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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 3434/2024
all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Luigi Profili e Severino Fallucchi appellante E
Controparte_1
Avv.ti Alessandro Fortuna e Filippo Maria Fortuna appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 633/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo, in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 10.07.2023, conveniva dinanzi Parte_1 al Tribunale di Viterbo, in funzione di Giudice del Lavoro, la società Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia
[...] all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinte: 1) ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e delle norme del CCNL Industria Ceramica, che il sig. in ragione delle Parte_1 effettive mansioni e attività svolte a favore della Controparte_1 doveva essere inquadrato sin dall'assunzione del 06 maggio
[...]
2014 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 25 giugno 2021, nella qualifica professionale di “quadro” di cui al LIVELLO A del CCNL Industria Ceramica, o comunque in alternativa e subordine nel LIVELLO B (posizione B1) del medesimo CCNL di settore e per l'effetto 2) CONDANNARE la
[...]
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. a tutte Parte_1 le differenze retributive (retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, TFR, ecc.) derivanti dalle mansioni effettivamente svolte e dalla qualifica professionale superiore spettante per legge e CCNL di settore, maturate sull'intero periodo di lavoro e quantificate, sulla base delle retribuzioni tabellari base del LIVELLO A, nella somma complessiva lorda di € 121.068,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, o in subordine nella somma complessiva lorda di € 84.469,39 relativa alla quantificazione delle differenze retributive in base al LIVELLO B1 del CCNL di settore, o comunque a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) CONDANNARE, in ogni caso, la società resistente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% spese generali ed accessori di legge (Cassa Previdenza Avvocati ed IVA), a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. A supporto delle conclusioni rassegnate il ricorrente deduceva:
• di aver prestato attività lavorativa presso la società resistente dal 6 maggio 2014 al 25 giugno 2021 con la qualifica formale di “Impiegato D3 – addetto ufficio estero” del CCNL Industria Ceramica;
• di avere, sin dall'assunzione, prestato attività altamente qualificate e professionali in ordine alla gestione commerciale del settore esportazioni della resistente, tra cui spiccavano: quella di gestione del pacchetto clienti internazionali, quella di ricerca e creazione nuovi e potenziali clienti, quella di gestione e supervisione delle attività di back office delle risorse amministrative destinate dall'azienda al settore export;
• di aver coordinato, nella sua veste di responsabile commerciale del settore estero, 12 agenti di commercio, 6 distributori, e 2 mobilieri;
2 • di aver partecipato attivamente alle riunioni aziendali sulla programmazione e definizione delle strategie commerciali dell'azienda;
• di essere stato autorizzato dalla società a utilizzare la carta di credito e le autovetture aziendali durante le trasferte in giro per l'Italia e per il mondo.
1.1. Si costituiva in giudizio la chiedendo – nel Controparte_1 merito, in via principale – il rigetto delle domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto e – in via subordinata – l'accertamento della prescrizione delle differenze retributive relative alle mensilità del periodo anteriore al 26 settembre 2018 e la riduzione, nella giusta misura, dell'ammontare richiesto dal ricorrente a tale titolo.
1.2. Il giudice, istruita la causa con prove testimoniali e documentali, avendo ritenuto non vi fosse prova circa l'esistenza dei presupposti necessari per l'inquadramento del ricorrente nelle categorie richieste, respingeva il ricorso e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta. L'appello
2. Contro la sentenza 633/2024 del Tribunale di Viterbo ha promosso appello
[...]
Il gravame si articola in tre motivi ed è teso ad ottenere l'integrale Parte_1 riforma del provvedimento impugnato.
2.1. Si è costituita in giudizio la , che, mediante Controparte_1 rituale memoria, ha spiegato le proprie difese e concluso chiedendo il rigetto del gravame promosso.
3. Il primo motivo di gravame
3.1. Come già brevemente accennato, l'atto di appello si compone di tre motivi. Il primo, titolato “erronea e contraddittoria motivazione della sentenza sul diritto alla qualifica superiore”, si articola in tre sub-motivi, nell'ambito dei quali l'appellante si sofferma: sull'omessa valutazione della documentazione prodotta;
sul contenuto della documentazione prodotta in primo grado;
sulle testimonianze rese in primo grado.
3.2. Con il motivo suddetto, parte appellante intende evidenziare come il primo giudice, mancando di ritenere raggiunta la prova del diritto al superiore inquadramento, non avrebbe fatto buon governo delle regole di valutazione delle prove documentali e testimoniali raccolte e della disciplina ricavabile dal disposto degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
3.3. Il sostiene che il giudice avrebbe omesso di valorizzare Parte_1 adeguatamente la mole di documentazione in atti, che, inequivocamente, testimonierebbe come questi abbia svolto attività altamente qualificate e
3 professionali riconducibili alla categoria A del CCNL Industria Ceramica – cui, è bene ricordare, appartengono “i lavoratori con funzioni direttive che, con carattere continuativo e con l'apporto della propria elevata conoscenza tecnico-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali dell'impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza, responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione anche nella ricerca. Ai suddetti lavoratori, ai sensi della Legge 13/5/1985, n. 190, è attribuita la qualifica di quadro” – o, in subordine, alla categoria B del medesimo CCNL – cui, invece, vanno ricondotti “i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità”.
