7703; Cass.
28.3.2017, n. 7925; Cass. 3.7.2012, n. 11089; Cass. 26.1.2009, n. 1833; Cass. 2.3.2004, n.
4255; Cass. 28.3.1998, n, 3290; Cass. 9.2.1996, n. 1024; Cass. 16.2.1993, n. 1895;), in ordine ai rapporti di lavoro tra persone non legate da vincoli di parentela o affinità – il principio per cui ogni attività, che per il modo in cui venga estrinsecata sia pagina 14 di 31 oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato, si presume, in via relativa, effettuata a titolo oneroso.
Può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, solo ove risulti dimostrata in concreto la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa;
a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata.
Alla luce di questi insegnamenti la disciplina riguardante la distribuzione degli oneri probatori è diversa a seconda che riguardi (a) il carattere subordinato delle prestazioni o
(b) la loro onerosità.
(a)
L'onere della prova in ordine alla subordinazione, in cui il lavoratore ha svolto le proprie prestazioni, grava sempre sul lavoratore medesimo (in questo senso di recente Cass.
26.8.2025, n. 23919; Cass. 19.1.2021, n. 809 in ordine a vicende di annullamento, da parte dell' nell'esercizio del potere di autotutela spettante, di rapporti di lavoro CP_1
subordinato quale presupposto per la costituzione di una posizione previdenziale).
Tuttavia l'assolvimento di tale onere risulta alleggerito dai consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui, nell'ipotesi di prestazioni aventi un contenuto elementare, ripetitivo e predeterminato, la subordinazione ricorre anche se in forma attenuata (ex multis Cass. 11.10.2017, n. 23846; Cass. 31.10.2013, n. 24561; Cass. 19.4.2010, n. 9251; in riferimento al lavoro domestico: Cass. 6.7.2021, n. 191442; Cass. 6.12.1985, n. 6150; 2 La quale ha statuito in motivazione: “ Costituisce del pari consolidato principio, a cui parimenti la Corte territoriale si è attenuta, che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il pagina 15 di 31 Cass. 8.11.1980, n. 5980; Tribunale Bari 18.4.2023, n. 1137;) e nel caso di lavoro domestico la sussistenza della subordinazione è compatibile con un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari (Cass. 9043/2011 cit.; Corte appello Ancona 5.11.2012,
n. 1101;).
Venendo al caso in esame, l'istruttoria testimoniale svolta nel presente giudizio ha ampiamente provato che la ricorrente ha svolto prestazioni di lavoro di tipo domestico in favore di . Controparte_3
In proposito la teste ha dichiarato: Testimone_1
“Sono la nipote di . Controparte_3
Per questa ragione sono a conoscenza che la ricorrente ha prestato e presta attività di lavoro domestico in favore di . Controparte_3
Ciò a partire dall'epoca in cui morì la moglie di , vale a dire nel 2006. Controparte_3
Le mansioni della ricorrente consistevano nella pulizia della casa, nel lavaggio del bucato, nella preparazione dei pasti e nell'effettuare la spesa.
Non so dire se la ricorrente svolgesse anche attività in aiuto di nel compimento CP_3
degli atti quotidiani quali vestizione e pulizia”; la teste ha riferito: Tes_2
quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5989 del 2001; 12364 del 2003; 20669 del 2004; 4171 del 2006; 7966 del 2006). Con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al prestatore di lavoro, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (ex plurimis Cass. nn. 9251 del 2010, 24561 del 2013, 23846 del 2017)”. pagina 16 di 31 “Poco dopo il 1993 ho conosciuto il sig. dato che egli veniva presso la località CP_3
Gabbiolo di Povo, dove io abitavo per aiutare un contadino di nome . Per_4
Successivamente, alcuni anni dopo, ho conosciuto la ricorrente.
Sono venuta così a sapere che la ricorrente svolgeva mansioni di badante in favore di
CP_3
Questa circostanza mi è stata riferita sia dalla ricorrente che da CP_3
Ricordo che aveva perso la moglie. CP_3
La ricorrente si occupava integralmente delle faccende domestiche, mentre CP_3
svolgeva qualche attività in favore di contadini della zona.