3.3. Al fine di evidenziare l'inequivocità delle produzioni documentali nel dar prova circa la riconducibilità delle mansioni concretamente espletate alle categorie professionali rivendicate, parte appellante si è premurata di illustrare i contenuti di ciascuna di esse, suddividendoli in sottogruppi;
il primo dei quali attiene ai rapporti con la società il secondo riguarda i rapporti commerciali con la società belga Pt_2
AN KE;
il terzo raggruppa le comunicazioni relative alla promozione commerciale intercorse con parte datoriale;
il quarto concerne le attività promozionali e commerciali seguite per i clienti esteri.
3.4. Così come avrebbe errato nel valutare le risultanze della documentazione in atti, del pari il primo giudice avrebbe errato nell'apprezzare le testimonianze assunte nel corso del giudizio. Più in particolare, il giudice non avrebbe considerato come gran parte dei testimoni di parte resistente siano stati influenzati dai rapporti lavorativi, economici o di amicizia con la società e come ciò li abbia indotti a non riferire, o a farlo solo genericamente, circostanze dirimenti.
3.5. All'opposto, i testi di parte ricorrente, pur non conoscendo i dettagli delle attività commerciali svolte dal ricorrente principalmente all'estero, avrebbero confermato i fatti dalla stessa allegati e, conseguentemente, offerto prova del relativo diritto all'inquadramento superiore.
4. Il secondo motivo d'appello
4.1. Con il secondo motivo d'appello, il ricorrente sottolinea la discrasia tra la categoria professionale di formale appartenenza, in particolare la D3 – cui
4 appartengono gli “Addetti a uffici amministrativi e commerciali che compiono operazioni ricorrenti quali registrazioni contabili, emissioni di note di ac-credito e addebito, compilazione di fatture anche con ausilio EDP, ecc. Addetti alla contabilità di reparto o alla raccolta e registrazione e semplice elaborazione di dati statistici anche con ausilio EDP. Addetti alla digitazione su video terminale. Impiegati d'ordine, stenodattilografi che operano su personal computer e videoscritture. Tenu-ta, sistemazione e/o smistamento di pratiche e/o materiali di archivio e/o schedari. Addetti alle scritturazioni manuali e copie. Parte_3
Centralinisti telefonici generici” -, e le caratteristiche dell'attività espletata.
4.2. In specie, se ai livelli A, B e C corrisponde lo svolgimento di un'attività intellettiva, svolta con personale responsabilità in punto di decisione e iniziativa operativa, al livello D corrisponde un'attività che, pur rimanendo intellettiva, è di mera attuazione di altrui direttive senza possibilità di iniziativa propria e sotto il continuo controllo del datore di lavoro o di altro impiegato di grado superiore.
4.3. La documentazione prodotta e illustrata unita al contenuto delle testimonianze, in specie a quelle dei testi di parte ricorrente, renderebbe evidente l'illegittimità e contraddittorietà della sentenza laddove nega al lavoratore qualsivoglia diritto alla qualifica superiore e ritiene corretto l'inquadramento al livello D3. 4.4. La sentenza impugnata risulterebbe erronea altresì perché non avrebbe adeguatamente preso in considerazione l'opportunità di riconoscere al ricorrente l'inquadramento nella categoria C del CCNL Industria Ceramica.
4.5. Sul punto, l'appellante evidenzia come, per quanto non espressamente richiesta, la riconducibilità dell'attività espletata al suddetto livello avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione e ciò perché, come in più occasioni affermato dal giudice di legittimità, la domanda del lavoratore di accertamento del diritto ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia.
5. Il terzo motivo d'appello
5.1. Con il terzo motivo d'appello, il ricorrente chiede a questa Corte di riconoscere, a titolo di differenze retributive, in caso di accertamento del diritto all'inquadramento al livello A del CCNL Industria Ceramica, l'importo € 121.068,65 lordi;
in caso di accertamento del diritto all'inquadramento al livello B, l'importo di € 84.469,39; diversamente, in caso di accertamento del diritto all'inquadramento nel livello C, è richiesto si disponga d'ufficio una consulenza contabile.
5
6. Sui motivi d'appello
6.1. Per evidenti ragioni di connessione, i motivi d'appello verranno trattati congiuntamente.
6.2. L'appellante, attraverso le doglianze illustrate nei precedenti paragrafi, chiede a questa Corte una completa rivalutazione del materiale probatorio e l'accertamento del relativo diritto a un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente riconosciutogli in costanza di rapporto con l'odierna appellata.
6.3. Occorre sin d'ora rilevare come l'attività svolta dal non risulti in Parte_1 alcun modo sovrapponibile per caratteristiche e specificità a quella dei lavoratori addetti alle categorie A e B del CCNL Industria e Ceramica.
6.4. La documentazione in atti, sovente consistente in e-mail prive di rilievo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non risulta in alcun modo univoca nell'attestare lo svolgimento di mansioni rientranti nelle categorie A e B del CCNL Industria Ceramica;
dalla relativa analisi, invero, oltre che delle testimonianze assunte nel precedente grado di giudizio, emerge come l'odierno appellante, benchè godesse della stima dei vertici e fosse considerato un prezioso collaboratore, non avesse funzioni direttive di significative unità organizzative o servizi e reparti importati, né fosse titolare di mansioni specialistiche di elevato livello (cat. B).
Non può poi ritenersi che egli contribuisse alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità (cat. A). Al riguardo non assume rilievo la circostanza che il ricorrente si presentasse con la qualifica di export manager. Questo dato, laddove non supportato dallo svolgimento di un'attività astrattamente riconducibile a quella della categoria richiesta, rimane del tutto anodino e irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore.
6.5. Se nessuno degli allegati fa emergere l'autonomia decisionale del Parte_1 molti tra essi, invece, provano come egli dovesse necessariamente riportare ai superiori quanto fatto e accaduto, onde consentire a costoro di assumere le necessarie iniziative.
6.6. Per brevità si analizzeranno solo taluni, in specie quelli ritenuti più significativi, dei documenti allegati dall'odierno appellante, onde supportare quanto appena affermato.
6.7. Dagli allegati relativi ai rapporti intrattenuti con la società giapponese Pt_2 emerge il ruolo di referente del ricorrente;
la compagine giapponese aveva, infatti, questi come interlocutore e a lui si rivolgeva per concordare incontri e ottenere informazioni. I report (docc. 44-45), così come l'allegato 5 (mail in cui il Parte_1 informa il circa le richieste della società giapponese) dimostrano, però, Parte_4
6 come il ruolo del non prevedesse l'autonoma gestione e risoluzione delle Parte_1 problematiche, ma la sola evidenziazione e indicazione delle stesse ai vertici aziendali.
6.8. Discorso analogo può essere riproposto in relazione agli allegati relativi ai rapporti intrattenuti dal ricorrente con la società belga AN KE. Nessuna delle mail prodotte dimostra la completa autonomia del il cui operato, e ciò si Parte_1 evince in particolare dall'allegato n. 18, era sotto il controllo del vertice aziendale, cui le mail venivano inviate per conoscenza. Anche dall'allegato 52, che contiene il report della trasferta in Inghilterra che egli ha fatto insieme all'ex socio dell'azienda nulla si ricava in merito alle mansioni superiori asseritamente svolte e CP_2 sugli elementi caratterizzanti il superiore inquadramento rivendicato.
6.9. Parimenti, l'ulteriore documentazione prodotta, che per brevità non verrà citata, ma che è stata puntualmente analizzata da questa Corte, non dimostra lo svolgimento da parte del ricorrente di attività sovrapponibile per caratteristiche a quelle che valgono l'inquadramento nelle categorie A e B del CCNL Industria Ceramica.
6.10. Peraltro, in relazione a buona parte della documentazione prodotta, l'appellante ha omesso di illustrare in che modo essa supporti le proprie deduzioni. In mancanza di specifiche indicazioni in questo senso, come noto, il giudice d'appello non è tenuto a valutare specificamente i documenti richiamati dalla parte;
tanto si ricava dalla giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha chiarito come “in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” (Sez. U. 4835 del 16/02/2023). Analogamente Sez. 1 -
, Sentenza n. 2461 del 29/01/2019, secondo cui “la mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata”.
6.11. Al pari della documentazione, anche le testimonianze assunte in prime cure non restituiscono un quadro chiaro circa l'autonomia e l'elevata specialità delle mansioni espletate dal ricorrente, come, d'altronde, lo stesso ammette.