Negli ultimi anni la ricorrente mi riferì che provvedeva anche ad aiutare nelle CP_3
attività di igiene personale”; la teste ha dichiarato: Testimone_3
“Abito dal 2012 in un appartamento ubicato nello stesso edificio in cui si trova
l'appartamento dove vive il sig. CP_3
In precedenza abitavo in un numero civico vicino.
Mi è noto che la ricorrente nel 2006 è andata ad abitare presso l'appartamento del sig.
CP_3
Sono così venuta a conoscenza che la ricorrente svolgeva attività di lavoro domestico in favore di CP_3
Posso dire che la ricorrente svolgeva mansioni quali pulizia della casa, lavaggio del bucato, prestazioni in cucina, effettuazione della spesa. Non so dire se abbia svolto anche attività di ausilio di nella vestizione e nell'igiene personale. CP_3
Ho visto la ricorrente anche aiutare nella coltivazione dell'orto e nella cura del CP_3
giardino”; il teste ha riferito: Persona_2 pagina 17 di 31 “Ho svolto fino a tre anni fa la professione di medico di medicina generale.
Il Sig. è stato un mio paziente dal 06.02.2019 al 19.02.2022. Controparte_3
Avevo di lui una pregressa conoscenza già prima che egli diventasse mio paziente, dato che è una persona conosciuta nel sobborgo di Povo, avendo svolto nella zona le mansioni di portalettere.
Inoltre egli aveva quale medico di medicina generale un mio collega che aveva
l'ambulatorio nello stesso edificio in cui si trovava anche il mio.
Mi è noto che la ricorrente svolgeva prestazioni di lavoro domestico in favore di CP_3
Posso di dire che la ricorrente accompagnava quando veniva presso il mio CP_3
ambulatorio.
Ricordo che in un'occasione ho effettuato una visita domiciliare e la ricorrente mi aprì la porta.
Non ho mai chiesto specificamente quali attività la ricorrente svolgesse in favore di
CP_3
Posso dire che a quell'epoca aveva necessità di un qualche aiuto negli atti CP_3
quotidiani della vita.
Ricordo che egli era anche affetto da sordità.
Penso che la ricorrente preparasse i pasti dato che nell'occasione in cui mi sono recato presso la casa di ella mi offrì il caffè”. CP_3
Dalle finalità latamente domestiche, cui erano di certo dirette le prestazioni di lavoro svolte dalla ricorrente in favore di , emerge con nitidezza la loro Controparte_3
conformazione alle esigenze di vita, di cui era portatore e che Controparte_3
aveva necessità di soddisfare, avvalendosi di terzi, dato che dopo la morte della moglie viveva da solo.
pagina 18 di 31 Tale conformazione appare, già di per sé sola, sufficiente a configurare quella subordinazione in forma attenuata che, ad avviso della Suprema Corte, caratterizza il lavoro domestico subordinato in ragione del contenuto elementare, ripetitivo e predeterminato delle prestazioni e dalla maggiore elasticità degli orari.
Quindi deve considerarsi compiutamente accertato che le prestazioni, svolte dalla ricorrente in favore di nel periodo dal Parte_1 Controparte_3
30.10.2006 al 31.3.2021, sono oggettivamente configurabili come prestazione di lavoro subordinato.
(b)
Nei rapporti di lavoro subordinato tra persone non legate da vincoli di parentela o affinità
l'onerosità è, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte già richiamata, presunta in via relativa.
Quindi non è il lavoratore (qui il ricorrente) a essere onerato della prova della sua sussistenza, ma è la parte che contesta l'onerosità (qui l' a dover provare la sua CP_1
insussistenza, ossia il carattere gratuito del rapporto di lavoro.
Nella vicenda in esame l' fonda la contestazione del carattere oneroso del CP_1
rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e Parte_1 Controparte_3
sulla circostanza – incontestata, come emerge dalla dichiarazione resa da CP_3
all' in data 27.7.2023 (doc. 5 fasc. ric.) e dalla dichiarazione resa dalla
[...] CP_1
stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale all'udienza del 5.6.2025 – che durante lo svolgimento di quel rapporto PO non ha corrisposto e, quindi, la ricorrente, non ha ricevuto, una retribuzione mediante pagamenti di somme in denaro effettuati mensilmente o comunque a scadenza regolari.
L'assunto non persuade.
pagina 19 di 31 Come si è già ricordato in limine, prestazioni di lavoro eseguite con modalità subordinate sono riconducibili a un rapporto istituito affectionis vel benevolentiae causa e, quindi caratterizzato dalla gratuità della prestazione solo ove risulti dimostrata in concreto la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa;
a tal fine rileva la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa.
a)
Orbene, venendo alla vicenda in esame, preliminarmente devono essere considerate le qualità soggettive delle parti del rapporto di lavoro.
In origine era una persona di 75 anni di età, che viveva in un Controparte_3
sobborgo di Trento, da solo, essendo rimasto vedovo.
era una persona di 40 anni di età, di origine ucraina, che era venuta in Parte_1
Italia assieme al marito e un figlio in cerca di occupazione.
Già in questo contesto appare piuttosto arduo ipotizzare che fosse Parte_1
intenzionata a svolgere prestazioni di lavoro subordinato domestico in favore di per finalità di solidarietà e non già lucrative. Controparte_3
b)
Lo conferma il fatto che, sebbene non ricevesse da Parte_1 CP_3
, quale corrispettivo per le prestazioni di lavoro eseguite, somme di denaro
[...]
versate mensilmente o comunque a scadenze regolari, ciò non ha comportato l'assenza di qualsiasi attribuzione patrimoniale da parte di n favore della lavoratrice. CP_3
α
Infatti risulta provato, in primo luogo, che a messo a disposizione di CP_3 [...]
e della sua famiglia la casa di abitazione in cui viveva. Pt_1
La circostanza appare provata dalle prove testimoniali assunte nel presente giudizio.
La teste ha dichiarato: Tes_2 pagina 20 di 31 “Ho conosciuto il marito della ricorrente che chiamo e il figlio . Per_5 Per_6
Il marito ha lavorato alcuni anni fa nella zona di Povo, penso presso la Pizzeria L'Oro
Stube.
Il figlio ha svolto, sempre alcuni anni fa, mansioni di pizzaiolo presso altra Per_6
pizzeria, sempre ubicata a Povo.
Non so esattamente dove abitassero, credo in casa di CP_3
Preciso che io mi sono recata, quando andavo a visitare e la ricorrente, in un CP_3
appartamento situato in un edificio del centro storico di Povo”; la teste ha riferito: Tes_3
“Ho conosciuto il marito e il figlio della ricorrente.
Quando io nel 2012 sono andata ad abitare in un appartamento situato nell'edificio in
Per_ cui si trovava anche l'appartamento di oltre alla sig.ra erano presenti CP_3
anche il marito e il figlio.
Sono venuta a conoscenza che entrambi svolgevano mansioni di pizzaiolo.
Prima del 2012 avevo notato la presenza del marito presso una casa di Povo mentre svolgeva prestazioni di giardiniere.
Dopo il 2012 ho notato la presenza del marito e del figlio per qualche anno.
Costoro abitavano nel medesimo appartamento in cui vivevano e la ricorrente”; CP_3
la teste ha dichiarato: Testimone_1
“Ho conosciuto il marito e il figlio della ricorrente dato che sono vissuti a Povo qualche anno.
Essi abitavano presso l'appartamento di assieme a lui e alla ricorrente. Controparte_3
So che entrambi svolgevano mansioni di pizzaiolo”.
In questo contesto meritano di essere considerate attendibili le dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso del suo interrogatorio formale: pagina 21 di 31 “In ordine al contratto di comodato, preciso che, quando ho iniziato a lavorare nel 2006, in favore del sig. anche mio marito è venuto ad abitare insieme a me nello CP_3
stesso appartamento in cui viveva Mio marito lavorava presso la pizzeria CP_3
Pizzerio.
Nel 2009 è venuto in Italia anche mio figlio abitando insieme a noi e a e CP_3
lavorando presso una diversa pizzeria, la Oro Stube.
Intorno al 2020 mio marito è ritornato in Ucraina per lavorare.
Intorno al 2021 anche mio figlio è ritornato in Ucraina dove si è sposato.
In definitiva mio marito è vissuto in Italia in via prevalente dal 2006 al 2020.