6.12. Indicazioni contrarie a quelle dell'appellante sono invero emerse dall'escussione della teste che ha spiegato come il si Testimone_1 Parte_1 occupasse di export e avesse mansioni corrispondenti alle sue, ovverosia a quelle di
7 impiegato. Il teste non ha saputo precisare le mansioni del Testimone_2 ricorrente e si è limitato a dire che si occupava di vendite all'estero, ove spesso si recava per conto dell'azienda. Indicazioni contrarie all'autonomia decisionale dell'appellante si colgono altresì dalla testimonianza di , che ha Testimone_3 riferito che il si recava qualche volta in Grecia per incontrare con lei Parte_1 qualche cliente e che per l'inoltro degli ordini settimanali ricevuti dai clienti o per l'organizzazione delle spedizione faceva riferimento a lui e che le era stato presentato come la persona che l'avrebbe aiutata nell'attività di vendita in Grecia operando come collaboratore aziendale e partecipando alle trattative senza potere decisionale.
6.13. Del pari va escluso possa riconoscersi all'appellante l'inquadramento nella categoria C del CCNL Industria e Ceramica, cui appartengono i lavoratori con mansioni di concetto che comportano iniziativa ed autonomia nell'ambito del proprio lavoro nonché i lavoratori che, con poteri di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico-pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.
6.14 Non sfugge al Collegio la giurisprudenza richiamata dalla parte appellante, secondo cui è possibile che la domanda diretta al conseguimento della superiore qualifica professionale includa implicitamente quella di una qualifica “intermedia”. In proposito, è opportuno evidenziare come il giudice di legittimità abbia statuito che
“il riconoscimento di una qualifica inferiore a quella richiesta richiede pur sempre la prospettazione degli elementi di fatto ed in particolare della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta e quella domandata” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 22872 del 2013) e ciò perché - come evidenziato da Cass. civ., sez. L, sent. n. 15067 del 2017 - “in sostanza, la domanda diretta ad ottenere un inquadramento superiore, rispetto a quello assegnato dal datore di lavoro, è da ritenersi domanda unica, se pure nel proprio interno articolata in distinti profili in rapporto alle qualifiche intermedie, ove tali profili siano sorretti dall'allegazione di corrispondenti elementi di fatto e dalla indicazione della relativa declaratoria contrattuale”. Tale principio ha trovato applicazione nella sentenza Sez. L, n. 22872 del 2013; i giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi in ordine alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la sentenza impugnata asseritamente pronunziato ultra petitum con riferimento all'inquadramento riconosciuto, hanno osservato: “è principio consolidato di questa Corte che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta,
8 purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale (cfr., fra le altre, Cass. 4 luglio 2007 n. 15053; Cass.15 febbraio 2008 n. 3863; Cass. 23 gennaio 2009 n. 1717; Cass. 11 aprile 2013 n. 8862)”. In linea con gli arresti innanzi riportati – e proprio nel richiamare la giurisprudenza secondo la quale la domanda del lavoratore di accertamento del diritto ad essere inquadrato in una certa qualifica contiene anche quella di accertamento del diritto ad essere inquadrato in una qualifica diversa ed inferiore – la S.C. ha evidenziato che «tale orientamento pone la condizione che “vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale”» (cfr. Sez. L, Sentenza n. 18 del 2015). Tanto chiarito, deve ribadirsi come, nella specie, il ricorso di primo grado difetti non solo di una espressa domanda subordinata, specificamente riferita all'inquadramento
“intermedio”, ma di qualsivoglia prospettazione in ordine agli elementi di fatto rilevanti ai fini dell'eventuale riconoscimento nella categoria C, la cui declaratoria - si badi - non è stata riportata né richiamata. È appena il caso di evidenziare come assente sia anche la comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate. Tale carenza non può essere colmata sulla scorta di richieste o allegazioni successive, effettuate in corso di causa, ostandovi i principi propri del processo del lavoro;
né la presenza in atti del CCNL può sanare l'omessa indicazione nel ricorso ex art. 414 c.p.c. della declaratoria di riferimento, neanche menzionata nel ricorso stesso, nonché degli elementi di fatto corrispondenti ai requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area C (contenuti professionali delle attribuzioni proprie dell'area e correlate conoscenze, competenze e capacità). Al riguardo è opportuno rammentare quanto pacificamente affermato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex ceteris, Sez. L, Ordinanza n. 24198 del 2020), secondo cui gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia;
costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di
9 dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un. n. 11353/2004, Cass. Sez. Un., 20/4/2005 n. 8202). Né per superare la carenza dell'atto introduttivo del giudizio può ritenersi che il mero deposito di documenti possa supplire alla mancata definizione dell'oggetto della domanda, risultando la completa formulazione delle allegazioni in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare, se non contestati o ammessi da controparte (così la già citata ordinanza n. 2418/2020).
7. Il rigetto dei primi due motivi d'appello rende del tutto superflua l'analisi del terzo, vertente sulle differenze retributive cui l'appellante, come emerso, non ha diritto.