Mio figlio è vissuto in Italia dal 2009 al 2021.
In questi periodi mio figlio e mio marito hanno abitato nel medesimo appartamento con me e con CP_3
Né io, né mio marito né mio figlio abbiamo pagato somme a quali corrispettivo CP_3
per il godimento della casa”.
La mancanza di un canone, quale corrispettivo per il godimento della casa di abitazione del ricorrente, emerge dal contratto di comodato (ossia di un contratto essenzialmente gratuito ai sensi dell'art. 1803 co. 2 cod.civ.) stipulato da . CP_3 Pt_1
E' rilevante evidenziare che nel documento contrattuale risulta una composizione dell'immobile dato in comodato costituita da “3 stanze, 1 bagno e 1 cucinino”; inoltre viene specificato che i beneficiari del godimento dell'immobile sono, oltre alla comodataria , anche la “sua famiglia”, composta da “ e Parte_1 Per_8 [...]
. Per_9
Quindi non si trattava di una messa a disposizione limitata a quella che solitamente viene attribuita dal datore al (solo) lavoratore domestico in regime di convivenza.
pagina 22 di 31 Si è già ricordato nell'ordinanza depositata in data 29.1.2025 che, ad avviso della
Suprema Corte (Cass. 1895/2003 cit.), rileva, ai fini della configurabilità in concreto di una prestazione onerosa, la concessione, da parte dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, al prestatore e alla sua famiglia, del godimento di un immobile.
La difesa dell' evidenzia che la ricorrente è stata assunta da CP_1 CP_3
in data 30.10.2006, mentre la stipulazione del comodato è avvenuta sei mesi
[...]
dopo. Tuttavia il rilievo non appare decisivo, essendo compatibile con le peculiarità del lavoro domestico, prevalentemente libero da forme, un ritardo di pochi mesi nella redazione per iscritto del contratto di comodato (per il quale, peraltro, non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem).
β
Inoltre emerge per tabulas che in data 6.2.2008 ha effettuato, in Controparte_3
favore del figlio della ricorrente, tale , un bonifico di USD 145.700,00 con Per_10
causale “investimenti in beni immobiliari”; il rapporto di filiazione tra la ricorrente e (rectius ) si desume dal Per_10 Per_11
certificato di nascita di , dato che appare evincibile con qualche attenzione, Per_11
nonostante il certificato sia stato redatto in alfabeto ucraino, tant' è vero che nelle note depositate in data 28.2.2025 anche l' pur contestando il documento “sotto il profilo CP_1
formale”, individua lo stesso nominativo;
in proposito la ricorrente ha dichiarato nel corso del suo interrogatorio formale:
“Il versamento effettuato da il 06.02.2008 di 145.700,00 dollari, ha avuto come CP_3
beneficiario un altro mio figlio, , il quale si è laureato in medicina e all'epoca Per_10
aveva intenzione di aprire un ambulatorio. con quella somma ha inteso aiutare mio figlio nell'acquisto del relativo CP_3
immobile. pagina 23 di 31 Si è trattato di una donazione, dato che mio figlio non ha dovuto restituire a la CP_3
somma che gli aveva versato”.
Sempre nelle note depositate in data 28.2.2025 (e ribadite nelle note finali depositate in data 15.9.2025) l' eccepisce che “il figlio della ricorrente figurava, alla data del CP_1
1.5.2007, tra i familiari che godevano dell'appartamento dato in comodato gratuito e come tale presente in Italia, mentre alla data del 16.7.2007 risulterebbe il beneficiario del bonifico estero verso l'Ucraina, con la specifica causale per investimenti di beni immobili”; tuttavia è agevole osservare che si tratta di due figli diversi, è il destinatario del bonifico, Per_11 Per_8
(o dato che non si evince chi fosse il padre e chi il figlio) era il
[...] Persona_9
beneficiario del godimento dell'immobile oggetto di comodato.
Nelle medesime note l' evidenzia che il versamento di una somma così cospicua è CP_1
stato effettuato da solo due anni dopo l'inizio del rapporto di lavoro con la CP_3
ricorrente, di talché appare più plausibilmente “un prestito o un investimento” e non già una retribuzione.
Il rilievo è certamente pertinente, ma non esime dall'osservare che pecca di inverosimiglianza ancora maggiore l'ipotesi che una persona italiana di quasi 80 anni effettui un investimento immobiliare in Ucraina o conceda, senza alcuna garanzia, un prestito di 145.000,00 dollari a un cittadino ucraino residente in madrepatria.
A ben vedere, in conclusione, a ben vedere l'ipotesi più realistica è proprio quella di una donazione, da parte di al figlio della ricorrente, la quale era la persona che CP_3
stava soddisfacendo le essenziali esigenze di vita del donante, il quale era rimasto solo dopo la morte della moglie. Inoltre, in una prospettiva più attenta alla sostanza che alla forma, come si impone nell'esame di una vicenda costituita da un rapporto di lavoro domestico, la donazione al figlio della ricorrente da parte di non può non CP_3
aver influenzato pro futuro la causa del rapporto di lavoro intercorrente tra CP_3 pagina 24 di 31 la ricorrente;
in particolare risulta plausibile sostenere che in mancanza di quel versamento ben difficilmente la ricorrente avrebbe svolto, senza ricevere alcuna retribuzione, le proprie prestazioni di lavoro domestico in favore di CP_3
specialmente nei periodi in cui venne meno, quanto meno concretamente, la messa a disposizione, da parte di della propria casa di abitazione al marito e al figlio CP_3
della ricorrente, avendo costoro lasciato l'Italia per ritornare in Ucraina (la stessa ricorrente ha riferito nel suo interrogatorio libero che “intorno al 2020 mio marito è ritornato in Italia per lavorare” e “intorno al 2021 anche mio figlio è ritornato in
Ucraina dove si è sposato”).
Alla luce dei fatti illustrati sub a) e b) α e β appare insufficiente – al fine di poter considerare superata la presunzione di onerosità del rapporto di lavoro subordinato tra persone non legate da vincoli di parentela, quali erano e Controparte_3 [...]
nel periodo dal 30.10.2006 al 31.3.2021 – la circostanza del mancato Pt_1
versamento di somme di denaro a scadenze regolari.
2. in ordine ai periodi dall'1.4.2021 all'1.1.2022 e dal 6.3. al 31.8.2023
Come già evidenziato nell'ordinanza depositata in data 29.1.2025, le prestazioni di lavoro assertamente svolte dalla ricorrente in favore di Parte_1 Controparte_3
nei periodi dall'1.4.2021 all'1.1.2022 e dal 6.3. al 31.8.2023 appaiono riconducibili a un'ipotesi di rapporto di lavoro tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, avendo il tribunale di Trento, con sentenza dell'1.4.2021 (doc. 2 fasc. ric.), pronunciato l'adozione della ricorrente, quale persona maggiorenne, da parte di CP_3
.
[...]
In proposito, come pure si è già ricordato nella predetta ordinanza, vige – secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 20.4.2011, n. 9043; Cass. pagina 25 di 31 8.4.2011, n. 8070; Cass. 28.11.2003, n. 18284; Cass. 19.5.2003, n. 7845;) – il principio per cui le prestazioni di lavoro tra persone conviventi, legate da vincolo di parentela o affinità, si presumono in via relativa gratuite in quanto di regola rese affectionis vel benevolentiae causa.
Quindi la disciplina riguardante la distribuzione degli oneri probatori è la medesima, sia che riguardi (a) il carattere subordinato delle prestazioni, sia che concerna (b) la loro onerosità.
Infatti la prova idonea a superare tale presunzione di gratuità grava su colui che la contesta e che è tenuto ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità, in modo che risulti l'esistenza di direttive e controlli datoriali, nonché il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro su subordinazione attenuata in ragione del contenuto elementare, ripetitivo e predeterminato delle prestazioni, nonché della maggiore elasticità degli orari.
In questo senso si è espresso anche il legislatore, che all'art. 1 co. 3 d.P.R. 31.12.1971, n.
1403 dispone: “L'esistenza di vincoli di parentela od affinità fra datore di lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo assicurativo quando sia provato il rapporto di lavoro”.
(a)
In primo luogo grava sul lavoratore l'onere della prova in ordine alla subordinazione in cui egli ha svolto le proprie prestazioni.