8. Sulla base di quanto finora esposto, l'appello va dunque respinto.
9. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
10. Si dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€3.700,00, oltre 15% per spese forfettarie.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 13 novembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Enrico Vetrone
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 3434/2024
all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Luigi Profili e Severino Fallucchi appellante E
Controparte_1
Avv.ti Alessandro Fortuna e Filippo Maria Fortuna appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 633/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo, in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 10.07.2023, conveniva dinanzi Parte_1 al Tribunale di Viterbo, in funzione di Giudice del Lavoro, la società Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia
[...] all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinte: 1) ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e delle norme del CCNL Industria Ceramica, che il sig. in ragione delle Parte_1 effettive mansioni e attività svolte a favore della Controparte_1 doveva essere inquadrato sin dall'assunzione del 06 maggio
[...]
2014 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 25 giugno 2021, nella qualifica professionale di “quadro” di cui al LIVELLO A del CCNL Industria Ceramica, o comunque in alternativa e subordine nel LIVELLO B (posizione B1) del medesimo CCNL di settore e per l'effetto 2) CONDANNARE la
[...]
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. a tutte Parte_1 le differenze retributive (retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, TFR, ecc.) derivanti dalle mansioni effettivamente svolte e dalla qualifica professionale superiore spettante per legge e CCNL di settore, maturate sull'intero periodo di lavoro e quantificate, sulla base delle retribuzioni tabellari base del LIVELLO A, nella somma complessiva lorda di € 121.068,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, o in subordine nella somma complessiva lorda di € 84.469,39 relativa alla quantificazione delle differenze retributive in base al LIVELLO B1 del CCNL di settore, o comunque a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) CONDANNARE, in ogni caso, la società resistente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% spese generali ed accessori di legge (Cassa Previdenza Avvocati ed IVA), a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. A supporto delle conclusioni rassegnate il ricorrente deduceva:
• di aver prestato attività lavorativa presso la società resistente dal 6 maggio 2014 al 25 giugno 2021 con la qualifica formale di “Impiegato D3 – addetto ufficio estero” del CCNL Industria Ceramica;
• di avere, sin dall'assunzione, prestato attività altamente qualificate e professionali in ordine alla gestione commerciale del settore esportazioni della resistente, tra cui spiccavano: quella di gestione del pacchetto clienti internazionali, quella di ricerca e creazione nuovi e potenziali clienti, quella di gestione e supervisione delle attività di back office delle risorse amministrative destinate dall'azienda al settore export;
• di aver coordinato, nella sua veste di responsabile commerciale del settore estero, 12 agenti di commercio, 6 distributori, e 2 mobilieri;
2 • di aver partecipato attivamente alle riunioni aziendali sulla programmazione e definizione delle strategie commerciali dell'azienda;
• di essere stato autorizzato dalla società a utilizzare la carta di credito e le autovetture aziendali durante le trasferte in giro per l'Italia e per il mondo.
1.1. Si costituiva in giudizio la chiedendo – nel Controparte_1 merito, in via principale – il rigetto delle domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto e – in via subordinata – l'accertamento della prescrizione delle differenze retributive relative alle mensilità del periodo anteriore al 26 settembre 2018 e la riduzione, nella giusta misura, dell'ammontare richiesto dal ricorrente a tale titolo.
1.2. Il giudice, istruita la causa con prove testimoniali e documentali, avendo ritenuto non vi fosse prova circa l'esistenza dei presupposti necessari per l'inquadramento del ricorrente nelle categorie richieste, respingeva il ricorso e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta. L'appello
2. Contro la sentenza 633/2024 del Tribunale di Viterbo ha promosso appello
[...]
Il gravame si articola in tre motivi ed è teso ad ottenere l'integrale Parte_1 riforma del provvedimento impugnato.
2.1. Si è costituita in giudizio la , che, mediante Controparte_1 rituale memoria, ha spiegato le proprie difese e concluso chiedendo il rigetto del gravame promosso.
3. Il primo motivo di gravame
3.1. Come già brevemente accennato, l'atto di appello si compone di tre motivi. Il primo, titolato “erronea e contraddittoria motivazione della sentenza sul diritto alla qualifica superiore”, si articola in tre sub-motivi, nell'ambito dei quali l'appellante si sofferma: sull'omessa valutazione della documentazione prodotta;
sul contenuto della documentazione prodotta in primo grado;
sulle testimonianze rese in primo grado.
3.2. Con il motivo suddetto, parte appellante intende evidenziare come il primo giudice, mancando di ritenere raggiunta la prova del diritto al superiore inquadramento, non avrebbe fatto buon governo delle regole di valutazione delle prove documentali e testimoniali raccolte e della disciplina ricavabile dal disposto degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
3.3. Il sostiene che il giudice avrebbe omesso di valorizzare Parte_1 adeguatamente la mole di documentazione in atti, che, inequivocamente, testimonierebbe come questi abbia svolto attività altamente qualificate e
3 professionali riconducibili alla categoria A del CCNL Industria Ceramica – cui, è bene ricordare, appartengono “i lavoratori con funzioni direttive che, con carattere continuativo e con l'apporto della propria elevata conoscenza tecnico-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali dell'impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza, responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione anche nella ricerca. Ai suddetti lavoratori, ai sensi della Legge 13/5/1985, n. 190, è attribuita la qualifica di quadro” – o, in subordine, alla categoria B del medesimo CCNL – cui, invece, vanno ricondotti “i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità”.
3.3. Al fine di evidenziare l'inequivocità delle produzioni documentali nel dar prova circa la riconducibilità delle mansioni concretamente espletate alle categorie professionali rivendicate, parte appellante si è premurata di illustrare i contenuti di ciascuna di esse, suddividendoli in sottogruppi;
il primo dei quali attiene ai rapporti con la società il secondo riguarda i rapporti commerciali con la società belga Pt_2
AN KE;
il terzo raggruppa le comunicazioni relative alla promozione commerciale intercorse con parte datoriale;
il quarto concerne le attività promozionali e commerciali seguite per i clienti esteri.
3.4. Così come avrebbe errato nel valutare le risultanze della documentazione in atti, del pari il primo giudice avrebbe errato nell'apprezzare le testimonianze assunte nel corso del giudizio. Più in particolare, il giudice non avrebbe considerato come gran parte dei testimoni di parte resistente siano stati influenzati dai rapporti lavorativi, economici o di amicizia con la società e come ciò li abbia indotti a non riferire, o a farlo solo genericamente, circostanze dirimenti.
3.5. All'opposto, i testi di parte ricorrente, pur non conoscendo i dettagli delle attività commerciali svolte dal ricorrente principalmente all'estero, avrebbero confermato i fatti dalla stessa allegati e, conseguentemente, offerto prova del relativo diritto all'inquadramento superiore.
4. Il secondo motivo d'appello
4.1. Con il secondo motivo d'appello, il ricorrente sottolinea la discrasia tra la categoria professionale di formale appartenenza, in particolare la D3 – cui
4 appartengono gli “Addetti a uffici amministrativi e commerciali che compiono operazioni ricorrenti quali registrazioni contabili, emissioni di note di ac-credito e addebito, compilazione di fatture anche con ausilio EDP, ecc. Addetti alla contabilità di reparto o alla raccolta e registrazione e semplice elaborazione di dati statistici anche con ausilio EDP. Addetti alla digitazione su video terminale. Impiegati d'ordine, stenodattilografi che operano su personal computer e videoscritture. Tenu-ta, sistemazione e/o smistamento di pratiche e/o materiali di archivio e/o schedari. Addetti alle scritturazioni manuali e copie. Parte_3
Centralinisti telefonici generici” -, e le caratteristiche dell'attività espletata.
4.2. In specie, se ai livelli A, B e C corrisponde lo svolgimento di un'attività intellettiva, svolta con personale responsabilità in punto di decisione e iniziativa operativa, al livello D corrisponde un'attività che, pur rimanendo intellettiva, è di mera attuazione di altrui direttive senza possibilità di iniziativa propria e sotto il continuo controllo del datore di lavoro o di altro impiegato di grado superiore.
4.3. La documentazione prodotta e illustrata unita al contenuto delle testimonianze, in specie a quelle dei testi di parte ricorrente, renderebbe evidente l'illegittimità e contraddittorietà della sentenza laddove nega al lavoratore qualsivoglia diritto alla qualifica superiore e ritiene corretto l'inquadramento al livello D3. 4.4. La sentenza impugnata risulterebbe erronea altresì perché non avrebbe adeguatamente preso in considerazione l'opportunità di riconoscere al ricorrente l'inquadramento nella categoria C del CCNL Industria Ceramica.
4.5. Sul punto, l'appellante evidenzia come, per quanto non espressamente richiesta, la riconducibilità dell'attività espletata al suddetto livello avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione e ciò perché, come in più occasioni affermato dal giudice di legittimità, la domanda del lavoratore di accertamento del diritto ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia.
5. Il terzo motivo d'appello
5.1. Con il terzo motivo d'appello, il ricorrente chiede a questa Corte di riconoscere, a titolo di differenze retributive, in caso di accertamento del diritto all'inquadramento al livello A del CCNL Industria Ceramica, l'importo € 121.068,65 lordi;
in caso di accertamento del diritto all'inquadramento al livello B, l'importo di € 84.469,39; diversamente, in caso di accertamento del diritto all'inquadramento nel livello C, è richiesto si disponga d'ufficio una consulenza contabile.