Anche in proposito occorre, però, ricordare che l'assolvimento di tale onere risulta alleggerito dai consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui, nell'ipotesi di prestazioni aventi un contenuto elementare, ripetitivo e predeterminato, la subordinazione ricorre anche se in forma attenuata (ex multis Cass. 11.10.2017, n. 23846; Cass.
31.10.2013, n. 24561; Cass. 19.4.2010, n. 9251; in riferimento al lavoro domestico: Cass.
6.7.2021, n. 19144; Cass. 6.12.1985, n. 6150; Cass. 8.11.1980, n. 5980; Tribunale Bari pagina 26 di 31 18.4.2023, n. 1137;) e nel caso di lavoro domestico la sussistenza della subordinazione è compatibile con un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari (Cass.
9043/2011 cit.; Corte appello Ancona 5.11.2012, n. 1101;).
Venendo al caso in esame, l'istruttoria testimoniale svolta nel presente giudizio ha ampiamente provato che la ricorrente ha svolto prestazioni di lavoro di tipo domestico in favore di anche nei periodi dall'1.4.2021 all'1.1.2022 e dal 6.3. al Controparte_3
31.8.2023
A fondamento appare sufficiente richiamare le deposizioni già menzionate di Tes_1
(la quale, nipote di ha precisato: “Sono venuta a conoscenza che il
[...] CP_3
ha adottato la ricorrente. La situazione che ho descritto è continuata anche dopo CP_3
questo fatto”), , e (medico di Tes_2 Testimone_3 Persona_2
medicina generale di la cui deposizione concerne il periodo fino al CP_3
19.2.2022).
Quindi non si può che ribadire quanto già statuito sub 1. circa le finalità latamente domestiche, cui erano certamente dirette le prestazioni di lavoro svolte dalla ricorrente in favore di , la conseguente loro conformazione alle esigenze di Controparte_3
vita, di cui era portatore e che aveva necessità di soddisfare, Controparte_3
avvalendosi di terzi in quanto dopo la morte della moglie viveva da solo, ed infine l'idoneità di tale conformazione a configurare quella subordinazione in forma attenuata che, ad avviso della Suprema Corte, caratterizza il lavoro domestico subordinato in ragione del contenuto elementare, ripetitivo e predeterminato delle prestazioni, nonché della maggiore elasticità degli orari.
Quindi deve considerarsi compiutamente accertato che pure le prestazioni, svolte dalla ricorrente , in favore di nei periodi dall'1.4.2021 Parte_1 Controparte_3
pagina 27 di 31 all'1.1.2022 e dal 6.3. al 31.8.2023, sono oggettivamente configurabili come prestazione di lavoro subordinato.
(b)
Nei rapporti di lavoro subordinato tra persone legate da vincoli di parentela o affinità la gratuità è, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte già richiamata, presunta in via relativa.
Quindi non è l' che afferma la gratuità, a essere onerato della prova della sua CP_1
sussistenza, ma è la parte che contesta la gratuità (qui la ricorrente) a dover provare la sua insussistenza, ossia il carattere oneroso del rapporto di lavoro.
Anche in riferimento alle prestazioni rese nei periodi de quibus l' allega, ad CP_1
ulteriore fondamento della gratuità dei rapporti di lavoro intercorsi in quei periodi, la circostanza – incontestata, come emerge dalla dichiarazione resa da CP_3
all' in data 27.7.2023 (doc. 5 fasc. ric.) e dalla dichiarazione resa dalla
[...] CP_1
stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale all'udienza del 5.6.2025 – che durante lo svolgimento di quel rapporto PO non ha corrisposto e, quindi, la ricorrente, non ha ricevuto, una retribuzione in forma di pagamenti di somme in denaro effettuati mensilmente o comunque a scadenza regolari.
L'assunto non può essere condiviso.
Infatti appare idoneo a superare la presunzione, affermata dalla Suprema Corte, di gratuità del rapporto di lavoro subordinato tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, il fatto che abbia effettuato attribuzioni patrimoniali in Controparte_3
favore del ricorrente anche in relazione ai periodi dall'1.4.2021 all'1.1.2022 e dal 6.3. al
31.8.2023.
a)
pagina 28 di 31 Infatti risulta provato, in primo luogo, che a messo a disposizione di CP_3 [...]
e, quanto meno del figlio, in parte dell'anno 20221 la casa di abitazione in cui Pt_1
viveva.