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6. Sui motivi d'appello
6.1. Per evidenti ragioni di connessione, i motivi d'appello verranno trattati congiuntamente.
6.2. L'appellante, attraverso le doglianze illustrate nei precedenti paragrafi, chiede a questa Corte una completa rivalutazione del materiale probatorio e l'accertamento del relativo diritto a un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente riconosciutogli in costanza di rapporto con l'odierna appellata.
6.3. Occorre sin d'ora rilevare come l'attività svolta dal non risulti in Parte_1 alcun modo sovrapponibile per caratteristiche e specificità a quella dei lavoratori addetti alle categorie A e B del CCNL Industria e Ceramica.
6.4. La documentazione in atti, sovente consistente in e-mail prive di rilievo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non risulta in alcun modo univoca nell'attestare lo svolgimento di mansioni rientranti nelle categorie A e B del CCNL Industria Ceramica;
dalla relativa analisi, invero, oltre che delle testimonianze assunte nel precedente grado di giudizio, emerge come l'odierno appellante, benchè godesse della stima dei vertici e fosse considerato un prezioso collaboratore, non avesse funzioni direttive di significative unità organizzative o servizi e reparti importati, né fosse titolare di mansioni specialistiche di elevato livello (cat. B).
Non può poi ritenersi che egli contribuisse alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità (cat. A). Al riguardo non assume rilievo la circostanza che il ricorrente si presentasse con la qualifica di export manager. Questo dato, laddove non supportato dallo svolgimento di un'attività astrattamente riconducibile a quella della categoria richiesta, rimane del tutto anodino e irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore.
6.5. Se nessuno degli allegati fa emergere l'autonomia decisionale del Parte_1 molti tra essi, invece, provano come egli dovesse necessariamente riportare ai superiori quanto fatto e accaduto, onde consentire a costoro di assumere le necessarie iniziative.
6.6. Per brevità si analizzeranno solo taluni, in specie quelli ritenuti più significativi, dei documenti allegati dall'odierno appellante, onde supportare quanto appena affermato.
6.7. Dagli allegati relativi ai rapporti intrattenuti con la società giapponese Pt_2 emerge il ruolo di referente del ricorrente;
la compagine giapponese aveva, infatti, questi come interlocutore e a lui si rivolgeva per concordare incontri e ottenere informazioni. I report (docc. 44-45), così come l'allegato 5 (mail in cui il Parte_1 informa il circa le richieste della società giapponese) dimostrano, però, Parte_4
6 come il ruolo del non prevedesse l'autonoma gestione e risoluzione delle Parte_1 problematiche, ma la sola evidenziazione e indicazione delle stesse ai vertici aziendali.
6.8. Discorso analogo può essere riproposto in relazione agli allegati relativi ai rapporti intrattenuti dal ricorrente con la società belga AN KE. Nessuna delle mail prodotte dimostra la completa autonomia del il cui operato, e ciò si Parte_1 evince in particolare dall'allegato n. 18, era sotto il controllo del vertice aziendale, cui le mail venivano inviate per conoscenza. Anche dall'allegato 52, che contiene il report della trasferta in Inghilterra che egli ha fatto insieme all'ex socio dell'azienda nulla si ricava in merito alle mansioni superiori asseritamente svolte e CP_2 sugli elementi caratterizzanti il superiore inquadramento rivendicato.
6.9. Parimenti, l'ulteriore documentazione prodotta, che per brevità non verrà citata, ma che è stata puntualmente analizzata da questa Corte, non dimostra lo svolgimento da parte del ricorrente di attività sovrapponibile per caratteristiche a quelle che valgono l'inquadramento nelle categorie A e B del CCNL Industria Ceramica.
6.10. Peraltro, in relazione a buona parte della documentazione prodotta, l'appellante ha omesso di illustrare in che modo essa supporti le proprie deduzioni. In mancanza di specifiche indicazioni in questo senso, come noto, il giudice d'appello non è tenuto a valutare specificamente i documenti richiamati dalla parte;
tanto si ricava dalla giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha chiarito come “in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” (Sez. U. 4835 del 16/02/2023). Analogamente Sez. 1 -
, Sentenza n. 2461 del 29/01/2019, secondo cui “la mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata”.
6.11. Al pari della documentazione, anche le testimonianze assunte in prime cure non restituiscono un quadro chiaro circa l'autonomia e l'elevata specialità delle mansioni espletate dal ricorrente, come, d'altronde, lo stesso ammette.