A fondamento appare sufficiente richiamare le deposizioni già menzionate di Tes_1
(la quale, nipote di ha precisato: “Sono venuta a conoscenza che il
[...] CP_3
ha adottato la ricorrente. La situazione che ho descritto è continuata anche dopo CP_3
questo fatto”), e nonché, in ragione della loro Tes_2 Testimone_3
attendibilità, alla luce di quelle deposizioni, le dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso del suo interrogatorio formale.
b)
Il versamento, effettuato da in favore del figlio della ricorrente, Controparte_3
tale , influenza in termini di onerosità – alla luce dell'entità della somma Per_10
(145.500,00 USD) e nonostante risalga al 6.2.2008 – anche la causa delle prestazioni di lavoro domestico eseguite nei periodi dall'1.4.2021 all'1.1.2022 e dal 6.3. al 31.8.2023,
In proposito si richiama quanto già statuito nel merito sub 1., anche in ordine alle eccezioni e difese svolte dall' nella note depositate in data 28.2.2025 (e ribadite CP_1
nelle note finali depositate in data 15.9.2025).
c)
Infine emerge sempre per tabulas che in data 17.2.2022 ha Controparte_3
effettuato, in favore della ricorrente, un bonifico di € 5.000,00.
In proposito l' sempre nelle note depositate in data 28.2.2025 (e ribadite nelle CP_1
note finali depositate in data 15.9.2025), ha dedotto che detto versamento, risalendo a epoca successiva all'adozione della ricorrente (avvenuta in data 1.4.2021), “più che una retribuzione da collaboratrice domestica rappresenta “un regalo” del padre adottivo alla figlia, tenuto conto che, anche in questo caso il bonifico, è privo di causale”. pagina 29 di 31 Orbene, non può escludersi che la nuova qualità di padre abbia concorso a indurre a tale attribuzione, ma appare del tutto verosimile che abbia Controparte_3
avuto un' efficacia determinante nella stessa direzione lo svolgimento, da parte della ricorrente, di prestazioni di lavoro domestiche in grado di soddisfare essenziali esigenze di vita di tanto più che, a causa del progredire dell'età, questi già in anni CP_3
precedenti (2019-2021) aveva, come riferito dal teste , medico di medicina Per_2
generale dello stesso iniziato ad accusare la “necessità di un qualche aiuto CP_3
negli atti quotidiani della vita”.
Quindi i fatti illustrati sub a), b) e c) impongono di considerare superata la presunzione di gratuità del rapporto di lavoro subordinato tra persone legate da vincoli di parentela, quali erano e nei periodi dall'1.4.2021 all'1.1.2022 e Controparte_3 Parte_1
dal 6.3. al 31.8.2023.
3. conclusioni
In definitiva, deve ritenersi compiutamente accertato che le prestazioni di lavoro domestico, eseguite dalla ricorrente in favore di Parte_1 Controparte_3
nei periodi dal 30.10.2006 all'1.1.2022 e dal 6.3. al 31.8.2023, sono riconducibili a rapporti di lavoro subordinato domestico, con conseguente ricostituzione della correlativa posizione previdenziale presso l' che era venuta meno a seguito dell' CP_1
“annullamento” dei suddetti rapporti disposto dall' CP_1
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI AI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: pagina 30 di 31 1. Accerta che le prestazioni di lavoro domestico, eseguite dalla ricorrente
[...]
in favore di nei periodi dal 30.10.2006 all'1.1.2022 Pt_1 Controparte_3
e dal 6.3. al 31.8.2023, sono riconducibili a rapporti di lavoro subordinato domestico, con conseguente condanna dell' alla ricostituzione della CP_1
correlativa posizione previdenziale presso l' che era venuta meno a seguito CP_1
dell' “annullamento” dei suddetti rapporti disposto dall' . CP_5
2. Condanna l' convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di CP_5
giudizio, liquidate nella somma di € 3.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché al rimborso del contributo unificato pari a € 259,00.
Trento, 7 ottobre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI AI
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