6.12. Indicazioni contrarie a quelle dell'appellante sono invero emerse dall'escussione della teste che ha spiegato come il si Testimone_1 Parte_1 occupasse di export e avesse mansioni corrispondenti alle sue, ovverosia a quelle di
7 impiegato. Il teste non ha saputo precisare le mansioni del Testimone_2 ricorrente e si è limitato a dire che si occupava di vendite all'estero, ove spesso si recava per conto dell'azienda. Indicazioni contrarie all'autonomia decisionale dell'appellante si colgono altresì dalla testimonianza di , che ha Testimone_3 riferito che il si recava qualche volta in Grecia per incontrare con lei Parte_1 qualche cliente e che per l'inoltro degli ordini settimanali ricevuti dai clienti o per l'organizzazione delle spedizione faceva riferimento a lui e che le era stato presentato come la persona che l'avrebbe aiutata nell'attività di vendita in Grecia operando come collaboratore aziendale e partecipando alle trattative senza potere decisionale.
6.13. Del pari va escluso possa riconoscersi all'appellante l'inquadramento nella categoria C del CCNL Industria e Ceramica, cui appartengono i lavoratori con mansioni di concetto che comportano iniziativa ed autonomia nell'ambito del proprio lavoro nonché i lavoratori che, con poteri di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico-pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.
6.14 Non sfugge al Collegio la giurisprudenza richiamata dalla parte appellante, secondo cui è possibile che la domanda diretta al conseguimento della superiore qualifica professionale includa implicitamente quella di una qualifica “intermedia”. In proposito, è opportuno evidenziare come il giudice di legittimità abbia statuito che
“il riconoscimento di una qualifica inferiore a quella richiesta richiede pur sempre la prospettazione degli elementi di fatto ed in particolare della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta e quella domandata” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 22872 del 2013) e ciò perché - come evidenziato da Cass. civ., sez. L, sent. n. 15067 del 2017 - “in sostanza, la domanda diretta ad ottenere un inquadramento superiore, rispetto a quello assegnato dal datore di lavoro, è da ritenersi domanda unica, se pure nel proprio interno articolata in distinti profili in rapporto alle qualifiche intermedie, ove tali profili siano sorretti dall'allegazione di corrispondenti elementi di fatto e dalla indicazione della relativa declaratoria contrattuale”. Tale principio ha trovato applicazione nella sentenza Sez. L, n. 22872 del 2013; i giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi in ordine alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la sentenza impugnata asseritamente pronunziato ultra petitum con riferimento all'inquadramento riconosciuto, hanno osservato: “è principio consolidato di questa Corte che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta,
8 purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale (cfr., fra le altre, Cass. 4 luglio 2007 n. 15053; Cass.15 febbraio 2008 n. 3863; Cass. 23 gennaio 2009 n. 1717; Cass. 11 aprile 2013 n. 8862)”. In linea con gli arresti innanzi riportati – e proprio nel richiamare la giurisprudenza secondo la quale la domanda del lavoratore di accertamento del diritto ad essere inquadrato in una certa qualifica contiene anche quella di accertamento del diritto ad essere inquadrato in una qualifica diversa ed inferiore – la S.C. ha evidenziato che «tale orientamento pone la condizione che “vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale”» (cfr. Sez. L, Sentenza n. 18 del 2015). Tanto chiarito, deve ribadirsi come, nella specie, il ricorso di primo grado difetti non solo di una espressa domanda subordinata, specificamente riferita all'inquadramento
“intermedio”, ma di qualsivoglia prospettazione in ordine agli elementi di fatto rilevanti ai fini dell'eventuale riconoscimento nella categoria C, la cui declaratoria - si badi - non è stata riportata né richiamata. È appena il caso di evidenziare come assente sia anche la comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate. Tale carenza non può essere colmata sulla scorta di richieste o allegazioni successive, effettuate in corso di causa, ostandovi i principi propri del processo del lavoro;
né la presenza in atti del CCNL può sanare l'omessa indicazione nel ricorso ex art. 414 c.p.c. della declaratoria di riferimento, neanche menzionata nel ricorso stesso, nonché degli elementi di fatto corrispondenti ai requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area C (contenuti professionali delle attribuzioni proprie dell'area e correlate conoscenze, competenze e capacità). Al riguardo è opportuno rammentare quanto pacificamente affermato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex ceteris, Sez. L, Ordinanza n. 24198 del 2020), secondo cui gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia;
costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di
9 dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un. n. 11353/2004, Cass. Sez. Un., 20/4/2005 n. 8202). Né per superare la carenza dell'atto introduttivo del giudizio può ritenersi che il mero deposito di documenti possa supplire alla mancata definizione dell'oggetto della domanda, risultando la completa formulazione delle allegazioni in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare, se non contestati o ammessi da controparte (così la già citata ordinanza n. 2418/2020).
7. Il rigetto dei primi due motivi d'appello rende del tutto superflua l'analisi del terzo, vertente sulle differenze retributive cui l'appellante, come emerso, non ha diritto.
8. Sulla base di quanto finora esposto, l'appello va dunque respinto.
9. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
10. Si dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€3.700,00, oltre 15% per spese forfettarie.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 13 novembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Enrico Vetrone
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